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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/12/2025, n. 4233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4233 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
Presidente dott. Piero Francesco De Pietro
Consigliere rel. dott. Antonietta Savino
Consigliere dott. Daniele Colucci
ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza del
9/12/2025- tenuta in trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c.- la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.2524 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2024
TRA
Parte_1 in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.ta e difesa dall'avv. Dell'Anno Margherita, con la quale è elettivamente domiciliata in via Unità Italiana n.28 presso la sede Pt_1 dell'Ente
APPELLANTE
E
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Paolo
Galluccio, presso il quale è elettivamente dom.to in Aversa alla via
Giotto n.87
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
[...]Con ricorso depositato presso questa Corte il 20.07.2024, la
Pt_1 ha proposto tempestivo appello avversO la sentenza
n.1997/2024, pubblicata il 19.04.2024, con la quale il Tribunale di
Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, accoglieva la domanda Part di dipendente della con la qualifica di Controparte_1 collaboratore professionale infermiere, volta al riconoscimento del diritto alla retribuzione del tempo impiegato per le operazioni di vestizione e svestizione, così statuendo: "-accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire la retribuzione corrispondente a
10 minuti per ogni turno di lavoro pari al tempo impiegato nell'indossare e dismettere i prescritti indumenti di lavoro, con decorrenza dall'aprile 2018 al dicembre 2022 e per l'effetto condanna la resistente al pagamento della somma di euro 2.740,25; - condanna parte convenuta al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro 1.100,00, oltre Iva e CPA come per legge e spese generali al 15%, in favore del procuratore antistatario."
Part L'appellante censurava la sentenza impugnata lamentando
"Travisamento dei fatti e mancata istruttoria": evidenziava, infatti, che il ricorso introduttivo era mancante di allegazione in merito agli elementi in fatto fondanti il diritto vantato, che era insussistente.
Concludeva, pertanto, chiedendo la riforma della sentenza impugnata con il rigetto della domanda formulata con il ricorso di primo grado.
Si è costituito l'appellato, resistendo all'appello di cui ha chiesto il rigetto.
All'esito dell'udienza, tenuta con la modalità sopra detta, e del deposito delle prescritte note delle parti, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e, pertanto, va accolto per le ragioni già espresse da questa Corte in analoghe vertenze, che qui si richiamano ex art. 118 disp. att. c.p.c. (v. sent. n. 2163, 2931 e 2932 dell'anno
2024). La res controversa nel presente procedimento è rappresentata dal diritto alla retribuzione del tempo impiegato per indossare e dismettere la divisa da lavoro, cd. “tempo tuta".
Va rilevato che l'art. 1, comma 2, lett. a) del d.l.vo n. 66 del
2003, che ha recepito le Direttive 93/104 e 00/34 CE, concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, definisce orario di lavoro "qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”. La giurisprudenza sovranazionale ha ravvisato il fattore determinante per l'individuazione dell'orario nell'obbligo per il lavoratore di essere fisicamente presente nel luogo stabilito dal datore di lavoro e tenersi a disposizione del medesimo per poter immediatamente fornire le opportune prestazioni in caso di bisogno (cfr. sentenza Dellas e a.,
C-14/04, punto 48, nonchè ordinanze Vorel, C-437105, punto 28, e
Grigore, C258/10, punto 63).
Ne discende che, affinchè un lavoratore possa essere considerato a disposizione del proprio datore di lavoro, deve essere posto in una situazione nella quale è obbligato giuridicamente ad eseguire le istruzioni del proprio datore di lavoro e ad esercitare la propria attività per il medesimo.
La Parte_2 in relazione al diritto alla remunerazione del tempo impiegato per la vestizione/svestizione e, quindi, alla sussistenza del diritto del dipendente, ha ritenuto che ove sia data facoltà al lavoratore di scegliere il tempo e il luogo in cui indossare la divisa, l'attività di vestizione fa parte degli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento dell'attività lavorativa e, come tale, non deve essere retribuita (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Lav., 8.9.2006 n.19273).
Ancora più di recente la S.C. (cfr. Cass., Sez. Lav., 31.8.2023 n.
25478) ha ribadito che nel rapporto di lavoro subordinato il tempo necessario a indossare l'abbigliamento di servizio, c.d. "tempo tuta", costituisce tempo di lavoro soltanto ove qualificato da eterodirezione, in difetto. della quale l'attività di vestizione rientra nella diligenza preparatoria inclusa nell'obbligazione principale del lavoratore e non dà titolo ad autonomo corrispettivo.
Successivamente la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che il tempo per la vestizione e svestizione debba essere remunerato non solo nei casi di eterodirezione "esplicita" ma anche in quelli di eterodirezione "implicita", considerata la funzione assolta dalla divisa per alcune categorie professionali.
In altri termini, anche la natura degli indumenti può fare implicitamente risalire all'eterodirezione, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento o dalla specifica funzione che devono assolvere e così dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto (cfr. Cass, Sez. Lav.,
20.6.2019 n.16604).
Va richiamata altresì Cass., Sez. Lav., 7.5.2024 n. 12408, che, una sintesi degli sviluppi normativo- facendo mirabilmente giurisprudenziali, ha riepilogato che nel rapporto di lavoro subordinato, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro di cui alla direttiva n. 2003-88-CE (Corte di Giustizia UE del 10 settembre 2015 in C-266-14), il tempo necessario ad indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro se è assoggettato al potere di conformazione del datore di lavoro; l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti,
o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento. In tale contesto, ha tuttavia concluso la Parte_2 che la considerazione della natura dell'indumento deve correlarsi alla prova dell'effettivo esercizio del potere conformativo del datore di lavoro, con le modalità di tempo e di luogo richieste dalla parte datoriale per indossare detti indumenti.
Con riferimento al caso di specie, poi, non si ignora che l'art. 27, commi 11 e 12, del C.C.N.L. del comparto Sanità, relativo al triennio
2016-2018, prevede: "11. Nei casi in cui gli operatori del ruolo sanitario e quelli appartenenti a profili del ruolo tecnico addetti all'assistenza, debbano indossare apposite divise per lo svolgimento della prestazione e le operazioni di vestizione e svestizione, per ragioni di igiene e sicurezza, debbano avvenire all'interno della sede di lavoro, l'orario di lavoro riconosciuto ricomprende fino a
10 minuti complessivi destinati a tali attività, tra entrata e uscita, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere. 12. Nelle unità operative che garantiscono la continuità assistenziale sulle 24 ore, ove sia necessario un passaggio di consegne, agli operatori sanitari sono riconosciuti fino ad un massimo di 15 minuti complessivi tra vestizione, svestizione e passaggi di consegne, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere".
è confermata anche dallaLa retribuibilità di tali operazioni delibera n. 998 del 31.07.2020 relativa al Contratto Collettivo
Integrativo Aziendale per l'anno 2019. All'art. 3 di quest'ultimo, rubricato "ISTITUTO DELL'ORARIO DI LAVORO", sono, invero, disciplinati i “Tempi di vestizione e svestizione, passaggi di consegna" prevedendo che “agli operatori del ruolo sanitario e a quelli appartenenti ai profili del ruolo tecnico addetti all'assistenza e a tutto il restante personale che indossa apposita divisa per lo svolgimento delle prestazioni, le operazioni di vestizione e svestizione, per ragioni di igiene e sicurezza, debbano avvenire all'interno della sede di lavoro, l'orario di lavoro riconosciuto per ogni turno di lavoro ricomprende fino a dieci minuti complessivi (entrata/uscita). Al personale di cui sopra, che opera nelle unità operative che garantiscono la continuità del servizio sulle 12/24 ore, quali aventi elevata complessità e nelle quali sia previsto il passaggio di consegne, sono riconosciuti fino ad un massimo di 15 minuti complessivi, purché rilevato con gli ordinari sistemi di rilevazione a fine turno".
Ciò posto, reputa questa Corte che, nel caso di specie, come Part censurato dalla appellante, non sia stato assolto l'obbligo di esaustiva allegazione gravante su chi agisce in giudizio.
Per tutto il periodo di tempo considerato, il lavoratore, infatti, deduceva di avere impiegato un tempo eccedentario rispetto a quello retribuito, per la vestizione/svestizione, operazioni queste effettuate negli spogliatoi aziendali prima dell'inizio del turno presso il reparto e dopo la sua fine, senza tuttavia minimamente allegare se tanto avvenisse prima o dopo la registrazione della presenza a mezzo del badge in dotazione.
Non erano, inoltre, oggetto di analitica descrizione: gli specifici tempi dedicati suddetta attività, l'obbligatorietà alla dell'esecuzione prima dell'inizio ed alla fine del turno, le modalità di controllo da parte del datore di lavoro, con esercizio di potere disciplinare, risentendo le richieste probatorie, di riflesso, degli stessi limiti.
Affermare genericamente che la vestizione avveniva prima del turno e la svestizione subito dopo lo stesso non consente di definire l'effettività della prestazione che si chiede di retribuire ed il suo assoggettamento al potere datoriale, non essendo diversamente emersi significativi elementi per sostenere che ciò fosse il frutto di una disposizione aziendale anziché di un'abitudine del lavoratore.
In altri termini, mancavano indicazioni dettagliate per enucleare un'eterodirezione esplicita ma anche implicita, rappresentata, per le ragioni sopra dette, oltre che dalla natura del capo di vestiario indossato, anche dalla doverosità di osservare determinate regole, suscettibili di controllo almeno potenziale del datore.
Part Del resto, la non contestazione della atteneva ai profili ovvi dell'obbligo di indossare la divisa durante l'attività, mentre erano espressamente contestati sia i tempi delle beggiature sia il fatto che la fase della vestizione/svestizione era stata mai assistita da direttive del datore di lavoro o da strumenti rientranti nella sua sfera di accertamento, anche solo eventuale, in ordine al come e al quando.
Pertanto, la carenza delle suddette specificazioni comportava che l'attività in esame potesse ritenersi liberamente effettuabile, anche ben prima o ben dopo la prestazione lavorativa, e senza che il datore di lavoro controllasse una tale successione, non essendo, peraltro, emersa una precisa determinazione della stessa anche dalle timbrature dei cartellini (che erano di orario molto variabile), come espressamente indicato anche nel CCNL in vigore in una parte del periodo considerato.
Part Non si dubita che debba ritenersi che 1' abbia implicitamente imposto agli infermieri di indossare la divisa, quanto piuttosto che la fase della vestizione/svestizione sia stata mai assistita da direttive del datore di lavoro o comunque rientranti nella sua sfera di controllo, anche solo potenziale, in ordine al come, al quando ed ai limiti temporali dell'operazione.
Trattasi di carenze assertive che elidono anche la affermata eterodirezione implicita, che deve essere sempre ancorata alla prova dell'obbligo di modalità e di orario, sotto un controllo almeno generale e potenziale della parte datoriale, nei termini esposti.
Si è ritenuto, infatti, che l'attività consistente nell'indossare e dismettere la divisa aziendale rientra nella categoria del tempo di lavoro retribuibile nel caso in cui si svolga in locali aziendali soloprefissati, ed in tempi delimitati non ad esempio
- - dal passaggio in successivi tornelli azionabili con il badge (posti all'ingresso dello stabilimento e all'ingresso del reparto), ma anche dal limite stabilito dalla parte aziendale prima dell'inizio del turno, secondo obblighi e divieti sanzionati disciplinarmente, stabiliti dal datore di lavoro e riferibili all'interesse aziendale, senza alcuno spazio di discrezionalità per i dipendenti (in motivazione, ex plurimis, Cass., Sez. L, n. 7397 del 13 aprile 2015;
Cass., Sez. L, n. 7396 del 13 aprile 2015). Il tempo di vestizione, dunque, deve risultare, di regola, dalla timbratura, essendo definibili dalle Aziende e dagli Enti solo le regolamentazioni di dettaglio. In particolare, la Suprema Corte riconosce l'attività di vestizione/svestizione degli infermieri come rientrante nell'orario di lavoro e da retribuire autonomamente, qualora il lavoratore abbia allegato e dimostrato che tali operazioni siano state effettuate prima e dopo le timbraure di entrata e uscita (cfr in tal senso la recente Cass. n.2025/4250)
Part Nel caso concreto, va, però, precisato che la aveva espressamente disconosciuto che il ricorrente avesse svolto l'attività in questione al di fuori dell'orario lavorativo ordinario e che, comunque, non risultava dimostrato (e prima ancora nemmeno dedotto) che l'azienda avesse imposto al lavoratore di cambiarsi d'abito prima di timbrare il cartellino, all'inizio del turno di lavoro, e di dismettere la divisa solo dopo aver nuovamente timbrato alla fine del turno. Non si condivide, pertanto, la motivazione del Tribunale che ha desunto l'eterodirezione implicita dal mero obbligo di indossare gli indumenti di lavoro, imposto dal datore di lavoro e dalla legge.
In conclusione, reputa la Corte che, per le assorbenti ragioni esposte l'appello vada accolto, con rigetto della domanda proposta in totale riforma della sentenza impugnata.dal CP_1 L'alterno esito del giudizio e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di lite del doppio grado.
P.Q.M.
La Corte così provvede: in riforma della sentenzaAccoglie l'appello e per l'effetto, impugnata, rigetta la domanda proposta da Controparte_1
Compensa le spese del doppio grado.
Napoli 9.12.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
Presidente dott. Piero Francesco De Pietro
Consigliere rel. dott. Antonietta Savino
Consigliere dott. Daniele Colucci
ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza del
9/12/2025- tenuta in trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c.- la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.2524 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2024
TRA
Parte_1 in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.ta e difesa dall'avv. Dell'Anno Margherita, con la quale è elettivamente domiciliata in via Unità Italiana n.28 presso la sede Pt_1 dell'Ente
APPELLANTE
E
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Paolo
Galluccio, presso il quale è elettivamente dom.to in Aversa alla via
Giotto n.87
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
[...]Con ricorso depositato presso questa Corte il 20.07.2024, la
Pt_1 ha proposto tempestivo appello avversO la sentenza
n.1997/2024, pubblicata il 19.04.2024, con la quale il Tribunale di
Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, accoglieva la domanda Part di dipendente della con la qualifica di Controparte_1 collaboratore professionale infermiere, volta al riconoscimento del diritto alla retribuzione del tempo impiegato per le operazioni di vestizione e svestizione, così statuendo: "-accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire la retribuzione corrispondente a
10 minuti per ogni turno di lavoro pari al tempo impiegato nell'indossare e dismettere i prescritti indumenti di lavoro, con decorrenza dall'aprile 2018 al dicembre 2022 e per l'effetto condanna la resistente al pagamento della somma di euro 2.740,25; - condanna parte convenuta al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro 1.100,00, oltre Iva e CPA come per legge e spese generali al 15%, in favore del procuratore antistatario."
Part L'appellante censurava la sentenza impugnata lamentando
"Travisamento dei fatti e mancata istruttoria": evidenziava, infatti, che il ricorso introduttivo era mancante di allegazione in merito agli elementi in fatto fondanti il diritto vantato, che era insussistente.
Concludeva, pertanto, chiedendo la riforma della sentenza impugnata con il rigetto della domanda formulata con il ricorso di primo grado.
Si è costituito l'appellato, resistendo all'appello di cui ha chiesto il rigetto.
All'esito dell'udienza, tenuta con la modalità sopra detta, e del deposito delle prescritte note delle parti, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e, pertanto, va accolto per le ragioni già espresse da questa Corte in analoghe vertenze, che qui si richiamano ex art. 118 disp. att. c.p.c. (v. sent. n. 2163, 2931 e 2932 dell'anno
2024). La res controversa nel presente procedimento è rappresentata dal diritto alla retribuzione del tempo impiegato per indossare e dismettere la divisa da lavoro, cd. “tempo tuta".
Va rilevato che l'art. 1, comma 2, lett. a) del d.l.vo n. 66 del
2003, che ha recepito le Direttive 93/104 e 00/34 CE, concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, definisce orario di lavoro "qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”. La giurisprudenza sovranazionale ha ravvisato il fattore determinante per l'individuazione dell'orario nell'obbligo per il lavoratore di essere fisicamente presente nel luogo stabilito dal datore di lavoro e tenersi a disposizione del medesimo per poter immediatamente fornire le opportune prestazioni in caso di bisogno (cfr. sentenza Dellas e a.,
C-14/04, punto 48, nonchè ordinanze Vorel, C-437105, punto 28, e
Grigore, C258/10, punto 63).
Ne discende che, affinchè un lavoratore possa essere considerato a disposizione del proprio datore di lavoro, deve essere posto in una situazione nella quale è obbligato giuridicamente ad eseguire le istruzioni del proprio datore di lavoro e ad esercitare la propria attività per il medesimo.
La Parte_2 in relazione al diritto alla remunerazione del tempo impiegato per la vestizione/svestizione e, quindi, alla sussistenza del diritto del dipendente, ha ritenuto che ove sia data facoltà al lavoratore di scegliere il tempo e il luogo in cui indossare la divisa, l'attività di vestizione fa parte degli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento dell'attività lavorativa e, come tale, non deve essere retribuita (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Lav., 8.9.2006 n.19273).
Ancora più di recente la S.C. (cfr. Cass., Sez. Lav., 31.8.2023 n.
25478) ha ribadito che nel rapporto di lavoro subordinato il tempo necessario a indossare l'abbigliamento di servizio, c.d. "tempo tuta", costituisce tempo di lavoro soltanto ove qualificato da eterodirezione, in difetto. della quale l'attività di vestizione rientra nella diligenza preparatoria inclusa nell'obbligazione principale del lavoratore e non dà titolo ad autonomo corrispettivo.
Successivamente la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che il tempo per la vestizione e svestizione debba essere remunerato non solo nei casi di eterodirezione "esplicita" ma anche in quelli di eterodirezione "implicita", considerata la funzione assolta dalla divisa per alcune categorie professionali.
In altri termini, anche la natura degli indumenti può fare implicitamente risalire all'eterodirezione, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento o dalla specifica funzione che devono assolvere e così dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto (cfr. Cass, Sez. Lav.,
20.6.2019 n.16604).
Va richiamata altresì Cass., Sez. Lav., 7.5.2024 n. 12408, che, una sintesi degli sviluppi normativo- facendo mirabilmente giurisprudenziali, ha riepilogato che nel rapporto di lavoro subordinato, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro di cui alla direttiva n. 2003-88-CE (Corte di Giustizia UE del 10 settembre 2015 in C-266-14), il tempo necessario ad indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro se è assoggettato al potere di conformazione del datore di lavoro; l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti,
o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento. In tale contesto, ha tuttavia concluso la Parte_2 che la considerazione della natura dell'indumento deve correlarsi alla prova dell'effettivo esercizio del potere conformativo del datore di lavoro, con le modalità di tempo e di luogo richieste dalla parte datoriale per indossare detti indumenti.
Con riferimento al caso di specie, poi, non si ignora che l'art. 27, commi 11 e 12, del C.C.N.L. del comparto Sanità, relativo al triennio
2016-2018, prevede: "11. Nei casi in cui gli operatori del ruolo sanitario e quelli appartenenti a profili del ruolo tecnico addetti all'assistenza, debbano indossare apposite divise per lo svolgimento della prestazione e le operazioni di vestizione e svestizione, per ragioni di igiene e sicurezza, debbano avvenire all'interno della sede di lavoro, l'orario di lavoro riconosciuto ricomprende fino a
10 minuti complessivi destinati a tali attività, tra entrata e uscita, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere. 12. Nelle unità operative che garantiscono la continuità assistenziale sulle 24 ore, ove sia necessario un passaggio di consegne, agli operatori sanitari sono riconosciuti fino ad un massimo di 15 minuti complessivi tra vestizione, svestizione e passaggi di consegne, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere".
è confermata anche dallaLa retribuibilità di tali operazioni delibera n. 998 del 31.07.2020 relativa al Contratto Collettivo
Integrativo Aziendale per l'anno 2019. All'art. 3 di quest'ultimo, rubricato "ISTITUTO DELL'ORARIO DI LAVORO", sono, invero, disciplinati i “Tempi di vestizione e svestizione, passaggi di consegna" prevedendo che “agli operatori del ruolo sanitario e a quelli appartenenti ai profili del ruolo tecnico addetti all'assistenza e a tutto il restante personale che indossa apposita divisa per lo svolgimento delle prestazioni, le operazioni di vestizione e svestizione, per ragioni di igiene e sicurezza, debbano avvenire all'interno della sede di lavoro, l'orario di lavoro riconosciuto per ogni turno di lavoro ricomprende fino a dieci minuti complessivi (entrata/uscita). Al personale di cui sopra, che opera nelle unità operative che garantiscono la continuità del servizio sulle 12/24 ore, quali aventi elevata complessità e nelle quali sia previsto il passaggio di consegne, sono riconosciuti fino ad un massimo di 15 minuti complessivi, purché rilevato con gli ordinari sistemi di rilevazione a fine turno".
Ciò posto, reputa questa Corte che, nel caso di specie, come Part censurato dalla appellante, non sia stato assolto l'obbligo di esaustiva allegazione gravante su chi agisce in giudizio.
Per tutto il periodo di tempo considerato, il lavoratore, infatti, deduceva di avere impiegato un tempo eccedentario rispetto a quello retribuito, per la vestizione/svestizione, operazioni queste effettuate negli spogliatoi aziendali prima dell'inizio del turno presso il reparto e dopo la sua fine, senza tuttavia minimamente allegare se tanto avvenisse prima o dopo la registrazione della presenza a mezzo del badge in dotazione.
Non erano, inoltre, oggetto di analitica descrizione: gli specifici tempi dedicati suddetta attività, l'obbligatorietà alla dell'esecuzione prima dell'inizio ed alla fine del turno, le modalità di controllo da parte del datore di lavoro, con esercizio di potere disciplinare, risentendo le richieste probatorie, di riflesso, degli stessi limiti.
Affermare genericamente che la vestizione avveniva prima del turno e la svestizione subito dopo lo stesso non consente di definire l'effettività della prestazione che si chiede di retribuire ed il suo assoggettamento al potere datoriale, non essendo diversamente emersi significativi elementi per sostenere che ciò fosse il frutto di una disposizione aziendale anziché di un'abitudine del lavoratore.
In altri termini, mancavano indicazioni dettagliate per enucleare un'eterodirezione esplicita ma anche implicita, rappresentata, per le ragioni sopra dette, oltre che dalla natura del capo di vestiario indossato, anche dalla doverosità di osservare determinate regole, suscettibili di controllo almeno potenziale del datore.
Part Del resto, la non contestazione della atteneva ai profili ovvi dell'obbligo di indossare la divisa durante l'attività, mentre erano espressamente contestati sia i tempi delle beggiature sia il fatto che la fase della vestizione/svestizione era stata mai assistita da direttive del datore di lavoro o da strumenti rientranti nella sua sfera di accertamento, anche solo eventuale, in ordine al come e al quando.
Pertanto, la carenza delle suddette specificazioni comportava che l'attività in esame potesse ritenersi liberamente effettuabile, anche ben prima o ben dopo la prestazione lavorativa, e senza che il datore di lavoro controllasse una tale successione, non essendo, peraltro, emersa una precisa determinazione della stessa anche dalle timbrature dei cartellini (che erano di orario molto variabile), come espressamente indicato anche nel CCNL in vigore in una parte del periodo considerato.
Part Non si dubita che debba ritenersi che 1' abbia implicitamente imposto agli infermieri di indossare la divisa, quanto piuttosto che la fase della vestizione/svestizione sia stata mai assistita da direttive del datore di lavoro o comunque rientranti nella sua sfera di controllo, anche solo potenziale, in ordine al come, al quando ed ai limiti temporali dell'operazione.
Trattasi di carenze assertive che elidono anche la affermata eterodirezione implicita, che deve essere sempre ancorata alla prova dell'obbligo di modalità e di orario, sotto un controllo almeno generale e potenziale della parte datoriale, nei termini esposti.
Si è ritenuto, infatti, che l'attività consistente nell'indossare e dismettere la divisa aziendale rientra nella categoria del tempo di lavoro retribuibile nel caso in cui si svolga in locali aziendali soloprefissati, ed in tempi delimitati non ad esempio
- - dal passaggio in successivi tornelli azionabili con il badge (posti all'ingresso dello stabilimento e all'ingresso del reparto), ma anche dal limite stabilito dalla parte aziendale prima dell'inizio del turno, secondo obblighi e divieti sanzionati disciplinarmente, stabiliti dal datore di lavoro e riferibili all'interesse aziendale, senza alcuno spazio di discrezionalità per i dipendenti (in motivazione, ex plurimis, Cass., Sez. L, n. 7397 del 13 aprile 2015;
Cass., Sez. L, n. 7396 del 13 aprile 2015). Il tempo di vestizione, dunque, deve risultare, di regola, dalla timbratura, essendo definibili dalle Aziende e dagli Enti solo le regolamentazioni di dettaglio. In particolare, la Suprema Corte riconosce l'attività di vestizione/svestizione degli infermieri come rientrante nell'orario di lavoro e da retribuire autonomamente, qualora il lavoratore abbia allegato e dimostrato che tali operazioni siano state effettuate prima e dopo le timbraure di entrata e uscita (cfr in tal senso la recente Cass. n.2025/4250)
Part Nel caso concreto, va, però, precisato che la aveva espressamente disconosciuto che il ricorrente avesse svolto l'attività in questione al di fuori dell'orario lavorativo ordinario e che, comunque, non risultava dimostrato (e prima ancora nemmeno dedotto) che l'azienda avesse imposto al lavoratore di cambiarsi d'abito prima di timbrare il cartellino, all'inizio del turno di lavoro, e di dismettere la divisa solo dopo aver nuovamente timbrato alla fine del turno. Non si condivide, pertanto, la motivazione del Tribunale che ha desunto l'eterodirezione implicita dal mero obbligo di indossare gli indumenti di lavoro, imposto dal datore di lavoro e dalla legge.
In conclusione, reputa la Corte che, per le assorbenti ragioni esposte l'appello vada accolto, con rigetto della domanda proposta in totale riforma della sentenza impugnata.dal CP_1 L'alterno esito del giudizio e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di lite del doppio grado.
P.Q.M.
La Corte così provvede: in riforma della sentenzaAccoglie l'appello e per l'effetto, impugnata, rigetta la domanda proposta da Controparte_1
Compensa le spese del doppio grado.
Napoli 9.12.2025
Il Consigliere est. Il Presidente