Articolo 1 della Legge 17 aprile 2003, n. 91
Articolo 2
Versione
11 maggio 2003
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Versione
1 gennaio 2007
Art. 1. (( 1. E' istituito in Ferrara il Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah, di seguito denominato "Museo", quale testimonianza delle vicende che hanno caratterizzato la bimillenaria presenza ebraica in Italia .
2. ll Museo ha i seguenti compiti:
a) far conoscere la storia, il pensiero e la cultura dell'ebraismo italiano; in esso un reparto dovra' essere dedicato alle testimonianze delle persecuzioni razziali ed alla Shoah in Italia;
b) promuovere attivita' didattiche nonche' organizzare manifestazioni, incontri nazionali ed internazionali, convegni, mostre permanenti e temporanee, proiezioni di film e di spettacoli sui temi della pace e della fratellanza tra i popoli e dell'incontro tra culture e religioni diverse. )) 3. Per le attivita' di ricerca e documentazione scientifica il Museo si avvale della collaborazione ((dell'Unione delle Comunita' Ebraiche Italiane (UCEI) e)) della fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea (CDEC) di Milano.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2007