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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 16/07/2025, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conSIlio in persona dei Signori Magistrati: dott.ssa EN LL Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S EN TEN ZA
nella causa iscritta al n. 370 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025,
promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._1
e
, C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Mauro Poncini
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Controparte_3
di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
I ricorrenti insistono per l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso congiunto depositato che si rinnovano:
La casa familiare, sita a Schio in Viale dell'Industria, n. 58, rimarrà, arredi compresi, nella
1 disponibilità del proprietario SI. e la SI.ra reperirà una CP_1 Controparte_2
nuova abitazione.
I figli minori e saranno affidati ad entrambi i genitori e collocati presso il Per_1 Per_2
padre, nella cui residenza essi saranno ufficialmente residenti. I primi due giorni della settimana i minori staranno presso l'abitazione di un genitore, i successivi tre giorni presso l'abitazione dell'altro, gli ultimi due torneranno nell'abitazione del primo e così via secondo una prassi già ampiamente sperimentata.
In caso di assenza (motivata) di uno dei genitori, i figli staranno prioritariamente e salvo diversi accordi, con l'altro genitore.
I figli staranno presso ciascun genitore ad anni alterni i giorni principali delle Festività, quali
Natale, Capodanno, Epifania, Pasqua, Pasquetta, Primo Maggio, 25 Aprile, 2 Giugno. Il
giorno del compleanno dei figli entrambi i genitori parteciperanno agli eventuali festeggiamenti;
nei pe-riodi di vacanze scolastiche (natalizie ed estive) trascorreranno al-
meno sette (per le natalizie) e quindici (per le estive) giorni, anche non continuativi, con ciascun genitore. I genitori prenderanno tra loro in tal senso accordi con ragionevole preavviso.
Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto dei figli nei periodi di permanenza degli stessi presso la sua abitazione.
L'assegno unico universale (o di ogni altro beneficio equiparabile per il futuro) sarà
percepito nella percentuale del 50% da ciascun genitore.
Le spese straordinarie concordate per i figli saranno ripartite tra i genitori al 50%, secondo criteri e modi di cui al protocollo in uso – noto alle parti.
Ciascun ricorrente rimane proprietario del proprio automezzo.
Il SI. verserà alla SI.ra , quale contributo per il suo CP_1 Controparte_2
mantenimento, la somma mensile di €. 200,00 a decorrere dal deposito del presente ricorso.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. interviene nella causa e conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
2 FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 05/02/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Salcedo (VI) in data 02.09.2006, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 13.05.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori e alla prevalente collocazione degli stessi presso Per_1 Per_2
il padre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre e della madre;
-neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario dei figli;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrispondere a , a titolo di CP_1 Controparte_2
mantenimento, la somma di 200,00 euro mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale;
3 -nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e CP_1 CP_2
, uniti in matrimonio in Salcedo (VI) in data 02.09.2006 con atto trascritto al n. 2,
[...]
parte II, serie A, anno 2006 alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Salcedo (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di conSIlio del 15.07.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa EN LL
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