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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 11/02/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. LAV. N. 715/2023
Udienza dell'11/02/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate da parte resistente/opposta; visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 715/2023 promossa
DA
(C.F. Parte_1 C.F._1 nimo t
[...] P.IVA_1 Parte_1
[...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Iannone
- RICORRENTE / OPPONENTE -
CONTRO
(C.F. ) CP_1 CodiceFiscale_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Gibin
- RESISTENTE / OPPOSTA -
Pagina 1 di 5 R.G. LAV. N. 715/2023
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 87/2023 (R.G. n. 259/2023).
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 06/04/2023, l'impresa individuale di ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 Parte_1 ingiuntivo n. 87/2023, immediatamente esecutivo, emesso dal Tribunale di
Catanzaro, in funzione di Giudice del Lavoro, in data 26/03/2023 (nel procedimento iscritto al R.G. n. 259/2023), con il quale era stato intimato il pagamento della somma di € 1.410,81 (oltre interessi, rivalutazione e spese del procedimento monitorio), in favore di , a titolo di CP_1 retribuzioni non corrisposte e di T.F.R.
1.1. Esponeva la ditta ricorrente:
- che le richieste della ex dipendente (apprendista cameriera dal
09/07/2021 al 13/09/2021 in virtù di contratto di lavoro subordinato a tempo parziale ed indeterminato) erano state integralmente soddisfatte in costanza di rapporto di lavoro, mediante versamenti effettuati brevi manu ed in contanti;
- che, d'altronde, la stessa opposta nel libello introduttivo del monitorio confermava la circostanza che i 300 euro, che avrebbe ricevuto sulla somma complessiva, le erano stati versati a mezzo di un parziale pagamento in contanti;
- che le buste paga prodotte non erano quindi idonee a rappresentare l'esistenza del credito della ex dipendente;
- che, pertanto, il decreto ingiuntivo era da ritenersi illegittimo in quanto fondato su un credito non esistente.
1.2. Ha quindi concluso chiedendo che il Tribunale voglia revocare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto.
2. Si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione e la CP_1 conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. Con verbale-ordinanza del 05/03/2024, all'esito dell'udienza svoltasi
Pagina 2 di 5 R.G. LAV. N. 715/2023
ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., questo Giudice, pur a fronte del mancato deposito delle note di trattazione scritta da parte opponente, ne valutava le richieste istruttorie, dichiarando inammissibili i capitoli di prova testimoniale formulati nel ricorso in quanto “vertenti su circostanze generiche o da provarsi documentalmente o irrilevanti” e fissava l'udienza dell'11/02/2025 per la discussione della causa.
4. Scrutinando nel merito il ricorso, esso è infondato e deve essere, pertanto, rigettato.
5. Si deve infatti rilevare come l'opposizione sia stata spiegata senza alcun apparato probatorio, risultando caratterizzata da eccessiva genericità, tanto nella ricostruzione fattuale quanto in quella giuridica.
Secondo gli indirizzi ermeneutici consolidati nella giurisprudenza di nomofilachia “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto” (Cass. n. 2421/2006).
5.1. Orbene, a fronte delle buste paga relative alle retribuzioni dei mesi di luglio ed agosto 2021 e della certificazione unica 2022 (relativa all'anno
2021), prodotte, nel fascicolo monitorio, da parte opposta (documentazione che, provenendo dal datore di lavoro, è senz'altro idonea a provare l'an ed il quantum del credito in ordine alle retribuzioni ed al TFR spettanti 1), era onere dell'opponente provare l'intervenuta estinzione dell'obbligazione 1 La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, più volte, chiarito che «nei confronti del datore di lavoro le buste paga costituiscono piena prova dei dati in esse indicati, in ragione della loro specifica normativa (legge nr. 4/1953), prevedente la obbligatorietà del loro contenuto e la corrispondenza di esso alle registrazioni eseguite (articolo 2) … Dalla attribuzione ai prospetti paga della natura di confessione stragiudiziale deriva, in applicazione degli artt. 2734 e 2735 cc., che la piena efficacia di prova legale è circoscritta ai soli casi in cui la dichiarazione, quale riconoscimento puro e semplice della verità di fatti sfavorevoli alla parte dichiarante, assume carattere di univocità ed incontrovertibilità, vincolante per il giudice» (Cass. n. 2239/2017). Pagina 3 di 5 R.G. LAV. N. 715/2023
risultante da tale documentazione (ovvero il pagamento delle retribuzioni e del TFR).
5.2. Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno, infatti, ormai chiarito che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento (come avviene nel caso di specie) deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione) (Cass., Sez. Un., n. 13533/2001).
5.3. Orbene, l'odierna opposizione risulta essere sorretta a livello probatorio unicamente dalla richiesta di prova testimoniale, articolata in modo tale da non assumere alcuna rilevanza ai fini della decisione, poiché nulla accertava in relazione all'asserita soddisfazione integrale del credito vantato dalla lavoratrice opposta.
Invero, il capitolo volto a provare che quest'ultima era stata
“regolarmente pagata ogni settimana … mediante la consegna a mani di parziali acconti in contanti”, quand'anche confermato dai testi (tralasciando l'ammissibilità di un capitolo che voglia provare un “regolare” pagamento a mezzo di “parziali acconti”), nulla avrebbe dimostrato sull'ammontare delle somme effettivamente corrisposte e, quindi, sul quantum.
5.4. Ma la prova è inammissibile, in ogni caso, poiché la corresponsione della retribuzione in contanti è oramai vietata, dal 1° luglio 2018, in forza della legge n. 205/2017 (art. 1, commi 910-914), che ha introdotto l'obbligo
Pagina 4 di 5 R.G. LAV. N. 715/2023
(la cui violazione è sanzionata in via amministrativa) per i datori di lavoro di corrispondere le retribuzioni spettanti ai propri lavoratori dipendenti e collaboratori con modalità di pagamento tracciabili, stabilendo espressamente che essi «non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato» (comma 911).
Non può, quindi, essere ammessa la prova di un atto illecito (pagamento in contanti, vietato dalla legge attraverso una norma imperativa) per dimostrare il fatto lecito dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento
(salvo che tale adempimento venga, in tutto o in parte, espressamente riconosciuto dal lavoratore).
L'unica prova ammissibile era, pertanto, quella documentale che, nel caso di specie, pacificamente difetta.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso in opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 87/2023, emesso dal Tribunale di Catanzaro, in funzione di Giudice del Lavoro.
- condanna la , in persona Pt_1 Parte_1 Parte_1 dell'omonimo titolare, al pagamento delle spese di lite in favore di
, che si liquidano nella somma di euro 1.500,00 per soli CP_1 compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie
(15% ex art. 2 d.m. n. 55/2014), C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge.
Così deciso in Catanzaro, in data 11 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
Pagina 5 di 5
Udienza dell'11/02/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate da parte resistente/opposta; visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 715/2023 promossa
DA
(C.F. Parte_1 C.F._1 nimo t
[...] P.IVA_1 Parte_1
[...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Iannone
- RICORRENTE / OPPONENTE -
CONTRO
(C.F. ) CP_1 CodiceFiscale_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Gibin
- RESISTENTE / OPPOSTA -
Pagina 1 di 5 R.G. LAV. N. 715/2023
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 87/2023 (R.G. n. 259/2023).
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 06/04/2023, l'impresa individuale di ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 Parte_1 ingiuntivo n. 87/2023, immediatamente esecutivo, emesso dal Tribunale di
Catanzaro, in funzione di Giudice del Lavoro, in data 26/03/2023 (nel procedimento iscritto al R.G. n. 259/2023), con il quale era stato intimato il pagamento della somma di € 1.410,81 (oltre interessi, rivalutazione e spese del procedimento monitorio), in favore di , a titolo di CP_1 retribuzioni non corrisposte e di T.F.R.
1.1. Esponeva la ditta ricorrente:
- che le richieste della ex dipendente (apprendista cameriera dal
09/07/2021 al 13/09/2021 in virtù di contratto di lavoro subordinato a tempo parziale ed indeterminato) erano state integralmente soddisfatte in costanza di rapporto di lavoro, mediante versamenti effettuati brevi manu ed in contanti;
- che, d'altronde, la stessa opposta nel libello introduttivo del monitorio confermava la circostanza che i 300 euro, che avrebbe ricevuto sulla somma complessiva, le erano stati versati a mezzo di un parziale pagamento in contanti;
- che le buste paga prodotte non erano quindi idonee a rappresentare l'esistenza del credito della ex dipendente;
- che, pertanto, il decreto ingiuntivo era da ritenersi illegittimo in quanto fondato su un credito non esistente.
1.2. Ha quindi concluso chiedendo che il Tribunale voglia revocare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto.
2. Si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione e la CP_1 conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. Con verbale-ordinanza del 05/03/2024, all'esito dell'udienza svoltasi
Pagina 2 di 5 R.G. LAV. N. 715/2023
ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., questo Giudice, pur a fronte del mancato deposito delle note di trattazione scritta da parte opponente, ne valutava le richieste istruttorie, dichiarando inammissibili i capitoli di prova testimoniale formulati nel ricorso in quanto “vertenti su circostanze generiche o da provarsi documentalmente o irrilevanti” e fissava l'udienza dell'11/02/2025 per la discussione della causa.
4. Scrutinando nel merito il ricorso, esso è infondato e deve essere, pertanto, rigettato.
5. Si deve infatti rilevare come l'opposizione sia stata spiegata senza alcun apparato probatorio, risultando caratterizzata da eccessiva genericità, tanto nella ricostruzione fattuale quanto in quella giuridica.
Secondo gli indirizzi ermeneutici consolidati nella giurisprudenza di nomofilachia “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto” (Cass. n. 2421/2006).
5.1. Orbene, a fronte delle buste paga relative alle retribuzioni dei mesi di luglio ed agosto 2021 e della certificazione unica 2022 (relativa all'anno
2021), prodotte, nel fascicolo monitorio, da parte opposta (documentazione che, provenendo dal datore di lavoro, è senz'altro idonea a provare l'an ed il quantum del credito in ordine alle retribuzioni ed al TFR spettanti 1), era onere dell'opponente provare l'intervenuta estinzione dell'obbligazione 1 La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, più volte, chiarito che «nei confronti del datore di lavoro le buste paga costituiscono piena prova dei dati in esse indicati, in ragione della loro specifica normativa (legge nr. 4/1953), prevedente la obbligatorietà del loro contenuto e la corrispondenza di esso alle registrazioni eseguite (articolo 2) … Dalla attribuzione ai prospetti paga della natura di confessione stragiudiziale deriva, in applicazione degli artt. 2734 e 2735 cc., che la piena efficacia di prova legale è circoscritta ai soli casi in cui la dichiarazione, quale riconoscimento puro e semplice della verità di fatti sfavorevoli alla parte dichiarante, assume carattere di univocità ed incontrovertibilità, vincolante per il giudice» (Cass. n. 2239/2017). Pagina 3 di 5 R.G. LAV. N. 715/2023
risultante da tale documentazione (ovvero il pagamento delle retribuzioni e del TFR).
5.2. Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno, infatti, ormai chiarito che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento (come avviene nel caso di specie) deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione) (Cass., Sez. Un., n. 13533/2001).
5.3. Orbene, l'odierna opposizione risulta essere sorretta a livello probatorio unicamente dalla richiesta di prova testimoniale, articolata in modo tale da non assumere alcuna rilevanza ai fini della decisione, poiché nulla accertava in relazione all'asserita soddisfazione integrale del credito vantato dalla lavoratrice opposta.
Invero, il capitolo volto a provare che quest'ultima era stata
“regolarmente pagata ogni settimana … mediante la consegna a mani di parziali acconti in contanti”, quand'anche confermato dai testi (tralasciando l'ammissibilità di un capitolo che voglia provare un “regolare” pagamento a mezzo di “parziali acconti”), nulla avrebbe dimostrato sull'ammontare delle somme effettivamente corrisposte e, quindi, sul quantum.
5.4. Ma la prova è inammissibile, in ogni caso, poiché la corresponsione della retribuzione in contanti è oramai vietata, dal 1° luglio 2018, in forza della legge n. 205/2017 (art. 1, commi 910-914), che ha introdotto l'obbligo
Pagina 4 di 5 R.G. LAV. N. 715/2023
(la cui violazione è sanzionata in via amministrativa) per i datori di lavoro di corrispondere le retribuzioni spettanti ai propri lavoratori dipendenti e collaboratori con modalità di pagamento tracciabili, stabilendo espressamente che essi «non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato» (comma 911).
Non può, quindi, essere ammessa la prova di un atto illecito (pagamento in contanti, vietato dalla legge attraverso una norma imperativa) per dimostrare il fatto lecito dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento
(salvo che tale adempimento venga, in tutto o in parte, espressamente riconosciuto dal lavoratore).
L'unica prova ammissibile era, pertanto, quella documentale che, nel caso di specie, pacificamente difetta.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso in opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 87/2023, emesso dal Tribunale di Catanzaro, in funzione di Giudice del Lavoro.
- condanna la , in persona Pt_1 Parte_1 Parte_1 dell'omonimo titolare, al pagamento delle spese di lite in favore di
, che si liquidano nella somma di euro 1.500,00 per soli CP_1 compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie
(15% ex art. 2 d.m. n. 55/2014), C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge.
Così deciso in Catanzaro, in data 11 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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