Decreto cautelare 5 maggio 2025
Ordinanza cautelare 3 giugno 2025
Decreto cautelare 4 luglio 2025
Ordinanza cautelare 4 agosto 2025
Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 24/11/2025, n. 21010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21010 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21010/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05443/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5443 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Ditta DE Since 1948 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Ippoliti, presso il cui studio in RO, largo Generale Gonzaga del Vodice 4, è elettivamente domiciliata;
contro
RO LE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Riccardo Taurasi, dell’Avvocatura capitolina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
quanto al ricorso introduttivo:
1. della determinazione dirigenziale prot. CA/76028/2025 del 30/04/2025 notificata in data 02/05/2025 che ordina la cessazione dell’attività entro 3 giorni dalla notificazione;
2. di ogni altro atto, parere o provvedimento non conosciuto che sia ostativo alla ricorrente;
e, quanto ai motivi aggiunti depositati il 4 luglio 2025,
per l’annullamento:
1. della determinazione dirigenziale prot. CA/108521/2025 del 19/06/2025 notificata in data 03/07/2025 che dispone “Annullamento in autotutela, ai sensi dell’art. 21-nonies della L. 241/1990, dell’integrazione e rettifica della comunicazione di subingresso prot. CA/2025/18422 del 03/02/2025, avente come oggetto la rettifica della tipologia di prodotti del settore non alimentare posti in vendita presentata dalla TA DD CE 1948 S.r.l. in data 12/03/2025 con prot. CA/2025/44226” e dispone l’apposizione di sigilli in caso di prosecuzione nella vendita di souvenir;
2. in subordine, per l’annullamento e/o disapplicazione dell’art. 14, comma 5, della deliberazione di Assemblea Capitolina n. 109/2023;
3. di ogni altro atto, parere o provvedimento non conosciuto che sia ostativo alla ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di RO LE;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2025 la dott.ssa ER HE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del gravame la società Ditta DE since 1948 s.r.l., che gestisce un esercizio di vicinato nel settore non alimentare nel locale sito a RO, in Largo del Colonnato 6 sulla base di una S.C.I.A. (prot. CA/18422) depositata in data 3 febbraio 2025, ha impugnato la determina dirigenziale prot. CA/76028/2025 del 30 aprile 2025 con la quale RO LE gli ha ordinato la cessazione dell’attività entro 3 giorni dalla notificazione.
Il provvedimento risulta motivato con riferimento al fatto che, nel corso di un sopralluogo effettuato dal Gruppo Prati della Polizia di RO LE in data 21 febbraio 2025 presso l’attività della ricorrente (sita nell’area Unesco), si era accertato che la stessa, che nella S.C.I.A. aveva dichiarato di vendere prodotti rientranti tra quelli tutelati di cui all’art. 10, c. 1 della D.A.C. n. 109/2023 (e dunque articoli religiosi e arredi sacri, con esclusione dei souvenir diversi dagli oggetti di culto religioso) aveva in realtà proceduto “alla vendita di oggettistica varia nello specifico abbigliamento, calzature, borse, zaini e accessori vari unitamente alla vendita di oggetti di arredo sacro e souvenirs religiosi benché vietato dalla DAC 109/2023”.
La cessazione dell’attività veniva era dunque motivata con riferimento al fatto che l’attività di vendita era stata svolta in difformità dal titolo.
La ricorrente ha censurato la determina impugnata per non avere la stessa tenuto conto di una richiesta di “integrazione e rettifica della S.C.I.A. – inviata via pec dal suo difensore dopo il verbale della Polizia Municipale ma prima dell’emanazione dell’atto impugnato – con la quale si era rappresentato che, sebbene nella segnalazione si fosse identificata come unica attività esercitata quella di cui alla lettera f) della D.A.C. 109/2023 (come visto, vendita di articoli religiosi e arredi sacri con esclusione dei souvenir diversi dagli oggetti di culto religioso), occorreva tener conto del fatto la società Ditta DE since 1948 s.r.l. nasceva da un conferimento di azienda dalla ditta individuale DE IA e che la ditta individuale che aveva sempre volto (giusta d.d. n. 22592/87 del 9 marzo 1988) attività di vendita al dettaglio di generi vari nonché articoli da regalo e vari
L’attestazione, contenuta nella S.C.I.A. del 3 febbraio 2025, secondo cui l’attività svolta si sarebbe limitata a quella di cui alla lettera “f) della D.A.C. 109/2023, sarebbe stata, pertanto, frutto di un’imprecisione emendabile.
Secondo la detta integrazione, dunque, la circostanza che l’attività della società fosse svolta a seguito di subentro a ditta individuale che svolgeva un’attività più ampia di quella consentita dall’art. 10 lettera f) della D.A.C. 109/2023, avrebbe consentito alla società subentrante di non adeguarsi alle più rigorose previsioni introdotte solo nel 2023 per i nuovi esercizi siti nell’area UNESCO, non venendo in rilievo un’ipotesi di trasferimento o nuova apertura, ma una sostanziale continuazione nella medesima attività condotta all’interno del medesimo locale.
A giudizio della ricorrente, dunque, la determina impugnata, che di tale integrazione non avrebbe tenuto alcun conto, sarebbe stata viziata per eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento dei presupposti in fatto e diritto; illogicità e contraddittorietà.
RO LE, costituita in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con ordinanza cautelare del 3 giugno 2025, l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato veniva accolta con riferimento ai profili di danno.
Con motivi aggiunti depositati in data 4 luglio 2025, la società ricorrente ha impugnato la determina dirigenziale prot. CA/108521/2025 del 19 giugno 2025 con la quale è stato disposto l’“Annullamento in autotutela, ai sensi dell’art. 21-nonies della L. 241/1990, dell’integrazione e rettifica della comunicazione di subingresso prot. CA/2025/18422 del 03/02/2025, avente come oggetto la rettifica della tipologia di prodotti del settore non alimentare posti in vendita presentata dalla TA DD CE 1948 S.r.l. in data 12/03/2025 con prot. CA/2025/44226”, disponendo, contestualmente l’apposizione di sigilli in caso di prosecuzione nella vendita di souvenir.
In via subordinata la ricorrente ha domandato l’annullamento e/o la disapplicazione dell’art. 14, comma 5, della D.A.C. n. 109/2023, ove inteso nel senso che le previsioni di cui all’art. 10 della stessa delibera si applichino anche in ipotesi di subentro e non solo nel caso di nuovo esercizio.
Il nuovo provvedimento di annullamento in autotutela è stato censurato in quanto l’adozione dello stesso è avvenuta in assenza di previa comunicazione di avvio del procedimento e per violazione dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990, atteso che, pur essendo qualificato come in autotutela, lo stesso sarebbe privo dei requisiti di legge.
Anche di tale ricorso, RO LE ha chiesto il rigetto.
Con ordinanza cautelare del 4 agosto 2025, l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento è stata accolta “al fine di conservare la res adhuc integra sino alla decisione nel merito della causa”.
All’odierna udienza è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso introduttivo, come da avviso dato a verbale, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., è improcedibile atteso che l’ordine di cessazione originariamente emanato risulta superato dal divieto di prosecuzione di vendita contenuta nell’atto impugnato con motivi aggiunti.
Questi ultimi sono fondati per assorbente fondatezza del secondo motivo di doglianza, con il quale la ricorrente ha lamentato “violazione e falsa applicazione dell’art. 21 nonies della l. 241/1990; eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, illogicità, arbitrarietà”.
Come lamentato dalla ricorrente, infatti, il provvedimento, rubricato “Annullamento in autotutela, ai sensi dell’art. 21-nonies della L. 241/1990, dell’integrazione e rettifica della comunicazione di subingresso prot. CA/2025/18422 del 03/02/2025, avente come oggetto la rettifica della tipologia di prodotti del settore non alimentare posti in vendita presentata dalla TA DD CE 1948 S.r.l. indata 12/03/2025 con prot. CA/2025/44226”, appare in realtà privo dei requisiti propri di un provvedimento di autotutela.
Lo stesso, infatti, non reca le indicazioni previste dal comma 1 dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990 in ordine alle ragioni di pubblico interesse all’annullamento d’ufficio e alla comparazione di queste con gli interessi del destinatario dell’atto.
Né può aderirsi alla ricostruzione della resistente secondo la quale il provvedimento impugnato, sebbene identificato, dal punto di vista formale, come un annullamento d’ufficio, avrebbe tutti gli effetti i caratteri di una dichiarazione di inefficacia dell’integrazione della SCIA compiuta dalla Società.
In tal caso, come rappresentato da parte ricorrente, l’atto sarebbe in ogni caso viziato in considerazione del fatto che lo stesso è intervenuto oltre il termine di sessanta giorni di cui al comma 3 dell’art. 19 della l. n. 241/1990.
I motivi aggiunti vanno dunque accolti con assorbimento di ogni altra doglianza, salva la possibilità di riedizione del potere nelle forme di cui all’art. 21 nonies c.p.a.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, dichiara improcedibile il ricorso introduttivo e accoglie i motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla la determinazione dirigenziale prot. CA/108521/2025 del 19 giugno 2025.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in RO nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
ER HE, Consigliere, Estensore
Lucia Maria Brancatelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER HE | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO