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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 20/10/2025, n. 839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 839 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 304/2021 trattenuta in decisione con note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. BRUNO Parte_1 C.F._1
ZO
Opponente
E
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Controparte_1
Opposto
cui è stata riunita la causa R.G. n.356/2021
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Carratelli CP_2 C.F._3 opponente
E
(c.f.: ), in proprio Controparte_1 C.F._2
Opposto
OGGETTO: Opposizione ex art. 615 c.p.c..
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, dinanzi a Parte_2 questo Tribunale,
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva l'opposto, il quale instava per il rigetto dell'opposizione siccome infondata in fatto e diritto con condanna dell'opponente al pagamento delle spese e competenze del giudizio. Con ordinanza del 14.2.2022 resa a verbale veniva disposta la riunione al presente giudizio di quello iscritto al R.G. 356/21 stante la parziale connessione soggettiva e di connessione oggettiva
(avendo i due giudizi ad oggetto opposizioni a precetto fondate sul medesimo titolo giudiziale); quindi, esperita la trattazione, la causa, precisate le conclusioni con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva assegnata in decisione con termini ex art. 190 c.p.c..
L'opposizione non è fondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Innanzitutto occorre rilevare che la proposta opposizione deve qualificarsi come opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., atteso che la doglianza relativa alla mancata notificazione del titolo ed all'estinzione del credito per intervenuta prescrizione vantato attengono all'an dell'azione esecutiva;
in base al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (ex multis cfr.
Cass. n. 24027/2009; Cass. n. 22402/2008), nel giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c., promosso in base ad un titolo esecutivo giudiziale – come nella fattispecie di causa, possono essere fatte valere solo censure afferenti l'esistenza o la regolarità formale del titolo ovvero l'esistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata che siano sopravvenuti rispetto alla formazione del titolo medesimo.
Ciò, da un lato, in quanto al giudice dell'opposizione è precluso ogni riesame della legittimità del procedimento all'esito del quale il titolo esecutivo è stato emesso, essendo tale riesame riservato al giudice dell'impugnazione; dall'altro, nel caso di titolo esecutivo passato in cosa giudicata, per la inopponibilità di fatti in contrasto con l'accertamento coperto da giudicato.
Orbene, in ordine al primo motivo dell'opposizione, circa la mancanza della notifica del titolo esecutivo, deve rilevarsi che il titolo esecutivo, Decreto Ingiuntivo n°225/09 emesso il 03/11/2009 notificato in data 24/11/2009, non opposto e dichiarato esecutivo il 20/03/2013, è stato notificato in data 24/11/2009 alla personalmente nelle mani dell'opponente , Parte_3 Parte_1 quale legale rappresentante della società,
A seguito della cancellazione della società, il Decreto Ingiuntivo è oggi azionabile nei confronti degli ex-soci, quali successori della società estinta atteso che "Qualora una società in accomandita semplice si estingua per cancellazione dal registro delle imprese dopo la formazione di un titolo esecutivo nei suoi confronti, il titolo "de quo" ha efficacia contro i soci accomandanti, ex art. 477 cod. proc. civ., nei confronti dei quali, pertanto, l'azione esecutiva potrà essere intrapresa dal creditore sociale nei limiti della quota di liquidazione." (Cass. n°18923/2013).
Il secondo motivo di opposizione inerente la prescrizione del credito risulta infondato risultando ritualmente notificato il D.I. n°225/2009 nonché il precetto parimenti notificato il 25/09/2013.
Entrambi gli atti sono stati notificati alla personalmente nelle mani Parte_3 dell'opponente (cfr. allegati in atti). Parte_1 Infine riguardo al terzo motivo di opposizione ai sensi delll'art.2495, 2° comma, è stato eccepito il diritto di procedere esecutivamente nei confronti dell'opponente in quanto non è stata data dimostrazione della distribuzione e riscossione di somme derivanti dal bilancio finale di liquidazione della società.
Al riguardo occorre considerare che ai sensi dell'art. 2405 co. 2 c.c. ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi;
afferma la giurisprudenza di legittimità che “Qualora all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali” (Cass. n. 6070/13).
Dunque dall'applicazione del condivisibile principio invocato dall'opposto ove una società si estingua a seguito di cancellazione dal registro delle imprese, le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali rispondono dei debiti nei limiti della responsabilità per essi prevista pendente societate, senza che l'attribuzione di una somma in sede di liquidazione possa costituire condizione della successione (Cass. SS.UU. n°6070 e 6072/2013), ne deriva che nella fattispecie di cui è causa essendo stata invocata la responsabilità dell'opponente in qualità di socio ed essendo la società estinta una s.r.l., anche in assenza della percezione di un reddito proveniente dalla liquidazione, lo stesso è tenuto a rispondere dei debiti nei limiti della responsabilità pendente societate, quale socio limitatamente responsabile.
Alla luce delle argomentazioni che precedono, deve ritenersi pertanto la parziale fondatezza della proposta opposizione, nei limiti sopra detti.
Le spese del giudizio in considerazione della parziale reciproca soccombenza vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola in composizione monocratica, nella persona del dr. Alberto Caprioli, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) ACCOGLIE parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia del precetto così come notificato in data 15.2.2021;
2) COMPENSA le spese del giudizio.
Paola, 20.10.2025. Il Giudice Dr. Alberto Caprioli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 304/2021 trattenuta in decisione con note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. BRUNO Parte_1 C.F._1
ZO
Opponente
E
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Controparte_1
Opposto
cui è stata riunita la causa R.G. n.356/2021
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Carratelli CP_2 C.F._3 opponente
E
(c.f.: ), in proprio Controparte_1 C.F._2
Opposto
OGGETTO: Opposizione ex art. 615 c.p.c..
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, dinanzi a Parte_2 questo Tribunale,
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva l'opposto, il quale instava per il rigetto dell'opposizione siccome infondata in fatto e diritto con condanna dell'opponente al pagamento delle spese e competenze del giudizio. Con ordinanza del 14.2.2022 resa a verbale veniva disposta la riunione al presente giudizio di quello iscritto al R.G. 356/21 stante la parziale connessione soggettiva e di connessione oggettiva
(avendo i due giudizi ad oggetto opposizioni a precetto fondate sul medesimo titolo giudiziale); quindi, esperita la trattazione, la causa, precisate le conclusioni con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva assegnata in decisione con termini ex art. 190 c.p.c..
L'opposizione non è fondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Innanzitutto occorre rilevare che la proposta opposizione deve qualificarsi come opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., atteso che la doglianza relativa alla mancata notificazione del titolo ed all'estinzione del credito per intervenuta prescrizione vantato attengono all'an dell'azione esecutiva;
in base al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (ex multis cfr.
Cass. n. 24027/2009; Cass. n. 22402/2008), nel giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c., promosso in base ad un titolo esecutivo giudiziale – come nella fattispecie di causa, possono essere fatte valere solo censure afferenti l'esistenza o la regolarità formale del titolo ovvero l'esistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata che siano sopravvenuti rispetto alla formazione del titolo medesimo.
Ciò, da un lato, in quanto al giudice dell'opposizione è precluso ogni riesame della legittimità del procedimento all'esito del quale il titolo esecutivo è stato emesso, essendo tale riesame riservato al giudice dell'impugnazione; dall'altro, nel caso di titolo esecutivo passato in cosa giudicata, per la inopponibilità di fatti in contrasto con l'accertamento coperto da giudicato.
Orbene, in ordine al primo motivo dell'opposizione, circa la mancanza della notifica del titolo esecutivo, deve rilevarsi che il titolo esecutivo, Decreto Ingiuntivo n°225/09 emesso il 03/11/2009 notificato in data 24/11/2009, non opposto e dichiarato esecutivo il 20/03/2013, è stato notificato in data 24/11/2009 alla personalmente nelle mani dell'opponente , Parte_3 Parte_1 quale legale rappresentante della società,
A seguito della cancellazione della società, il Decreto Ingiuntivo è oggi azionabile nei confronti degli ex-soci, quali successori della società estinta atteso che "Qualora una società in accomandita semplice si estingua per cancellazione dal registro delle imprese dopo la formazione di un titolo esecutivo nei suoi confronti, il titolo "de quo" ha efficacia contro i soci accomandanti, ex art. 477 cod. proc. civ., nei confronti dei quali, pertanto, l'azione esecutiva potrà essere intrapresa dal creditore sociale nei limiti della quota di liquidazione." (Cass. n°18923/2013).
Il secondo motivo di opposizione inerente la prescrizione del credito risulta infondato risultando ritualmente notificato il D.I. n°225/2009 nonché il precetto parimenti notificato il 25/09/2013.
Entrambi gli atti sono stati notificati alla personalmente nelle mani Parte_3 dell'opponente (cfr. allegati in atti). Parte_1 Infine riguardo al terzo motivo di opposizione ai sensi delll'art.2495, 2° comma, è stato eccepito il diritto di procedere esecutivamente nei confronti dell'opponente in quanto non è stata data dimostrazione della distribuzione e riscossione di somme derivanti dal bilancio finale di liquidazione della società.
Al riguardo occorre considerare che ai sensi dell'art. 2405 co. 2 c.c. ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi;
afferma la giurisprudenza di legittimità che “Qualora all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali” (Cass. n. 6070/13).
Dunque dall'applicazione del condivisibile principio invocato dall'opposto ove una società si estingua a seguito di cancellazione dal registro delle imprese, le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali rispondono dei debiti nei limiti della responsabilità per essi prevista pendente societate, senza che l'attribuzione di una somma in sede di liquidazione possa costituire condizione della successione (Cass. SS.UU. n°6070 e 6072/2013), ne deriva che nella fattispecie di cui è causa essendo stata invocata la responsabilità dell'opponente in qualità di socio ed essendo la società estinta una s.r.l., anche in assenza della percezione di un reddito proveniente dalla liquidazione, lo stesso è tenuto a rispondere dei debiti nei limiti della responsabilità pendente societate, quale socio limitatamente responsabile.
Alla luce delle argomentazioni che precedono, deve ritenersi pertanto la parziale fondatezza della proposta opposizione, nei limiti sopra detti.
Le spese del giudizio in considerazione della parziale reciproca soccombenza vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola in composizione monocratica, nella persona del dr. Alberto Caprioli, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) ACCOGLIE parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia del precetto così come notificato in data 15.2.2021;
2) COMPENSA le spese del giudizio.
Paola, 20.10.2025. Il Giudice Dr. Alberto Caprioli