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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 01/12/2025, n. 1626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1626 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 2473/2025 RG
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c., pronunzia la presente
S E N T E N Z A nel proc. n. 2473/2025 RG promosso da
Parte_1 con l'avv. Roberto Fiscon attore contro
Controparte_1 contumace convenuta
OGGETTO: revocatoria di pagamento ex art. 67, secondo comma, della legge fallimentare
MOTIVAZIONE
E' fondata e può quindi essere accolta l'azione con cui il curatore del fallimento
(dichiarato il 4.10.2022) ha chiesto la revoca del pagamento effettuato Parte_1
l'11.05.2022 alla convenuta rimasta contumace. Controparte_1
In punto di diritto, va ricordato che l'art. 67, secondo comma, della legge fallimentare, prevede che “sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento”.
Il requisito temporale dell'anteriorità di 6 mesi del pagamento rispetto alla dichiarazione di fallimento, è soddisfatto.
La prova del pagamento è data dal doc. 4 attoreo e dalla domanda di ammissione al passivo avanzata dalla stessa convenuta (v. doc. 5 attoreo).
1 Quanto al requisito della cd. scientia decoctionis, esso, come noto, può essere dimostrato anche tramite presunzioni.
Nella fattispecie concreta, che la convenuta fosse a conoscenza Controparte_1
dello stato di insolvenza di , è dimostrato dal fatto che è stata la stessa Parte_1 convenuta ad ammettere, a pag. 2 della sua predetta istanza di ammissione al passivo, di aver stipulato con un piano di rientro l'8.04.2022 (il pagamento revocando, come Parte_1 detto, è dell'11.05.2022): piano di rientro decisivo ai fini della prova dell'esistenza del requisito della scientia decoctionis (v. Cass., sez. I, 22.06.2023, n. 17.949; Cass., sez. I, 8.06.2012, n.
9376; e Cass., sez. I, 15.12.2006, n. 26.935).
Quanto infine agli interessi ex art. 1284, comma quarto, c.c., chiesti dal curatore, essi spettano solo dalla data di deposito del ricorso (15.05.2025).
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P Q M
definitivamente pronunziando, revoca il pagamento dell'11.05.2022 e condanna CP_1
a pagare al la somma di euro 4.293,50 con interessi ex
[...] Parte_1
art. 1284, comma quarto, c.c., dal 15.05.2025, oltre che a rifondergli le spese di giudizio, liquidate in euro 125,00 per spese ed euro 1.701,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge e spese generali.
Padova, 27 novembre 2025
Il giudice dott. Roberto Beghini
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c., pronunzia la presente
S E N T E N Z A nel proc. n. 2473/2025 RG promosso da
Parte_1 con l'avv. Roberto Fiscon attore contro
Controparte_1 contumace convenuta
OGGETTO: revocatoria di pagamento ex art. 67, secondo comma, della legge fallimentare
MOTIVAZIONE
E' fondata e può quindi essere accolta l'azione con cui il curatore del fallimento
(dichiarato il 4.10.2022) ha chiesto la revoca del pagamento effettuato Parte_1
l'11.05.2022 alla convenuta rimasta contumace. Controparte_1
In punto di diritto, va ricordato che l'art. 67, secondo comma, della legge fallimentare, prevede che “sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento”.
Il requisito temporale dell'anteriorità di 6 mesi del pagamento rispetto alla dichiarazione di fallimento, è soddisfatto.
La prova del pagamento è data dal doc. 4 attoreo e dalla domanda di ammissione al passivo avanzata dalla stessa convenuta (v. doc. 5 attoreo).
1 Quanto al requisito della cd. scientia decoctionis, esso, come noto, può essere dimostrato anche tramite presunzioni.
Nella fattispecie concreta, che la convenuta fosse a conoscenza Controparte_1
dello stato di insolvenza di , è dimostrato dal fatto che è stata la stessa Parte_1 convenuta ad ammettere, a pag. 2 della sua predetta istanza di ammissione al passivo, di aver stipulato con un piano di rientro l'8.04.2022 (il pagamento revocando, come Parte_1 detto, è dell'11.05.2022): piano di rientro decisivo ai fini della prova dell'esistenza del requisito della scientia decoctionis (v. Cass., sez. I, 22.06.2023, n. 17.949; Cass., sez. I, 8.06.2012, n.
9376; e Cass., sez. I, 15.12.2006, n. 26.935).
Quanto infine agli interessi ex art. 1284, comma quarto, c.c., chiesti dal curatore, essi spettano solo dalla data di deposito del ricorso (15.05.2025).
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P Q M
definitivamente pronunziando, revoca il pagamento dell'11.05.2022 e condanna CP_1
a pagare al la somma di euro 4.293,50 con interessi ex
[...] Parte_1
art. 1284, comma quarto, c.c., dal 15.05.2025, oltre che a rifondergli le spese di giudizio, liquidate in euro 125,00 per spese ed euro 1.701,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge e spese generali.
Padova, 27 novembre 2025
Il giudice dott. Roberto Beghini
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