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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 25/09/2025, n. 977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 977 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3992/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA
SEZIONE CIVILE
nella persona della Dott.ssa Cleonice G. CORDISCO in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 3992 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(C.F. ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante “pro tempore”, rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Montanino e Francesca
Eliantonio come da procura in atti OPPONENTE
E
(P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante “pro tempore”, rappresentata e difesa dall' avv. Monica D'Amico come da procura in atti OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione ritualmente notificato, la (di seguito Parte_1
, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, conveniva in giudizio, davanti a Pt_1 questo Tribunale, la (di seguito ), in persona del Controparte_1 CP_1 legale rappresentante “pro tempore”, e proponeva opposizione avverso il decreto con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro € 169.678,29, oltre interessi e spese, quale saldo dei lavori edili appaltati dalla stessa alla ditta opposta. Pt_1
In particolare, nel proprio atto introduttivo di lite, la società istante - premesso di essere proprietaria di un terreno sito in Pescara, in via Antonio Lo Feudo, ove stava completando un immobile denominato “OperA”, in forza del decreto 21 gennaio 2016 con il quale il Tribunale di Pescara aveva omologato il concordato con continuità aziendale ex art. 168 bis l. fall.; che, in tale ambito, aveva affidato alla ditta individuale di la realizzazione di CP_1 Parte_2 impianti tecnologici nel cantiere;
che, eseguiti i lavori, le parti avevano regolato i reciproci rapporti, incluso il pagamento dei crediti maturati da , mediante la stipula, in data 6 CP_1 novembre 2020, di un contratto preliminare con cui l'opponente aveva promesso in vendita al
[...] un appartamento ad uso abitazione ed un locale garage (meglio individuati in citazione) Pt_2 ubicati nel fabbricato in oggetto, al prezzo complessivo convenuto di € 204.000,00, oltre Iva;
che le parti avevano stabilito che tale importo sarebbe stato corrisposto, in parte, mediante compensazione con l'importo determinato al 04.11.2020 in Euro 172.822,00 e dovuto dalla Parte_1 alla ditta , di cui in premessa, come da stati
[...] Parte_3 di avanzamento lavori a tutto il 04/11/2020 ed in parte mediante pagamento del residuo prezzo pari ad euro 31.178,00 oltre IVA”, specificando altresì che “in sede di rogito notarile, l'importo oggetto di compensazione pari ad € 172.822,00 e costituente caparra confirmatoria, sarà imputato in acconto sul prezzo e la parte acquirente provvederà al versamento della quota proporzionale di
IVA di legge su predetta caparra e del residuo importo di € 31.178,00 oltre Iva di legge a titolo di saldo prezzo”; che il contratto definitivo di compravendita non era stato stipulato poiché il notaio incaricato, rilevando una potenziale violazione della par condicio creditorum, aveva preteso una autorizzazione da parte dei Commissari Giudiziali della procedura di concordato;
che il Pt_2 dapprima aveva inviato una diffida per ottenere il pagamento dell'importo di € 3.260,00, per poi richiedere ed ottenere il provvedimento monitorio per il pagamento senza dilazione di € 169.678,29
- tanto premesso, chiedeva, previa sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo, dichiararsi la illegittimità, nullità ed inefficacia ovvero revocarsi il decreto stesso.
L'opponente dispiegava altresì domanda riconvenzionale ex art. 2932 cc volta ad ottenere una sentenza che producesse gli effetti del contratto di compravendita non concluso.
2 Costituitasi in giudizio, la eccepiva, preliminarmente, sia l'improcedibilità CP_1 dell'avversa domanda riconvenzionale per l'omesso esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione sia la nullità del contratto preliminare;
quanto al merito, contestava puntualmente l'assunto avversario, di cui chiedeva il rigetto.
In corso di causa, veniva espletata la mediazione, che si concludeva negativamente, come da verbale in atti.
Il precedente istruttore, con il provvedimento del 12.01.2022, rigettava la richiesta ex art. 649 cpc.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 2 aprile 2025, la modificava la domanda Pt_1 riconvenzionale chiedendo, in particolare, non più una pronuncia ex art. 2932 cc bensì, atteso il grave inadempimento del lo scioglimento del contratto preliminare ex art. 1385 cc per il Pt_2 legittimo esercizio del recesso, come da comunicazione del 5 aprile 2023 inviata alla controparte, con conseguente diritto alla ritenzione della caparra.
La concludeva chiedendo accertarsi e dichiararsi la nullità del contratto preliminare;
CP_1
l'illegittimità e/o l'infondatezza della risoluzione unilaterale del contratto;
l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda riconvenzionale proposta dalla controparte ex art. 2932 cc, anche alla luce della intervenuta vendita a terzi dei beni oggetto di trasferimento e, dunque, il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo.
Così compendiati i fatti di causa, ritiene il Tribunale che la proposta opposizione sia infondata e che, pertanto, debba essere rigettata.
Occorre premettere che, nella specie, non è contestato il rapporto contrattuale tra le parti, essendo pacifico (oltre che documentalmente provato) che le stesse abbiano stipulato dapprima un contratto d'appalto e, successivamente, il contratto preliminare di compravendita rimasto inadempiuto.
La difesa della nulla ha eccepito circa il corretto adempimento di quanto previsto nel Pt_1 contratto di appalto;
l'opposizione è incentrata, infatti, sull'inadempimento del successivo preliminare, con contestuale costituzione in caparra confirmatoria della posta creditoria vantata dalla . CP_1
Ciò posto, si tratta di valutare, preliminarmente, l'effettiva validità di tale ultimo negozio, in ragione dell'eccezione di nullità sollevata dall'opposta per l'omessa consegna della polizza fideiussoria ex art. 2 del d.lgs. 20 giugno 2005, n. 122.
Il rilievo risulta privo di fondamento.
3 Dalla prodotta documentazione è emerso, infatti, che l'immobile promesso in vendita dalla Pt_1 sebbene indicato nel contratto preliminare come “da costruire”, era in realtà già realizzato e abitato
(doc. sub. 10- 11– 12 versati in atti da parte opponente).
Sotto altro profilo, la domanda di rilascio del permesso di costruire n. 289/07, espressamente richiamata nel preliminare, era stata presentata in data 5 maggio 2005, prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 122/2005 (21 luglio 2005), per cui il contratto rientra nel novero di quelli esclusi dalla normativa in questione (d.lgs. 122/05, art. 5, comma 1 : “la disciplina prevista dagli articoli 2, 3 e 4 si applica ai contratti aventi ad oggetto il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento di immobili per i quali il permesso di costruire o altra denuncia o provvedimento abilitativo sia stato richiesto successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto).
Superato ogni dubbio in ordine alla validità del titolo, va nuovamente evidenziato che la difesa dell'opponente in corso di causa ha modificato le proprie conclusioni, avendo chiesto - in luogo della domanda riconvenzionale ex art. 2932 cc - di accertare e dichiarare lo scioglimento del preliminare per esercizio del diritto di recesso.
A riguardo, si osserva in primo luogo come la domanda sia certamente ammissibile.
Sul punto, infatti, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ribadito che l'art. 1453 c.c., comma 2, ove, nei contratti a prestazioni corrispettive, attribuisce alla parte adempiente la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto anche quando il giudizio era stato promosso per ottenere l'adempimento della controparte, introduce una deroga al divieto di mutatio libelli nel corso del processo (Cass., Sez. Un., n. 8510/2014). Tale deroga, tuttavia, si riferisce al petitum, ma non anche alla causa petendi. Ne consegue che l'esercizio di questa facoltà è consentito soltanto quando la domanda di risoluzione resti nell'ambito degli stessi fatti posti a base dell'inadempimento sul quale la domanda di adempimento era originariamente fondata e non anche quando venga prospettato un distinto fatto costitutivo. Non può, dunque, essere introdotto un nuovo tema d'indagine. (cfr.: Cass. civ. n. 12219, 19 agosto 2002).
Tanto vale anche con riferimento alla richiesta di recesso. Ed invero: “nei contratti a prestazioni corrispettive, la parte non inadempiente che abbia agito per l'esecuzione del contratto può, in sostituzione della originaria pretesa, legittimamente chiedere, anche in grado di appello, il recesso dal contratto a norma dell'art. 1385, comma 2, senza incorrere nelle preclusioni derivanti dalla proposizione dei nova, atteso che lo ius variandi previsto dall'art 1453 cc, che deroga al
4 divieto di mutatio libelli contenuto nell'art. 345 c.p.c. può essere esercitato in ogni stato e grado, e persino in sede di rinvio” ( Cass. n.29057/22).
Tanto chiarito, si osserva, in linea generale, che "La disciplina dettata dal secondo comma dell'art. 1385 c.c., in tema di recesso per inadempimento nell'ipotesi in cui sia stata prestata una caparra confirmatoria, non deroga affatto alla disciplina generale della risoluzione per inadempimento, consentendo il recesso di una parte solo quando l'inadempimento della controparte sia colpevole e di non scarsa importanza in relazione all'interesse dell'altro contraente. Pertanto nell'indagine sull'inadempienza contrattuale da compiersi al fine di stabilire se e a chi spetti il diritto di recesso, i criteri da adottarsi sono quegli stessi che si debbono seguire nel caso di controversia su reciproche istanze di risoluzione, nel senso che occorre in ogni caso una valutazione comparativa del comportamento di entrambi i contraenti in relazione al contratto, in modo da stabilire quale di essi abbia fatto venir meno, con il proprio comportamento, l'interesse dell'altro al mantenimento del negozio" (Cass. n. 21209/19).
Tanto, a maggior ragione nel caso di specie, in cui l'opponente addebita la mancata conclusione del contratto al comportamento inadempiente della controparte, che si sarebbe immotivatamente rifiutata di stipulare il contratto definitivo e di versare il saldo del prezzo convenuto.
Il Tribunale è, dunque, chiamato ad effettuare una valutazione comparativa dei rispettivi, reciproci inadempimenti, così come dedotti dalle parti, al fine di accertare in primo luogo se siano configurabili e, in caso affermativo, quale sia stato preponderante, al fine di stabilire su quale dei contraenti debba ricadere l'inadempimento colpevole, che consenta all'altro di giustificare il proprio inadempimento.
Ed allora, è pacifico oltre che documentalmente provato che la parte promissaria acquirente aveva scelto il notaio di Chieti per la stipula dell'atto definitivo e che aveva ritualmente Pt_4 informato l'odierna opponente secondo le indicazioni del professionista (come risulta dalle missive in atti).
Risulta, altresì, che il notaio aveva chiesto una esplicita autorizzazione alla stipula, paventando la violazione della par conditio creditorum. Tanto emerge dalla comunicazione in data 11 marzo 2022, il cui contenuto viene di seguito testualmente riportato: “trattandosi non di una vendita ma di un atto da qualificarsi in prevalenza come datio in solutum (ossia di un atto con controprestazione che prevede in parte una compensazione e in altra ulteriore esborso di denaro ) con il rischio di alterazione dell'ordine dei creditori e potenziale violazione della par conditio creditorum, chiediamo una vostra espressa autorizzazione in merito alla possibilità di stipulare questo atto. La cessione del
5 bene con la previsione, a titolo di corrispettivo, dell'estinzione di un debito che, nell'ordine di soddisfacimento dei creditori verrebbe collocato successivamente ad altri, potrebbe comportare l'inefficacia dell'atto stesso con danni sia per i creditori collocati con priorità rispetto a quello in parola che per il cliente che nella malaugurata ipotesi di contestazione con conseguente inefficacia, si dovrebbe insinuare anche per il recupero delle ulteriori somme esborsate” (doc. prodotto dall'opposta con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, cpc).
A fronte dei concreti rischi rappresentati dal notaio e delle considerazioni squisitamente giuridiche da questi effettuate, anche in ordine alla natura dell'atto da stipulare, è evidente come non colgano nel segno le difese dell'opponente volte a rivendicare la possibilità di vendita del bene per essere stato stipulato il preliminare prima dell'apertura concordato.
Per altro verso, la corrispondenza versata in atti dalla stessa allo scopo di dimostrare Pt_1
l'inutilità di una specifica autorizzazione, risulta inconferente atteso che il rischio, a fronte di una procedura di concordato in corso, si appalesava concreto ed attuale e non certo meramente putativo, con la conseguenza che l'acquisto non aveva il carattere di sicurezza esigibile dal contraente.
Alla luce di tanto, ben si comprende, allora, il comportamento della la quale, CP_1 diversamente da quanto ritenuto dalla controparte, aveva tutte le ragioni per non addivenire alla stipula del definitivo.
Inoltre, poiché, come già rilevato, la disciplina dettata dal secondo comma dell'art. 1385 cod. civ., in tema di recesso per inadempimento nell'ipotesi in cui sia stata prestata una caparra confirmatoria, non deroga affatto alla disciplina generale della risoluzione per inadempimento, occorre verificare la sussistenza dell'elemento soggettivo della imputabilità, che qualifica la violazione contrattuale e consiste nell'effettiva volontà del debitore di sottrarsi ingiustamente alla prestazione dovuta (cfr.
Cass. n. 4020/84, n. 1741/85 e n. 3516/85).
Ed invero, come più recentemente ribadito: “La pronuncia costitutiva di risoluzione del contratto per inadempimento richiede un accertamento che non si limiti al solo elemento oggettivo, volto a verificare che l'inadempimento abbia inciso sensibilmente nell'economia complessiva del rapporto negoziale, ma debba estendersi anche al profilo soggettivo della colpa, per valutare, anche sotto tale aspetto, il comportamento delle parti.
Pertanto, l'accertamento del profilo oggettivo va completato con quello soggettivo, in quanto soltanto da quest'ultimo può emergere una situazione tale da escludere un inadempimento colpevole, oppure da attenuare il giudizio di gravita dell'inadempimento” (Cass. civ, n. 27702 del 25/10/2024).
6 Ed allora, sulla base di quanto sopra argomentato, il Tribunale ritiene che nella specie difetti l'elemento della imputabilità, apparendo legittima e giustificatala la scelta della parte promissaria acquirente di non stipulare il contratto definitivo e di non versare il residuo corrispettivo. Non può, infatti, ritenersi irrilevante il ragionevole timore di stipulare un atto incorrendo nei rischi così come compiutamente rappresentati dal notaio.
Quanto al comportamento tenuto dalla che il giudicante è parimenti chiamato a valutare (si Pt_1 vedano la citata Cass. n. 21209/19, nonché Cass. n. 26313/24), non risulta che la stessa opponente – pacificamente debitrice dell'importo ingiunto - si sia validamente adoperata per fornire il parere di un diverso notaio, per acquisire la richiesta autorizzazione ovvero per fornire dati oggettivi, in relazione allo stato di esecuzione del concordato, sì da far venir meno gli ostacoli alla stipula del contratto definitivo.
Ne consegue la illegittimità del recesso esercitato dall'opponente ed il diritto della CP_1 alla restituzione dell'importo costituito in caparra.
In definitiva, alla luce di tali argomentazioni – assorbenti di ogni ulteriore questione - deve concludersi per il rigetto dell'opposizione, con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese di lite, liquidate come da dispositivo.
Da ultimo, infondata è la richiesta risarcitoria di cui all'art. 96, comma 1, cpc, invocato dall'opposta, in mancanza di prova da parte della richiedente di avere subito un danno a causa dell'altrui condotta asseritamente temeraria.
Il Tribunale, infatti, ai fini dell'accoglimento della domanda in esame, condivide l'orientamento per cui costituisce onere dell'istante sia di indicare le conseguenze dannose che avrebbe subìto (Trib.
Catania, 18 gennaio 2018, n.214), sia di allegare gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, seppur equitativa, del danno lamentato (Cass. Civ., 27 ottobre 2015 n. 21798).
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla in persona del Parte_1 legale rappresentante “pro tempore”, nei confronti della Controparte_1 in persona del legale rappresentante “pro tempore”, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
7 a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
b) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura di euro
7.281,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Pescara, il 19 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Cleonice G. Cordisco
8 9 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA
SEZIONE CIVILE
nella persona della Dott.ssa Cleonice G. CORDISCO in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 3992 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(C.F. ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante “pro tempore”, rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Montanino e Francesca
Eliantonio come da procura in atti OPPONENTE
E
(P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante “pro tempore”, rappresentata e difesa dall' avv. Monica D'Amico come da procura in atti OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione ritualmente notificato, la (di seguito Parte_1
, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, conveniva in giudizio, davanti a Pt_1 questo Tribunale, la (di seguito ), in persona del Controparte_1 CP_1 legale rappresentante “pro tempore”, e proponeva opposizione avverso il decreto con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro € 169.678,29, oltre interessi e spese, quale saldo dei lavori edili appaltati dalla stessa alla ditta opposta. Pt_1
In particolare, nel proprio atto introduttivo di lite, la società istante - premesso di essere proprietaria di un terreno sito in Pescara, in via Antonio Lo Feudo, ove stava completando un immobile denominato “OperA”, in forza del decreto 21 gennaio 2016 con il quale il Tribunale di Pescara aveva omologato il concordato con continuità aziendale ex art. 168 bis l. fall.; che, in tale ambito, aveva affidato alla ditta individuale di la realizzazione di CP_1 Parte_2 impianti tecnologici nel cantiere;
che, eseguiti i lavori, le parti avevano regolato i reciproci rapporti, incluso il pagamento dei crediti maturati da , mediante la stipula, in data 6 CP_1 novembre 2020, di un contratto preliminare con cui l'opponente aveva promesso in vendita al
[...] un appartamento ad uso abitazione ed un locale garage (meglio individuati in citazione) Pt_2 ubicati nel fabbricato in oggetto, al prezzo complessivo convenuto di € 204.000,00, oltre Iva;
che le parti avevano stabilito che tale importo sarebbe stato corrisposto, in parte, mediante compensazione con l'importo determinato al 04.11.2020 in Euro 172.822,00 e dovuto dalla Parte_1 alla ditta , di cui in premessa, come da stati
[...] Parte_3 di avanzamento lavori a tutto il 04/11/2020 ed in parte mediante pagamento del residuo prezzo pari ad euro 31.178,00 oltre IVA”, specificando altresì che “in sede di rogito notarile, l'importo oggetto di compensazione pari ad € 172.822,00 e costituente caparra confirmatoria, sarà imputato in acconto sul prezzo e la parte acquirente provvederà al versamento della quota proporzionale di
IVA di legge su predetta caparra e del residuo importo di € 31.178,00 oltre Iva di legge a titolo di saldo prezzo”; che il contratto definitivo di compravendita non era stato stipulato poiché il notaio incaricato, rilevando una potenziale violazione della par condicio creditorum, aveva preteso una autorizzazione da parte dei Commissari Giudiziali della procedura di concordato;
che il Pt_2 dapprima aveva inviato una diffida per ottenere il pagamento dell'importo di € 3.260,00, per poi richiedere ed ottenere il provvedimento monitorio per il pagamento senza dilazione di € 169.678,29
- tanto premesso, chiedeva, previa sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo, dichiararsi la illegittimità, nullità ed inefficacia ovvero revocarsi il decreto stesso.
L'opponente dispiegava altresì domanda riconvenzionale ex art. 2932 cc volta ad ottenere una sentenza che producesse gli effetti del contratto di compravendita non concluso.
2 Costituitasi in giudizio, la eccepiva, preliminarmente, sia l'improcedibilità CP_1 dell'avversa domanda riconvenzionale per l'omesso esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione sia la nullità del contratto preliminare;
quanto al merito, contestava puntualmente l'assunto avversario, di cui chiedeva il rigetto.
In corso di causa, veniva espletata la mediazione, che si concludeva negativamente, come da verbale in atti.
Il precedente istruttore, con il provvedimento del 12.01.2022, rigettava la richiesta ex art. 649 cpc.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 2 aprile 2025, la modificava la domanda Pt_1 riconvenzionale chiedendo, in particolare, non più una pronuncia ex art. 2932 cc bensì, atteso il grave inadempimento del lo scioglimento del contratto preliminare ex art. 1385 cc per il Pt_2 legittimo esercizio del recesso, come da comunicazione del 5 aprile 2023 inviata alla controparte, con conseguente diritto alla ritenzione della caparra.
La concludeva chiedendo accertarsi e dichiararsi la nullità del contratto preliminare;
CP_1
l'illegittimità e/o l'infondatezza della risoluzione unilaterale del contratto;
l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda riconvenzionale proposta dalla controparte ex art. 2932 cc, anche alla luce della intervenuta vendita a terzi dei beni oggetto di trasferimento e, dunque, il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo.
Così compendiati i fatti di causa, ritiene il Tribunale che la proposta opposizione sia infondata e che, pertanto, debba essere rigettata.
Occorre premettere che, nella specie, non è contestato il rapporto contrattuale tra le parti, essendo pacifico (oltre che documentalmente provato) che le stesse abbiano stipulato dapprima un contratto d'appalto e, successivamente, il contratto preliminare di compravendita rimasto inadempiuto.
La difesa della nulla ha eccepito circa il corretto adempimento di quanto previsto nel Pt_1 contratto di appalto;
l'opposizione è incentrata, infatti, sull'inadempimento del successivo preliminare, con contestuale costituzione in caparra confirmatoria della posta creditoria vantata dalla . CP_1
Ciò posto, si tratta di valutare, preliminarmente, l'effettiva validità di tale ultimo negozio, in ragione dell'eccezione di nullità sollevata dall'opposta per l'omessa consegna della polizza fideiussoria ex art. 2 del d.lgs. 20 giugno 2005, n. 122.
Il rilievo risulta privo di fondamento.
3 Dalla prodotta documentazione è emerso, infatti, che l'immobile promesso in vendita dalla Pt_1 sebbene indicato nel contratto preliminare come “da costruire”, era in realtà già realizzato e abitato
(doc. sub. 10- 11– 12 versati in atti da parte opponente).
Sotto altro profilo, la domanda di rilascio del permesso di costruire n. 289/07, espressamente richiamata nel preliminare, era stata presentata in data 5 maggio 2005, prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 122/2005 (21 luglio 2005), per cui il contratto rientra nel novero di quelli esclusi dalla normativa in questione (d.lgs. 122/05, art. 5, comma 1 : “la disciplina prevista dagli articoli 2, 3 e 4 si applica ai contratti aventi ad oggetto il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento di immobili per i quali il permesso di costruire o altra denuncia o provvedimento abilitativo sia stato richiesto successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto).
Superato ogni dubbio in ordine alla validità del titolo, va nuovamente evidenziato che la difesa dell'opponente in corso di causa ha modificato le proprie conclusioni, avendo chiesto - in luogo della domanda riconvenzionale ex art. 2932 cc - di accertare e dichiarare lo scioglimento del preliminare per esercizio del diritto di recesso.
A riguardo, si osserva in primo luogo come la domanda sia certamente ammissibile.
Sul punto, infatti, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ribadito che l'art. 1453 c.c., comma 2, ove, nei contratti a prestazioni corrispettive, attribuisce alla parte adempiente la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto anche quando il giudizio era stato promosso per ottenere l'adempimento della controparte, introduce una deroga al divieto di mutatio libelli nel corso del processo (Cass., Sez. Un., n. 8510/2014). Tale deroga, tuttavia, si riferisce al petitum, ma non anche alla causa petendi. Ne consegue che l'esercizio di questa facoltà è consentito soltanto quando la domanda di risoluzione resti nell'ambito degli stessi fatti posti a base dell'inadempimento sul quale la domanda di adempimento era originariamente fondata e non anche quando venga prospettato un distinto fatto costitutivo. Non può, dunque, essere introdotto un nuovo tema d'indagine. (cfr.: Cass. civ. n. 12219, 19 agosto 2002).
Tanto vale anche con riferimento alla richiesta di recesso. Ed invero: “nei contratti a prestazioni corrispettive, la parte non inadempiente che abbia agito per l'esecuzione del contratto può, in sostituzione della originaria pretesa, legittimamente chiedere, anche in grado di appello, il recesso dal contratto a norma dell'art. 1385, comma 2, senza incorrere nelle preclusioni derivanti dalla proposizione dei nova, atteso che lo ius variandi previsto dall'art 1453 cc, che deroga al
4 divieto di mutatio libelli contenuto nell'art. 345 c.p.c. può essere esercitato in ogni stato e grado, e persino in sede di rinvio” ( Cass. n.29057/22).
Tanto chiarito, si osserva, in linea generale, che "La disciplina dettata dal secondo comma dell'art. 1385 c.c., in tema di recesso per inadempimento nell'ipotesi in cui sia stata prestata una caparra confirmatoria, non deroga affatto alla disciplina generale della risoluzione per inadempimento, consentendo il recesso di una parte solo quando l'inadempimento della controparte sia colpevole e di non scarsa importanza in relazione all'interesse dell'altro contraente. Pertanto nell'indagine sull'inadempienza contrattuale da compiersi al fine di stabilire se e a chi spetti il diritto di recesso, i criteri da adottarsi sono quegli stessi che si debbono seguire nel caso di controversia su reciproche istanze di risoluzione, nel senso che occorre in ogni caso una valutazione comparativa del comportamento di entrambi i contraenti in relazione al contratto, in modo da stabilire quale di essi abbia fatto venir meno, con il proprio comportamento, l'interesse dell'altro al mantenimento del negozio" (Cass. n. 21209/19).
Tanto, a maggior ragione nel caso di specie, in cui l'opponente addebita la mancata conclusione del contratto al comportamento inadempiente della controparte, che si sarebbe immotivatamente rifiutata di stipulare il contratto definitivo e di versare il saldo del prezzo convenuto.
Il Tribunale è, dunque, chiamato ad effettuare una valutazione comparativa dei rispettivi, reciproci inadempimenti, così come dedotti dalle parti, al fine di accertare in primo luogo se siano configurabili e, in caso affermativo, quale sia stato preponderante, al fine di stabilire su quale dei contraenti debba ricadere l'inadempimento colpevole, che consenta all'altro di giustificare il proprio inadempimento.
Ed allora, è pacifico oltre che documentalmente provato che la parte promissaria acquirente aveva scelto il notaio di Chieti per la stipula dell'atto definitivo e che aveva ritualmente Pt_4 informato l'odierna opponente secondo le indicazioni del professionista (come risulta dalle missive in atti).
Risulta, altresì, che il notaio aveva chiesto una esplicita autorizzazione alla stipula, paventando la violazione della par conditio creditorum. Tanto emerge dalla comunicazione in data 11 marzo 2022, il cui contenuto viene di seguito testualmente riportato: “trattandosi non di una vendita ma di un atto da qualificarsi in prevalenza come datio in solutum (ossia di un atto con controprestazione che prevede in parte una compensazione e in altra ulteriore esborso di denaro ) con il rischio di alterazione dell'ordine dei creditori e potenziale violazione della par conditio creditorum, chiediamo una vostra espressa autorizzazione in merito alla possibilità di stipulare questo atto. La cessione del
5 bene con la previsione, a titolo di corrispettivo, dell'estinzione di un debito che, nell'ordine di soddisfacimento dei creditori verrebbe collocato successivamente ad altri, potrebbe comportare l'inefficacia dell'atto stesso con danni sia per i creditori collocati con priorità rispetto a quello in parola che per il cliente che nella malaugurata ipotesi di contestazione con conseguente inefficacia, si dovrebbe insinuare anche per il recupero delle ulteriori somme esborsate” (doc. prodotto dall'opposta con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, cpc).
A fronte dei concreti rischi rappresentati dal notaio e delle considerazioni squisitamente giuridiche da questi effettuate, anche in ordine alla natura dell'atto da stipulare, è evidente come non colgano nel segno le difese dell'opponente volte a rivendicare la possibilità di vendita del bene per essere stato stipulato il preliminare prima dell'apertura concordato.
Per altro verso, la corrispondenza versata in atti dalla stessa allo scopo di dimostrare Pt_1
l'inutilità di una specifica autorizzazione, risulta inconferente atteso che il rischio, a fronte di una procedura di concordato in corso, si appalesava concreto ed attuale e non certo meramente putativo, con la conseguenza che l'acquisto non aveva il carattere di sicurezza esigibile dal contraente.
Alla luce di tanto, ben si comprende, allora, il comportamento della la quale, CP_1 diversamente da quanto ritenuto dalla controparte, aveva tutte le ragioni per non addivenire alla stipula del definitivo.
Inoltre, poiché, come già rilevato, la disciplina dettata dal secondo comma dell'art. 1385 cod. civ., in tema di recesso per inadempimento nell'ipotesi in cui sia stata prestata una caparra confirmatoria, non deroga affatto alla disciplina generale della risoluzione per inadempimento, occorre verificare la sussistenza dell'elemento soggettivo della imputabilità, che qualifica la violazione contrattuale e consiste nell'effettiva volontà del debitore di sottrarsi ingiustamente alla prestazione dovuta (cfr.
Cass. n. 4020/84, n. 1741/85 e n. 3516/85).
Ed invero, come più recentemente ribadito: “La pronuncia costitutiva di risoluzione del contratto per inadempimento richiede un accertamento che non si limiti al solo elemento oggettivo, volto a verificare che l'inadempimento abbia inciso sensibilmente nell'economia complessiva del rapporto negoziale, ma debba estendersi anche al profilo soggettivo della colpa, per valutare, anche sotto tale aspetto, il comportamento delle parti.
Pertanto, l'accertamento del profilo oggettivo va completato con quello soggettivo, in quanto soltanto da quest'ultimo può emergere una situazione tale da escludere un inadempimento colpevole, oppure da attenuare il giudizio di gravita dell'inadempimento” (Cass. civ, n. 27702 del 25/10/2024).
6 Ed allora, sulla base di quanto sopra argomentato, il Tribunale ritiene che nella specie difetti l'elemento della imputabilità, apparendo legittima e giustificatala la scelta della parte promissaria acquirente di non stipulare il contratto definitivo e di non versare il residuo corrispettivo. Non può, infatti, ritenersi irrilevante il ragionevole timore di stipulare un atto incorrendo nei rischi così come compiutamente rappresentati dal notaio.
Quanto al comportamento tenuto dalla che il giudicante è parimenti chiamato a valutare (si Pt_1 vedano la citata Cass. n. 21209/19, nonché Cass. n. 26313/24), non risulta che la stessa opponente – pacificamente debitrice dell'importo ingiunto - si sia validamente adoperata per fornire il parere di un diverso notaio, per acquisire la richiesta autorizzazione ovvero per fornire dati oggettivi, in relazione allo stato di esecuzione del concordato, sì da far venir meno gli ostacoli alla stipula del contratto definitivo.
Ne consegue la illegittimità del recesso esercitato dall'opponente ed il diritto della CP_1 alla restituzione dell'importo costituito in caparra.
In definitiva, alla luce di tali argomentazioni – assorbenti di ogni ulteriore questione - deve concludersi per il rigetto dell'opposizione, con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese di lite, liquidate come da dispositivo.
Da ultimo, infondata è la richiesta risarcitoria di cui all'art. 96, comma 1, cpc, invocato dall'opposta, in mancanza di prova da parte della richiedente di avere subito un danno a causa dell'altrui condotta asseritamente temeraria.
Il Tribunale, infatti, ai fini dell'accoglimento della domanda in esame, condivide l'orientamento per cui costituisce onere dell'istante sia di indicare le conseguenze dannose che avrebbe subìto (Trib.
Catania, 18 gennaio 2018, n.214), sia di allegare gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, seppur equitativa, del danno lamentato (Cass. Civ., 27 ottobre 2015 n. 21798).
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla in persona del Parte_1 legale rappresentante “pro tempore”, nei confronti della Controparte_1 in persona del legale rappresentante “pro tempore”, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
7 a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
b) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura di euro
7.281,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Pescara, il 19 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Cleonice G. Cordisco
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