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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/11/2025, n. 12118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12118 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 21721/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IV SEZ. LAVORO
In composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Paola Crisanti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 21721/2024 vertente
TRA
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
, rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, come da Parte_4 procura depositata telematicamente, dall'Avv. Bartolo Mancuso e dall'Avv. Giulia Di Pasqua, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Roma, Piazzale Clodio, n. 12.
Ricorrenti
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_1
Roma, Piazza della Libertà, n. 10, rappresentata e difesa dall'Avv. Cristina Mazzamauro e Marco Monaco ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del primo, sito in Roma, Via Principessa Clotilde 7, come da procura depositata telematicamente.
Resistente
Conclusioni: come da ricorso e da memoria di costituzione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in via telematica il 6.06.2024 i ricorrenti si sono rivolti a questo Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, esponendo quanto segue:
-che la dal 2015 al 30 giugno 2022 ha svolto in regime di appalto i Controparte_1 servizi di vigilanza e fiduciari presso i siti di Controparte_2 [...]
e fra i quali anche i magazzini di Controparte_3 Controparte_4 smistamento denominati DLZ1 Roma (sito in Roma, zona Tiburtina, Via Giacomo Peroni, da n. 5 a n. 8) e DLZ3 Roma (sito in Roma, zona Magliana, Via della Magliana, n. 375);
-che gli odierni ricorrenti hanno reso prestazioni per la e che, per Controparte_1 tutta la durata dei rispettivi rapporti di lavoro sono stati assegnati presso il magazzino di smistamento di denominato DLZ3, sito a Roma, Via della Magliana, n. CP_2
375;
-che, in particolare, è stato dipendente della con Parte_2 Controparte_1 contratto a tempo determinato con decorrenza dal 18.10.2021, prorogato sino al 28.2.2022, successivamente sino al 31.05.2022 ed infine sino al 30.06.2022, con orario di lavoro a tempo pieno (40 ore settimanali), con qualifica di operaio, mansioni di portierato ed inquadramento nel livello D del CCNL per il personale addetto alla vigilanza privata ed ai servizi fiduciari;
, invece, è stato dipendente Parte_4 di nel periodo compreso tra il 18.8.2017 ed il 30.6.2022, dapprima Controparte_1 con contratto a tempo determinato prorogato per tre volte sino al 31.5.2019 e poi divenuto a tempo indeterminato dall'1.6.2019, anch'egli con orario di lavoro a tempo pieno (40 ore settimanali), con qualifica di operaio, mansioni di portierato ed inquadramento nel livello D del CCNL per il personale addetto alla vigilanza privata ed ai servizi fiduciari;
è stato dipendente di Parte_3 Controparte_1 dall'11.9.2017 al 30.6.2022, in un primo momento con contratto a tempo determinato con decorrenza dall'11.9.2017, prorogato per due volte sino al 30.9.2018 e poi trasformato a tempo indeterminato dall'1.10.2018, con orario di lavoro a tempo pieno (40 ore settimanali), con qualifica di operaio, mansioni di portierato ed inquadramento nel livello D del CCNL per il personale addetto alla vigilanza privata ed ai servizi fiduciari. Infine, è stato dipendente di Parte_1 CP_1
con due contratti a tempo determinato, il primo con decorrenza dal 21.4.2020,
[...] prorogato sino al 31.3.2021 e un secondo con decorrenza dal 7.7.2021 sino al 30.6.2022, con orario di lavoro a tempo pieno (40 ore settimanali), con qualifica di operaio, mansioni di portierato ed inquadramento nel livello D del CCNL per il personale addetto alla vigilanza privata ed ai servizi fiduciari;
-che avevano svolto tutti le mansioni di consistenti nel pattugliamento Parte_5
a piedi del sito, nel Check-in e check-out trucks, nel c.d. Not on Van, nel c.d. Sortation Quality Audit, nel c.d. Scan Log 1.0. Nello specifico, l'attività di Check-in e check-out trucks si esplica nel chiedere il CMR all'autista del furgone addetto al trasporto, ossia il documento di viaggio dal quale è poi possibile controllare la correttezza della tratta del viaggio, l'integrità del sigillo apposto sulle porte del truck nonché la corrispondenza del numero identificativo a quello riportato sul CMR stesso. Dopodiché, su apposito foglio il dipendente provvede ad annotare tutte le informazioni relative alla spedizione sino ad occuparsi dell'attività di scarico. Il Not on Van, in sintesi, può essere descritta come un'attività volta all'espletamento di controlli laddove non vi sia corrispondenza tra il numero dei pacchi assegnati all'inizio del turno e quelli consegnati e riportati al magazzino di partenza. Il Sortation Quality Audit, invece, consiste nel prendere nota di eventuali errori effettuati dal magazziniere preposto ad ogni corsia nello scansionare i pacchi prima di introdurli nella borsa di destinazione. Dunque, da un lato tale mansione prevede il controllo dei pacchi presenti in ogni borsa tramite un apposito programma CP_2 che aggiorna in tempo reale il numero dei pacchi presenti in ogni borsa e, dall'altro, il controllo della corrispondenza tra il numero dei pacchi risultanti nel sistema e quelli fisicamente presenti nella borsa attenzionata. In caso di discrepanza nel numero di pacchi, il procede ad un accertamento manuale della borsa per Parte_5 individuare il pacco non scansionato dal magazziniere riportandone poi il numero identificativo sul file da inviare al collega in portineria. L'attività di 1.0, Pt_6 infine, si materializza nella scansione di tutte le borse appartenenti al medesimo giro consegne nella fase antecedente al carico dei pacchi sul furgone, sì da accertare che vi sia corrispondenza tra quelli consegnati e quelli risultanti dal sistema, atteso che, da tale momento la responsabilità dei pacchi grava esclusivamente sull'autista;
-che per le mansioni anzidette costoro avevano ricevuto compensi parametrati sul CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari, livello D, in forza della quale la retribuzione netta (detraendo l'aliquota contributiva del 9,19% e quella fiscale del 23%) percepita dai ricorrenti dall'agosto 2017 all'agosto 2020 è stata pari ad euro 664,27 mensili (euro 3,83 orari), dal settembre 2020 all'aprile 2021 pari ad euro 674,76 mensili (euro 3,90 orari), dal maggio 2021 al gennaio 2022 pari ad euro 716,71 mensili (euro 4,14 orari); dal febbraio 2022 al giugno 2022 pari ad euro 814,61 mensili (euro 4,70 orari). Per quanto concerne, invece, la retribuzione lorda i ricorrenti hanno affermato che dall'agosto 2017 all'agosto 2020 la stessa è stata pari ad euro 950,00 cui corrisponde una retribuzione lorda oraria di euro 5,49 (divisore orario 173), dal settembre 2020 all'aprile 2021 è stata pari ad euro 965,00 cui corrisponde una retribuzione lorda oraria di euro 5,57 (divisore orario 173);,dal maggio 2021 al gennaio 2022 la retribuzione mensile lorda è stata pari ad euro 1.025,00 cui corrisponde una retribuzione lorda oraria di euro 5,92 (divisore orario 173), dal febbraio 2022 al giugno 2022 è stata pari ad euro 1.165,00 cui corrisponde una retribuzione lorda oraria di euro 6,73 (divisore orario 173);
-che tale retribuzione percepita è da ritenere non conforme al precetto di cui all'art. 36 Cost. in quanto insufficiente ad assicurare lo svolgimento di un'esistenza libera e dignitosa a loro stessi ed alle famiglie, anche in considerazione del fatto che le medesime mansioni potevano essere ricondotte nell'alveo di altro CCNL, nello specifico il CCNL Multiservizi ovvero il CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione. In particolare, stando alla prospettiva adottata dai ricorrenti, quest'ultimo rappresenterebbe un valido elemento di raffronto, atteso che è volto a regolare un settore merceologico affine a quello cui erano stati assegnati i ricorrenti e, specie nel livello IV, contempla mansioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle espletate dai ricorrenti. Viene poi rappresentato che detto CCNL è stato sottoscritto delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, garantisce una retribuzione nettamente superiore a quella riconosciuta in applicazione del CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari e, da ultimo, è il CCNL applicato ai lavoratori diretti della committente presso il sito DLZ3 a cui erano addetti.
Sulla base di tali premesse, i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di Roma, quale giudice del lavoro, di dichiararsi la nullità della clausola relativa al trattamento economico di cui al CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari nonché, per tutto il periodo in cui i relativi rapporti di lavoro hanno avuto esecuzione, la condanna della alla corresponsione in loro favore di somme volte ad assicurare una Controparte_1 retribuzione mensile lorda rispettosa del precetto di cui all'art. 36 Cost., da determinarsi anche in riferimento ad altri CCNL attinenti a settori merceologici affini.
La si è costituita in giudizio deducendo la genericità del ricorso e, Controparte_1 quindi, la nullità, specie con riguardo alla quantità e alla qualità di lavoro in concreto svolto dai ricorrenti. La medesima ha poi affermato la congruità e la sufficienza della retribuzione corrisposta in favore dei ricorrenti, tenuto altresì conto degli accordi di secondo livello stipulati da , specificando che detti trattamenti economici sono stati CP_1 determinati sulla base del CCNL Servizi Fiduciari applicato ratione termporis ai rapporti oggetto di causa e, quindi, in base ad un contratto collettivo stipulato dai sindacati maggiormente rappresentativi del settore, le cui tabelle retributive, tra l'altro, sono state riconosciute dal Ministero del Lavoro. La , quindi, ha affermato che i compensi contestati in sede di ricorso siano CP_1 sufficienti e proporzionati, anche in ragione della presunzione di adeguatezza ai principi costituzionali previsti dall'art. 36 Cost. di cui gode la contrattazione collettiva. La parte resistente, poi, ha affermato che i ricorrenti non hanno svolto mansioni inquadrabili nell'alveo di altri CCNL, nello specifico nel CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni con riferimento alle prestazioni di cui al livello IV e nel CCNL Multiservizi, atteso che le mansioni ivi previste non sono sovrapponibili a quelle contemplate dal CCNL Servizi Fiduciari - livello D.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito indicate.
Va in primo luogo rilevato che le censure contenute nel ricorso, tenuto altresì conto della documentazione allegata, non possono essere ritenute generiche giacché è stata data contezza sia circa il tipo di attività lavorativa espletata da parte dei ricorrenti sia circa le ore di lavoro che costoro hanno svolto, ossia 40 (quaranta) ore settimanali;
conseguentemente, l'eccezione relativa alla affermata nullità dell'atto introduttivo del giudizio deve essere rigettata.
Venendo al merito, sebbene è pacifico che la retribuzione corrisposta ai ricorrenti è stata calibrata sulla base del CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari, atteso il loro inquadramento per tutta la durata del rapporto nel relativo livello D e, dunque, sulla base di un documento stipulato dai sindacati maggiormente rappresentativi del settore, è opportuno ribadire che tale elemento, di per sé, non rappresenta un fattore tale da fare escludere la violazione del precetto di cui all'art. 36 Cost. A tal proposito, infatti, la giurisprudenza afferma che la conformità della retribuzione che in concreto viene corrisposta a quella astrattamente prevista nel CCNL di riferimento rappresenta un aspetto tale da fondare una presunzione iuris tantum di rispondenza all'art. 36 Cost. e che, pertanto, la medesima può essere scalfita laddove siano allegati elementi tali da far presumere che nel caso in esame non siano stati soddisfatti i requisiti richiesti dal precetto costituzionale (cfr. ex multis Corte d'Appello di Milano, sez. lav., sent. n. 961/2023). Tra l'altro è pacifico che, allorquando la retribuzione stabilita dal CCNL risulti inferiore alla soglia minima della sufficienza essa deve essere ritenuta nulla e, in ossequio a quanto stabilito ex art. 1419, comma 2 c.c. in ordine alla conservazione del contratto, il Giudice è legittimato ad esercitare il proprio potere discrezionale in modo da modularne l'ammontare sì da renderlo congruo in rapporto al disposto di cui all'art. 36 Cost. Peraltro, detto potere, nel caso in cui il trattamento economico sia previsto dalla contrattazione collettiva, deve essere esercitato con la massima prudenza, e comunque con adeguata motivazione, poiché difficilmente è in grado di apprezzare le esigenze economiche e politiche sottese all'assetto degli interessi concordato dalle parti sociali (cfr. Cass. n. 2245/2006; Cass. n. 546/2021, Cass. ord. n. 546/2021). In particolare, il citato art. 36 Cost. presuppone che la retribuzione sia anzitutto sufficiente, ossia idonea a garantire un'esistenza libera e dignitosa, con la precisazione, però, che tale condizione deve essere interpretata in senso ampio e dunque come un surplus rispetto al mero diritto alla sopravvivenza, giacché è importante che il lavoratore si senta gratificato, percependo se stesso in una condizione tale da consentirgli il soddisfacimento dei bisogni anche immateriali (in questo senso vedi Cass. 28320/2023, la quale richiama la Dir. 2022/2041, il cui Considerando n. 28 così recita “oltre alle necessità materiali quali cibo, vestiario e alloggio, si potrebbe tener conto anche delle necessità di partecipare alle attività culturali, educative e sociali”). In secondo luogo, poi, il medesimo articolo postula l'integrazione del principio sopra citato con quello della proporzionalità, da intendersi nel senso che la retribuzione deve essere commisurata tenuto conto del tipo e della quantità di attività svolta (cfr. Cass. 24449/2016).
In punto di onere probatorio, attesa la forza cogente del diritto ad una giusta retribuzione, la giurisprudenza afferma che “spetta al giudice stabilire se, nel caso di specie, la retribuzione possa dirsi conforme precetto costituzionale e che, invece, al lavoratore spetta provare il lavoro svolto e l'entità della retribuzione e non anche, quindi, la insufficienza e la sproporzione del compenso, atteso che detti elementi debbono essere valutati da parte del giudice” (Cass. n. 4147/1990; Cass. n. 8097/2002; Cass. n. 16866/2008, Cass. 8097/2022), sicché “l'apprezzamento dell'adeguatezza della retribuzione in concreto resta riservato al giudice del merito e la sua determinazione, se effettuata nel rispetto dei criteri imposti dall'art. 36 Cost., e con adeguata motivazione, in ordine agli elementi utilizzati, non è censurabile neppure sotto il profilo del mancato ricorso ai parametri rinvenibili nella contrattazione collettiva (in questo senso cfr. Cass. n.28231/2023, Cass. n. 2791/1987, Cass. n. 2193/1985)”. Ciò premesso, nel caso di specie i ricorrenti, nella loro qualità di lavoratori, hanno allegato un adeguato quadro probatorio in rapporto al tipo ed alla quantità di prestazioni svolte, all'ammontare della retribuzione percepita ed ai parametri di raffronto utili ai fini dell'eventuale giudizio comparativo;
pertanto, spetta a questo Giudice valutare se gli importi dedotti siano o meno conformi al precetto costituzionale. Orbene, detta valutazione tendenzialmente viene svolta prendendo quali parametri di riferimento la soglia di povertà calcolata dall'Istat, l'importo della NASPI o della CIG, la soglia di reddito per l'accesso alla pensione di inabilità nonché l'importo del reddito di cittadinanza;
ossia tutte forme di sostegno al reddito che fanno però riferimento alla disponibilità di somme minime utili a garantire al beneficiario una mera sopravvivenza, ma non idonei a sostenere il giudizio di sufficienza e proporzionalità della retribuzione nei termini prima indicati (Cass. 28321/2023). Tra l'altro, in merito alla soglia di povertà calcolata dall'Istat la giurisprudenza ha precisato che la stessa non rappresenta un diretto parametro di determinazione della retribuzione sufficiente, essendo la stessa un mero criterio idoneo ad individuare in maniera indicativa una soglia minima invalicabile per quanto concerne il profilo della sufficienza;
considerazione, questa, che può essere spesa anche in rapporto agli ulteriori parametri citati, con la conseguenza che ad essi deve essere attribuito un valore meramente orientativo (Cass. 27769/2023). Nello specifico, i ricorrenti hanno dedotto che le loro retribuzioni risultano inferiori ai massimali per l'indennità di disoccupazione Naspi, ai redditi imponibili minimi annui da prendere in considerazione ai fini del calcolo dei contributi previdenziali al CP_5 limite di reddito per la pensione di inabilità e che, nel complesso, gli importi percepiti risultano inferiori o comunque appena superiori rispetto alla soglia di povertà calcolata dall'Istat. Ora, posto che l'art. 36 Cost. mira a far sì che il lavoratore assieme alla propria famiglia goda di un'esistenza libera e dignitosa, è significativo osservare che i parametri di raffronto suindicati, invece, hanno quale unico obiettivo quello di porre un limite di reddito al di sotto del quale rischia di essere compromesso lo stesso concetto di sopravvivenza;
a tal proposito, basti pensare che la soglia di povertà calcolata dall'Istat è rappresentativa del “valore monetario, a prezzi correnti, del paniere di beni e servizi considerati essenziali in base all'età dei componenti, alla ripartizione geografica e alla tipologia del comune di residenza”, sicché il fatto che la retribuzione corrisposta ai ricorrenti si aggiri attorno a dette soglie rappresenta un elemento indicativo del fatto che costoro, assieme al loro nucleo familiare, non abbiano potuto godere di un compenso idoneo allo svolgimento di un'esistenza conforme ai principi di cui all'art. 36 Cost. Tra l'altro, è significativo che gli altri CCNL astrattamente adottabili, specie il CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, il quale anche è sottoscritto da organizzazioni sindacali parimenti rappresentative ed applicabile in rapporto a mansioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle svolte dai ricorrenti, garantisce ai lavoratori a tempo pieno e di pari anzianità una retribuzione nettamente superiore a quella percepita dai ricorrenti. In particolare, detto raffronto deve essere svolto in rapporto al compenso che viene riconosciuto sulla base del IV livello del CCNL anzidetto, il quale annovera tra i destinatari coloro che svolgono l'attività di“personale di custodia che svolge controlli, sorveglianza e verifica delle merci”, ossia soggetti adibiti all'espletamento di mansioni sostanzialmente analoghe a quelle svolte da parte dei ricorrenti (cfr. doc. 35, pag. 31). Dunque, il fatto che in rapporto allo stesso periodo, con riferimento alle medesime mansioni ed allo stesso orario di lavoro altro contratto collettivo dotato della stessa rappresentatività preveda retribuzioni sensibilmente superiori, mette seriamente in crisi la presunzione di proporzionalità (cfr. Corte d'Appello di Napoli n. 1056/2024). Pertanto, dal raffronto tra il salario di fatto e quello costituzionalmente garantito, in conformità a quanto già stabilito dalla Corte d'Appello di Milano, sez. lav. con la sentenza n. 653/2023, è ragionevole dedurre che la retribuzione corrisposta non solo non è proporzionata, motivo che già di per sé è tale da giustificare la declaratoria di nullità dell'art. 23 CCNL applicato nel caso di specie, ma è anche insufficiente poiché assicura appena la sopravvivenza ad una famiglia mononucleare collocandosi addirittura al di sotto della soglia di povertà in caso di famiglia composta da più persone. La retribuzione corrisposta in applicazione del CCNL Servizi Fiduciari per un lavoratore a tempo pieno di livello D, quindi, non può essere ritenuta idonea ad assicurare al dipendente ed alla propria famiglia un'esistenza libera e dignitosa;
circostanza, questa, che in uno con il ritenuto deficit di proporzionalità tra retribuzione/quantità e qualità del lavoro prestato vale ulteriormente a fondare la declaratoria di nullità della clausola di cui al CCNL Servizi Fiduciari relativa al trattamento economico (cfr. Titolo IX del CCNL – Trattamento economico, art. 23).
Alla luce delle considerazioni tutte che precedono il ricorso deve essere accolto.
Per tale ragione deve essere dichiarata la nullità della clausola di cui al CCNL Servizi Fiduciari relativa al trattamento economico, sicché la parte resistente deve corrispondere in favore del Sig. la somma di euro 6.340,07 a titolo di Parte_2 differenze retributive ed euro 362,34 a titolo di differenze di trattamento di fine rapporto per un totale di euro 6.702,41; in favore del Sig. la somma Parte_4 di euro 47.057,27 a titolo di differenze retributive ed euro 3.726,66 a titolo di differenze di trattamento di fine rapporto per un totale di euro 50.783,93; in favore del Sig. la somma di euro 47.087,28 a titolo di differenze Parte_3 retributive ed euro 3.538,18 a titolo di differenze di trattamento di fine rapporto per un totale di euro 50.625,46; in favore del Sig. la somma di euro Parte_1
9.087,71 a titolo di differenze retributive ed euro 642,37 a titolo di differenze di trattamento di fine rapporto per il primo contratto ed euro 8.686,58 a titolo di differenze retributive, nonché la somma si euro 603,57 a titolo di differenze di trattamento di fine rapporto per il secondo contratto per un totale di euro 19.020,23.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 13.8.2022 n. 147, in ragione del valore della controversia e del suo grado di complessità, seguono la soccombenza. La parte resistente è quindi condannata alla corresponsione delle differenze retributive come poc'anzi specificate, in ragione dell'applicazione del livello retributivo di cui al CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione (livello IV), le quali sono calcolate dall'inizio del rapporto per ciascuno dei ricorrenti, comprese le differenze di trattamento di fine rapporto, oltre a rivalutazione ed interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciandosi:
-dichiara la nullità della clausola di cui al CCNL Servizi Fiduciari relativa al trattamento economico in quanto ritenuta non conforme all'art. 36 Cost.;
-condanna la parte resistente al pagamento in favore del Sig. della Parte_2 somma di euro 6.702,41 (di cui 6.340,07 a titolo di differenze retributive ed euro 362,34 a titolo di differenze di trattamento di fine rapporto); in favore del Sig.
la somma di euro 50.783,93, (di cui 47.057,27 a titolo di differenze Parte_4 retributive ed euro 3.726,66 a titolo di differenze di trattamento di fine rapporto); in favore del Sig. la somma di euro 50.625,46 (di cui 47.087,28 a Parte_3 titolo di differenze retributive ed euro 3.538,18 a titolo di differenze di trattamento di fine rapporto); in favore del Sig. la somma di euro 19.020,23 (di Parte_1 cui euro 9.087,71 a titolo di differenze retributive ed euro 642,37 a titolo di differenze di trattamento di fine rapporto per il primo contratto, euro 8.686,58 a titolo di differenze retributive, nonché la somma di euro 603,57 a titolo di differenze di trattamento di fine rapporto per il secondo contratto), oltre rivalutazione ed interessi;
-condanna parte convenuta alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite;
le quali si liquidano in complessivi euro 6.968,00, oltre a rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA, contributo unificato se versato.
Roma, 25.11.2025
Il Giudice Dott.ssa Paola Crisanti
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Sara Silvestrini (MOT in tirocinio).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IV SEZ. LAVORO
In composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Paola Crisanti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 21721/2024 vertente
TRA
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
, rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, come da Parte_4 procura depositata telematicamente, dall'Avv. Bartolo Mancuso e dall'Avv. Giulia Di Pasqua, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Roma, Piazzale Clodio, n. 12.
Ricorrenti
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_1
Roma, Piazza della Libertà, n. 10, rappresentata e difesa dall'Avv. Cristina Mazzamauro e Marco Monaco ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del primo, sito in Roma, Via Principessa Clotilde 7, come da procura depositata telematicamente.
Resistente
Conclusioni: come da ricorso e da memoria di costituzione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in via telematica il 6.06.2024 i ricorrenti si sono rivolti a questo Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, esponendo quanto segue:
-che la dal 2015 al 30 giugno 2022 ha svolto in regime di appalto i Controparte_1 servizi di vigilanza e fiduciari presso i siti di Controparte_2 [...]
e fra i quali anche i magazzini di Controparte_3 Controparte_4 smistamento denominati DLZ1 Roma (sito in Roma, zona Tiburtina, Via Giacomo Peroni, da n. 5 a n. 8) e DLZ3 Roma (sito in Roma, zona Magliana, Via della Magliana, n. 375);
-che gli odierni ricorrenti hanno reso prestazioni per la e che, per Controparte_1 tutta la durata dei rispettivi rapporti di lavoro sono stati assegnati presso il magazzino di smistamento di denominato DLZ3, sito a Roma, Via della Magliana, n. CP_2
375;
-che, in particolare, è stato dipendente della con Parte_2 Controparte_1 contratto a tempo determinato con decorrenza dal 18.10.2021, prorogato sino al 28.2.2022, successivamente sino al 31.05.2022 ed infine sino al 30.06.2022, con orario di lavoro a tempo pieno (40 ore settimanali), con qualifica di operaio, mansioni di portierato ed inquadramento nel livello D del CCNL per il personale addetto alla vigilanza privata ed ai servizi fiduciari;
, invece, è stato dipendente Parte_4 di nel periodo compreso tra il 18.8.2017 ed il 30.6.2022, dapprima Controparte_1 con contratto a tempo determinato prorogato per tre volte sino al 31.5.2019 e poi divenuto a tempo indeterminato dall'1.6.2019, anch'egli con orario di lavoro a tempo pieno (40 ore settimanali), con qualifica di operaio, mansioni di portierato ed inquadramento nel livello D del CCNL per il personale addetto alla vigilanza privata ed ai servizi fiduciari;
è stato dipendente di Parte_3 Controparte_1 dall'11.9.2017 al 30.6.2022, in un primo momento con contratto a tempo determinato con decorrenza dall'11.9.2017, prorogato per due volte sino al 30.9.2018 e poi trasformato a tempo indeterminato dall'1.10.2018, con orario di lavoro a tempo pieno (40 ore settimanali), con qualifica di operaio, mansioni di portierato ed inquadramento nel livello D del CCNL per il personale addetto alla vigilanza privata ed ai servizi fiduciari. Infine, è stato dipendente di Parte_1 CP_1
con due contratti a tempo determinato, il primo con decorrenza dal 21.4.2020,
[...] prorogato sino al 31.3.2021 e un secondo con decorrenza dal 7.7.2021 sino al 30.6.2022, con orario di lavoro a tempo pieno (40 ore settimanali), con qualifica di operaio, mansioni di portierato ed inquadramento nel livello D del CCNL per il personale addetto alla vigilanza privata ed ai servizi fiduciari;
-che avevano svolto tutti le mansioni di consistenti nel pattugliamento Parte_5
a piedi del sito, nel Check-in e check-out trucks, nel c.d. Not on Van, nel c.d. Sortation Quality Audit, nel c.d. Scan Log 1.0. Nello specifico, l'attività di Check-in e check-out trucks si esplica nel chiedere il CMR all'autista del furgone addetto al trasporto, ossia il documento di viaggio dal quale è poi possibile controllare la correttezza della tratta del viaggio, l'integrità del sigillo apposto sulle porte del truck nonché la corrispondenza del numero identificativo a quello riportato sul CMR stesso. Dopodiché, su apposito foglio il dipendente provvede ad annotare tutte le informazioni relative alla spedizione sino ad occuparsi dell'attività di scarico. Il Not on Van, in sintesi, può essere descritta come un'attività volta all'espletamento di controlli laddove non vi sia corrispondenza tra il numero dei pacchi assegnati all'inizio del turno e quelli consegnati e riportati al magazzino di partenza. Il Sortation Quality Audit, invece, consiste nel prendere nota di eventuali errori effettuati dal magazziniere preposto ad ogni corsia nello scansionare i pacchi prima di introdurli nella borsa di destinazione. Dunque, da un lato tale mansione prevede il controllo dei pacchi presenti in ogni borsa tramite un apposito programma CP_2 che aggiorna in tempo reale il numero dei pacchi presenti in ogni borsa e, dall'altro, il controllo della corrispondenza tra il numero dei pacchi risultanti nel sistema e quelli fisicamente presenti nella borsa attenzionata. In caso di discrepanza nel numero di pacchi, il procede ad un accertamento manuale della borsa per Parte_5 individuare il pacco non scansionato dal magazziniere riportandone poi il numero identificativo sul file da inviare al collega in portineria. L'attività di 1.0, Pt_6 infine, si materializza nella scansione di tutte le borse appartenenti al medesimo giro consegne nella fase antecedente al carico dei pacchi sul furgone, sì da accertare che vi sia corrispondenza tra quelli consegnati e quelli risultanti dal sistema, atteso che, da tale momento la responsabilità dei pacchi grava esclusivamente sull'autista;
-che per le mansioni anzidette costoro avevano ricevuto compensi parametrati sul CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari, livello D, in forza della quale la retribuzione netta (detraendo l'aliquota contributiva del 9,19% e quella fiscale del 23%) percepita dai ricorrenti dall'agosto 2017 all'agosto 2020 è stata pari ad euro 664,27 mensili (euro 3,83 orari), dal settembre 2020 all'aprile 2021 pari ad euro 674,76 mensili (euro 3,90 orari), dal maggio 2021 al gennaio 2022 pari ad euro 716,71 mensili (euro 4,14 orari); dal febbraio 2022 al giugno 2022 pari ad euro 814,61 mensili (euro 4,70 orari). Per quanto concerne, invece, la retribuzione lorda i ricorrenti hanno affermato che dall'agosto 2017 all'agosto 2020 la stessa è stata pari ad euro 950,00 cui corrisponde una retribuzione lorda oraria di euro 5,49 (divisore orario 173), dal settembre 2020 all'aprile 2021 è stata pari ad euro 965,00 cui corrisponde una retribuzione lorda oraria di euro 5,57 (divisore orario 173);,dal maggio 2021 al gennaio 2022 la retribuzione mensile lorda è stata pari ad euro 1.025,00 cui corrisponde una retribuzione lorda oraria di euro 5,92 (divisore orario 173), dal febbraio 2022 al giugno 2022 è stata pari ad euro 1.165,00 cui corrisponde una retribuzione lorda oraria di euro 6,73 (divisore orario 173);
-che tale retribuzione percepita è da ritenere non conforme al precetto di cui all'art. 36 Cost. in quanto insufficiente ad assicurare lo svolgimento di un'esistenza libera e dignitosa a loro stessi ed alle famiglie, anche in considerazione del fatto che le medesime mansioni potevano essere ricondotte nell'alveo di altro CCNL, nello specifico il CCNL Multiservizi ovvero il CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione. In particolare, stando alla prospettiva adottata dai ricorrenti, quest'ultimo rappresenterebbe un valido elemento di raffronto, atteso che è volto a regolare un settore merceologico affine a quello cui erano stati assegnati i ricorrenti e, specie nel livello IV, contempla mansioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle espletate dai ricorrenti. Viene poi rappresentato che detto CCNL è stato sottoscritto delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, garantisce una retribuzione nettamente superiore a quella riconosciuta in applicazione del CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari e, da ultimo, è il CCNL applicato ai lavoratori diretti della committente presso il sito DLZ3 a cui erano addetti.
Sulla base di tali premesse, i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di Roma, quale giudice del lavoro, di dichiararsi la nullità della clausola relativa al trattamento economico di cui al CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari nonché, per tutto il periodo in cui i relativi rapporti di lavoro hanno avuto esecuzione, la condanna della alla corresponsione in loro favore di somme volte ad assicurare una Controparte_1 retribuzione mensile lorda rispettosa del precetto di cui all'art. 36 Cost., da determinarsi anche in riferimento ad altri CCNL attinenti a settori merceologici affini.
La si è costituita in giudizio deducendo la genericità del ricorso e, Controparte_1 quindi, la nullità, specie con riguardo alla quantità e alla qualità di lavoro in concreto svolto dai ricorrenti. La medesima ha poi affermato la congruità e la sufficienza della retribuzione corrisposta in favore dei ricorrenti, tenuto altresì conto degli accordi di secondo livello stipulati da , specificando che detti trattamenti economici sono stati CP_1 determinati sulla base del CCNL Servizi Fiduciari applicato ratione termporis ai rapporti oggetto di causa e, quindi, in base ad un contratto collettivo stipulato dai sindacati maggiormente rappresentativi del settore, le cui tabelle retributive, tra l'altro, sono state riconosciute dal Ministero del Lavoro. La , quindi, ha affermato che i compensi contestati in sede di ricorso siano CP_1 sufficienti e proporzionati, anche in ragione della presunzione di adeguatezza ai principi costituzionali previsti dall'art. 36 Cost. di cui gode la contrattazione collettiva. La parte resistente, poi, ha affermato che i ricorrenti non hanno svolto mansioni inquadrabili nell'alveo di altri CCNL, nello specifico nel CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni con riferimento alle prestazioni di cui al livello IV e nel CCNL Multiservizi, atteso che le mansioni ivi previste non sono sovrapponibili a quelle contemplate dal CCNL Servizi Fiduciari - livello D.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito indicate.
Va in primo luogo rilevato che le censure contenute nel ricorso, tenuto altresì conto della documentazione allegata, non possono essere ritenute generiche giacché è stata data contezza sia circa il tipo di attività lavorativa espletata da parte dei ricorrenti sia circa le ore di lavoro che costoro hanno svolto, ossia 40 (quaranta) ore settimanali;
conseguentemente, l'eccezione relativa alla affermata nullità dell'atto introduttivo del giudizio deve essere rigettata.
Venendo al merito, sebbene è pacifico che la retribuzione corrisposta ai ricorrenti è stata calibrata sulla base del CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari, atteso il loro inquadramento per tutta la durata del rapporto nel relativo livello D e, dunque, sulla base di un documento stipulato dai sindacati maggiormente rappresentativi del settore, è opportuno ribadire che tale elemento, di per sé, non rappresenta un fattore tale da fare escludere la violazione del precetto di cui all'art. 36 Cost. A tal proposito, infatti, la giurisprudenza afferma che la conformità della retribuzione che in concreto viene corrisposta a quella astrattamente prevista nel CCNL di riferimento rappresenta un aspetto tale da fondare una presunzione iuris tantum di rispondenza all'art. 36 Cost. e che, pertanto, la medesima può essere scalfita laddove siano allegati elementi tali da far presumere che nel caso in esame non siano stati soddisfatti i requisiti richiesti dal precetto costituzionale (cfr. ex multis Corte d'Appello di Milano, sez. lav., sent. n. 961/2023). Tra l'altro è pacifico che, allorquando la retribuzione stabilita dal CCNL risulti inferiore alla soglia minima della sufficienza essa deve essere ritenuta nulla e, in ossequio a quanto stabilito ex art. 1419, comma 2 c.c. in ordine alla conservazione del contratto, il Giudice è legittimato ad esercitare il proprio potere discrezionale in modo da modularne l'ammontare sì da renderlo congruo in rapporto al disposto di cui all'art. 36 Cost. Peraltro, detto potere, nel caso in cui il trattamento economico sia previsto dalla contrattazione collettiva, deve essere esercitato con la massima prudenza, e comunque con adeguata motivazione, poiché difficilmente è in grado di apprezzare le esigenze economiche e politiche sottese all'assetto degli interessi concordato dalle parti sociali (cfr. Cass. n. 2245/2006; Cass. n. 546/2021, Cass. ord. n. 546/2021). In particolare, il citato art. 36 Cost. presuppone che la retribuzione sia anzitutto sufficiente, ossia idonea a garantire un'esistenza libera e dignitosa, con la precisazione, però, che tale condizione deve essere interpretata in senso ampio e dunque come un surplus rispetto al mero diritto alla sopravvivenza, giacché è importante che il lavoratore si senta gratificato, percependo se stesso in una condizione tale da consentirgli il soddisfacimento dei bisogni anche immateriali (in questo senso vedi Cass. 28320/2023, la quale richiama la Dir. 2022/2041, il cui Considerando n. 28 così recita “oltre alle necessità materiali quali cibo, vestiario e alloggio, si potrebbe tener conto anche delle necessità di partecipare alle attività culturali, educative e sociali”). In secondo luogo, poi, il medesimo articolo postula l'integrazione del principio sopra citato con quello della proporzionalità, da intendersi nel senso che la retribuzione deve essere commisurata tenuto conto del tipo e della quantità di attività svolta (cfr. Cass. 24449/2016).
In punto di onere probatorio, attesa la forza cogente del diritto ad una giusta retribuzione, la giurisprudenza afferma che “spetta al giudice stabilire se, nel caso di specie, la retribuzione possa dirsi conforme precetto costituzionale e che, invece, al lavoratore spetta provare il lavoro svolto e l'entità della retribuzione e non anche, quindi, la insufficienza e la sproporzione del compenso, atteso che detti elementi debbono essere valutati da parte del giudice” (Cass. n. 4147/1990; Cass. n. 8097/2002; Cass. n. 16866/2008, Cass. 8097/2022), sicché “l'apprezzamento dell'adeguatezza della retribuzione in concreto resta riservato al giudice del merito e la sua determinazione, se effettuata nel rispetto dei criteri imposti dall'art. 36 Cost., e con adeguata motivazione, in ordine agli elementi utilizzati, non è censurabile neppure sotto il profilo del mancato ricorso ai parametri rinvenibili nella contrattazione collettiva (in questo senso cfr. Cass. n.28231/2023, Cass. n. 2791/1987, Cass. n. 2193/1985)”. Ciò premesso, nel caso di specie i ricorrenti, nella loro qualità di lavoratori, hanno allegato un adeguato quadro probatorio in rapporto al tipo ed alla quantità di prestazioni svolte, all'ammontare della retribuzione percepita ed ai parametri di raffronto utili ai fini dell'eventuale giudizio comparativo;
pertanto, spetta a questo Giudice valutare se gli importi dedotti siano o meno conformi al precetto costituzionale. Orbene, detta valutazione tendenzialmente viene svolta prendendo quali parametri di riferimento la soglia di povertà calcolata dall'Istat, l'importo della NASPI o della CIG, la soglia di reddito per l'accesso alla pensione di inabilità nonché l'importo del reddito di cittadinanza;
ossia tutte forme di sostegno al reddito che fanno però riferimento alla disponibilità di somme minime utili a garantire al beneficiario una mera sopravvivenza, ma non idonei a sostenere il giudizio di sufficienza e proporzionalità della retribuzione nei termini prima indicati (Cass. 28321/2023). Tra l'altro, in merito alla soglia di povertà calcolata dall'Istat la giurisprudenza ha precisato che la stessa non rappresenta un diretto parametro di determinazione della retribuzione sufficiente, essendo la stessa un mero criterio idoneo ad individuare in maniera indicativa una soglia minima invalicabile per quanto concerne il profilo della sufficienza;
considerazione, questa, che può essere spesa anche in rapporto agli ulteriori parametri citati, con la conseguenza che ad essi deve essere attribuito un valore meramente orientativo (Cass. 27769/2023). Nello specifico, i ricorrenti hanno dedotto che le loro retribuzioni risultano inferiori ai massimali per l'indennità di disoccupazione Naspi, ai redditi imponibili minimi annui da prendere in considerazione ai fini del calcolo dei contributi previdenziali al CP_5 limite di reddito per la pensione di inabilità e che, nel complesso, gli importi percepiti risultano inferiori o comunque appena superiori rispetto alla soglia di povertà calcolata dall'Istat. Ora, posto che l'art. 36 Cost. mira a far sì che il lavoratore assieme alla propria famiglia goda di un'esistenza libera e dignitosa, è significativo osservare che i parametri di raffronto suindicati, invece, hanno quale unico obiettivo quello di porre un limite di reddito al di sotto del quale rischia di essere compromesso lo stesso concetto di sopravvivenza;
a tal proposito, basti pensare che la soglia di povertà calcolata dall'Istat è rappresentativa del “valore monetario, a prezzi correnti, del paniere di beni e servizi considerati essenziali in base all'età dei componenti, alla ripartizione geografica e alla tipologia del comune di residenza”, sicché il fatto che la retribuzione corrisposta ai ricorrenti si aggiri attorno a dette soglie rappresenta un elemento indicativo del fatto che costoro, assieme al loro nucleo familiare, non abbiano potuto godere di un compenso idoneo allo svolgimento di un'esistenza conforme ai principi di cui all'art. 36 Cost. Tra l'altro, è significativo che gli altri CCNL astrattamente adottabili, specie il CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, il quale anche è sottoscritto da organizzazioni sindacali parimenti rappresentative ed applicabile in rapporto a mansioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle svolte dai ricorrenti, garantisce ai lavoratori a tempo pieno e di pari anzianità una retribuzione nettamente superiore a quella percepita dai ricorrenti. In particolare, detto raffronto deve essere svolto in rapporto al compenso che viene riconosciuto sulla base del IV livello del CCNL anzidetto, il quale annovera tra i destinatari coloro che svolgono l'attività di“personale di custodia che svolge controlli, sorveglianza e verifica delle merci”, ossia soggetti adibiti all'espletamento di mansioni sostanzialmente analoghe a quelle svolte da parte dei ricorrenti (cfr. doc. 35, pag. 31). Dunque, il fatto che in rapporto allo stesso periodo, con riferimento alle medesime mansioni ed allo stesso orario di lavoro altro contratto collettivo dotato della stessa rappresentatività preveda retribuzioni sensibilmente superiori, mette seriamente in crisi la presunzione di proporzionalità (cfr. Corte d'Appello di Napoli n. 1056/2024). Pertanto, dal raffronto tra il salario di fatto e quello costituzionalmente garantito, in conformità a quanto già stabilito dalla Corte d'Appello di Milano, sez. lav. con la sentenza n. 653/2023, è ragionevole dedurre che la retribuzione corrisposta non solo non è proporzionata, motivo che già di per sé è tale da giustificare la declaratoria di nullità dell'art. 23 CCNL applicato nel caso di specie, ma è anche insufficiente poiché assicura appena la sopravvivenza ad una famiglia mononucleare collocandosi addirittura al di sotto della soglia di povertà in caso di famiglia composta da più persone. La retribuzione corrisposta in applicazione del CCNL Servizi Fiduciari per un lavoratore a tempo pieno di livello D, quindi, non può essere ritenuta idonea ad assicurare al dipendente ed alla propria famiglia un'esistenza libera e dignitosa;
circostanza, questa, che in uno con il ritenuto deficit di proporzionalità tra retribuzione/quantità e qualità del lavoro prestato vale ulteriormente a fondare la declaratoria di nullità della clausola di cui al CCNL Servizi Fiduciari relativa al trattamento economico (cfr. Titolo IX del CCNL – Trattamento economico, art. 23).
Alla luce delle considerazioni tutte che precedono il ricorso deve essere accolto.
Per tale ragione deve essere dichiarata la nullità della clausola di cui al CCNL Servizi Fiduciari relativa al trattamento economico, sicché la parte resistente deve corrispondere in favore del Sig. la somma di euro 6.340,07 a titolo di Parte_2 differenze retributive ed euro 362,34 a titolo di differenze di trattamento di fine rapporto per un totale di euro 6.702,41; in favore del Sig. la somma Parte_4 di euro 47.057,27 a titolo di differenze retributive ed euro 3.726,66 a titolo di differenze di trattamento di fine rapporto per un totale di euro 50.783,93; in favore del Sig. la somma di euro 47.087,28 a titolo di differenze Parte_3 retributive ed euro 3.538,18 a titolo di differenze di trattamento di fine rapporto per un totale di euro 50.625,46; in favore del Sig. la somma di euro Parte_1
9.087,71 a titolo di differenze retributive ed euro 642,37 a titolo di differenze di trattamento di fine rapporto per il primo contratto ed euro 8.686,58 a titolo di differenze retributive, nonché la somma si euro 603,57 a titolo di differenze di trattamento di fine rapporto per il secondo contratto per un totale di euro 19.020,23.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 13.8.2022 n. 147, in ragione del valore della controversia e del suo grado di complessità, seguono la soccombenza. La parte resistente è quindi condannata alla corresponsione delle differenze retributive come poc'anzi specificate, in ragione dell'applicazione del livello retributivo di cui al CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione (livello IV), le quali sono calcolate dall'inizio del rapporto per ciascuno dei ricorrenti, comprese le differenze di trattamento di fine rapporto, oltre a rivalutazione ed interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciandosi:
-dichiara la nullità della clausola di cui al CCNL Servizi Fiduciari relativa al trattamento economico in quanto ritenuta non conforme all'art. 36 Cost.;
-condanna la parte resistente al pagamento in favore del Sig. della Parte_2 somma di euro 6.702,41 (di cui 6.340,07 a titolo di differenze retributive ed euro 362,34 a titolo di differenze di trattamento di fine rapporto); in favore del Sig.
la somma di euro 50.783,93, (di cui 47.057,27 a titolo di differenze Parte_4 retributive ed euro 3.726,66 a titolo di differenze di trattamento di fine rapporto); in favore del Sig. la somma di euro 50.625,46 (di cui 47.087,28 a Parte_3 titolo di differenze retributive ed euro 3.538,18 a titolo di differenze di trattamento di fine rapporto); in favore del Sig. la somma di euro 19.020,23 (di Parte_1 cui euro 9.087,71 a titolo di differenze retributive ed euro 642,37 a titolo di differenze di trattamento di fine rapporto per il primo contratto, euro 8.686,58 a titolo di differenze retributive, nonché la somma di euro 603,57 a titolo di differenze di trattamento di fine rapporto per il secondo contratto), oltre rivalutazione ed interessi;
-condanna parte convenuta alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite;
le quali si liquidano in complessivi euro 6.968,00, oltre a rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA, contributo unificato se versato.
Roma, 25.11.2025
Il Giudice Dott.ssa Paola Crisanti
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Sara Silvestrini (MOT in tirocinio).