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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 06/11/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.
Magistrati:
1) Dott.ssa EL ON - PRESIDENTE rel.
2) Dott. Mario Miele - GIUDICE
3) Dott.ssa Marianna Frangiosa - GIUDICE ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 398 del Ruolo Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio/cessazione effetti civili del matrimonio, vertente
TRA
(CF: e (CF: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) elettivamente domiciliati in Sassano (SA) alla Via Roma 17/b, presso C.F._2 lo studio dell'avv. Felice Grassia dal quale sono rappresentati e difesi come da procure in atti;
RICORRENTI
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vallo della Lucania;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti e verbali di causa.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18/7/2025 i ricorrenti – premesso di aver in data 28/4/1979 contratto matrimonio concordatario in Monte San Giacomo, trascritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di Monte San Giacomo dell'anno 1979, atto n. 4, Parte II, Serie A, scegliendo inizialmente il regime patrimoniale della comunione dei beni che veniva, poi, sostituito con quello di separazione con atto del notaio del 20/07/2004 n.72987 e che Persona_1 dall'unione coniugale era nata il [...] la figlia , maggiorenne ed economicamente Per_2 autosufficiente, residente in [...]con il marito – chiedevano Controparte_1 di pronunciare la separazione personale alle seguenti condizioni “1. I coniugi vivranno separati con
l'obbligo del mutuo rispetto, liberi ciascuno di stabilire la propria residenza ove meglio credono;
2. I coniugi danno atto che sono entrambi economicamente autosufficienti e pertanto, rinunciano a qualsiasi richiesta a titolo di mantenimento personale.
3. I coniugi non hanno acquistato alcun bene durante il matrimonio e nella vigenza della comunione patrimoniale;
inoltre si danno atto di avere con le presenti pattuizioni definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale e pertanto dichiarano che, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altra.
4. La figlia è autonoma ed ha costituito un proprio separato nucleo familiare.
5. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio.”
Chiedevano, altresì, al Tribunale di pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle condizioni indicate in ricorso.
Rappresentavano che per effetto di incomprensioni maturate negli anni era venuta meno la comunione d'intenti e che tale situazione rendeva intollerabile la prosecuzione della convivenza.
All'udienza del 28/10/2025, fissata con modalità di trattazione scritta, il Giudice, preso atto che le parti confermavano le condizioni di cui al ricorso, ritenuto che le stesse apparivano conformi alla legge, riservava la decisione, rimettendo le parti al Collegio.
Preliminarmente deve darsi atto che sulla questione dell'ammissibilità del cumulo di domanda congiunta di separazione e divorzio si è pronunciata di recente la Corte di Cassazione investita del rinvio pregiudiziale, da parte del Tribunale di Treviso, per la risoluzione della questione di diritto.
In particolare, la Corte di Cassazione, dando atto dell'esistenza di un contrasto emerso dalle prime applicazioni della riforma Cartabia da parte dei Tribunali di merito, sulla perseguibilità del cumulo in ipotesi di domanda congiunta ha espresso il seguente principio di diritto che “in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”
(cfr. Cassazione civile sez. I, 16/10/2023, (ud. 06/10/2023, dep. 16/10/2023), n.28727).
Premesso quanto sopra quanto alla ritenuta e oramai pacifica ammissibilità del cumulo di domande congiunte di separazione e divorzio, all'esito della comparizione delle parti, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle seguenti conclusioni congiunte. Ciò posto, il Collegio rileva che l'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi. Deve pertanto essere accolta la domanda di separazione e disposte le relative formalità.
Il Tribunale dispone in conformità dell'accordo raggiunto, essendo lo stesso non contrario all'interesse della figlia oramai divenuta maggiorenne e pressochè trentenne e rispondendo alle condizioni economiche delle parti per come dedotte in giudizio.
Il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di scioglimento matrimonio, come da ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania – Sezione Civile – in composizione collegiale - così provvede:
1. autorizza i coniugi a vivere separatamente;
2. omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso, confermate con le note depositate in sostituzione dell'udienza del 28/10/2025;
3. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria al Pm per il visto e di seguito in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D d.p.r. 3.11.200
n. 396 all'ufficiale dello stato civile;
4. rimette la causa sul ruolo del giudice relatore per l'udienza indicata nell'ordinanza emessa in data odierna per il prosieguo.
Così deciso in Vallo della Lucania, 30/10/2025
La Presidente Est.
dott.ssa EL ON
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.
Magistrati:
1) Dott.ssa EL ON - PRESIDENTE rel.
2) Dott. Mario Miele - GIUDICE
3) Dott.ssa Marianna Frangiosa - GIUDICE ha emesso la seguente
ORDINANZA nella causa civile iscritta al n. 398 del Ruolo Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio/cessazione effetti civili del matrimonio, vertente
TRA
(CF: e (CF: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) elettivamente domiciliati in Sassano (SA) alla Via Roma 17/b, presso C.F._2 lo studio dell'avv. Felice Grassia dal quale sono rappresentati e difesi come da procure in atti;
RICORRENTI
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vallo della Lucania;
INTERVENTORE EX LEGE vista la sentenza di separazione emessa in data odierna;
ritenuto che il giudizio debba proseguire per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio come richiesto dai coniugi concordemente con ricorso depositato in data 18/7/2025
e conformemente alle conclusioni ivi formulate;
ritenuto, pertanto, di dover rimettere la causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, dr.ssa
EL ON, per il prosieguo;
precisato che all'udienza che segue i coniugi dovranno produrre attestato di passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale emessa in data odierna, nonché dovrà acquisirsi in quella sede la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio;
P.Q.M.
RIMETTE la causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, dr.ssa EL ON
FISSA per gli incombenti di cui in parte motiva l'udienza del 30/6/2026 ore 9,30.
Si comunichi.
Vallo della Lucania, 30/10/2025
La PRESIDENTE est.
Dott.ssa EL ON
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.
Magistrati:
1) Dott.ssa EL ON - PRESIDENTE rel.
2) Dott. Mario Miele - GIUDICE
3) Dott.ssa Marianna Frangiosa - GIUDICE ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 398 del Ruolo Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio/cessazione effetti civili del matrimonio, vertente
TRA
(CF: e (CF: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) elettivamente domiciliati in Sassano (SA) alla Via Roma 17/b, presso C.F._2 lo studio dell'avv. Felice Grassia dal quale sono rappresentati e difesi come da procure in atti;
RICORRENTI
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vallo della Lucania;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti e verbali di causa.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18/7/2025 i ricorrenti – premesso di aver in data 28/4/1979 contratto matrimonio concordatario in Monte San Giacomo, trascritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di Monte San Giacomo dell'anno 1979, atto n. 4, Parte II, Serie A, scegliendo inizialmente il regime patrimoniale della comunione dei beni che veniva, poi, sostituito con quello di separazione con atto del notaio del 20/07/2004 n.72987 e che Persona_1 dall'unione coniugale era nata il [...] la figlia , maggiorenne ed economicamente Per_2 autosufficiente, residente in [...]con il marito – chiedevano Controparte_1 di pronunciare la separazione personale alle seguenti condizioni “1. I coniugi vivranno separati con
l'obbligo del mutuo rispetto, liberi ciascuno di stabilire la propria residenza ove meglio credono;
2. I coniugi danno atto che sono entrambi economicamente autosufficienti e pertanto, rinunciano a qualsiasi richiesta a titolo di mantenimento personale.
3. I coniugi non hanno acquistato alcun bene durante il matrimonio e nella vigenza della comunione patrimoniale;
inoltre si danno atto di avere con le presenti pattuizioni definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale e pertanto dichiarano che, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altra.
4. La figlia è autonoma ed ha costituito un proprio separato nucleo familiare.
5. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio.”
Chiedevano, altresì, al Tribunale di pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle condizioni indicate in ricorso.
Rappresentavano che per effetto di incomprensioni maturate negli anni era venuta meno la comunione d'intenti e che tale situazione rendeva intollerabile la prosecuzione della convivenza.
All'udienza del 28/10/2025, fissata con modalità di trattazione scritta, il Giudice, preso atto che le parti confermavano le condizioni di cui al ricorso, ritenuto che le stesse apparivano conformi alla legge, riservava la decisione, rimettendo le parti al Collegio.
Preliminarmente deve darsi atto che sulla questione dell'ammissibilità del cumulo di domanda congiunta di separazione e divorzio si è pronunciata di recente la Corte di Cassazione investita del rinvio pregiudiziale, da parte del Tribunale di Treviso, per la risoluzione della questione di diritto.
In particolare, la Corte di Cassazione, dando atto dell'esistenza di un contrasto emerso dalle prime applicazioni della riforma Cartabia da parte dei Tribunali di merito, sulla perseguibilità del cumulo in ipotesi di domanda congiunta ha espresso il seguente principio di diritto che “in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”
(cfr. Cassazione civile sez. I, 16/10/2023, (ud. 06/10/2023, dep. 16/10/2023), n.28727).
Premesso quanto sopra quanto alla ritenuta e oramai pacifica ammissibilità del cumulo di domande congiunte di separazione e divorzio, all'esito della comparizione delle parti, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle seguenti conclusioni congiunte. Ciò posto, il Collegio rileva che l'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi. Deve pertanto essere accolta la domanda di separazione e disposte le relative formalità.
Il Tribunale dispone in conformità dell'accordo raggiunto, essendo lo stesso non contrario all'interesse della figlia oramai divenuta maggiorenne e pressochè trentenne e rispondendo alle condizioni economiche delle parti per come dedotte in giudizio.
Il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di scioglimento matrimonio, come da ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania – Sezione Civile – in composizione collegiale - così provvede:
1. autorizza i coniugi a vivere separatamente;
2. omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso, confermate con le note depositate in sostituzione dell'udienza del 28/10/2025;
3. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria al Pm per il visto e di seguito in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D d.p.r. 3.11.200
n. 396 all'ufficiale dello stato civile;
4. rimette la causa sul ruolo del giudice relatore per l'udienza indicata nell'ordinanza emessa in data odierna per il prosieguo.
Così deciso in Vallo della Lucania, 30/10/2025
La Presidente Est.
dott.ssa EL ON
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.
Magistrati:
1) Dott.ssa EL ON - PRESIDENTE rel.
2) Dott. Mario Miele - GIUDICE
3) Dott.ssa Marianna Frangiosa - GIUDICE ha emesso la seguente
ORDINANZA nella causa civile iscritta al n. 398 del Ruolo Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio/cessazione effetti civili del matrimonio, vertente
TRA
(CF: e (CF: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) elettivamente domiciliati in Sassano (SA) alla Via Roma 17/b, presso C.F._2 lo studio dell'avv. Felice Grassia dal quale sono rappresentati e difesi come da procure in atti;
RICORRENTI
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vallo della Lucania;
INTERVENTORE EX LEGE vista la sentenza di separazione emessa in data odierna;
ritenuto che il giudizio debba proseguire per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio come richiesto dai coniugi concordemente con ricorso depositato in data 18/7/2025
e conformemente alle conclusioni ivi formulate;
ritenuto, pertanto, di dover rimettere la causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, dr.ssa
EL ON, per il prosieguo;
precisato che all'udienza che segue i coniugi dovranno produrre attestato di passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale emessa in data odierna, nonché dovrà acquisirsi in quella sede la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio;
P.Q.M.
RIMETTE la causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, dr.ssa EL ON
FISSA per gli incombenti di cui in parte motiva l'udienza del 30/6/2026 ore 9,30.
Si comunichi.
Vallo della Lucania, 30/10/2025
La PRESIDENTE est.
Dott.ssa EL ON