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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Varese, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Varese |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 6/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 1, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
FAZIO GIUSEPPE, Presidente e Relatore
COSENTINO NICOLA, Giudice
RENZI MAURO, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 78/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Busto Arsizio - Via F.lli Di Italia 12 21052 Busto Arsizio VA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1174 TASI 2019
- sul ricorso n. 79/2025 depositato il 26/02/2025 proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Busto Arsizio - Via F.lli Di Italia 12 21052 Busto Arsizio VA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 45 IMU 2019
- sul ricorso n. 80/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Busto Arsizio - Via F.lli Di Italia 12 21052 Busto Arsizio VA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 33 IMU 2020 - sul ricorso n. 81/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Busto Arsizio - Via F.lli Di Italia 12 21052 Busto Arsizio VA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 31 IMU 2021
- sul ricorso n. 82/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Busto Arsizio - Via F.lli Di Italia 12 21052 Busto Arsizio VA elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 23 IMU 2022
- sul ricorso n. 83/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Busto Arsizio - Via F.lli Di Italia 12 21052 Sesto Calende VA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8 IMU 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 401/2025 depositato il
24/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l., con sede legale in Sesto Calende, attiva nel settore delle costruzioni di immobili a prevalente destinazione abitativa, ha proposto sei separati ricorsi – poi riuniti - nei confronti del Comune di Busto Arsizio, avverso gli Avvisi di Accertamento - n° 1174 del 26 novembre 2024, notificato il 20 dicembre 2024, relativo alla maggiore TASI 2019 per € 3.206,00, oltre interessi e sanzioni, ancora dovuta;
- n° 45 del 26 novembre 2024, notificato il 20 dicembre 2024, relativo alla maggiore IMU 2019 per € 7.109,00, oltre interessi e sanzioni, ancora dovuta;
- n° 33 del 26 novembre 2024, notificato il 20 dicembre 2024, relativo alla maggiore IMU 2020 per € 5.620,00, oltre interessi e sanzioni, ancora dovuta;
- n° 31 del 26 novembre 2024, notificato il 20 dicembre 2024, relativo alla maggiore IMU 2021 per € 5.986,00, oltre interessi e sanzioni, ancora dovuta;
- n° 23 del 26 novembre 2024, notificato il 20 dicembre 2024, relativo alla maggiore IMU 2022 per € 6.401,00, oltre interessi e sanzioni, ancora dovuta, e
- n° 8 del 26 novembre 2024, notificato il 20 dicembre 2024, relativo alla maggiore IMU 2023 per
€ 5.267,00, oltre interessi e sanzioni, ancora dovuta,
derivanti dal mancato riconoscimento dell'esenzione dalle predette imposte in relazione a quelli che la ricorrente ritiene essere cosiddetti beni merce, con i quali l'Ente Locale ha ripreso a tassazione maggiori imposte riguardanti 68 subalterni facenti parte del complesso residenziale societario “Via XI FEBBRAIO”.
La ricorrente ha eccepito che
- gli Avvisi di accertamento de quibus siano viziati da difetto di motivazione in violazione dell'articolo 7 della L. 212/2000 (Statuto del Contribuente), come modificato dal D. Lgs. 219/2023, in quanto privi dell'indicazione chiara e dettagliata dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della pretesa fiscale;
delle fonti di prova e degli elementi concreti che hanno portato alla determinazione della maggiore imposta accertata;
del riferimento agli atti istruttori eseguiti e delle loro risultanze, limitandosi a richiamare genericamente presunti dati acquisiti dall'Amministrazione, senza indicare quali siano le fonti effettivamente utilizzate, né specificare come siano stati elaborati;
dell'indicazione del metodo di elaborazione dei dati e della spiegazione del criterio con cui l'Amministrazione ha calcolato la differenza tra quanto versato e quanto asseritamente dovuto, secondo quanto ritenuto necessario dalla più recente giurisprudenza di legittimità
(cfr. Cass, V, Tributaria, n° 7966 del 25/3/2024);
- i medesimi Avvisi sono inoltre viziati da eccesso di potere per travisamento e sviamento, giacché non sono stati preceduti dalla instaurazione del contraddittorio preventivo obbligatorio, in violazione dell'articolo 6-bis dello Statuto del contribuente, che prevede l'obbligo per l'Amministrazione finanziaria di inviare al contribuente medesimo una comunicazione contenente uno schema dell'atto impositivo e concedergli un termine per formulare osservazioni e controdeduzioni;
l'Ente Locale ha invece ritenuto non obbligatorio detto contraddittorio, sul presupposto erroneo che gli accertamenti derivassero da meri controlli automatizzati, implicanti pronta liquidazione.
Nel merito, Ricorrente_1 s.r.l. ha allegato che gli immobili de quibus fossero – appunto - beni merce, per i quali l'aliquota TASI è ridotta allo 0.1% con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25%
o di azzerarla;
ha lamentato quindi che il Comune resistente avesse illegittimamente negato l'esenzione richiesta e irrogato addirittura sanzioni, senza peraltro applicare l'istituto della continuazione, violando così
l'articolo 12, comma 5, del D.Lgs. 472/1997.
Ricorrente_1 s.r.l. ha quindi chiesto la rideterminazione delle sanzioni in applicazione del principio della continuazione;
in subordine, il cumulo giuridico, con vittoria di spese.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Busto Arsizio ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
Dopo aver fatto presente che, verificato il cessato possesso di alcuni immobili societari, avesse nelle more, in autotutela, rettificato in diminuzione gli Avvisi di accertamento impugnati, l'Ente Territoriale ha sostenuto la legittimità dei propri atti impositivi, giacché ai fini dell'esenzione invocata da controparte è necessario non solo che i lavori di costruzione ovvero di recupero pesante siano ultimati, che il fabbricato ultimato sia destinato dall'impresa costruttrice alla vendita e che non sia locato, ma anche che sia stato assolto l'obbligo dichiarativo previsto dall'art. 2, comma 5-bis, D.L. n. 102/2013, con il quale si attesti il possesso dei requisiti e si indichino gli identificativi catastali ai quali il beneficio si applica.
L'obbligo di presentazione della dichiarazione a pena di decadenza comporta, infatti, che la dichiarazione abbia valore costitutivo ai fini dell'agevolazione.
Nel caso di specie, in base alle risultanze dei dati forniti dall'Agenzia delle Entrate (contratti di locazione e relativa durata afferenti gli immobili accertati) e dall'Anagrafe comunale e viste le dichiarazioni TARI presentate dai conduttori di tali immobili, le dichiarazioni presentate dalla ricorrente per gli anni di riferimento sono risultate infedeli, in quanto alcuni immobili dichiarati beni merce risultano in realtà oggetto di locazione e devono, quindi, essere esclusi dal chiesto beneficio dell'agevolazione prevista ai sensi del D.L. n. 102/2013
e dalla successiva Legge n. 160/2019.
Quanto all'eccepito difetto di motivazione, parte resistente ha sostenuto che il proprio Ufficio Tributi ha indicato negli Avvisi di accertamento per ogni singolo immobile l'ubicazione, il valore nonché la rendita risultante da visura catastale e il relativo periodo di riferimento ed ha ricordato che a fini motivazionali sono sufficienti la puntualizzazione degli estremi soggettivi e oggettivi della posizione creditoria azionata e l'indicazione dei fatti che la giustificano e che consentono di comprendere le ragioni poste a base della pretesa tributaria, adducibili dall'Ufficio nell'eventuale successiva fase contenziosa;
ha sostenuto che nel caso di specie l'obbligo motivazionale fosse stato pienamente assolto, in quanto gli Avvisi di accertamento impugnati fanno esplicito riferimento, nelle premesse, agli immobili posseduti dalla contribuente ed ai versamenti da essa effettuati, con la conseguenza che Ricorrente_1 S.r.l. è stata messa nelle condizioni di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di eventualmente contestare, come in effetti ha fatto, l'an (attraverso il riferimento all'accertata locazione) e il quantum debeatur.
In merito all'eccezione relativa alla presunta violazione del diritto al contraddittorio preventivo, il resistente ha fatto notare come alcuni atti siano esclusi dal contraddittorio obbligatorio per ragioni di urgenza o per la loro natura.
È il caso degli atti automatizzati, di liquidazione o di controllo formale delle dichiarazioni e dunque anche degli atti de quibus, nati dall'elaborazione di dati informatici ben conosciuti dalla contribuente, forniti dall'Agenzia delle Entrate e dall'Anagrafe comunale o dalle dichiarazioni Tari, per i quali il contraddittorio non avrebbe potuto aggiungere nulla all'accertamento dell'Ufficio.
Senza dire che a seguito delle dichiarazioni IMU anno 2013 e IMU anno 2014 presentate dalla ricorrente l'Ufficio Tributi aveva provveduto a bonificare la banca-dati ed a consegnare personalmente ad un incaricato della società la lista analitica degli immobili soggetti a tassazione contenente i singoli importi da versare anno per anno.
In relazione, infine, alla doglianza relativa all'ammontare delle sanzioni, parte resistente ha fatto rilevare che l'art. 12, comma 5, D. Lgs. n. 472/1997 prevede espressamente che “quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi (c.d. continuazione), si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo”, con la conseguenza che, tenuto conto che anche per gli anni precedenti quelli in contestazione la società fosse stata ritenuta inadempiente in sede giurisdizionale con sentenze passate in giudicato, fosse congrua l'applicazione della sanzione più grave, aumentata nella misura massima del triplo.
Nel caso di specie, peraltro, preso atto della recidiva e della sussistenza di violazioni della stessa indole commesse in periodi di imposta diversi, il cumulo materiale delle sanzioni risulta più favorevole alla contribuente in ossequio al principio del favor rei, giacché in attuazione del principio del cumulo materiale l'importo delle sanzioni applicate è pari a € 8.520,67 così distinte per anno:
- IMU anno 2019 sanzione per omessa /infedele dichiarazione di € 3.496,17;
- IMU anno 2020 sanzione per omessa/infedele dichiarazione di € 2.196,00,
- IMU anno 2021 sanzione per omessa/infedele dichiarazione di € 1.552,50;
- IMU anno 2022 sanzione per omessa/omessa dichiarazione di € 931,00;
- IMU anno 2023 sanzione per omessa/infedele dichiarazione di € 375,00;
mentre il cumulo giuridico avrebbe comportato l'applicazione del maggiore importo totale delle sanzioni pari ad € 10.844,51.
Il resistente ha quindi chiesto il rigetto dei ricorsi e la declaratoria di legittimità degli avvisi di accertamento come rettificati, con vittoria delle spese liquidate in € 2.200,00.
Con memoria del 13 novembre 2025 la società ricorrente ha confermato che tutt'e sei i ricorsi avverso gli indicati Avvisi di accertamento notificati il 20 dicembre 2024 sono stati “superati” a seguito della successiva rettifica operata in autotutela in “bonam partem” dal Comune di Busto Arsizio, che, tuttavia, non li ha annullati, ma li ha semplicemente sostituiti con ulteriori sei avvisi di accertamento notificati il 13 marzo 2025; comunicando di avere pertanto proposto tempestivi nuovi ricorsi (R.G.R. nn. 218–
2019-220-221-223-224/2025) contro tali nuovi Avvisi di accertamento, attualmente pendenti presso la
Sezione II di questa Corte di Giustizia Tributaria, non riuniti a quelli in esame, ha sostenuto che in conseguenza della sostituzione operata con i citati nuovi Avvisi di accertamento, la materia del contendere davanti a questa sezione della Corte avente ad oggetto gli originari sei Avvisi sia cessata ed ha chiesto la relativa declaratoria di estinzione del giudizio, con vittoria delle spese (avendo, a suo parere, il Comune con la predetta rettifica in autotutela costretto la società ricorrente a duplicare le impugnazioni, con conseguente aggravio di costi e dispendio di risorse, mentre, avendo riconosciuto la fondatezza dei rilievi sollevati dalla società con i ricorsi introduttivi, o perlomeno di alcuni di essi, avrebbe ben potuto proporre una conciliazione ex art. 48 D. Lgs.
546/1992 o avviare un contraddittorio preventivo).
Con memoria del 20 novembre 2025, il Comune resistente ha contestato quanto sostenuto dalla ricorrente e affermato che l'annullamento parziale adottato dall'Amministrazione in via di autotutela con provvedimenti di portata meramente riduttiva rispetto alla pretesa contenuta nei precedenti Avvisi di accertamento non comporti alcuna effettiva innovazione, lesiva degli interessi del contribuente.
Nel caso di specie, a seguito della proposizione dei ricorsi R.G.R. n. 79/2025 (IMU anno 2019), R.G.R. n.
80/2025 (IMU anno 2020), R.G.R. n. 81/2025 (IMU anno 2021), R.G.R. n. 82/2025 (IMU anno 2022), R.G.
R. n. 83/2025 (IMU anno 2023) di primo grado avverso l'avviso di accertamento IMU anno 2019 n. 45 del
26.11.2024, IMU anno 2020 n. 33 del 26.11.2024, IMU anno 2021 n. 31 del 26.11.2024, IMU anno 2022 n.
23 del 26.11.2024, IMU anno 2023 n. 8 del 26.11.2024 ed in base alle eccezioni negli stessi articolate,
l'Ufficio Tributi comunale, in autotutela, ha effettivamente rettificato in diminuzione gli atti impositivi impugnati, stralciando dalla tassazione alcuni immobili mediante provvedimenti che, tuttavia, non sono espressione di un nuovo esercizio del potere impositivo, ma semplicemente di rinuncia a una parte dell'originaria pretesa contenuta negli Avvisi di accertamento già oggetto di ricorsi, e che, lungi dal comportare la cessazione della materia del contendere, lasciano intatto l'interesse delle parti alla decisione in sede giurisdizionale della pur ridotta controversia tributaria.
Il Comune di Busto Arsizio ha, pertanto, sostenuto l'inammissibilità dei nuovi ricorsi proposti avverso i provvedimenti adottati in sede di autotutela e, ribadito che non fosse necessario alcun contraddittorio preventivo per atti di accertamento di pronta liquidazione quali quelli impugnati, ha ulteriormente chiesto, in via principale, il rigetto dei ricorsi riuniti e la conseguente declaratoria di legittimità degli avvisi di accertamento
- IMU anno 2019 n. 45 del 26.11.2024 Prot. n. 155266 del 4.12.2024 notificato in data 20.12.2024 di € 11.661,45 comprensivo di sanzioni ed interessi così come rettificato dall'avviso di accertamento IMU anno 2019 n. 48 del 28.2.2025 Prot. n. 32193 del 13.3.2025 notificato in data 13.3.2025 di € 9.689,82 comprensivo di sanzioni ed interessi;
- IMU anno 2020 n. 33 del 26.11.2024 Prot. n. 155266 del 4.12.2024 notificato in data 20.12.2024 di € 10.305,27 comprensivo di sanzioni ed interessi così come rettificato dall'avviso di accertamento IMU anno 2020 n. 34 del 28.2.2025 Prot. n. 32196 del 13.3.2025 notificato in data 13.3.2025 di € 6.334,05 comprensivo di sanzioni ed interessi;
- IMU anno 2021 n. 31 del 26.11.2024 Prot. n. 155266 del 4.12.2024 notificato in data 20.12.2024 di € 11.745,83 comprensivo di sanzioni ed interessi così come rettificato dall'avviso di accertamento IMU anno 2021 n. 32 del 28.2.2025 Prot. n. 32198 del 13.3.2025 notificato in data 13.3.2025 di € 3.876,79 comprensivo di sanzioni ed interessi;
- IMU anno 2022 n. 23 del 26.11.2024 Prot. n. 155266 del 4.12.2024 notificato in data 20.12.2024 di € 11.358,74 comprensivo di sanzioni ed interessi così come rettificato dall'avviso di accertamento IMU anno 2022 n. 24 del 28.2.2025 Prot. n. 32201 del 13.3.2025 notificato in data 13.3.2025 di € 2.866,01 comprensivo di sanzioni ed interessi e
- IMU anno 2023 n. 8 del 26.11.2024 Prot. n. 155266 del 4.12.2024 notificato in data 20.12.2024 di € 9.349,01 comprensivo di sanzioni ed interessi così come rettificato dall'avviso di accertamento IMU anno 2023 n. 9 del 28.2.2025 Prot. n. 32204 del 13.3.2025 notificato in data 13.3.2025 di € 1.033,74 comprensivo di sanzioni ed interessi e la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 1.600,00.
Ad esito della odierna pubblica udienza, che non ha offerto sostanziali spunti di novità, i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non può essere adottata la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, chiesta dalla società ricorrente.
Valgono al riguardo le puntuali osservazioni in contrario fatte dal Comune resistente, alle quali questa Corte fa espresso rimando, senza inutili ed ipocrite parafrasi.
Condiviso, del resto, è il chiaro insegnamento della Corte di Cassazione, secondo cui “in tema di accertamento delle imposte, la modificazione, in diminuzione, dell'originario avviso non esprime una nuova pretesa tributaria, ma una riduzione di quella originaria, sicché non costituisce atto nuovo, ma revoca parziale di quello precedente. Pertanto, in sede processuale, tale evenienza non può comportare la cessazione della materia del contendere, in quanto permane l'interesse della pubblica amministrazione a veder riconosciuto il proprio credito tributario e quello del contribuente a negare la pretesa, con la conseguenza che l'autorità giudiziaria è tenuta a pronunciarsi sulla fondatezza della residua pretesa erariale”: Cass. Sez. 6, 7 settembre 2020, n. 18625, Rv. 658662 – 01; conf. Cass., Sez. 5, 6 agosto 2024, n. 22171, Rv. 672311. Priva di pregio è anche la doglianza relativa all'allegato difetto di motivazione.
Ancora una volta questa Corte di Giustizia Tributaria condivide e fa proprie le considerazioni fatte al riguardo dal resistente, che – come in precedenza ricordato – ha indicato negli Avvisi di accertamento de quibus, per ogni singolo immobile, l'ubicazione, il valore, nonché la rendita risultante da visura catastale e il relativo periodo di riferimento e ha dunque dato puntualmente conto degli estremi soggettivi e oggettivi della posizione creditoria azionata e dell'indicazione dei fatti che la giustificano e che consentono di comprendere le ragioni poste a base della pretesa tributaria;
ha dato conto anche degli estremi degli immobili posseduti dalla contribuente e dei versamenti da essa effettuati, con la conseguenza che Ricorrente_1 S.r.l. è stata messa nelle condizioni di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di eventualmente contestare, come in effetti ha fatto, l'an e il quantum debeatur.
Non fondata è, infine, la doglianza relativa al difetto di contraddittorio preventivo.
L'articolo 6-bis dello Statuto del contribuente é chiaro nel sancire che
“1. Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.
2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.
3. Per consentire il contradditorio, l'amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto di cui al comma 1, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. L'atto non è adottato prima della scadenza del termine di cui al primo periodo. Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
4. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'Amministrazione ritiene di non accogliere”.
Il D.L. 29 marzo 2024, n. 39, convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2024, n. 67, ha chiarito (con l'art.
7-bis, comma 1) che “il comma 1 dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, si interpreta nel senso che esso si applica esclusivamente agli atti recanti una pretesa impositiva, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, ma non a quelli per i quali la normativa prevede specifiche forme di interlocuzione tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente né agli atti di recupero conseguenti al disconoscimento di crediti di imposta inesistenti”; ha inoltre disposto (con l'art.
7-bis, comma 2) che “il comma 2 dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, si interpreta nel senso che tra gli atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze rientrano altresì quelli di diniego di istanze di rimborso, in funzione anche del relativo valore”.
Se ne ricava agevolmente che nessun contraddittorio obbligatorio fosse e sia previsto nel caso di specie, in linea con quanto deciso recentissimamente dalla Suprema Corte, che ha insegnato che “in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali c.d. “a tavolino”, nella disciplina applicabile prima dell'entrata in vigore dell'art.
6-bis della l. n. 212 del 2000 (introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. e, del d.lgs. n. 219 del 2023, a sua volta richiamato e interpretato ex artt. 7 e 7-bis del d.l. n. 39 del 2024, convertito con modd. dalla l. n. 67 del 2024), l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale vige, quanto ai tributi cd. non armonizzati, solo se espressamente previsto, mentre ha valenza generalizzata per soli tributi cd. armonizzati, comportando la relativa violazione l'invalidità dell'atto, purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto gli elementi in fatto che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, fittizia o strumentale, tale essendo quella non idonea a determinare un risultato diverso del procedimento impositivo, secondo una valutazione probabilistica ex ante spettante al giudice di merito”: Cass. Sez. U., 25 luglio 2025, n. 21271, Rv. 675643 – 01.
Venendo al merito, evidenzia la Corte come parte ricorrente non abbia in alcun modo contestato in questo giudizio il contenuto dei citati Avvisi di Accertamento in rettifica adottati in via di autotutela dal Comune resistente[1].
La pretesa tributaria, come rettificata, dunque, è legittima, non essendo più state contestate le ragioni – peraltro condivise dalla Corte - del mancato riconoscimento dell'esenzione, fondate sul mancato rispetto dell'onere dichiarativo a cui si è fatto riferimento in precedenza.
Anche la doglianza relativa all'ammontare delle sanzioni, infine, è priva di pregio.
Condivisibile, infatti, è l'argomentazione spesa da parte resistente, secondo cui l'art. 12, comma 5, del D.
Lgs. n. 472/1997 prevede espressamente che “quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi (c.d. continuazione), si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo”.
Ne consegue che, tenuto conto che anche per gli anni precedenti quelli in contestazione la società - secondo quanto adeguatamente dimostrato dalle produzioni comunali - fosse stata ritenuta inadempiente in sede giurisdizionale con sentenze passate in giudicato, sia legittima e congrua l'applicazione della sanzione più grave, aumentata nella misura massima del triplo[2].
Le spese seguono la soccombenza e, poste a carico di Ricorrente_1 s.r.l., si liquidano come da dispositivo.
[1] Li si ricorda:
IMU anno 2019 n. 45 del 26.11.2024 di € 11.661,45 comprensivo di sanzioni ed interessi così come rettificato dall'avviso di accertamento IMU anno 2019 n. 48 del 28.2.2025 notificato il 13.3.2025 di € 9.689,82 con sanzioni ed interessi;
IMU anno 2020 n. 33 del 26.11.2024 comprensivo di sanzioni ed interessi così come rettificato dall'avviso di accertamento IMU anno 2020 n. 34 del 28.2.2025 notificato il 13.3.2025 di € 6.334,05 con sanzioni ed interessi;
IMU anno 2021 n. 31 del 26.11.2024 di € 11.745,83 comprensivo di sanzioni ed interessi così come rettificato dall'avviso di accertamento IMU anno 2021 n. 32 del 28.2.2025 notificato il 13.3.2025 di € 3.876,79 con sanzioni ed interessi;
IMU anno 2022 n. 23 del 26.11.2024 di € 11.358,74 comprensivo di sanzioni ed interessi così come rettificato dall'avviso di accertamento IMU anno 2022 n. 24 del 28.2.2025 notificato il 13.3.2025 di € 2.866,01, con sanzioni ed interessi, e
IMU anno 2023 n. 8 del 26.11.2024 di € 9.349,01 comprensivo di sanzioni ed interessi così come rettificato dall'avviso di accertamento IMU anno 2023 n. 9 del 28.2.2025 notificato il 13.3.2025 di € 1.033,74, con sanzioni ed interessi. [2]“In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, la recidiva di cui all'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997, presuppone un definitivo accertamento della violazione antecedente della stessa indole per effetto di una pronuncia giurisdizionale, ovvero della mancata impugnazione della contestazione, con la conseguente compatibilità, ricorrendone i presupposti, dell'istituto del cumulo giuridico”: Cass., Sez. 5, 27 febbraio 2024, n. 5115, Rv. 670551.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Varese rigetta i ricorsi riuniti e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 1.500,00.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 1, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
FAZIO GIUSEPPE, Presidente e Relatore
COSENTINO NICOLA, Giudice
RENZI MAURO, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 78/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Busto Arsizio - Via F.lli Di Italia 12 21052 Busto Arsizio VA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1174 TASI 2019
- sul ricorso n. 79/2025 depositato il 26/02/2025 proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Busto Arsizio - Via F.lli Di Italia 12 21052 Busto Arsizio VA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 45 IMU 2019
- sul ricorso n. 80/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Busto Arsizio - Via F.lli Di Italia 12 21052 Busto Arsizio VA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 33 IMU 2020 - sul ricorso n. 81/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Busto Arsizio - Via F.lli Di Italia 12 21052 Busto Arsizio VA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 31 IMU 2021
- sul ricorso n. 82/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Busto Arsizio - Via F.lli Di Italia 12 21052 Busto Arsizio VA elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 23 IMU 2022
- sul ricorso n. 83/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Busto Arsizio - Via F.lli Di Italia 12 21052 Sesto Calende VA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8 IMU 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 401/2025 depositato il
24/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l., con sede legale in Sesto Calende, attiva nel settore delle costruzioni di immobili a prevalente destinazione abitativa, ha proposto sei separati ricorsi – poi riuniti - nei confronti del Comune di Busto Arsizio, avverso gli Avvisi di Accertamento - n° 1174 del 26 novembre 2024, notificato il 20 dicembre 2024, relativo alla maggiore TASI 2019 per € 3.206,00, oltre interessi e sanzioni, ancora dovuta;
- n° 45 del 26 novembre 2024, notificato il 20 dicembre 2024, relativo alla maggiore IMU 2019 per € 7.109,00, oltre interessi e sanzioni, ancora dovuta;
- n° 33 del 26 novembre 2024, notificato il 20 dicembre 2024, relativo alla maggiore IMU 2020 per € 5.620,00, oltre interessi e sanzioni, ancora dovuta;
- n° 31 del 26 novembre 2024, notificato il 20 dicembre 2024, relativo alla maggiore IMU 2021 per € 5.986,00, oltre interessi e sanzioni, ancora dovuta;
- n° 23 del 26 novembre 2024, notificato il 20 dicembre 2024, relativo alla maggiore IMU 2022 per € 6.401,00, oltre interessi e sanzioni, ancora dovuta, e
- n° 8 del 26 novembre 2024, notificato il 20 dicembre 2024, relativo alla maggiore IMU 2023 per
€ 5.267,00, oltre interessi e sanzioni, ancora dovuta,
derivanti dal mancato riconoscimento dell'esenzione dalle predette imposte in relazione a quelli che la ricorrente ritiene essere cosiddetti beni merce, con i quali l'Ente Locale ha ripreso a tassazione maggiori imposte riguardanti 68 subalterni facenti parte del complesso residenziale societario “Via XI FEBBRAIO”.
La ricorrente ha eccepito che
- gli Avvisi di accertamento de quibus siano viziati da difetto di motivazione in violazione dell'articolo 7 della L. 212/2000 (Statuto del Contribuente), come modificato dal D. Lgs. 219/2023, in quanto privi dell'indicazione chiara e dettagliata dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della pretesa fiscale;
delle fonti di prova e degli elementi concreti che hanno portato alla determinazione della maggiore imposta accertata;
del riferimento agli atti istruttori eseguiti e delle loro risultanze, limitandosi a richiamare genericamente presunti dati acquisiti dall'Amministrazione, senza indicare quali siano le fonti effettivamente utilizzate, né specificare come siano stati elaborati;
dell'indicazione del metodo di elaborazione dei dati e della spiegazione del criterio con cui l'Amministrazione ha calcolato la differenza tra quanto versato e quanto asseritamente dovuto, secondo quanto ritenuto necessario dalla più recente giurisprudenza di legittimità
(cfr. Cass, V, Tributaria, n° 7966 del 25/3/2024);
- i medesimi Avvisi sono inoltre viziati da eccesso di potere per travisamento e sviamento, giacché non sono stati preceduti dalla instaurazione del contraddittorio preventivo obbligatorio, in violazione dell'articolo 6-bis dello Statuto del contribuente, che prevede l'obbligo per l'Amministrazione finanziaria di inviare al contribuente medesimo una comunicazione contenente uno schema dell'atto impositivo e concedergli un termine per formulare osservazioni e controdeduzioni;
l'Ente Locale ha invece ritenuto non obbligatorio detto contraddittorio, sul presupposto erroneo che gli accertamenti derivassero da meri controlli automatizzati, implicanti pronta liquidazione.
Nel merito, Ricorrente_1 s.r.l. ha allegato che gli immobili de quibus fossero – appunto - beni merce, per i quali l'aliquota TASI è ridotta allo 0.1% con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25%
o di azzerarla;
ha lamentato quindi che il Comune resistente avesse illegittimamente negato l'esenzione richiesta e irrogato addirittura sanzioni, senza peraltro applicare l'istituto della continuazione, violando così
l'articolo 12, comma 5, del D.Lgs. 472/1997.
Ricorrente_1 s.r.l. ha quindi chiesto la rideterminazione delle sanzioni in applicazione del principio della continuazione;
in subordine, il cumulo giuridico, con vittoria di spese.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Busto Arsizio ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
Dopo aver fatto presente che, verificato il cessato possesso di alcuni immobili societari, avesse nelle more, in autotutela, rettificato in diminuzione gli Avvisi di accertamento impugnati, l'Ente Territoriale ha sostenuto la legittimità dei propri atti impositivi, giacché ai fini dell'esenzione invocata da controparte è necessario non solo che i lavori di costruzione ovvero di recupero pesante siano ultimati, che il fabbricato ultimato sia destinato dall'impresa costruttrice alla vendita e che non sia locato, ma anche che sia stato assolto l'obbligo dichiarativo previsto dall'art. 2, comma 5-bis, D.L. n. 102/2013, con il quale si attesti il possesso dei requisiti e si indichino gli identificativi catastali ai quali il beneficio si applica.
L'obbligo di presentazione della dichiarazione a pena di decadenza comporta, infatti, che la dichiarazione abbia valore costitutivo ai fini dell'agevolazione.
Nel caso di specie, in base alle risultanze dei dati forniti dall'Agenzia delle Entrate (contratti di locazione e relativa durata afferenti gli immobili accertati) e dall'Anagrafe comunale e viste le dichiarazioni TARI presentate dai conduttori di tali immobili, le dichiarazioni presentate dalla ricorrente per gli anni di riferimento sono risultate infedeli, in quanto alcuni immobili dichiarati beni merce risultano in realtà oggetto di locazione e devono, quindi, essere esclusi dal chiesto beneficio dell'agevolazione prevista ai sensi del D.L. n. 102/2013
e dalla successiva Legge n. 160/2019.
Quanto all'eccepito difetto di motivazione, parte resistente ha sostenuto che il proprio Ufficio Tributi ha indicato negli Avvisi di accertamento per ogni singolo immobile l'ubicazione, il valore nonché la rendita risultante da visura catastale e il relativo periodo di riferimento ed ha ricordato che a fini motivazionali sono sufficienti la puntualizzazione degli estremi soggettivi e oggettivi della posizione creditoria azionata e l'indicazione dei fatti che la giustificano e che consentono di comprendere le ragioni poste a base della pretesa tributaria, adducibili dall'Ufficio nell'eventuale successiva fase contenziosa;
ha sostenuto che nel caso di specie l'obbligo motivazionale fosse stato pienamente assolto, in quanto gli Avvisi di accertamento impugnati fanno esplicito riferimento, nelle premesse, agli immobili posseduti dalla contribuente ed ai versamenti da essa effettuati, con la conseguenza che Ricorrente_1 S.r.l. è stata messa nelle condizioni di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di eventualmente contestare, come in effetti ha fatto, l'an (attraverso il riferimento all'accertata locazione) e il quantum debeatur.
In merito all'eccezione relativa alla presunta violazione del diritto al contraddittorio preventivo, il resistente ha fatto notare come alcuni atti siano esclusi dal contraddittorio obbligatorio per ragioni di urgenza o per la loro natura.
È il caso degli atti automatizzati, di liquidazione o di controllo formale delle dichiarazioni e dunque anche degli atti de quibus, nati dall'elaborazione di dati informatici ben conosciuti dalla contribuente, forniti dall'Agenzia delle Entrate e dall'Anagrafe comunale o dalle dichiarazioni Tari, per i quali il contraddittorio non avrebbe potuto aggiungere nulla all'accertamento dell'Ufficio.
Senza dire che a seguito delle dichiarazioni IMU anno 2013 e IMU anno 2014 presentate dalla ricorrente l'Ufficio Tributi aveva provveduto a bonificare la banca-dati ed a consegnare personalmente ad un incaricato della società la lista analitica degli immobili soggetti a tassazione contenente i singoli importi da versare anno per anno.
In relazione, infine, alla doglianza relativa all'ammontare delle sanzioni, parte resistente ha fatto rilevare che l'art. 12, comma 5, D. Lgs. n. 472/1997 prevede espressamente che “quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi (c.d. continuazione), si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo”, con la conseguenza che, tenuto conto che anche per gli anni precedenti quelli in contestazione la società fosse stata ritenuta inadempiente in sede giurisdizionale con sentenze passate in giudicato, fosse congrua l'applicazione della sanzione più grave, aumentata nella misura massima del triplo.
Nel caso di specie, peraltro, preso atto della recidiva e della sussistenza di violazioni della stessa indole commesse in periodi di imposta diversi, il cumulo materiale delle sanzioni risulta più favorevole alla contribuente in ossequio al principio del favor rei, giacché in attuazione del principio del cumulo materiale l'importo delle sanzioni applicate è pari a € 8.520,67 così distinte per anno:
- IMU anno 2019 sanzione per omessa /infedele dichiarazione di € 3.496,17;
- IMU anno 2020 sanzione per omessa/infedele dichiarazione di € 2.196,00,
- IMU anno 2021 sanzione per omessa/infedele dichiarazione di € 1.552,50;
- IMU anno 2022 sanzione per omessa/omessa dichiarazione di € 931,00;
- IMU anno 2023 sanzione per omessa/infedele dichiarazione di € 375,00;
mentre il cumulo giuridico avrebbe comportato l'applicazione del maggiore importo totale delle sanzioni pari ad € 10.844,51.
Il resistente ha quindi chiesto il rigetto dei ricorsi e la declaratoria di legittimità degli avvisi di accertamento come rettificati, con vittoria delle spese liquidate in € 2.200,00.
Con memoria del 13 novembre 2025 la società ricorrente ha confermato che tutt'e sei i ricorsi avverso gli indicati Avvisi di accertamento notificati il 20 dicembre 2024 sono stati “superati” a seguito della successiva rettifica operata in autotutela in “bonam partem” dal Comune di Busto Arsizio, che, tuttavia, non li ha annullati, ma li ha semplicemente sostituiti con ulteriori sei avvisi di accertamento notificati il 13 marzo 2025; comunicando di avere pertanto proposto tempestivi nuovi ricorsi (R.G.R. nn. 218–
2019-220-221-223-224/2025) contro tali nuovi Avvisi di accertamento, attualmente pendenti presso la
Sezione II di questa Corte di Giustizia Tributaria, non riuniti a quelli in esame, ha sostenuto che in conseguenza della sostituzione operata con i citati nuovi Avvisi di accertamento, la materia del contendere davanti a questa sezione della Corte avente ad oggetto gli originari sei Avvisi sia cessata ed ha chiesto la relativa declaratoria di estinzione del giudizio, con vittoria delle spese (avendo, a suo parere, il Comune con la predetta rettifica in autotutela costretto la società ricorrente a duplicare le impugnazioni, con conseguente aggravio di costi e dispendio di risorse, mentre, avendo riconosciuto la fondatezza dei rilievi sollevati dalla società con i ricorsi introduttivi, o perlomeno di alcuni di essi, avrebbe ben potuto proporre una conciliazione ex art. 48 D. Lgs.
546/1992 o avviare un contraddittorio preventivo).
Con memoria del 20 novembre 2025, il Comune resistente ha contestato quanto sostenuto dalla ricorrente e affermato che l'annullamento parziale adottato dall'Amministrazione in via di autotutela con provvedimenti di portata meramente riduttiva rispetto alla pretesa contenuta nei precedenti Avvisi di accertamento non comporti alcuna effettiva innovazione, lesiva degli interessi del contribuente.
Nel caso di specie, a seguito della proposizione dei ricorsi R.G.R. n. 79/2025 (IMU anno 2019), R.G.R. n.
80/2025 (IMU anno 2020), R.G.R. n. 81/2025 (IMU anno 2021), R.G.R. n. 82/2025 (IMU anno 2022), R.G.
R. n. 83/2025 (IMU anno 2023) di primo grado avverso l'avviso di accertamento IMU anno 2019 n. 45 del
26.11.2024, IMU anno 2020 n. 33 del 26.11.2024, IMU anno 2021 n. 31 del 26.11.2024, IMU anno 2022 n.
23 del 26.11.2024, IMU anno 2023 n. 8 del 26.11.2024 ed in base alle eccezioni negli stessi articolate,
l'Ufficio Tributi comunale, in autotutela, ha effettivamente rettificato in diminuzione gli atti impositivi impugnati, stralciando dalla tassazione alcuni immobili mediante provvedimenti che, tuttavia, non sono espressione di un nuovo esercizio del potere impositivo, ma semplicemente di rinuncia a una parte dell'originaria pretesa contenuta negli Avvisi di accertamento già oggetto di ricorsi, e che, lungi dal comportare la cessazione della materia del contendere, lasciano intatto l'interesse delle parti alla decisione in sede giurisdizionale della pur ridotta controversia tributaria.
Il Comune di Busto Arsizio ha, pertanto, sostenuto l'inammissibilità dei nuovi ricorsi proposti avverso i provvedimenti adottati in sede di autotutela e, ribadito che non fosse necessario alcun contraddittorio preventivo per atti di accertamento di pronta liquidazione quali quelli impugnati, ha ulteriormente chiesto, in via principale, il rigetto dei ricorsi riuniti e la conseguente declaratoria di legittimità degli avvisi di accertamento
- IMU anno 2019 n. 45 del 26.11.2024 Prot. n. 155266 del 4.12.2024 notificato in data 20.12.2024 di € 11.661,45 comprensivo di sanzioni ed interessi così come rettificato dall'avviso di accertamento IMU anno 2019 n. 48 del 28.2.2025 Prot. n. 32193 del 13.3.2025 notificato in data 13.3.2025 di € 9.689,82 comprensivo di sanzioni ed interessi;
- IMU anno 2020 n. 33 del 26.11.2024 Prot. n. 155266 del 4.12.2024 notificato in data 20.12.2024 di € 10.305,27 comprensivo di sanzioni ed interessi così come rettificato dall'avviso di accertamento IMU anno 2020 n. 34 del 28.2.2025 Prot. n. 32196 del 13.3.2025 notificato in data 13.3.2025 di € 6.334,05 comprensivo di sanzioni ed interessi;
- IMU anno 2021 n. 31 del 26.11.2024 Prot. n. 155266 del 4.12.2024 notificato in data 20.12.2024 di € 11.745,83 comprensivo di sanzioni ed interessi così come rettificato dall'avviso di accertamento IMU anno 2021 n. 32 del 28.2.2025 Prot. n. 32198 del 13.3.2025 notificato in data 13.3.2025 di € 3.876,79 comprensivo di sanzioni ed interessi;
- IMU anno 2022 n. 23 del 26.11.2024 Prot. n. 155266 del 4.12.2024 notificato in data 20.12.2024 di € 11.358,74 comprensivo di sanzioni ed interessi così come rettificato dall'avviso di accertamento IMU anno 2022 n. 24 del 28.2.2025 Prot. n. 32201 del 13.3.2025 notificato in data 13.3.2025 di € 2.866,01 comprensivo di sanzioni ed interessi e
- IMU anno 2023 n. 8 del 26.11.2024 Prot. n. 155266 del 4.12.2024 notificato in data 20.12.2024 di € 9.349,01 comprensivo di sanzioni ed interessi così come rettificato dall'avviso di accertamento IMU anno 2023 n. 9 del 28.2.2025 Prot. n. 32204 del 13.3.2025 notificato in data 13.3.2025 di € 1.033,74 comprensivo di sanzioni ed interessi e la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 1.600,00.
Ad esito della odierna pubblica udienza, che non ha offerto sostanziali spunti di novità, i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non può essere adottata la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, chiesta dalla società ricorrente.
Valgono al riguardo le puntuali osservazioni in contrario fatte dal Comune resistente, alle quali questa Corte fa espresso rimando, senza inutili ed ipocrite parafrasi.
Condiviso, del resto, è il chiaro insegnamento della Corte di Cassazione, secondo cui “in tema di accertamento delle imposte, la modificazione, in diminuzione, dell'originario avviso non esprime una nuova pretesa tributaria, ma una riduzione di quella originaria, sicché non costituisce atto nuovo, ma revoca parziale di quello precedente. Pertanto, in sede processuale, tale evenienza non può comportare la cessazione della materia del contendere, in quanto permane l'interesse della pubblica amministrazione a veder riconosciuto il proprio credito tributario e quello del contribuente a negare la pretesa, con la conseguenza che l'autorità giudiziaria è tenuta a pronunciarsi sulla fondatezza della residua pretesa erariale”: Cass. Sez. 6, 7 settembre 2020, n. 18625, Rv. 658662 – 01; conf. Cass., Sez. 5, 6 agosto 2024, n. 22171, Rv. 672311. Priva di pregio è anche la doglianza relativa all'allegato difetto di motivazione.
Ancora una volta questa Corte di Giustizia Tributaria condivide e fa proprie le considerazioni fatte al riguardo dal resistente, che – come in precedenza ricordato – ha indicato negli Avvisi di accertamento de quibus, per ogni singolo immobile, l'ubicazione, il valore, nonché la rendita risultante da visura catastale e il relativo periodo di riferimento e ha dunque dato puntualmente conto degli estremi soggettivi e oggettivi della posizione creditoria azionata e dell'indicazione dei fatti che la giustificano e che consentono di comprendere le ragioni poste a base della pretesa tributaria;
ha dato conto anche degli estremi degli immobili posseduti dalla contribuente e dei versamenti da essa effettuati, con la conseguenza che Ricorrente_1 S.r.l. è stata messa nelle condizioni di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di eventualmente contestare, come in effetti ha fatto, l'an e il quantum debeatur.
Non fondata è, infine, la doglianza relativa al difetto di contraddittorio preventivo.
L'articolo 6-bis dello Statuto del contribuente é chiaro nel sancire che
“1. Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.
2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.
3. Per consentire il contradditorio, l'amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto di cui al comma 1, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. L'atto non è adottato prima della scadenza del termine di cui al primo periodo. Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
4. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'Amministrazione ritiene di non accogliere”.
Il D.L. 29 marzo 2024, n. 39, convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2024, n. 67, ha chiarito (con l'art.
7-bis, comma 1) che “il comma 1 dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, si interpreta nel senso che esso si applica esclusivamente agli atti recanti una pretesa impositiva, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, ma non a quelli per i quali la normativa prevede specifiche forme di interlocuzione tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente né agli atti di recupero conseguenti al disconoscimento di crediti di imposta inesistenti”; ha inoltre disposto (con l'art.
7-bis, comma 2) che “il comma 2 dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, si interpreta nel senso che tra gli atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze rientrano altresì quelli di diniego di istanze di rimborso, in funzione anche del relativo valore”.
Se ne ricava agevolmente che nessun contraddittorio obbligatorio fosse e sia previsto nel caso di specie, in linea con quanto deciso recentissimamente dalla Suprema Corte, che ha insegnato che “in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali c.d. “a tavolino”, nella disciplina applicabile prima dell'entrata in vigore dell'art.
6-bis della l. n. 212 del 2000 (introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. e, del d.lgs. n. 219 del 2023, a sua volta richiamato e interpretato ex artt. 7 e 7-bis del d.l. n. 39 del 2024, convertito con modd. dalla l. n. 67 del 2024), l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale vige, quanto ai tributi cd. non armonizzati, solo se espressamente previsto, mentre ha valenza generalizzata per soli tributi cd. armonizzati, comportando la relativa violazione l'invalidità dell'atto, purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto gli elementi in fatto che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, fittizia o strumentale, tale essendo quella non idonea a determinare un risultato diverso del procedimento impositivo, secondo una valutazione probabilistica ex ante spettante al giudice di merito”: Cass. Sez. U., 25 luglio 2025, n. 21271, Rv. 675643 – 01.
Venendo al merito, evidenzia la Corte come parte ricorrente non abbia in alcun modo contestato in questo giudizio il contenuto dei citati Avvisi di Accertamento in rettifica adottati in via di autotutela dal Comune resistente[1].
La pretesa tributaria, come rettificata, dunque, è legittima, non essendo più state contestate le ragioni – peraltro condivise dalla Corte - del mancato riconoscimento dell'esenzione, fondate sul mancato rispetto dell'onere dichiarativo a cui si è fatto riferimento in precedenza.
Anche la doglianza relativa all'ammontare delle sanzioni, infine, è priva di pregio.
Condivisibile, infatti, è l'argomentazione spesa da parte resistente, secondo cui l'art. 12, comma 5, del D.
Lgs. n. 472/1997 prevede espressamente che “quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi (c.d. continuazione), si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo”.
Ne consegue che, tenuto conto che anche per gli anni precedenti quelli in contestazione la società - secondo quanto adeguatamente dimostrato dalle produzioni comunali - fosse stata ritenuta inadempiente in sede giurisdizionale con sentenze passate in giudicato, sia legittima e congrua l'applicazione della sanzione più grave, aumentata nella misura massima del triplo[2].
Le spese seguono la soccombenza e, poste a carico di Ricorrente_1 s.r.l., si liquidano come da dispositivo.
[1] Li si ricorda:
IMU anno 2019 n. 45 del 26.11.2024 di € 11.661,45 comprensivo di sanzioni ed interessi così come rettificato dall'avviso di accertamento IMU anno 2019 n. 48 del 28.2.2025 notificato il 13.3.2025 di € 9.689,82 con sanzioni ed interessi;
IMU anno 2020 n. 33 del 26.11.2024 comprensivo di sanzioni ed interessi così come rettificato dall'avviso di accertamento IMU anno 2020 n. 34 del 28.2.2025 notificato il 13.3.2025 di € 6.334,05 con sanzioni ed interessi;
IMU anno 2021 n. 31 del 26.11.2024 di € 11.745,83 comprensivo di sanzioni ed interessi così come rettificato dall'avviso di accertamento IMU anno 2021 n. 32 del 28.2.2025 notificato il 13.3.2025 di € 3.876,79 con sanzioni ed interessi;
IMU anno 2022 n. 23 del 26.11.2024 di € 11.358,74 comprensivo di sanzioni ed interessi così come rettificato dall'avviso di accertamento IMU anno 2022 n. 24 del 28.2.2025 notificato il 13.3.2025 di € 2.866,01, con sanzioni ed interessi, e
IMU anno 2023 n. 8 del 26.11.2024 di € 9.349,01 comprensivo di sanzioni ed interessi così come rettificato dall'avviso di accertamento IMU anno 2023 n. 9 del 28.2.2025 notificato il 13.3.2025 di € 1.033,74, con sanzioni ed interessi. [2]“In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, la recidiva di cui all'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997, presuppone un definitivo accertamento della violazione antecedente della stessa indole per effetto di una pronuncia giurisdizionale, ovvero della mancata impugnazione della contestazione, con la conseguente compatibilità, ricorrendone i presupposti, dell'istituto del cumulo giuridico”: Cass., Sez. 5, 27 febbraio 2024, n. 5115, Rv. 670551.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Varese rigetta i ricorsi riuniti e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 1.500,00.