Articolo 1045 del Codice civile
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19 aprile 1942
Art. 1045.

(Utilizzazione di fogne o di fossi altrui).

I proprietari dei fondi attraversati da fogne o da fossi altrui, o che altrimenti possono approfittare dei lavori fatti in forza dell'articolo precedente, hanno facolta' di servirsene per risanare i loro fondi, a condizione che non ne venga danno ai fondi gia' risanati e che essi sopportino le nuove spese occorrenti per modificare le opere gia' eseguite, affinche' queste siano in grado di servire anche ai fondi attraversati, e inoltre sopportino una parte proporzionale delle spese gia' fatte e di quelle richieste per il mantenimento delle opere, le quali divengono comuni.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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