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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 10/07/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE MINORI
composta dai sigg.ri Magistrati
Dott.ssa Domenica Motta Presidente
Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dott.ssa Flavia Strazzanti Consigliere rel.
Dott. Claudio Lombardo Consigliere on.
Dott.ssa Valeria Giardina Consigliere on.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 130/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto ricorso in appello, avverso la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta, pubblicata in data 18.10.2024 nel procedimento N.R.G. MIN. 354/2024, promosso
TRA
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
04.06.1953, residente in residente a Le Portilli PRA Loup Evernet Fours, ed elettivamente C.F._2 domiciliato in Caltanissetta al Viale della Regione n. 6, presso lo studio dell'Avv. Dafne Amico, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Appellante
E
(C.F. ), nata Ponte Noire, Congo/Brazaville il Controparte_1 C.F._3
21/05/1993, residente in [...];
Appellata contumace
E
L'Avv. Teresa Costa, (C.F.: , n.q. di Curatore Speciale del minore C.F._4 [...]
, (C.F.: ), nato a [...] il [...], residente Persona_1 CodiceFiscale_5
a Gela in via Ermocrate n. 73, giusto decreto di nomina del 02/04/2024, reso dal Tribunale per i
Minorenni di Caltanissetta nell'ambito del procedimento iscritto al n. 354/2024 promosso ai sensi 1 dell'art. 330 c.c.
Appellato
con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Caltanissetta
All'udienza del 4 giugno 2025, tenutasi con la modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. l'appellante concludeva nel seguente modo: “si contesta tutto quanto dedotto ed eccepito da controparte atteso che è stata depositata, unitamente al ricorso in appello, tutta la documentazione fiscale attestante le condizioni economiche dell'odierno appellante;
si insiste integralmente nel ricorso in appello depositato e nelle richieste ivi formulate”.
Il Curatore del minore precisava le conclusioni nel seguente modo “insiste nella conferma della sentenza di primo grado in punto di declaratoria di decadenza della responsabilità genitoriale, nonchè di determinazione del contributo di mantenimento in favore del figlio minore, e nell'affidamento in via esclusiva alla madre. Rileva, altresì, che in atti l'appellante non ha versato alcuna documentazione fiscale attestante la propria impossidenza o mancata percezione di redito da lavoro o da pensione, ed insiste nel rigetto dell'appello ex adverso proposto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
premettendo di aver instaurato una breve relazione sentimentale con Controparte_1
- da cui il 10.05.2013 nasceva -, adiva il Parte_1 Persona_1
Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta al fine di vedere dichiarata la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale sul minore ex art. 330 c.c., nonché l'affido esclusivo nei confronti della madre a causa della violazione dei doveri di mantenimento e di assistenza morale e materiale del padre nei confronti del figlio.
Nel corso del giudizio di primo grado rimaneva contumace, facendo Parte_1
pervenire al Tribunale una comunicazione con cui manifestava la volontà di aderire alla richiesta di declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Nell'interesse del minore si costituiva il curatore speciale Avv. Teresa Costa che, sulla scorta dei colloqui intrattenuti con la madre, con il minore e con il personale dei S.S. e delle relazioni acquisite dalla N.P.I., concludeva chiedendo la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre e l'affido esclusivo del minore alla madre.
Con la sentenza n. 62/2024, emessa dal Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta in data 18.10.2024, conformemente al parere espresso dal P.M., veniva dichiarata la decadenza dalla responsabilità genitoriale di nei confronti del figlio , ritenendo Parte_1 Persona_1
2 sussistente la condotta di abbandono del minore e di inottemperanza ingiustificata dell'obbligo di mantenimento;
veniva disposto l'affidamento del minore in via esclusiva alla madre,
[...]
veniva statuito l'obbligo in capo al padre di versare a titolo di mantenimento per il Controparte_1 figlio un assegno mensile di € 300,00 oltre al 50% delle spese straordinarie, in particolare argomentando “che la fissazione da parte del giudice di una somma quale contributo per il mantenimento dei figli minori può venir correlata non tanto alla quantificazione delle entrate derivanti dall'attività professionale svolta dal genitore non convivente, quanto piuttosto a una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita di un bambino”; veniva infine disposta la condanna alle spese di giudizio di in favore della controparte Parte_1
Controparte_1
Avverso il suddetto provvedimento, il 18.11.2024 proponeva Parte_1
ricorso in appello, affidando le proprie censure ad un unico motivo di impugnazione, concernente la quantificazione del contributo per il mantenimento del figlio minore e la condanna alle spese di lite.
Il ricorrente pone in rilievo che il criterio guida nella determinazione dell'assegno di mantenimento si rinviene nella condizione economica di entrambi i genitori con la conseguenza che al figlio debba essere assicurata una condizione di vita proporzionata ai mezzi dei genitori. Nel caso di specie, il ricorrente evidenzia di essere un pensionato francese che percepisce una pensione mensile di circa €
600,00 e lamenta la sproporzione dell'assegno di mantenimento rispetto alla propria capacità economica nonché rispetto alla condizione economica della madre che è tale da assicurare un dignitoso tenore di vita al minore, evidenziando tra l'altro che questa è percettrice dell'assegno unico.
Nello svolgimento del giudizio di gravame, rimane contumace, mentre il Controparte_1
curatore speciale del minore, nel costituirsi, sul tema del contributo al mantenimento del figlio, evidenzia che il ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione in primo grado idonea ad accertare la suia situazione economica e che, inoltre, appare inverosimile che risulti precettore di una minima pensione francese di € 600,00 mensili a seguito dell'attività lavorativa svolta all'epoca della relazione con la madre del minore con la qualifica di ingegnere per una società multinazionale. A ciò aggiunge che la quantificazione del contributo disposta dal giudice di prime cure è adeguata alla comparazione dei redditi dei genitori in quanto la madre risulta casalinga e dedita all'accudimento dei figli.
Il curatore speciale del minore conclude avallando la conclusione del giudice di prime cure anche in merito alla condanna alle spese di lite e, per tali motivi, chiede il rigetto dell'impugnazione e, in via subordinata, la rideterminazione del contributo di mantenimento in favore del figlio tenuto anche conto delle accresciute esigenze del minore.
Il PM esprimeva parere contrario all'accoglimento dell'istanza di parte appellante e all'udienza del
4.06.2025, la Corte, in assenza di attività istruttoria, poneva la causa in decisione.
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L'atto di appello contiene conclusioni solo in ordine alla riforma del capo delle spese di lite;
tuttavia, la valutazione dell'atto nel suo complesso consente di ritenere che l'appello proposto miri alla riforma della sentenza impugnata nel senso di una riduzione dell'importo del mantenimento dovuto per il figlio.
Occorre infatti far riferimento al contenuto sostanziale della pretesa, alla luce dei fatti dedotti in giudizio e a prescindere dalle formule adottate, da ricostruire secondo criteri logici che permettano di rilevare l'effettiva volontà della parte in relazione alle finalità concretamente perseguite dalla stessa
(cfr. ex pluris Cassazione civile sez. lav., 11/10/2021, n.27573).
Ciò, premesso, nel merito l'appello è infondato.
Ribadito il principio, affermato nella sentenza impugnata, che la decadenza dalla responsabilità genitoriale non estingue l'obbligo di mantenimento del figlio da parte del genitore, “trattandosi di un obbligo collegato esclusivamente al perdurare dello "status" di figlio e non alla permanenza del minore presso il nucleo familiare” (cfr. Cassazione civile , sez. I , 20/06/2023 , n. 17578), implicato nella scelta della genitorialità, al fine di verificare l'adeguatezza dell'assegno fissato dal giudice di prime cure, in relazione all'unico motivo di appello proposto, si devono prendere le mosse dal principio secondo il quale “l'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza” (Cassazione civile , sez. I , 06/08/2020 , n. 16739) nel rispetto del criterio di proporzionalità dei redditi dei genitori e del contributo da essi fornito nell'accudimento, educazione e crescita del minore.
Ciò posto, rileva il Collegio che, nella sua quantificazione, l'assegno di mantenimento fissato dal
Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta è da ritenersi correttamente parametrato alla situazione di fatto, quale mergente dalle risultanze processuali, non potendosi ipotizzare alcuna riduzione che finirebbe per compromettere il benessere del minore.
Ed invero, con la proposizione del gravame allega un unico Parte_1 documento comprovante la percezione di un reddito complessivo di circa €. 7.500,00 nell'anno 2023
e deduce unicamente di essere un pensionato percettore di soli € 600,00 mensili.
Tuttavia, parte appellante ha omesso di depositare i documenti necessari al fine di dare adeguata evidenza e completa cognizione della sua personale situazione economico - patrimoniale, ovvero i documenti indicati dall'art. 473 bis.12 c.p.c. (dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni,
4 documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali, estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni) e richiamati dall'art. 473 bis 31 c.p.c. in tema di appello, norme che disciplinano la presente controversia, essendo il giudizio di primo grado introdotto successivamente all'entrata in vigore del d. lgs 149/2022.
L'assenza della suddetta documentazione impedisce di accertare l'effettiva impossidenza dell'appellante e di escludere il godimento di altri redditi oltre la pensione.
A tanto si aggiunge l'omessa allegazione e specificazione dei profili fattuali inerenti le condizioni economiche dell'appellante che nulla ha dedotto in ordine alla sua attività lavorativa passata e al regime degli emolumenti derivanti dal suo stato di acquiescenza, specie considerando le argomentazioni del
Curatore dei Minori che in questo giudizio ha condivisibilmente osservato che appare inverosimile che l'appellante risulti percettore di una pensione minima di € 600,00 mensili atteso che egli lavorava come ingegnere di una società multinazionale.
E poiché dall'inottemperanza dell'obbligo di produzione documentale di cui all'art. 473 bis.12 possono trarsi argomenti di prova ai sensi dell'art. 116 c.p.c., il contegno complessivo dell'appellante - omissivo sia in punto di allegazione che di prove - induce a ritenere che la situazione economica approssimativamente illustrata non sia rispondente a quella effettiva.
Va altresì rilevato che la madre, risulta inoccupata, in quanto dedita alla Controparte_1
cura, accudimento e crescita dei figli ( e altri due figli e nati, Persona_1 Per_2 Per_3
rispettivamente il 27.8.2018 e il 12.2.2020, da successivo matrimonio); a conferma del mancato svolgimento di attività lavorativa l'appellata produceva in primo grado idonea documentazione fiscale.
Va in proposito posto nella giusta attenzione che nella concreta determinazione dell'assegno di mantenimento per il minore i parametri legislativi di cui tenere conto, sono, fra gli altri, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore (art. 337 ter c.c.).
Nel caso di specie, di affidamento monogenitoriale senza permanenza presso il genitore non affidatario, deve constatarsi che l'appellante non deve sostenere alcuna spesa diretta per il minore né svolgerà alcuna forma di accudimento nei suoi confronti;
d'altro canto la madre del minore dovrà provvedere in via esclusiva alle spese correnti, alle cure quotidiane, all'acquisto di beni durevoli che non attengono necessariamente alle spese straordinarie, e dovrà attuare tutte i necessari compiti di cura nei suoi riguardi che, ove demandate a terzi, implicano un esborso di denaro (cfr. Cassazione civile sez. I,
14/11/2023, n.31720 sull'incidenza dei tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore sulla decisione di prevedere che il genitore con minori tempi di frequentazione versi all'altro un assegno per concorrere al mantenimento dei figli).
L'appellante in definitiva, in quanto genitore non affidatario e senza diritto di visita, è gravato solo dal
5 mantenimento indiretto e pertanto, anche in relazione a tale profilo, la statuizione del tribunale appare adeguata.
In merito al rilievo ascritto dall'appellante alla percezione dell'assegno unico da parte della madre, deve rilevarsi che tale emolumento, avente generale funzione di sostegno della natalità e della genitorialità, è giustamente corrisposto alla madre, quale genitore collocatario della prole che provvede ai bisogni e alle esigenze immediate del figlio con vincolo dell'utilizzo dell'intera somma nell'esclusivo interesse dello stesso (cfr. Cassazione civile, sez. I, 22/02/2025, n. 4672).
La percezione di tale emolumento da parte della madre del minore è inidoneo a incidere sulla misura del mantenimento dovuto dall'appellante per la sua esiguità e in relazione alla situazione complessiva in atto.
In definitiva, l'assenza di riscontri inequivoci sulla situazione economica dell'appellante, la situazione complessiva dell'appellata, madre inoccupata di tre figli, su cui ricade integralmente il peso economico e materiale dei compiti di cura del minore, inducono a una piana conferma della statuizione impugnata.
Il rigetto dell'appello implica anche la conferma della statuizione delle spese di lite, rispetto alla quale l'appellante non ha proposto motivi di censura.
Le spese di lite del giudizio di appello seguono la soccombenza e, avendo il giudizio ad oggetto l'accertamento dell'obbligo dell'appellante alla prestazione periodica, il valore della causa si determina, in base all'art. 13 c.p.c., cumulando l'ammontare delle somme dovute per due anni, sicché il valore della causa è di €.7.200,00 (e cfr. Cass. civ., Sez. III, 09/07/2004, n. 12726 che ha applicato tale criterio in un caso di contestazione del diritto della moglie ad ottenere il contributo mensile per il mantenimento del figlio determinato nel giudizio di separazione, dopo avere premesso che la contestazione riguardava lo stesso diritto della moglie ad ottenere il contributo per il mantenimento del figlio); devono quindi applicarsi i criteri previsti per le cause davanti alla Corte d'Appello di valore compreso tra €. 5.200,00 ed €. 26.001,00 con la riduzione del 50% in relazione al valore concreto della causa e all'assenza di questioni complesse, senza tenere conto della fase istruttoria, per mancanza di attività corrispondenti.
Poiché risulta ammesso al gratuito patrocinio, le spese del suo curatore speciale Persona_1 devono essere corrisposte dall'appellante soccombente in favore dell'erario.
In ragione del rigetto dell'appello, infine, sussistono i presupposti processuali di cui all'art.13, comma
1 quater, del D.P.R. n.115/2002 per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'iscrizione a ruolo della proposta impugnazione, se dovuto.
PQM
6 la Corte di Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 130/2024
R.G.V.G., ogni altra domanda o eccezione respinta o assorbita, conferma la sentenza n. 62/2024 del
Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta pubblicata in data 18.10.2024, emessa nel procedimento n.
354/2024 R.G. appellata da Parte_1 condanna l'appellante al pagamento delle spese di questo giudizio in favore dell'Erario, che si liquidano in € 1.984,00 per compenso, di cui €. 567,00 per la fase studio, €. 461,00 per la fase introduttiva, €. 956,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, Parte_1
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Caltanissetta, il 2 luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Flavia Strazzanti Dott.ssa Domenica Motta
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