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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 04/12/2025, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa EL IL ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 429, 1° comma, c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 1911 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA in persona del legale rappresentante p.t. e Parte_1
Amministratore Unico sig. rappresentata e difesa dall'avv. Claudia BALDUCCI Parte_2
RICORRENTE
E
CP_1
CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 2 settembre 2024, parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di:
« - accertare e dichiarare la nullità del Decreto Ingiuntivo emesso dal Tribunale di Civitavecchia-Sezione
Lavoro n. 136/2024- R.G. n. 1499/2024 in data 23.7.2024 in violazione di quanto disposto dagli artt. 633 e 635
c.p.c., con ogni conseguenza di legge;
- accertare e dichiarare la nullità del predetto Decreto Ingiuntivo n. 136/2024- R.G. n. 1499/2024 per assoluta genericità e/o insussistenza della pretesa creditoria ingiunta, con ogni conseguenza di legge;
- accertare e dichiarare la cessata materia del contendere, con ogni conseguenza di legge;
- accertare e dichiarare in ogni caso che la nulla deve al sig. a Parte_1 CP_1 titolo di indennità di ferie, ex festività, rol, rateo 13^, con ogni conseguenza di legge;
- in ragione di quanto detto, revocare il provvedimento monitorio emesso (n. 136/2024- R.G. n. 1499/2024) e dichiarare la inesistenza della obbligazione ingiunta per i fatti di cui in narrativa, con ogni conseguenza di legge;
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
- da ultimo condannare parte opposta al pagamento delle spese e competenze di causa, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore per fattane anticipazione».
All'udienza odierna, fissata per la discussione, nessuno è comparso, né risulta, in atti, che il ricorso sia stato notificato alla parte convenuta.
Occorre, allora, considerare che nelle controversie soggette al rito del lavoro, in caso di mancata comparizione all'udienza di almeno una delle parti in causa il Giudice non può fissare d'ufficio altra udienza per il prosieguo del giudizio, difettando allo scopo il necessario impulso di parte. Sul punto
Cass. civ., sez. lav., 5 marzo 2003, n. 3251 ha, invero, precisato che «la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, da parte del ricorrente che abbia ritualmente depositato l'atto introduttivo, può essere sanata mediante assegnazione di un nuovo termine per la notifica, ex art. 291 c.p.c., a condizione che almeno una delle parti sia comparsa all'udienza originariamente fissata, non potendo il giudice, in caso contrario, disporre d'ufficio la prosecuzione del giudizio contro il disinteresse della parte».
Pertanto, l'omissione della notifica del ricorso e la mancata comparizione in udienza del ricorrente appare qualificabile alla stregua di una rinuncia implicita agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., che non necessita dell'accettazione della controparte nel caso in cui, come nella specie, quest'ultima non si sia costituita in giudizio.
Ne consegue che, stante il disinteresse dimostrato dalla parte ricorrente, non può che procedersi alla declaratoria di improcedibilità del giudizio (sulla natura di sentenza e non di ordinanza della relativa pronuncia v. Cass., sez. lav., 8 luglio 2004, n. 12636).
Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, difettando l'instaurazione del contraddittorio.
P.Q.M.
1. - dichiara improcedibile il ricorso;
2. - nulla per le spese di lite.
Civitavecchia, 04 dicembre 2025
GIUDICE
EL IL
2 di 2
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa EL IL ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 429, 1° comma, c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 1911 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA in persona del legale rappresentante p.t. e Parte_1
Amministratore Unico sig. rappresentata e difesa dall'avv. Claudia BALDUCCI Parte_2
RICORRENTE
E
CP_1
CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 2 settembre 2024, parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di:
« - accertare e dichiarare la nullità del Decreto Ingiuntivo emesso dal Tribunale di Civitavecchia-Sezione
Lavoro n. 136/2024- R.G. n. 1499/2024 in data 23.7.2024 in violazione di quanto disposto dagli artt. 633 e 635
c.p.c., con ogni conseguenza di legge;
- accertare e dichiarare la nullità del predetto Decreto Ingiuntivo n. 136/2024- R.G. n. 1499/2024 per assoluta genericità e/o insussistenza della pretesa creditoria ingiunta, con ogni conseguenza di legge;
- accertare e dichiarare la cessata materia del contendere, con ogni conseguenza di legge;
- accertare e dichiarare in ogni caso che la nulla deve al sig. a Parte_1 CP_1 titolo di indennità di ferie, ex festività, rol, rateo 13^, con ogni conseguenza di legge;
- in ragione di quanto detto, revocare il provvedimento monitorio emesso (n. 136/2024- R.G. n. 1499/2024) e dichiarare la inesistenza della obbligazione ingiunta per i fatti di cui in narrativa, con ogni conseguenza di legge;
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
- da ultimo condannare parte opposta al pagamento delle spese e competenze di causa, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore per fattane anticipazione».
All'udienza odierna, fissata per la discussione, nessuno è comparso, né risulta, in atti, che il ricorso sia stato notificato alla parte convenuta.
Occorre, allora, considerare che nelle controversie soggette al rito del lavoro, in caso di mancata comparizione all'udienza di almeno una delle parti in causa il Giudice non può fissare d'ufficio altra udienza per il prosieguo del giudizio, difettando allo scopo il necessario impulso di parte. Sul punto
Cass. civ., sez. lav., 5 marzo 2003, n. 3251 ha, invero, precisato che «la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, da parte del ricorrente che abbia ritualmente depositato l'atto introduttivo, può essere sanata mediante assegnazione di un nuovo termine per la notifica, ex art. 291 c.p.c., a condizione che almeno una delle parti sia comparsa all'udienza originariamente fissata, non potendo il giudice, in caso contrario, disporre d'ufficio la prosecuzione del giudizio contro il disinteresse della parte».
Pertanto, l'omissione della notifica del ricorso e la mancata comparizione in udienza del ricorrente appare qualificabile alla stregua di una rinuncia implicita agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., che non necessita dell'accettazione della controparte nel caso in cui, come nella specie, quest'ultima non si sia costituita in giudizio.
Ne consegue che, stante il disinteresse dimostrato dalla parte ricorrente, non può che procedersi alla declaratoria di improcedibilità del giudizio (sulla natura di sentenza e non di ordinanza della relativa pronuncia v. Cass., sez. lav., 8 luglio 2004, n. 12636).
Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, difettando l'instaurazione del contraddittorio.
P.Q.M.
1. - dichiara improcedibile il ricorso;
2. - nulla per le spese di lite.
Civitavecchia, 04 dicembre 2025
GIUDICE
EL IL
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