Art. 302.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184))
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184))
Sono abrogati: il secondo e il terzo comma dell'articolo 293, il secondo e il terzo comma dell'articolo 296, gli articoli 301, 302, 303, 308 e 310 del codice civile. È abrogato altresì il capo III del titolo VIII del libro I del codice civile. Hai un dubbio o un problema su questo argomento? Scrivi alla nostra redazione giuridica e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 € 9.610 consulenze svolte fino ad oggi! (vedi l'archivio completo)
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