Sentenza breve 29 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza breve 29/12/2025, n. 1221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 1221 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01221/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00943/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 943 del 2025, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Madio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno - Dipartimento Pubblica Sicurezza, in persona del Ministro in carica pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Cagliari, via Nuoro n. 50;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
del decreto n. -OMISSIS- del 17.6.2025, a firma del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, unitamente a tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi compresi i pareri, le valutazioni e le proposte eventualmente acquisite in sede istruttoria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Dipartimento Pubblica Sicurezza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 il dott. SC ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che:
- il ricorrente impugna il decreto indicato in epigrafe, con cui il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza ha disposto il suo trasferimento con decorrenza immediata dal Compartimento polizia stradale per la Sardegna – Sezione -OMISSIS- alla Questura -OMISSIS-, per motivi di incompatibilità ambientale ai sensi dell’art. 55, comma 4, del d.P.R. n. 335/1982;
- il trasferimento è stato disposto in ragione della condotta dell’interessato, segnalata con nota del 13 gennaio 2025 del Dirigente del Compartimento Polizia Stradale per la Sardegna e ritenuta grave e non conforme al decoro delle funzioni, tale da rendere non opportuna la sua permanenza presso la sede di appartenenza;
- in particolare, è emerso che il ricorrente, il 21 dicembre 2024, durante il turno di servizio 00:47-07:13, quale unico operatore della sala operativa della Sezione Polizia Stradale -OMISSIS-, alle ore 02:06 circa, senza giustificato motivo né preventiva comunicazione, abbandonava il posto di servizio, si allontanava con la propria autovettura e rimaneva coinvolto in un sinistro stradale nel centro cittadino, con conseguente danneggiamento di un veicolo in sosta; nonostante i gravi danni riportati anche al proprio mezzo, egli proseguiva la marcia con il cofano motore aperto, finché non veniva fermato da un equipaggio della Squadra Volanti della Questura -OMISSIS-, impegnato in un posto di controllo; gli accertamenti alcoolemici facevano emergere un tasso (1,97 g/l) ben superiore al limite di legge (0,50 g/l), con conseguente deferimento per guida in stato di ebbrezza, sequestro amministrativo del veicolo e ritiro immediato della patente, con l’aggravante di avere provocato un sinistro stradale; per la medesima vicenda, il dipendente risultava altresì iscritto nel registro degli indagati per il reato di cui all’art. 72 della legge 1° aprile 1981, n. 121, in quanto, pur essendo comandato quale unico addetto alla sala operativa, alla vigilanza dell’edificio e alla custodia dell’armeria, si era arbitrariamente allontanato dagli uffici della Sezione;
- il ricorrente, come riportato nello stesso decreto impugnato, si era già reso protagonista di due analoghi episodi, dal momento che nel novembre 2021, a seguito di un incidente stradale, gli era stata contestata la guida in stato di ebbrezza, mentre nell’agosto 2023 aveva subito la sanzione disciplinare della pena pecuniaria irrogata dal Dirigente del Compartimento per violazioni al Codice della Strada;
Considerato che il ricorrente lamenta “ VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 55 DEL D.P.R. N. 335/1982 E DEGLI ARTT. 1, 3 E SS. DELLA L. N. 241/1990. ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE SUE FIGURE SINTOMATICHE, IVI COMPRESE: INSUSSISTENZA E/O FALSITÀ DEI PRESUPPOSTI; CONTRADDITTORIETÀ; CARENZA ED INSUFFICIENZA DEL NESSO LOGICO-CONSEQUENZIALE TRA I PRESUPPOSTI E LE CONCLUSIONI; DIFETTO ED ERRONEITÀ DELLA MOTIVAZIONE E DELL’ISTRUTTORIA; ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA ED INGIUSTIZIA MANIFESTA; SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA; DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E VIOLAZIONE DELL’ART. 3 COST. ”; “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 55 D.P.R. 335/1982 – ECCESSO DI POTERE PER OMESSA VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE FAMILIARI E PERSONALI DEL RICORRENTE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE INCONGRUA ”; “ VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ E ADEGUATEZZA TRA IL FATTO E LA SANZIONE IRROGATA (ART. 97 COST.; ART. 1 L. N. 241/1990). ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ E IRRAGIONEVOLEZZA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MINOR SACRIFICIO. MANCATA VALUTAZIONE DI MISURE MENO AFFLITTIVE ”: il decreto impugnato sarebbe viziato da difetto di motivazione rispetto ai presupposti cui la norma attributiva del potere ne subordina l’esercizio, in particolare con riguardo alla individuazione dei fatti impeditivi della permanenza nella sede di servizio; inoltre arrecherebbe pregiudizio alla funzionalità e al prestigio dell’ufficio; l’Amministrazione avrebbe omesso il bilanciamento tra l’interesse pubblico e le esigenze familiari e personali del dipendente, data la prospettata necessità di prestare costante assistenza alla sua compagna convivente affetta da patologia ansioso-depressiva con attacchi di panico, sicché l’Amministrazione sarebbe incorsa anche nella violazione del principio di proporzionalità, potendo perseguire l’interesse tutelato anche mediante un trasferimento a una sede più vicina;
Ritenuto che il ricorso sia infondato, in quanto:
- le condotte perpetrate dal ricorrente, come sopra illustrate, sono all’evidenza ed indiscutibilmente molto gravi, a maggior ragione ove si consideri che sono state commesse da un poliziotto che, noncurante dei doveri e delle responsabilità correlate al proprio incarico di unico operatore in sede preposto non solo alla gestione di tutte le pattuglie in servizio nel territorio e delle emergenze stradali che si potevano verificare, ma anche alla vigilanza dell’edificio e alla custodia dell’armeria ivi presente, ha abbandonato il posto di lavoro dopo aver abusato di sostanze alcoliche, generando la catena di eventi sopra descritta;
- come efficacemente dedotto dalla difesa erariale, dunque, a fronte dei fatti surriportati non può dirsi incoerente e ingiustificata l’affermazione circa il gravissimo nocumento arrecato al prestigio e all’immagine dell’Amministrazione dell’Interno e specialmente della Polizia Stradale, né risulta irragionevole l’affermazione circa la irreversibile compromissione dei sentimenti di fiducia e stima verso il ricorrente da parte dei colleghi e dei superiori più prossimi della catena gerarchica;
- ai sensi dell’art. 55, comma 4, del d.P.R. n. 335/1982 “ il trasferimento ad altra sede può essere disposto anche in soprannumero all’organico dell’ufficio o reparto quando la permanenza del dipendente nella sede nuoccia al prestigio dell'Amministrazione o si sia determinata una situazione oggettiva di rilevante pericolo per il dipendente stesso, o per gravissime ed eccezionali situazioni personali ”;
- il ricordato art. 55, comma 4, del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 sancisce che il trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale può essere disposto quando la permanenza del dipendente in una sede nuoccia al prestigio dell’Amministrazione: tale trasferimento è preordinato al corretto funzionamento dell’ufficio e non richiede una particolare motivazione, prevalendo, di norma, l’interesse pubblico sull’interesse del dipendente a prestare servizio in una determinata sede, anche in presenza di situazioni personali e familiari; la valutazione della situazione di incompatibilità deve fondarsi su una compiuta considerazione dell’episodio, della sua gravità e della sua idoneità a menomare il prestigio dell’unità di appartenenza, senza necessità che venga dimostrato un danno già verificato ( ex multis , Cons. Stato, Sez. VI, 28.7.2025, n. 6693);
- non può ritenersi irragionevole nemmeno la scelta con cui è stata individuata la sede -OMISSIS-, non rientrante né nell’ambito provinciale di appartenenza dell’interessato né in quello più vicino di -OMISSIS-, avuto riguardo all’ampia diffusione della notizia dell’accaduto, tale per cui uno spostamento in uffici vicini avrebbe impedito di conseguire l’interesse perseguito dall’Amministrazione, come sopra ricordato;
Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere respinto siccome infondato;
Considerato che ricorrono i presupposti per l’adozione di una sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., come preannunciato alle parti nel corso dell’udienza camerale;
Ritenuto che le spese del giudizio debbano seguire il criterio della soccombenza, come di norma, nella misura liquidata in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio in favore del Ministero resistente, liquidandole complessivamente in € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre accessori di legge se ed in quanto dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco LL, Presidente
SC ON, Consigliere, Estensore
Gabriele Serra, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SC ON | Marco LL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.