Sentenza 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 31/03/2026, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00317/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00233/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 233 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Sinuhe Luccone, Toni De Simone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Latina, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in-OMISSIS-, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
dell'avviso orale emesso dal Questore della Provincia di Latina il -OMISSIS-, provvedimento nr. Cat. II/-OMISSIS-/Mis. Prev. notificato il -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Latina e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 marzo 2026 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente impugna l’avviso orale emesso a suo carico dal Questore di Latina con provvedimento prot. Cat. II/-OMISSIS-/Mis. Prev. del -OMISSIS-.
Deduce l’insufficienza degli elementi posti a fondamento della misura a sostenere un giudizio di pericolosità sociale, in quanto:
1) per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è stata assolta dal G.U.P. presso il -OMISSIS- per “non aver commesso il fatto”, con sentenza n.-OMISSIS-del -OMISSIS-, passata in giudicato;
2) l’episodio di guida in stato di ebbrezza commesso in data -OMISSIS- nel territorio del Comune di -OMISSIS- non le è mai stato contestato e per esso non ha subito un procedimento penale;
3) l’ordinanza cautelare di arresti domiciliari emessa dal G.I.P. presso il -OMISSIS- il 09/10/2017 è stata annullata dal Tribunale del riesame di-OMISSIS-.
Rappresenta, inoltre, di non trarre, sia pure in parte, i mezzi di sostentamento dalla consumazione di reati, essendo titolare di reddito da attività lavorativa e da locazione immobiliare.
Resiste il Ministero degli interni.
Il ricorso è infondato e va respinto.
Occorre premettere che, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 159/2011, il presupposto dell’avviso orale consiste nella condotta del destinatario tale da far ritenere che lo stesso, ove non modifichi il proprio comportamento, possa evidenziare ulteriori e più gravi condotte pericolose, ovvero commettere reati (cfr. Tar Lazio, sentenza n. 1882/2018).
Ne consegue che è legittimo procedere all’avviso orale, purché emerga una situazione indiziaria nel suo complesso rivelatrice di una personalità incline a comportamenti antisociali ed anche in assenza di contestazioni sottoposte all’esame dell’autorità giudiziaria (cfr. Cons. Stato, n. 1859/2016).
Nella fattispecie, si osserva che l’ordinanza del Tribunale del riesame di-OMISSIS- ha confermato l’esistenza di gravi indizi a carico del ricorrente per vari episodi di traffico di sostanze stupefacenti, escludendo solo le esigenze cautelari.
Tale precedente è di per sé idoneo a far emerge il presupposto applicativo della misura, sulla scorta di un apprezzamento connotato da ampia discrezionalità, qual è quello di cui gode l’autorità di pubblica sicurezza ai fini di un’efficace protezione dei due beni giuridici di primario interesse pubblico, quali sono l’ordine e la sicurezza pubblica (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 27/07/2012, n. 4278).
Le spese del giudizio possono essere compensate, stante il carattere formale delle difese della P.A. resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente, Estensore
Valerio Torano, Consigliere
Rosaria Natalia Fausta Imbesi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Nicola Durante |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.