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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, decreto cautelare 01/12/2022, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/12/2022
N. 00582/2022 REG.PROV.CAU.
N. 01108/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1108 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Massimiliano Musio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del provvedimento prot. n. -OMISSIS- notificato in data 1.9.2022, a firma del Comandante p.t. del Comando Legione Carabinieri Puglia, con il quale è stato disposto il trasferimento per incompatibilità ambientale del ricorrente dalla stazione di -OMISSIS- a quella di -OMISSIS-;
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale e, in particolare, ove occorra:
della proposta di trasferimento avanzata dal Comando Provinciale di Lecce del 23.06.2022, di contenuto non conosciuto.
- per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 30/11/2022:
del provvedimento prot. -OMISSIS- del 15.11.2022, notificato in data 25.11.2022 con il quale, in dichiarato adempimento di ordinanza di codesto On.le TAR n. 518/2022, è stato disposto il trasferimento del ricorrente presso la stazione dei Carabinieri di -OMISSIS-;
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Ritenuto che non risulti ravvisabile la presenza di un pregiudizio per il ricorrente di estrema gravità e urgenza, tale da non consentire dilazione nemmeno sino alla data della prossima camera di consiglio, da fissarsi nel rispetto dei termini di legge;
P.Q.M.
Respinge la su indicata istanza di misure cautelari provvisorie presidenziali.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 12 gennaio 2023.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Lecce il giorno 1 dicembre 2022.
| Il Presidente |
| Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.