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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/07/2025, n. 2344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2344 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
PRIMA SEZIONE CIVILE
IL G.O.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI S. MARIA C.V., PRIMA
SEZIONE CIVILE, dr. Vincenzo Ingegno, ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa n° 10084 del Ruolo Generale Civile dell'anno
2019, avente ad oggetto: indebito soggettivo-indebito oggettivo, vertente tra in persona del legale rapp. p.t., P.IVA Parte_1
, rapp.to e difeso, in virtù di mandato in atti, P.IVA_1
dall'avv. Francesco De Cicco;
Ricorrente
e di P.IVA Controparte_1 Controparte_1
, rapp.to e difeso, in virtù di mandato in atti, P.IVA_2
dall'avv. Giovanbattista Ferillo;
resistente
Conclusioni: come in atti
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., la società Pt_1
conveniva in giudizio la ditta
[...] Controparte_1 per sentirla condannare alla restituzione della somma di €
40.000,00, oltre I.V.A., di cui al patto a latere della proposta di contratto di locazione del 31-10-2018.
Assumeva la ricorrente: 1) di aver accettato la proposta della resistente, volta alla stipula di un contratto di locazione avente ad oggetto un fondo, sito in agro di S.
Maria Capua Vetere, da destinare alla realizzazione di un impianto per la distribuzione di carburante;
2) che, nella suddetta proposta, la ditta dichiarava di avere P_
ottenuto dalle competenti autorità tutte le autorizzazioni necessarie ed esprimeva il proprio impegno alla successiva
“volturazione” e trasferimento a favore di terzi delle stesse;
3) che il contratto definitivo di locazione avrebbe dovuto essere stipulato entro 30 giorni dall'ottenimento dell'ultima autorizzazione e a tal fine la resistente si assumeva l'impegno di trasmettere copia delle autorizzazioni in questione, ai fini delle necessarie verifiche, da compiersi a cura di parte attrice;
4) che,
alla detta proposta, si accompagnava la stipula di un patto a latere, in cui parte attrice consegnava alla convenuta la somma di € 40.000,00, oltre IVA, a titolo di compenso per la stipula del contratto, con impegno di restituzione in caso di mancato ottenimento delle autorizzazioni pag. 2/10 necessarie;
5) che la proposta non aveva seguito per questioni legate al profilo autorizzatorio, ascrivibili all'inerzia della convenuta, che non aveva effettuato la voltura presso gli enti competenti (A.N.A.S. e Comune di
Santa Maria Capua Vetere) delle autorizzazioni necessarie per iniziare i lavori, comprese quelle relative all'adeguamento della viabilità necessaria per la realizzazione dell'impianto.
Concludeva, chiedendo la condanna della ditta P_
alla restituzione della somma di € 40.000,00 oltre
[...]
I.V.A. Vittoria di spese, con attribuzione.
Si costituiva il quale impugnava e Controparte_1
contestava tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto e richiesto e faceva rilevare di essersi obbligato esclusivamente alla stipula del contratto definitivo di locazione e ad ottenere le autorizzazioni amministrative previste per la realizzazione dell'impianto, mentre la non aveva provveduto alla stipula del Parte_1
contratto definitivo di locazione, adducendo motivazioni inesistenti, quali l'attesa di ulteriori autorizzazioni per realizzare la rampa di accesso all'impianto.
Deduceva altresì che: a) in relazione alla mancata volturazione delle autorizzazioni, non aveva assunto alcun pag. 3/10 obbligo in tal senso, ma solo manifestato l'intenzione di volturarle a terzi, previa stipula di un regolare contratto di locazione;
b) la voltura delle autorizzazioni andava richiesta alle Autorità Pubbliche dal subentrante,
successivamente alla stipula del contratto di locazione e non prima;
c) la non aveva adempiuto Parte_1
all'obbligo, sulla medesima gravante, di provvedere alla costruzione a propria cura e spese dell'impianto per la distribuzione di carburanti;
d) la somma ricevuta era stata versata dalla ricorrente a titolo di compenso, a fondo perduto, per la stipula del contratto di locazione.
Concludeva, chiedendo il rigetto della domanda e dichiararsi inefficaci gli accordi preliminari intercorsi,
per esclusiva responsabilità della nonchè Parte_1
la condanna della ricorrente al risarcimento dei danni, ex art. 96 c.p.c. Vittoria di spese, con attribuzione.
In corso di causa veniva disposto il mutamento del rito,
esperito l'interrogatorio formale del convenuto, espletata
C.T.U. e, all'udienza cartolare del 17-03-2025, la causa era riservata in decisione, con i termini di legge per conclusionali e repliche.
Motivi della decisione pag. 4/10 La domanda è infondata e va conseguentemente rigettata.
Va in primo luogo precisato che l'art.24, comma 4 del
D.Lgs. n.285 del 30.4.1992 prevede che le aree di servizio,
con i relativi manufatti per il rifornimento ed il ristoro degli utenti, sono definite “pertinenze di servizio della strada” e la loro ubicazione è regolata dal 61 del Regolamento di Attuazione, che stabilisce che “gli impianti di distribuzione di
carburante sono da considerare parte delle aree di
servizio. L' installazione e l'esercizio, lungo le strade,
di impianti di distribuzione di carburanti liquidi e
gassosi e di lubrificanti per autotrazione o di impianti
affini, con le relative attrezzature ed accessori, è
subordinata al parere tecnico favorevole dell'ente
proprietario della strada nel rispetto delle norme
vigenti”.
Con riferimento, invece, alla normativa regionale v i g e n t e a l l ' e p o c a d e l l a r i c h i e s t a d i c o n c e s s i o n e (Legge Regionale n.27 del 29 giugno 1994),
l'ente competente per l'emissione del provvedimento autorizzativo per l'installazione e l'esercizio dell'impianto di distribuzione dei carburanti è il Comune
in cui lo stesso deve essere installato e, secondo quanto pag. 5/10 previsto dall'art.29, commi 2 e 3, il Comune chiede un parere al compartimento per la Viabilità in Campania
all'Azienda Nazionale Autonoma Strade (A.N.A.S.), “qualora l'impianto sia da collocare su strada statale” ed un parere alla provincia, qualora l'impianto sia da collocare su strada provinciale.
La C.T.U., effettuata nel corso del giudizio, le cui conclusioni, immuni da errori e scevre da vizi logico-
giuridici, sono fatte proprie da questo Tribunale, ha evidenziato, tra l'altro, che la strada ove doveva essere costruito l'impianto di distribuzione del carburante, viale
Pimpinella, è di proprietà del Controparte_2
. Di conseguenza, al contrario di quanto asserito
[...]
dalla per la realizzazione dell'impianto di Parte_1
distribuzione dei carburanti non risultava necessaria alcuna autorizzazione dell' in forza delle Controparte_3
norme vigenti, in capo alla sola amministrazione comunale,
quale titolare delle competenze sulla strada “viale
Pimpinella”, l'onere di rilasciare i provvedimenti necessari per l'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione di carburanti liquidi e gassosi e di lubrificanti per autotrazione.
pag. 6/10 L'ente comunale (e conseguentemente la resistente) ha P_
ottemperato in tale senso, con il rilascio del Permesso di costruire n. 89 del 14.11.2008 e con la successiva
Autorizzazione Comunale, prot. n.598 del 16.1.2009, in atti.
Nel preliminare di locazione, allegato in atti, le parti si sono espressamente obbligate a stipulare, entro il termine di 30 giorni dal rilascio di tutte le autorizzazioni, un contratto di locazione avente ad oggetto il terreno, di proprietà di sul quale si Controparte_1 Parte_1
è impegnata a costruire, a propria cura e spese, l'impianto di distribuzione. Oltretutto, al punto b del suddetto preliminare, la resistente, oltre a dichiarare di P_
aver ottenuto tutte le autorizzazioni, si è impegnata a
“volturare e trasferire a terzi dette autorizzazioni,
stipulando con detti terzi separato contratto di locazione
relativo ai terreni citati, affinchè questi possano
procedere a costruire il nuovo impianto”.
Non si può pertanto attribuire alla resistente alcuna responsabilità in merito alla mancata costruzione dell'impianto, cui si è obbligata la società ricorrente,
avendo la ditta pienamente adempiuto ai propri P_
obblighi contrattuali, con il rilascio, da parte del Comune
pag. 7/10 di S.Maria Capua Vetere, delle richiamate autorizzazioni,
necessarie alla costruzione dell'impianto de quo.
Né alla ditta può essere imputata la mancata P_
voltura delle autorizzazioni de quibus a favore della società ricorrente, dal momento che, dall'esame del contratto preliminare stipulato dalle parti, si evince chiaramente l'impegno della resistente di provvedere in tal senso solo a seguito alla stipula del contratto definitivo di locazione.
Egualmente infondata è la deduzione della Parte_1
relativa al mancato rilascio delle autorizzazioni, da parte dell'A.N.A.S., per l'adeguamento della viabilità,
necessario, a detta della ricorrente, alla costruzione dell'impianto.
In realtà, il contratto preliminare di locazione, stipulato dalle parti in data 31.10.2008, non contiene nessun riferimento in merito ai suddetti lavori né tantomeno pone alcun obbligo in tal senso, in capo alla Controparte_1
In ogni caso, il rilascio delle autorizzazioni, richiamate in precedenza, da parte del Controparte_2
, costituiva condizione necessaria e sufficiente per
[...]
la costruzione dell'impianto de quo, non essendo pag. 8/10 necessaria alcuna autorizzazione dell'A.N.A.S., anche in relazione ai richiamati lavori di adeguamento della viabilità su viale Pimpinella.
Non sussiste, pertanto, a carico della ditta resistente-
convenuta, alcun obbligo di restituzione dell'importo di euro 40.000,00,oltre I.V.A., ricevuto dalla Parte_1
in effetti, la somma de qua è stata corrisposta dalla società ricorrente a fondo perduto, per la stipula del contratto definitivo di locazione, come da scrittura a latere del preliminare di locazione, stipulata in data
5.11.2008, in cui le parti hanno dato atto che la suddetta somma sarebbe stata restituita alla solo nel Parte_1
caso di mancato rilascio, in favore della ditta resistente,
delle autorizzazioni per realizzare l'impianto,
autorizzazioni regolarmente ottenute da P_
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Le spese della C.T.U. sono poste definitivamente a carico di parte attrice.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda pag. 9/10 proposta da in persona del legale rapp. Parte_1
p.t., nei confronti di , così provvede: Controparte_1
1) Rigetta la domanda;
2) Condanna in persona del legale rapp. Parte_1
p.t., al pagamento, in favore di Controparte_1
delle spese del giudizio, che liquida in complessivi €
3.554,00,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso delle spese generali ed oltre I.V.A., se dovuta e
C.P.A., come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Giovanbattista Ferillo, distrattario, in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n.147
del 2022, ridotti del 30%.
3) Pone definitivamente a carico della parte attrice le spese della C.T.U. e conseguentemente condanna la al rimborso, in favore di Parte_1 P_
, delle spese di C.T.U. eventualmente
[...]
anticipate dallo stesso nel corso del giudizio.
Santa Maria Capua Vetere, 11.7.2025
Il G.O.P.
Dr. Vincenzo Ingegno
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
PRIMA SEZIONE CIVILE
IL G.O.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI S. MARIA C.V., PRIMA
SEZIONE CIVILE, dr. Vincenzo Ingegno, ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa n° 10084 del Ruolo Generale Civile dell'anno
2019, avente ad oggetto: indebito soggettivo-indebito oggettivo, vertente tra in persona del legale rapp. p.t., P.IVA Parte_1
, rapp.to e difeso, in virtù di mandato in atti, P.IVA_1
dall'avv. Francesco De Cicco;
Ricorrente
e di P.IVA Controparte_1 Controparte_1
, rapp.to e difeso, in virtù di mandato in atti, P.IVA_2
dall'avv. Giovanbattista Ferillo;
resistente
Conclusioni: come in atti
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., la società Pt_1
conveniva in giudizio la ditta
[...] Controparte_1 per sentirla condannare alla restituzione della somma di €
40.000,00, oltre I.V.A., di cui al patto a latere della proposta di contratto di locazione del 31-10-2018.
Assumeva la ricorrente: 1) di aver accettato la proposta della resistente, volta alla stipula di un contratto di locazione avente ad oggetto un fondo, sito in agro di S.
Maria Capua Vetere, da destinare alla realizzazione di un impianto per la distribuzione di carburante;
2) che, nella suddetta proposta, la ditta dichiarava di avere P_
ottenuto dalle competenti autorità tutte le autorizzazioni necessarie ed esprimeva il proprio impegno alla successiva
“volturazione” e trasferimento a favore di terzi delle stesse;
3) che il contratto definitivo di locazione avrebbe dovuto essere stipulato entro 30 giorni dall'ottenimento dell'ultima autorizzazione e a tal fine la resistente si assumeva l'impegno di trasmettere copia delle autorizzazioni in questione, ai fini delle necessarie verifiche, da compiersi a cura di parte attrice;
4) che,
alla detta proposta, si accompagnava la stipula di un patto a latere, in cui parte attrice consegnava alla convenuta la somma di € 40.000,00, oltre IVA, a titolo di compenso per la stipula del contratto, con impegno di restituzione in caso di mancato ottenimento delle autorizzazioni pag. 2/10 necessarie;
5) che la proposta non aveva seguito per questioni legate al profilo autorizzatorio, ascrivibili all'inerzia della convenuta, che non aveva effettuato la voltura presso gli enti competenti (A.N.A.S. e Comune di
Santa Maria Capua Vetere) delle autorizzazioni necessarie per iniziare i lavori, comprese quelle relative all'adeguamento della viabilità necessaria per la realizzazione dell'impianto.
Concludeva, chiedendo la condanna della ditta P_
alla restituzione della somma di € 40.000,00 oltre
[...]
I.V.A. Vittoria di spese, con attribuzione.
Si costituiva il quale impugnava e Controparte_1
contestava tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto e richiesto e faceva rilevare di essersi obbligato esclusivamente alla stipula del contratto definitivo di locazione e ad ottenere le autorizzazioni amministrative previste per la realizzazione dell'impianto, mentre la non aveva provveduto alla stipula del Parte_1
contratto definitivo di locazione, adducendo motivazioni inesistenti, quali l'attesa di ulteriori autorizzazioni per realizzare la rampa di accesso all'impianto.
Deduceva altresì che: a) in relazione alla mancata volturazione delle autorizzazioni, non aveva assunto alcun pag. 3/10 obbligo in tal senso, ma solo manifestato l'intenzione di volturarle a terzi, previa stipula di un regolare contratto di locazione;
b) la voltura delle autorizzazioni andava richiesta alle Autorità Pubbliche dal subentrante,
successivamente alla stipula del contratto di locazione e non prima;
c) la non aveva adempiuto Parte_1
all'obbligo, sulla medesima gravante, di provvedere alla costruzione a propria cura e spese dell'impianto per la distribuzione di carburanti;
d) la somma ricevuta era stata versata dalla ricorrente a titolo di compenso, a fondo perduto, per la stipula del contratto di locazione.
Concludeva, chiedendo il rigetto della domanda e dichiararsi inefficaci gli accordi preliminari intercorsi,
per esclusiva responsabilità della nonchè Parte_1
la condanna della ricorrente al risarcimento dei danni, ex art. 96 c.p.c. Vittoria di spese, con attribuzione.
In corso di causa veniva disposto il mutamento del rito,
esperito l'interrogatorio formale del convenuto, espletata
C.T.U. e, all'udienza cartolare del 17-03-2025, la causa era riservata in decisione, con i termini di legge per conclusionali e repliche.
Motivi della decisione pag. 4/10 La domanda è infondata e va conseguentemente rigettata.
Va in primo luogo precisato che l'art.24, comma 4 del
D.Lgs. n.285 del 30.4.1992 prevede che le aree di servizio,
con i relativi manufatti per il rifornimento ed il ristoro degli utenti, sono definite “pertinenze di servizio della strada” e la loro ubicazione è regolata dal 61 del Regolamento di Attuazione, che stabilisce che “gli impianti di distribuzione di
carburante sono da considerare parte delle aree di
servizio. L' installazione e l'esercizio, lungo le strade,
di impianti di distribuzione di carburanti liquidi e
gassosi e di lubrificanti per autotrazione o di impianti
affini, con le relative attrezzature ed accessori, è
subordinata al parere tecnico favorevole dell'ente
proprietario della strada nel rispetto delle norme
vigenti”.
Con riferimento, invece, alla normativa regionale v i g e n t e a l l ' e p o c a d e l l a r i c h i e s t a d i c o n c e s s i o n e (Legge Regionale n.27 del 29 giugno 1994),
l'ente competente per l'emissione del provvedimento autorizzativo per l'installazione e l'esercizio dell'impianto di distribuzione dei carburanti è il Comune
in cui lo stesso deve essere installato e, secondo quanto pag. 5/10 previsto dall'art.29, commi 2 e 3, il Comune chiede un parere al compartimento per la Viabilità in Campania
all'Azienda Nazionale Autonoma Strade (A.N.A.S.), “qualora l'impianto sia da collocare su strada statale” ed un parere alla provincia, qualora l'impianto sia da collocare su strada provinciale.
La C.T.U., effettuata nel corso del giudizio, le cui conclusioni, immuni da errori e scevre da vizi logico-
giuridici, sono fatte proprie da questo Tribunale, ha evidenziato, tra l'altro, che la strada ove doveva essere costruito l'impianto di distribuzione del carburante, viale
Pimpinella, è di proprietà del Controparte_2
. Di conseguenza, al contrario di quanto asserito
[...]
dalla per la realizzazione dell'impianto di Parte_1
distribuzione dei carburanti non risultava necessaria alcuna autorizzazione dell' in forza delle Controparte_3
norme vigenti, in capo alla sola amministrazione comunale,
quale titolare delle competenze sulla strada “viale
Pimpinella”, l'onere di rilasciare i provvedimenti necessari per l'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione di carburanti liquidi e gassosi e di lubrificanti per autotrazione.
pag. 6/10 L'ente comunale (e conseguentemente la resistente) ha P_
ottemperato in tale senso, con il rilascio del Permesso di costruire n. 89 del 14.11.2008 e con la successiva
Autorizzazione Comunale, prot. n.598 del 16.1.2009, in atti.
Nel preliminare di locazione, allegato in atti, le parti si sono espressamente obbligate a stipulare, entro il termine di 30 giorni dal rilascio di tutte le autorizzazioni, un contratto di locazione avente ad oggetto il terreno, di proprietà di sul quale si Controparte_1 Parte_1
è impegnata a costruire, a propria cura e spese, l'impianto di distribuzione. Oltretutto, al punto b del suddetto preliminare, la resistente, oltre a dichiarare di P_
aver ottenuto tutte le autorizzazioni, si è impegnata a
“volturare e trasferire a terzi dette autorizzazioni,
stipulando con detti terzi separato contratto di locazione
relativo ai terreni citati, affinchè questi possano
procedere a costruire il nuovo impianto”.
Non si può pertanto attribuire alla resistente alcuna responsabilità in merito alla mancata costruzione dell'impianto, cui si è obbligata la società ricorrente,
avendo la ditta pienamente adempiuto ai propri P_
obblighi contrattuali, con il rilascio, da parte del Comune
pag. 7/10 di S.Maria Capua Vetere, delle richiamate autorizzazioni,
necessarie alla costruzione dell'impianto de quo.
Né alla ditta può essere imputata la mancata P_
voltura delle autorizzazioni de quibus a favore della società ricorrente, dal momento che, dall'esame del contratto preliminare stipulato dalle parti, si evince chiaramente l'impegno della resistente di provvedere in tal senso solo a seguito alla stipula del contratto definitivo di locazione.
Egualmente infondata è la deduzione della Parte_1
relativa al mancato rilascio delle autorizzazioni, da parte dell'A.N.A.S., per l'adeguamento della viabilità,
necessario, a detta della ricorrente, alla costruzione dell'impianto.
In realtà, il contratto preliminare di locazione, stipulato dalle parti in data 31.10.2008, non contiene nessun riferimento in merito ai suddetti lavori né tantomeno pone alcun obbligo in tal senso, in capo alla Controparte_1
In ogni caso, il rilascio delle autorizzazioni, richiamate in precedenza, da parte del Controparte_2
, costituiva condizione necessaria e sufficiente per
[...]
la costruzione dell'impianto de quo, non essendo pag. 8/10 necessaria alcuna autorizzazione dell'A.N.A.S., anche in relazione ai richiamati lavori di adeguamento della viabilità su viale Pimpinella.
Non sussiste, pertanto, a carico della ditta resistente-
convenuta, alcun obbligo di restituzione dell'importo di euro 40.000,00,oltre I.V.A., ricevuto dalla Parte_1
in effetti, la somma de qua è stata corrisposta dalla società ricorrente a fondo perduto, per la stipula del contratto definitivo di locazione, come da scrittura a latere del preliminare di locazione, stipulata in data
5.11.2008, in cui le parti hanno dato atto che la suddetta somma sarebbe stata restituita alla solo nel Parte_1
caso di mancato rilascio, in favore della ditta resistente,
delle autorizzazioni per realizzare l'impianto,
autorizzazioni regolarmente ottenute da P_
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Le spese della C.T.U. sono poste definitivamente a carico di parte attrice.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda pag. 9/10 proposta da in persona del legale rapp. Parte_1
p.t., nei confronti di , così provvede: Controparte_1
1) Rigetta la domanda;
2) Condanna in persona del legale rapp. Parte_1
p.t., al pagamento, in favore di Controparte_1
delle spese del giudizio, che liquida in complessivi €
3.554,00,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso delle spese generali ed oltre I.V.A., se dovuta e
C.P.A., come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Giovanbattista Ferillo, distrattario, in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n.147
del 2022, ridotti del 30%.
3) Pone definitivamente a carico della parte attrice le spese della C.T.U. e conseguentemente condanna la al rimborso, in favore di Parte_1 P_
, delle spese di C.T.U. eventualmente
[...]
anticipate dallo stesso nel corso del giudizio.
Santa Maria Capua Vetere, 11.7.2025
Il G.O.P.
Dr. Vincenzo Ingegno
pag. 10/10