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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/06/2025, n. 7451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7451 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
Sez. II^ lavoro
n. 4426/25 RG
Il Giudice, dr. Luca Redavid, dato atto che all'udienza del 25/06/25 sino alle ore 11,35 nessuno è comparso dinanzi al Giudice, all'esito della camera di consiglio nel procedimento suindicato, così provvede: SENTENZA EX ART. 429 C.P.C.
rilevato che parte ricorrente non è comparsa e non ha prodotto idonea documentazione attestante CP_ l'avvenuta notificazione del ricorso introduttivo e che la parte convenuta non si è costituita in giudizio ( come risulta dall'applicativo consolle del giudice alle ore 11,35), ritiene il Giudice che a seguito dell'omessa valida notificazione del ricorso introduttivo sino alla data della prima udienza di discussione debba dichiararsi l'improcedibilità o improseguibilità del giudizio in quanto si è prodotta una definitiva situazione di carenza del contraddittorio, non emendabile con l'applicazione delle disposizioni dettate dall'art. 291 c.p.c. per il diverso caso della nullità della notificazione e tale da imporre la definizione del giudizio con una pronuncia di mero rito, dichiarativa dell'improcedibilità.
Infatti nel rito del lavoro la pendenza del giudizio e' determinata dal deposito di un valido ricorso, mentre la notificazione attiene al diverso piano dell'instaurazione del contraddittorio, la cui mancanza impedisce che si possa decidere sul merito della domanda.
Né il procuratore di parte ricorrente risulta aver tempestivamente chiesto alcuna proroga del termine ordinatorio previsto ex art. 415 c.p.c. per la notificazione del ricorso prima della sua scadenza né sussiste alcun obbligo della cancelleria di comunicare alla parte il decreto di fissazione dell'udienza di discussione né il medesimo procuratore ha dedotto di non aver avuto comunque conoscenza di tale decreto né ha dedotto o provato alcuna circostanza costituente caso fortuito o forza maggiore che abbia impedito l'attività di notificazione del ricorso. La Cassazione ( n. 19083/18 ) ha espresso, a tal proposito, il seguente principio di diritto sia pure in fattispecie relativa all'omessa notificazione del ricorso nel giudizio di appello : «nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito - alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo "ex" art. 111, secondo comma, Cost. - al giudice di assegnare, "ex" art. 421 cod. proc. civ., all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 cod. proc. civ.» ( Cass. S.U. n. 201604/2008 e negli stessi termini fra le più recenti Cass. n. 6159/2018 e Cass. nn. 30438, 28338 e 24741/2017), a maggior ragione opera nei casi in cui il carico di lavoro dell'ufficio giudiziario non consente una sollecita fissazione dell'udienza di discussione, perché in detta ipotesi l'inerzia non trova alcuna giustificazione e aggrava la situazione già compromessa dell'ufficio, impedendo una corretta calendarizzazione dell'attività”;
Alla luce di tali considerazioni deve essere dichiarata l'improseguibilità o improcedibilità del giudizio, come autorevolmente affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 20604/2008 sulla base della considerazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo.
Non si deve provvedere sulle spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio della parte convenuta.
Roma, 25/06/25
IL GIUDICE Luca Redavid
Sez. II^ lavoro
n. 4426/25 RG
Il Giudice, dr. Luca Redavid, dato atto che all'udienza del 25/06/25 sino alle ore 11,35 nessuno è comparso dinanzi al Giudice, all'esito della camera di consiglio nel procedimento suindicato, così provvede: SENTENZA EX ART. 429 C.P.C.
rilevato che parte ricorrente non è comparsa e non ha prodotto idonea documentazione attestante CP_ l'avvenuta notificazione del ricorso introduttivo e che la parte convenuta non si è costituita in giudizio ( come risulta dall'applicativo consolle del giudice alle ore 11,35), ritiene il Giudice che a seguito dell'omessa valida notificazione del ricorso introduttivo sino alla data della prima udienza di discussione debba dichiararsi l'improcedibilità o improseguibilità del giudizio in quanto si è prodotta una definitiva situazione di carenza del contraddittorio, non emendabile con l'applicazione delle disposizioni dettate dall'art. 291 c.p.c. per il diverso caso della nullità della notificazione e tale da imporre la definizione del giudizio con una pronuncia di mero rito, dichiarativa dell'improcedibilità.
Infatti nel rito del lavoro la pendenza del giudizio e' determinata dal deposito di un valido ricorso, mentre la notificazione attiene al diverso piano dell'instaurazione del contraddittorio, la cui mancanza impedisce che si possa decidere sul merito della domanda.
Né il procuratore di parte ricorrente risulta aver tempestivamente chiesto alcuna proroga del termine ordinatorio previsto ex art. 415 c.p.c. per la notificazione del ricorso prima della sua scadenza né sussiste alcun obbligo della cancelleria di comunicare alla parte il decreto di fissazione dell'udienza di discussione né il medesimo procuratore ha dedotto di non aver avuto comunque conoscenza di tale decreto né ha dedotto o provato alcuna circostanza costituente caso fortuito o forza maggiore che abbia impedito l'attività di notificazione del ricorso. La Cassazione ( n. 19083/18 ) ha espresso, a tal proposito, il seguente principio di diritto sia pure in fattispecie relativa all'omessa notificazione del ricorso nel giudizio di appello : «nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito - alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo "ex" art. 111, secondo comma, Cost. - al giudice di assegnare, "ex" art. 421 cod. proc. civ., all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 cod. proc. civ.» ( Cass. S.U. n. 201604/2008 e negli stessi termini fra le più recenti Cass. n. 6159/2018 e Cass. nn. 30438, 28338 e 24741/2017), a maggior ragione opera nei casi in cui il carico di lavoro dell'ufficio giudiziario non consente una sollecita fissazione dell'udienza di discussione, perché in detta ipotesi l'inerzia non trova alcuna giustificazione e aggrava la situazione già compromessa dell'ufficio, impedendo una corretta calendarizzazione dell'attività”;
Alla luce di tali considerazioni deve essere dichiarata l'improseguibilità o improcedibilità del giudizio, come autorevolmente affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 20604/2008 sulla base della considerazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo.
Non si deve provvedere sulle spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio della parte convenuta.
Roma, 25/06/25
IL GIUDICE Luca Redavid