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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/07/2025, n. 1270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1270 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N.V.G. 13773/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.v.g. 13773/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. TRAPANI LUCA MARIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in TORINO il 19/09/1992.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 1276 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1992).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 30/01/2000 e il 17/11/2001. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 09/06/2023.
Con ricorso depositato il 03/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Parte_2 Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il Sig. corrisponderà alla moglie, entro il giorno 10 di ogni mese, a far Pt_2 data dal provvedimento di separazione un contributo, per il mantenimento della figlia in Per_2 misura pari ad Euro 300 (euro trecento) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT , oltre al 50% (cinquanta percento) delle spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, spese ricreative, sportive, spese necessitate o concordate e in ogni caso documentate ed Euro 300,00 (euro trecento) alla signora a titolo di assegno divorzile, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Pt_1 Istat;
DÀ ATTO che il Garage sito in Torino via Gressoney nr.48 di proprietà di entrambi i coniugi rimarrà in uso al signor;
Pt_2
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di aver preso visione del Protocollo di intesa fra magistrati e avvocati del Foro di Torino siglato in data 15.03.2016 in materia di separazione divorzio e procedimenti ex art. 316 cc. e si impegnano a rispettare le indicazioni ivi contenute;
DÀ ATTO che con la sottoscrizione del presente ricorso i coniugi dichiarano di aver definito tra loro ogni rapporto economico e pertanto dichiarano di non aver più nulla a pretendere reciprocamente per qualsivoglia ragione, titolo o causa.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 27.6.2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.v.g. 13773/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. TRAPANI LUCA MARIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in TORINO il 19/09/1992.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 1276 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1992).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 30/01/2000 e il 17/11/2001. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 09/06/2023.
Con ricorso depositato il 03/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Parte_2 Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il Sig. corrisponderà alla moglie, entro il giorno 10 di ogni mese, a far Pt_2 data dal provvedimento di separazione un contributo, per il mantenimento della figlia in Per_2 misura pari ad Euro 300 (euro trecento) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT , oltre al 50% (cinquanta percento) delle spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, spese ricreative, sportive, spese necessitate o concordate e in ogni caso documentate ed Euro 300,00 (euro trecento) alla signora a titolo di assegno divorzile, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Pt_1 Istat;
DÀ ATTO che il Garage sito in Torino via Gressoney nr.48 di proprietà di entrambi i coniugi rimarrà in uso al signor;
Pt_2
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di aver preso visione del Protocollo di intesa fra magistrati e avvocati del Foro di Torino siglato in data 15.03.2016 in materia di separazione divorzio e procedimenti ex art. 316 cc. e si impegnano a rispettare le indicazioni ivi contenute;
DÀ ATTO che con la sottoscrizione del presente ricorso i coniugi dichiarano di aver definito tra loro ogni rapporto economico e pertanto dichiarano di non aver più nulla a pretendere reciprocamente per qualsivoglia ragione, titolo o causa.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 27.6.2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.