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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 04/11/2025, n. 757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 757 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2038/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alice Croci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2038/2013 promossa da:
(C.F. ), in proprio e quale procuratrice Parte_1 C.F._1 speciale di (C.F. ) e di Parte_2 C.F._2
), tutte quali eredi di Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. ALBERTO DEL Per_1 CodiceFiscale_4
RL e dell'Avv. FABRIZIO LUCCHESI, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo a Lucca in Piazza Ricasoli n. 241, come da procura in atti;
ATTRICE contro (C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._5
LO TA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato a Viareggio (LU) in Viale Buonarroti n. 2, come da procura in atti;
(C.F. ), (C.F. Parte_4 C.F._6 Parte_5
) con il patrocinio dell'Avv. DANIELE GIOVANNELLI e dell'Avv. C.F._7
ES MARCHINI, elettivamente domiciliati in Indirizzo Telematico presso i difensori, come da procura in atti;
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. RAFFAELLA CP_2 C.F._8
BIANCONI, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore, come da procura in atti;
CONVENUTI
Oggetto: divisione di beni caduti in successione
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI
Come precisate dai procuratori delle parti all'udienza del 23.05.2025, con riferimento, per la parte attrice, a quelle precisate nelle note depositate il 22.05.2025; per la parte convenuta a quelle precisate nella comparsa di costituzione e risposta in Controparte_1 riassunzione;
per le parti convenute e a quelle precisate nelle Parte_4 Parte_5 note depositate il 22.05.2025; per la parte convenuta a quelle precisate a CP_2 verbale di udienza del 23.05.2025; tutte da intendersi qui trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
figlio di deceduto a Pisa il 17.07.2006, ha esposto che con Persona_1 CP_3 testamento olografo datato 2.12.2003 il de cuius aveva istituito quali eredi i figli Carlo, Pt_4
e pretermettendolo del tutto. Con sentenza n. 1343/2010 del 26.11.2010, CP_2 Parte_5 passata in giudicato, il Tribunale di Lucca ha dichiarato inefficaci nei suoi confronti le disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima, pari a 1/10 dell'asse ereditario, del quale ha chiesto la divisione nel presente giudizio. A tal fine, ha esposto che il patrimonio ereditario è composto dai seguenti beni: rapporti bancari;
i diritti di utilizzo di cinque posti barca a Sanremo, EI quali hanno usufruito solo i fratelli e, in particolare, CP_1 somme di denaro;
beni mobili e immobili, della cui gestione ha chiesto il rendiconto, nonché la restituzione pro quota EI frutti percepiti. Ha chiesto accertarsi la simulazione assoluta o, in subordine, relativa, dell'atto di cessione delle azioni dal de cuius ai convenuti, CP_4 dell'atto costitutivo della con conseguente considerazione del valore delle azioni CP_5
e delle quote nel patrimonio relitto, nonché EI finanziamenti soci. Ha, ancora, affermato che in data 20.10.2011 gli eredi hanno raggiunto un accordo sulla divisione, che hanno sottoscritto. Ne ha dunque chiesto, in tesi, la condanna all'esecuzione coattiva, anche ex art. 2932 c.c. Solo in denegata ipotesi, ha chiesto di dichiarare nulli per simulazione assoluta o, in ulteriore subordine, relativa, gli atti di cessione delle azioni, di costituzione di s.r.l. e di finanziamento soci, con conseguente reintegrazione dell'eredità relitta mediante retrocessione delle azioni e delle quote a favore degli eredi in comunione tra loro, in adempimento dell'obbligo di collazione e con ordine alla Camera di Commercio di procedere alle relative annotazioni. Sempre in tesi, ha chiesto la condanna EI convenuti a restituire le ulteriori pagina 2 di 11 somme appartenute al de cuius e delle quali si sono eventualmente appropriati, ossia le somme riscosse dal godimento EI beni mobili e immobili, oltre interessi a decorrere dalle singole operazioni. In ogni caso, ricostruito il patrimonio relitto, ha domandato la divisione della comunione, con assegnazione di beni concretanti la propria quota di 1/10.
Costituendosi in giudizio, i convenuti hanno assunto l'infondatezza di tutte le domande formulate, ad eccezione dell'attribuzione all'attore della quota di 1/10 del relictum. Nessun accordo sarebbe stato raggiunto sulla divisione, essendo quello prodotto in causa una semplice bozza da discutersi successivamente, con conseguente infondatezza della domanda ex art. 2932 c.c., anche perché il bene immobile ivi previsto appartiene a un terzo, la DI
s.r.l., difetta l'indicazione catastale, né il rimedio sarebbe applicabile per il pagamento di una somma di denaro. Relativamente alla simulazione, hanno anzitutto affermato che nel caso di partecipazioni sociali la collazione può avvenire solo per imputazione, per cui la domanda risulta infondata e, nel merito, hanno contestato la sussistenza EI presupposti. Hanno inoltre contestato la ricostruzione del patrimonio ereditario così come effettuata da controparte ed affermato che di questo farebbero parte anche i costi sostenuti dai convenuti per la sua gestione, riservando la relativa produzione documentale, nonché che dall'importo comprensivo di interessi spettante all'attore deve essere decurtata l'indennità loro spettante per l'utilizzo esclusivo da parte dell'attore dell'immobile sito a San Michele in Escheto, via
Martiri di Liggeri n. 168, dal gennaio 1990 al 31.01.2011.
La causa è stata istruita mediante c.t.u. al fine di ricostruire l'asse ereditario da dividere e determinare le rispettive quote EI coeredi (patrimonio immobiliare, compresi i posti barca, e conti correnti).
Con sentenza non definitiva n. 1394/2017 pubblicata il 07.07.2017, questo Tribunale ha rigettato la domanda avanzata da parte attrice in tesi, non essendo stata fornita sufficiente prova circa la conclusione di un accordo di divisione, nonché la domanda di simulazione assoluta spiegata con riferimento alla cessione delle azioni della alla CP_4 costituzione della società e ai conferimenti EI soci, nonché la domanda di CP_5 simulazione relativa svolta in via subordinata.
pagina 3 di 11 La causa è stata ulteriormente istruita tramite c.t.u. contabile, volta a determinare il valore degli investimenti in titoli assicurativi dichiarati dalla NC TE EI PA di SI (pag.
28 della relazione 15.04.2016 del CTU, geom. , nonché i relativi Persona_2 rendimenti periodici dal 17.07.2006, data di apertura della successione (elaborato peritale successivamente integrato in data 13.02.2017, 14.02.2018 e 10.12.2018 in risposta a chiarimenti richiesti dalle parti e all'ampliamento del quesito).
Pronunciata la sentenza parziale, il procedimento è stato rimesso sul ruolo per la prosecuzione del giudizio e con ordinanza emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
19.12.2018, depositata in data 11.01.2019, il Giudice, nel confermare il rigetto dell'istanza di nomina di un amministratore della comunione, già rigettata con ordinanza pronunciata all'udienza del 17.02.2017 e riproposta da parte attrice, ha sospeso il giudizio, prendendo atto della proposizione di appello avverso la sentenza non definitiva, in attesa del passaggio in giudicato delle statuizioni occorrenti per delimitare il patrimonio da dividere tra i condividenti.
In data 28.06.2022 quale erede legittima dell'attore Parte_1 Persona_1 deceduto il 27.02.2022, in proprio e quale procuratrice speciale della madre Parte_2
e della sorella anch'elle eredi, ha depositato ricorso in
[...] Parte_3 riassunzione, rappresentando il passaggio in giudicato in data 12.04.2022 della sentenza n.
30/2022, pubblicata il 10/01/2022, con la quale la Corte di Appello di Firenze, in parziale accoglimento del gravame, ha dichiarato la simulazione assoluta degli atti di cessione delle azioni di stipulati dal de cuius il 05.11.2004, per l'effetto CP_4 CP_3 accertando il diritto di alla reintegrazione dell'eredità relitta dal padre Persona_1 [...] mediante imputazione in favore della comunione ereditaria del valore che dette quote CP_3 avevano all'apertura della successione, con ordine alla Camera di Commercio di provvedere all'annotazione nel Registro delle imprese.
Fissata l'udienza per la prosecuzione del processo, si sono costituite le parti convenute e in data 14.10.2022, è stata disposta un'integrazione della consulenza contabile, nominando il consulente già precedentemente incaricato, Dott. per la valutazione del Persona_3 valore delle azioni di simulatamente alienate, al momento dell'apertura della CP_4
pagina 4 di 11 successione (consulenza depositata il 29.03.2023), in seguito ulteriormente integrata per la valutazione del pacchetto azionario secondo il valore attuale, nonché per la redazione di uno o più progetti divisionali (integrazione depositata il 12.03.2024).
Con ordinanza del 06.07.2024, rigettata l'eccezione di nullità della c.t.u. formulata da parte convenuta, il Giudice ha fissato udienza per verificare la percorribilità di ipotesi conciliative in ordine alla quota da assegnare a parte attrice. Dopo vari rinvii disposti a tale scopo, naufragato ogni tentativo di composizione bonaria della lite, all'udienza del 23.05.2025 sono state precisate le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione EI termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
Ricostituito l'asse ereditario con l'imputazione del valore delle quote di al CP_4 tempo dell'apertura della successione – azioni simulatamente cedute, così come statuito dalla
Corte d'Appello di Firenze – compito del Tribunale è procedere alla decisione della domanda di divisione ereditaria, esaurientemente istruita sulla base della c.t.u. svolta dal Dott.
[...]
il quale, dopo avere depositato una relazione, prima della sospensione del Per_3 giudizio, avente ad oggetto gli investimenti in titoli assicurativi dichiarati dalla NC TE EI PA di SI (elaborato depositato il 24.05.2018), ha stimato il valore delle suddette azioni di al momento di apertura della successione (elaborato peritale CP_4 depositato il 29.03.2023), ne ha calcolato il valore anche all'attualità ed ha predisposto tre ipotesi di progetti divisionali (integrazione del 12.03.2024), tenendo conto anche EI saldi EI conti correnti, del patrimonio immobiliare del de cuius, e EI diritti di utilizzo EI cinque posti barca a Sanremo per come valutati dal Geom. nel corso del giudizio Persona_2
(elaborato peritale depositato il 14.05.2016, successivamente integrato il 13.02.2017 ed ulteriormente, in seguito alla richiesta di chiarimenti, il 14.02.2018).
Va, innanzitutto, ribadito il rigetto dell'eccezione di nullità della c.t.u. del 29.03.2023 del
Dott. già rigettata con ordinanze del 11.06.2023 e del 06.07.2024, nuovamente Per_3 formulata dai convenuti all'udienza di precisazione delle conclusioni e nelle rispettive comparse conclusionali, non sussistendo alcuna violazione del principio del contraddittorio,
pagina 5 di 11 ricondotta dalle parti convenute al mancato esame della documentazione contabile dalle stesse fornita e, dunque, agli stessi argomenti già valutati e ritenuti non meritevoli di accoglimento.
Emerge, difatti, dalla documentazione agli atti di causa che il criterio c.d. delle transazioni comparabili è stato palesato dal c.t.u. nel corso delle operazioni peritali, senza incontrare contestazioni di sorta (cfr. verbale del 16.12.2022) e che, nonostante parte attrice avesse prestato il consenso all'acquisizione di documentazione non presente in atti, ai fini della valutazione del valore delle quote della parte convenuta ha recapitato al c.t.u. la CP_4 documentazione contabile il 15.03.2023, dopo l'invio della bozza della relazione e sostanzialmente a ridosso dello spirare del termine per il deposito del testo finale. Nel rispetto del contraddittorio, ai sensi dell'art. 198, comma 2, c.p.c., il Giudice ha ordinato di far pervenire la suddetta documentazione, sino ad allora consegnata solo al c.t.u. in sede di osservazioni, anche alla controparte, la quale nella memoria autorizzata depositata il
26.05.2023 ha negato il consenso. Peraltro, tale documentazione è stata esaminata dal c.t.u., il quale, tuttavia, l'ha ritenuta “di non utilità” in quanto inconferente rispetto ai criteri valutativi dal medesimo adottati, secondo il metodo c.d. del market approach, applicato al criterio delle transazioni comparabili, la cui scelta è stata ampiamente argomentata (cfr. pagg 41-51 c.t.u. del 29.03.2023) e risulta condivisibile. In particolare, il c.t.u. ha esaustivamente motivato la scelta del metodo di valutazione, sulla base dell'indisponibilità EI dati necessari al compimento del percorso valutativo sotteso agli altri criteri indicati dal c.t.p. di parte convenuta: “b) il metodo del cost approach, essendo mirato a determinare il costo di riproduzione EI beni aziendali, presuppone e comporta che al CTU fosse stata consegnata documentazione di dettaglio riferita alle immobilizzazioni materiali ed immateriali presenti in azienda nell'anno 2006 ed una stima di essi alla stessa data anche in termini di residua possibilità di utilizzo e relativo valore di recupero. Tale metodologia, comunque, avrebbe privilegiato un criterio di stima esclusivamente improntato all'analisi patrimoniale che si addice alle società c.d. “contenitore” (ad esempio, quelle aventi come oggetto la gestione di patrimoni immobiliari) e non alle aziende industriali;
” c) il metodo EI risultati attesi presuppone e comporta la disponibilità in capo al valutatore EI business plan e documenti strategici (elementi, si ripete, non ritraibili dai bilanci di esercizio e dalle scritture contabili), documentazione da predisporre (a suo tempo) a cura dell'Organo amministrativo,
pagina 6 di 11 indispensabile a realizzare la normalizzazione EI risultati economici prospettici anche tramite la neutralizzazione delle politiche di bilancio”. Nessuna ipotesi di nullità della c.t.u. ricorre dunque nel caso di specie, risultando l'elaborato peritale esaustivo, congruamente e correttamente motivato in ordine alla determinazione del valore delle quote societarie al momento dell'apertura della successione.
Ciò detto, quanto al piano di riparto, il Tribunale ritiene di accogliere la seconda delle ipotesi divisionali prospettate dal c.t.u., che prevede l'assegnazione in piena proprietà a parte attrice degli immobili di cui alle lettere C), D), E) e F), ossia, nell'ordine, l'ufficio sito a Lucca in
Viale Giusti n. 403 (censito al Catasto Fabbricati al Foglio 164, Particella 244, Sub. 7), gli appartamenti siti a Lucca in Via Iacopo della Quercia n. 286 (censiti al Catasto Fabbricati un appartamento al Foglio 105, Particella 766, Sub 20, con posto auto alla Particella 766, Sub. 6,
e l'altro al Foglio 105, Particella 766, Sub 19, con posto auto alla Particella 766, Sub. 7),
l'ufficio sito a Lucca in Via Campioni n. 115 (censito al Catasto Fabbricati al Foglio 132,
Particella 717, Sub 13), con conguaglio a suo carico di € 9.521,19, da versare in favore EI convenuti secondo le quote spettanti per legge e con conseguente ordine di trascrizione al competente ufficio presso l'Agenzia del Territorio.
Infatti, tale progetto consente sia di privilegiare il criterio del minor conguaglio (Cass. n.
726/2018) – di importo solo di poco superiore rispetto a quello previsto nella prima ipotesi divisionale - sia di rispettare la necessità, prospettata dal consulente e condivisa dal Tribunale, di consentire “da un lato a Parte convenuta di mantenere un possibile legame di utilizzo tra
l'unità immobiliare di cui alla lettera B) della relazione del CTU geom. [ Per_2
l'abitazione di San Michele in Escheto] con la villa di cui alla lettera A) della stessa relazione tecnica [la villa di San Michele in Escheto] attesa la vicinanza tra i due fabbricati;
dall'altro lato di eseguire, per le ragioni suddette di vicinanza tra i fabbricati sub A) e sub B) di cui sopra, una netta separazione fisica del patrimonio ereditario tra Parte attrice e Parte convenuta.” (cfr. pag. 23 della c.t.u integrativa depositata il 12.03.2024), ciò che invece non consente la prima ipotesi divisionale. D'altra parte, la terza ipotesi divisionale, che prevede l'assegnazione a parte attrice EI beni sulla base del loro genere, non è accoglibile, presupponendo l'esborso di un conguaglio di € 434.478,81; somma, invero, esorbitante anche rispetto alla quota assegnata a parte attrice, pari a 1/10 dell'asse ereditario.
pagina 7 di 11 Quanto alla proposta di divisione formulata dal convenuto essa non è CP_2 meritevole di accoglimento avuto riguardo alla somma assai elevata prevista a titolo di conguaglio a carico di parte attrice (€ 223.521,20), considerata la mancata dimostrazione di un effettivo legame tra la parte e l'immobile del quale si vorrebbe negare l'assegnazione alla controparte, nulla essendo in proposito emerso in sede di c.t.u., né in generale dagli atti di causa, tra i quali è stato prodotto solamente un certificato datato 22.07.2025 che ivi attesta la residenza di certificato peraltro non storico e dunque dal quale è impossibile CP_2 dedurre il dies a quo del mutamento anagrafico, considerato che alla data del deposito della comparsa di costituzione in riassunzione, ovvero al 13.10.2022, risiedeva a CP_2
Lucca, Fraz. San Michele in Escheto, Via della Chiesa XXVI n. 254B, e che, in ogni caso, nulla dimostra circa l'effettiva dimora abituale del convenuto, visto che lo stesso ben potrebbe risiedere formalmente ad un indirizzo e dimorare presso un altro. Ed in effetti, la residenza anagrafica è di per sé irrilevante nella decisione circa l'assegnazione EI beni, laddove ad essa non si accompagni la corrispondente situazione di fatto da tutelare.
Inoltre, dovrà essere corrisposta a parte attrice la somma di € 95.639,15, corrispondente a 1/10 EI frutti civili maturati e non percepiti (€ 58.146,11 con riferimento ai canoni di locazione degli immobili ed € 37.493,04 con riferimento ai canoni figurativi EI posti Barca), calcolata, per le unità immobiliari, al netto delle spese di manutenzione (indicate a forfait nella misura del 5%) e considerando il diritto di abitazione della vedova di nell'immobile di CP_3 cui alla lettera A) fino al mese di maggio 2023, nonché l'occupazione dell'unità immobiliare di cui alla lettera B) da parte attrice fino al mese di gennaio 2011.
Per quanto attiene alla domanda di rifusione delle spese sostenute per il pagamento gli oneri fiscali (ICI, IMU e IRPEF) e delle spese di gestione avanzata dai convenuti in riferimento agli immobili e ai posti barca, nonché ai frutti civili, essa è da accogliere, gravando sugli eredi i debiti e i pesi ereditari, in proporzione alle quote, ai sensi del disposto dell'art. 752 c.c.
Parte attrice è dunque condannata a rimborsare ai convenuti, per la quota di sua spettanza:
- le somme da questi ultimi versate a titolo di ICI prima e di IMU poi, tra il luglio 2006 e il
31.12.2023 in relazione agli immobili oggetto di divisione, pari complessivamente a €
93.657,00 (così come quantificati dal c.t.p., dott.ssa nella relazione di cui Persona_4
pagina 8 di 11 all'allegato n. 12 alla relazione integrativa del 12.03.2024) e, dunque, l'importo di € 9.365,70
(pari al decimo del totale sopra indicato), oltre interessi al tasso legale sino al saldo;
- le somme versate dai convenuti a titolo di IRPEF, tra il luglio 2006 e il 31.12.2023, in relazione ai frutti civili degli immobili oggetto di divisione e EI posti barca oggetto di divisione, pari, rispettivamente, ad € 22.095,52 e € 14.247,35, per complessivi € 36.342,87
(così come quantificati dal c.t.p. dott.ssa nella relazione di cui all'allegato n. 12 Persona_4 alla seconda relazione integrativa del 12.03.2024) e, dunque, € 3.634,28 (pari al decimo del totale sopra indicato), oltre interessi al tasso legale sino al saldo;
- le spese sostenute dai convenuti per la gestione degli immobili e EI posti barca tra il luglio
2006 e il 31.12.2023, nella misura determinata dal c.t.u. rispettivamente a pag. 29 e a pag. 30 della seconda relazione integrativa, ovvero in € 51.839,15 per spese di gestione degli immobili e € 93.732,60 per spese di gestione relative ai servizi Portosole s.p.a., oltre interessi al tasso legale sino al saldo, per un totale di € 145.571,75 e, dunque, € 14.557,17, oltre interessi al tasso legale sino al saldo.
Inoltre, parte attrice deve essere condannata a versare ai convenuti la quota loro spettante a titolo di frutti civili relativi all'immobile di cui alla lett. B) della relazione del c.t.u. Geom.
[...] del 13.5.2016, occupato in via esclusiva da e dalla sua famiglia sino al Per_2 Persona_1 gennaio 2011, somma determinata in euro 40.348,27 nella tabella n. 10 della seconda relazione integrativa redatta dal c.t.u., oltre interessi al tasso legale sino al saldo.
Parte attrice è, pertanto, tenuta a rimborsare l'importo complessivo di € 67.905,42, da ripartirsi tra i convenuti secondo le quote di legge.
Compensati i rimborsi in dare e in avere, parte attrice risulta dover corrispondere ai convenuti, secondo le quote di legge, € 27.733,73.
Veniamo, infine, a statuire sulle spese processuali del presente giudizio e di quello svoltosi dinanzi alla Corte d'Appello. Valutata nel complesso l'intera vicenda giudiziaria, si apprezza la soccombenza di parte attrice sulla domanda di condanna all'esecuzione coattiva del presunto accordo raggiunto sulla divisione e sulle domande di accertamento della simulazione dell'atto costitutivo di e EI finanziamenti soci, formulate in via subordinata e la CP_5
pagina 9 di 11 cui infondatezza è stata ribadita dalla Corte d'Appello di Firenze, nonché, dall'altro lato, la soccombenza EI convenuti sulla domanda di accertamento della simulazione assoluta dell'atto di cessione delle quote di rigettata da questo Tribunale e, invece, CP_4 accolta in sede di gravame, e tenuto altresì conto dell'ipotesi divisionale adottata dal
Tribunale, che ha recepito il progetto di divisione sposato in tesi da parte attrice, riconoscendo, tuttavia, la debenza da parte di quest'ultima, per la quota di spettanza, del rimborso delle somme spese dai convenuti per il pagamento degli oneri fiscali e delle spese di gestione in riferimento agli immobili e ai posti barca, nonché ai frutti civili, sussistono i presupposti per dichiarare la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali EI due gradi di giudizio.
Per le stesse ragioni, le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa, sono poste a definitivo carico solidale EI condividenti, con ripartizione interna secondo le quote di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Assegna in piena proprietà a parte attrice l'ufficio sito a Lucca in Viale Giusti n. 403
(censito al Catasto Fabbricati al Foglio 164, Particella 244, Sub. 7), gli appartamenti siti a Lucca in Via Iacopo della Quercia n. 286 (censiti al Catasto Fabbricati un appartamento al Foglio 105, Particella 766, Sub 20, con posto auto alla Particella 766,
Sub. 6, e l'altro, al Foglio 105, Particella 766, Sub 19, con posto auto alla Particella
766, Sub. 7), l'ufficio sito a Lucca in Via Campioni n. 115 (censito al Catasto
Fabbricati al Foglio 132, Particella 717, Sub 13), con conguaglio a suo carico in favore EI convenuti, secondo le quote di legge, di € 9.521,19;
2. Condanna i convenuti, secondo le quote di legge, al pagamento in favore di parte attrice di € 95.639,15, a titolo di rimborsi EI frutti civili maturati e non percepiti in relazione agli immobili e ai posti barca;
3. Condanna parte attrice al rimborso in favore EI convenuti, secondo le quote di legge, delle seguenti somme: € 9.365,70 quale quota parte delle somme versate da questi ultimi a titolo di IMU e di ICI in relazione agli immobili oggetto di divisione tra il luglio 2006 e il 31.12.2023, oltre interessi sino al saldo;
€ 3.634,28 quale quota parte pagina 10 di 11 delle somme versate dai convenuti a titolo di IRPEF in relazione ai frutti civili degli immobili e EI posti barca oggetto di divisione tra il luglio 2006 e il 31.12.2023, oltre interessi sino al saldo;
€ 14.557,17 quale quota parte delle spese sostenute dai convenuti per la gestione degli immobili e EI posti barca tra il luglio 2006 e il
31.12.2023, oltre interessi sino al saldo;
€ 40.348,27 quale quota spettante ai convenuti a titolo di frutti civili relativi all'immobile di cui alla lett. B) della relazione del CTU Geom. del 13.5.2016, occupato in via esclusiva da Per_2 Persona_1
e dalla sua famiglia sino al gennaio 2011, oltre interessi al tasso legale sino al saldo;
4. Compensati gli importi di cui ai capi 2. e 3., condanna parte attrice al pagamento in favore EI convenuti, secondo le quote di legge, dell'importo di € 27.733,73, oltre interessi al tasso legale sino al saldo;
5. Ordina la trascrizione della presente sentenza da parte dell'ufficio di conservatoria presso la competente Agenzia del Territorio;
6. Compensa le spese processuali del presente giudizio e del giudizio di appello;
7. Pone le spese di c.t.u. a definitivo carico solidale EI condividenti, con ripartizione interna secondo le quote di legge.
Lucca, 04/11/2025
Il Giudice Dott.ssa Alice Croci
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alice Croci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2038/2013 promossa da:
(C.F. ), in proprio e quale procuratrice Parte_1 C.F._1 speciale di (C.F. ) e di Parte_2 C.F._2
), tutte quali eredi di Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. ALBERTO DEL Per_1 CodiceFiscale_4
RL e dell'Avv. FABRIZIO LUCCHESI, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo a Lucca in Piazza Ricasoli n. 241, come da procura in atti;
ATTRICE contro (C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._5
LO TA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato a Viareggio (LU) in Viale Buonarroti n. 2, come da procura in atti;
(C.F. ), (C.F. Parte_4 C.F._6 Parte_5
) con il patrocinio dell'Avv. DANIELE GIOVANNELLI e dell'Avv. C.F._7
ES MARCHINI, elettivamente domiciliati in Indirizzo Telematico presso i difensori, come da procura in atti;
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. RAFFAELLA CP_2 C.F._8
BIANCONI, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore, come da procura in atti;
CONVENUTI
Oggetto: divisione di beni caduti in successione
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI
Come precisate dai procuratori delle parti all'udienza del 23.05.2025, con riferimento, per la parte attrice, a quelle precisate nelle note depositate il 22.05.2025; per la parte convenuta a quelle precisate nella comparsa di costituzione e risposta in Controparte_1 riassunzione;
per le parti convenute e a quelle precisate nelle Parte_4 Parte_5 note depositate il 22.05.2025; per la parte convenuta a quelle precisate a CP_2 verbale di udienza del 23.05.2025; tutte da intendersi qui trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
figlio di deceduto a Pisa il 17.07.2006, ha esposto che con Persona_1 CP_3 testamento olografo datato 2.12.2003 il de cuius aveva istituito quali eredi i figli Carlo, Pt_4
e pretermettendolo del tutto. Con sentenza n. 1343/2010 del 26.11.2010, CP_2 Parte_5 passata in giudicato, il Tribunale di Lucca ha dichiarato inefficaci nei suoi confronti le disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima, pari a 1/10 dell'asse ereditario, del quale ha chiesto la divisione nel presente giudizio. A tal fine, ha esposto che il patrimonio ereditario è composto dai seguenti beni: rapporti bancari;
i diritti di utilizzo di cinque posti barca a Sanremo, EI quali hanno usufruito solo i fratelli e, in particolare, CP_1 somme di denaro;
beni mobili e immobili, della cui gestione ha chiesto il rendiconto, nonché la restituzione pro quota EI frutti percepiti. Ha chiesto accertarsi la simulazione assoluta o, in subordine, relativa, dell'atto di cessione delle azioni dal de cuius ai convenuti, CP_4 dell'atto costitutivo della con conseguente considerazione del valore delle azioni CP_5
e delle quote nel patrimonio relitto, nonché EI finanziamenti soci. Ha, ancora, affermato che in data 20.10.2011 gli eredi hanno raggiunto un accordo sulla divisione, che hanno sottoscritto. Ne ha dunque chiesto, in tesi, la condanna all'esecuzione coattiva, anche ex art. 2932 c.c. Solo in denegata ipotesi, ha chiesto di dichiarare nulli per simulazione assoluta o, in ulteriore subordine, relativa, gli atti di cessione delle azioni, di costituzione di s.r.l. e di finanziamento soci, con conseguente reintegrazione dell'eredità relitta mediante retrocessione delle azioni e delle quote a favore degli eredi in comunione tra loro, in adempimento dell'obbligo di collazione e con ordine alla Camera di Commercio di procedere alle relative annotazioni. Sempre in tesi, ha chiesto la condanna EI convenuti a restituire le ulteriori pagina 2 di 11 somme appartenute al de cuius e delle quali si sono eventualmente appropriati, ossia le somme riscosse dal godimento EI beni mobili e immobili, oltre interessi a decorrere dalle singole operazioni. In ogni caso, ricostruito il patrimonio relitto, ha domandato la divisione della comunione, con assegnazione di beni concretanti la propria quota di 1/10.
Costituendosi in giudizio, i convenuti hanno assunto l'infondatezza di tutte le domande formulate, ad eccezione dell'attribuzione all'attore della quota di 1/10 del relictum. Nessun accordo sarebbe stato raggiunto sulla divisione, essendo quello prodotto in causa una semplice bozza da discutersi successivamente, con conseguente infondatezza della domanda ex art. 2932 c.c., anche perché il bene immobile ivi previsto appartiene a un terzo, la DI
s.r.l., difetta l'indicazione catastale, né il rimedio sarebbe applicabile per il pagamento di una somma di denaro. Relativamente alla simulazione, hanno anzitutto affermato che nel caso di partecipazioni sociali la collazione può avvenire solo per imputazione, per cui la domanda risulta infondata e, nel merito, hanno contestato la sussistenza EI presupposti. Hanno inoltre contestato la ricostruzione del patrimonio ereditario così come effettuata da controparte ed affermato che di questo farebbero parte anche i costi sostenuti dai convenuti per la sua gestione, riservando la relativa produzione documentale, nonché che dall'importo comprensivo di interessi spettante all'attore deve essere decurtata l'indennità loro spettante per l'utilizzo esclusivo da parte dell'attore dell'immobile sito a San Michele in Escheto, via
Martiri di Liggeri n. 168, dal gennaio 1990 al 31.01.2011.
La causa è stata istruita mediante c.t.u. al fine di ricostruire l'asse ereditario da dividere e determinare le rispettive quote EI coeredi (patrimonio immobiliare, compresi i posti barca, e conti correnti).
Con sentenza non definitiva n. 1394/2017 pubblicata il 07.07.2017, questo Tribunale ha rigettato la domanda avanzata da parte attrice in tesi, non essendo stata fornita sufficiente prova circa la conclusione di un accordo di divisione, nonché la domanda di simulazione assoluta spiegata con riferimento alla cessione delle azioni della alla CP_4 costituzione della società e ai conferimenti EI soci, nonché la domanda di CP_5 simulazione relativa svolta in via subordinata.
pagina 3 di 11 La causa è stata ulteriormente istruita tramite c.t.u. contabile, volta a determinare il valore degli investimenti in titoli assicurativi dichiarati dalla NC TE EI PA di SI (pag.
28 della relazione 15.04.2016 del CTU, geom. , nonché i relativi Persona_2 rendimenti periodici dal 17.07.2006, data di apertura della successione (elaborato peritale successivamente integrato in data 13.02.2017, 14.02.2018 e 10.12.2018 in risposta a chiarimenti richiesti dalle parti e all'ampliamento del quesito).
Pronunciata la sentenza parziale, il procedimento è stato rimesso sul ruolo per la prosecuzione del giudizio e con ordinanza emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
19.12.2018, depositata in data 11.01.2019, il Giudice, nel confermare il rigetto dell'istanza di nomina di un amministratore della comunione, già rigettata con ordinanza pronunciata all'udienza del 17.02.2017 e riproposta da parte attrice, ha sospeso il giudizio, prendendo atto della proposizione di appello avverso la sentenza non definitiva, in attesa del passaggio in giudicato delle statuizioni occorrenti per delimitare il patrimonio da dividere tra i condividenti.
In data 28.06.2022 quale erede legittima dell'attore Parte_1 Persona_1 deceduto il 27.02.2022, in proprio e quale procuratrice speciale della madre Parte_2
e della sorella anch'elle eredi, ha depositato ricorso in
[...] Parte_3 riassunzione, rappresentando il passaggio in giudicato in data 12.04.2022 della sentenza n.
30/2022, pubblicata il 10/01/2022, con la quale la Corte di Appello di Firenze, in parziale accoglimento del gravame, ha dichiarato la simulazione assoluta degli atti di cessione delle azioni di stipulati dal de cuius il 05.11.2004, per l'effetto CP_4 CP_3 accertando il diritto di alla reintegrazione dell'eredità relitta dal padre Persona_1 [...] mediante imputazione in favore della comunione ereditaria del valore che dette quote CP_3 avevano all'apertura della successione, con ordine alla Camera di Commercio di provvedere all'annotazione nel Registro delle imprese.
Fissata l'udienza per la prosecuzione del processo, si sono costituite le parti convenute e in data 14.10.2022, è stata disposta un'integrazione della consulenza contabile, nominando il consulente già precedentemente incaricato, Dott. per la valutazione del Persona_3 valore delle azioni di simulatamente alienate, al momento dell'apertura della CP_4
pagina 4 di 11 successione (consulenza depositata il 29.03.2023), in seguito ulteriormente integrata per la valutazione del pacchetto azionario secondo il valore attuale, nonché per la redazione di uno o più progetti divisionali (integrazione depositata il 12.03.2024).
Con ordinanza del 06.07.2024, rigettata l'eccezione di nullità della c.t.u. formulata da parte convenuta, il Giudice ha fissato udienza per verificare la percorribilità di ipotesi conciliative in ordine alla quota da assegnare a parte attrice. Dopo vari rinvii disposti a tale scopo, naufragato ogni tentativo di composizione bonaria della lite, all'udienza del 23.05.2025 sono state precisate le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione EI termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
Ricostituito l'asse ereditario con l'imputazione del valore delle quote di al CP_4 tempo dell'apertura della successione – azioni simulatamente cedute, così come statuito dalla
Corte d'Appello di Firenze – compito del Tribunale è procedere alla decisione della domanda di divisione ereditaria, esaurientemente istruita sulla base della c.t.u. svolta dal Dott.
[...]
il quale, dopo avere depositato una relazione, prima della sospensione del Per_3 giudizio, avente ad oggetto gli investimenti in titoli assicurativi dichiarati dalla NC TE EI PA di SI (elaborato depositato il 24.05.2018), ha stimato il valore delle suddette azioni di al momento di apertura della successione (elaborato peritale CP_4 depositato il 29.03.2023), ne ha calcolato il valore anche all'attualità ed ha predisposto tre ipotesi di progetti divisionali (integrazione del 12.03.2024), tenendo conto anche EI saldi EI conti correnti, del patrimonio immobiliare del de cuius, e EI diritti di utilizzo EI cinque posti barca a Sanremo per come valutati dal Geom. nel corso del giudizio Persona_2
(elaborato peritale depositato il 14.05.2016, successivamente integrato il 13.02.2017 ed ulteriormente, in seguito alla richiesta di chiarimenti, il 14.02.2018).
Va, innanzitutto, ribadito il rigetto dell'eccezione di nullità della c.t.u. del 29.03.2023 del
Dott. già rigettata con ordinanze del 11.06.2023 e del 06.07.2024, nuovamente Per_3 formulata dai convenuti all'udienza di precisazione delle conclusioni e nelle rispettive comparse conclusionali, non sussistendo alcuna violazione del principio del contraddittorio,
pagina 5 di 11 ricondotta dalle parti convenute al mancato esame della documentazione contabile dalle stesse fornita e, dunque, agli stessi argomenti già valutati e ritenuti non meritevoli di accoglimento.
Emerge, difatti, dalla documentazione agli atti di causa che il criterio c.d. delle transazioni comparabili è stato palesato dal c.t.u. nel corso delle operazioni peritali, senza incontrare contestazioni di sorta (cfr. verbale del 16.12.2022) e che, nonostante parte attrice avesse prestato il consenso all'acquisizione di documentazione non presente in atti, ai fini della valutazione del valore delle quote della parte convenuta ha recapitato al c.t.u. la CP_4 documentazione contabile il 15.03.2023, dopo l'invio della bozza della relazione e sostanzialmente a ridosso dello spirare del termine per il deposito del testo finale. Nel rispetto del contraddittorio, ai sensi dell'art. 198, comma 2, c.p.c., il Giudice ha ordinato di far pervenire la suddetta documentazione, sino ad allora consegnata solo al c.t.u. in sede di osservazioni, anche alla controparte, la quale nella memoria autorizzata depositata il
26.05.2023 ha negato il consenso. Peraltro, tale documentazione è stata esaminata dal c.t.u., il quale, tuttavia, l'ha ritenuta “di non utilità” in quanto inconferente rispetto ai criteri valutativi dal medesimo adottati, secondo il metodo c.d. del market approach, applicato al criterio delle transazioni comparabili, la cui scelta è stata ampiamente argomentata (cfr. pagg 41-51 c.t.u. del 29.03.2023) e risulta condivisibile. In particolare, il c.t.u. ha esaustivamente motivato la scelta del metodo di valutazione, sulla base dell'indisponibilità EI dati necessari al compimento del percorso valutativo sotteso agli altri criteri indicati dal c.t.p. di parte convenuta: “b) il metodo del cost approach, essendo mirato a determinare il costo di riproduzione EI beni aziendali, presuppone e comporta che al CTU fosse stata consegnata documentazione di dettaglio riferita alle immobilizzazioni materiali ed immateriali presenti in azienda nell'anno 2006 ed una stima di essi alla stessa data anche in termini di residua possibilità di utilizzo e relativo valore di recupero. Tale metodologia, comunque, avrebbe privilegiato un criterio di stima esclusivamente improntato all'analisi patrimoniale che si addice alle società c.d. “contenitore” (ad esempio, quelle aventi come oggetto la gestione di patrimoni immobiliari) e non alle aziende industriali;
” c) il metodo EI risultati attesi presuppone e comporta la disponibilità in capo al valutatore EI business plan e documenti strategici (elementi, si ripete, non ritraibili dai bilanci di esercizio e dalle scritture contabili), documentazione da predisporre (a suo tempo) a cura dell'Organo amministrativo,
pagina 6 di 11 indispensabile a realizzare la normalizzazione EI risultati economici prospettici anche tramite la neutralizzazione delle politiche di bilancio”. Nessuna ipotesi di nullità della c.t.u. ricorre dunque nel caso di specie, risultando l'elaborato peritale esaustivo, congruamente e correttamente motivato in ordine alla determinazione del valore delle quote societarie al momento dell'apertura della successione.
Ciò detto, quanto al piano di riparto, il Tribunale ritiene di accogliere la seconda delle ipotesi divisionali prospettate dal c.t.u., che prevede l'assegnazione in piena proprietà a parte attrice degli immobili di cui alle lettere C), D), E) e F), ossia, nell'ordine, l'ufficio sito a Lucca in
Viale Giusti n. 403 (censito al Catasto Fabbricati al Foglio 164, Particella 244, Sub. 7), gli appartamenti siti a Lucca in Via Iacopo della Quercia n. 286 (censiti al Catasto Fabbricati un appartamento al Foglio 105, Particella 766, Sub 20, con posto auto alla Particella 766, Sub. 6,
e l'altro al Foglio 105, Particella 766, Sub 19, con posto auto alla Particella 766, Sub. 7),
l'ufficio sito a Lucca in Via Campioni n. 115 (censito al Catasto Fabbricati al Foglio 132,
Particella 717, Sub 13), con conguaglio a suo carico di € 9.521,19, da versare in favore EI convenuti secondo le quote spettanti per legge e con conseguente ordine di trascrizione al competente ufficio presso l'Agenzia del Territorio.
Infatti, tale progetto consente sia di privilegiare il criterio del minor conguaglio (Cass. n.
726/2018) – di importo solo di poco superiore rispetto a quello previsto nella prima ipotesi divisionale - sia di rispettare la necessità, prospettata dal consulente e condivisa dal Tribunale, di consentire “da un lato a Parte convenuta di mantenere un possibile legame di utilizzo tra
l'unità immobiliare di cui alla lettera B) della relazione del CTU geom. [ Per_2
l'abitazione di San Michele in Escheto] con la villa di cui alla lettera A) della stessa relazione tecnica [la villa di San Michele in Escheto] attesa la vicinanza tra i due fabbricati;
dall'altro lato di eseguire, per le ragioni suddette di vicinanza tra i fabbricati sub A) e sub B) di cui sopra, una netta separazione fisica del patrimonio ereditario tra Parte attrice e Parte convenuta.” (cfr. pag. 23 della c.t.u integrativa depositata il 12.03.2024), ciò che invece non consente la prima ipotesi divisionale. D'altra parte, la terza ipotesi divisionale, che prevede l'assegnazione a parte attrice EI beni sulla base del loro genere, non è accoglibile, presupponendo l'esborso di un conguaglio di € 434.478,81; somma, invero, esorbitante anche rispetto alla quota assegnata a parte attrice, pari a 1/10 dell'asse ereditario.
pagina 7 di 11 Quanto alla proposta di divisione formulata dal convenuto essa non è CP_2 meritevole di accoglimento avuto riguardo alla somma assai elevata prevista a titolo di conguaglio a carico di parte attrice (€ 223.521,20), considerata la mancata dimostrazione di un effettivo legame tra la parte e l'immobile del quale si vorrebbe negare l'assegnazione alla controparte, nulla essendo in proposito emerso in sede di c.t.u., né in generale dagli atti di causa, tra i quali è stato prodotto solamente un certificato datato 22.07.2025 che ivi attesta la residenza di certificato peraltro non storico e dunque dal quale è impossibile CP_2 dedurre il dies a quo del mutamento anagrafico, considerato che alla data del deposito della comparsa di costituzione in riassunzione, ovvero al 13.10.2022, risiedeva a CP_2
Lucca, Fraz. San Michele in Escheto, Via della Chiesa XXVI n. 254B, e che, in ogni caso, nulla dimostra circa l'effettiva dimora abituale del convenuto, visto che lo stesso ben potrebbe risiedere formalmente ad un indirizzo e dimorare presso un altro. Ed in effetti, la residenza anagrafica è di per sé irrilevante nella decisione circa l'assegnazione EI beni, laddove ad essa non si accompagni la corrispondente situazione di fatto da tutelare.
Inoltre, dovrà essere corrisposta a parte attrice la somma di € 95.639,15, corrispondente a 1/10 EI frutti civili maturati e non percepiti (€ 58.146,11 con riferimento ai canoni di locazione degli immobili ed € 37.493,04 con riferimento ai canoni figurativi EI posti Barca), calcolata, per le unità immobiliari, al netto delle spese di manutenzione (indicate a forfait nella misura del 5%) e considerando il diritto di abitazione della vedova di nell'immobile di CP_3 cui alla lettera A) fino al mese di maggio 2023, nonché l'occupazione dell'unità immobiliare di cui alla lettera B) da parte attrice fino al mese di gennaio 2011.
Per quanto attiene alla domanda di rifusione delle spese sostenute per il pagamento gli oneri fiscali (ICI, IMU e IRPEF) e delle spese di gestione avanzata dai convenuti in riferimento agli immobili e ai posti barca, nonché ai frutti civili, essa è da accogliere, gravando sugli eredi i debiti e i pesi ereditari, in proporzione alle quote, ai sensi del disposto dell'art. 752 c.c.
Parte attrice è dunque condannata a rimborsare ai convenuti, per la quota di sua spettanza:
- le somme da questi ultimi versate a titolo di ICI prima e di IMU poi, tra il luglio 2006 e il
31.12.2023 in relazione agli immobili oggetto di divisione, pari complessivamente a €
93.657,00 (così come quantificati dal c.t.p., dott.ssa nella relazione di cui Persona_4
pagina 8 di 11 all'allegato n. 12 alla relazione integrativa del 12.03.2024) e, dunque, l'importo di € 9.365,70
(pari al decimo del totale sopra indicato), oltre interessi al tasso legale sino al saldo;
- le somme versate dai convenuti a titolo di IRPEF, tra il luglio 2006 e il 31.12.2023, in relazione ai frutti civili degli immobili oggetto di divisione e EI posti barca oggetto di divisione, pari, rispettivamente, ad € 22.095,52 e € 14.247,35, per complessivi € 36.342,87
(così come quantificati dal c.t.p. dott.ssa nella relazione di cui all'allegato n. 12 Persona_4 alla seconda relazione integrativa del 12.03.2024) e, dunque, € 3.634,28 (pari al decimo del totale sopra indicato), oltre interessi al tasso legale sino al saldo;
- le spese sostenute dai convenuti per la gestione degli immobili e EI posti barca tra il luglio
2006 e il 31.12.2023, nella misura determinata dal c.t.u. rispettivamente a pag. 29 e a pag. 30 della seconda relazione integrativa, ovvero in € 51.839,15 per spese di gestione degli immobili e € 93.732,60 per spese di gestione relative ai servizi Portosole s.p.a., oltre interessi al tasso legale sino al saldo, per un totale di € 145.571,75 e, dunque, € 14.557,17, oltre interessi al tasso legale sino al saldo.
Inoltre, parte attrice deve essere condannata a versare ai convenuti la quota loro spettante a titolo di frutti civili relativi all'immobile di cui alla lett. B) della relazione del c.t.u. Geom.
[...] del 13.5.2016, occupato in via esclusiva da e dalla sua famiglia sino al Per_2 Persona_1 gennaio 2011, somma determinata in euro 40.348,27 nella tabella n. 10 della seconda relazione integrativa redatta dal c.t.u., oltre interessi al tasso legale sino al saldo.
Parte attrice è, pertanto, tenuta a rimborsare l'importo complessivo di € 67.905,42, da ripartirsi tra i convenuti secondo le quote di legge.
Compensati i rimborsi in dare e in avere, parte attrice risulta dover corrispondere ai convenuti, secondo le quote di legge, € 27.733,73.
Veniamo, infine, a statuire sulle spese processuali del presente giudizio e di quello svoltosi dinanzi alla Corte d'Appello. Valutata nel complesso l'intera vicenda giudiziaria, si apprezza la soccombenza di parte attrice sulla domanda di condanna all'esecuzione coattiva del presunto accordo raggiunto sulla divisione e sulle domande di accertamento della simulazione dell'atto costitutivo di e EI finanziamenti soci, formulate in via subordinata e la CP_5
pagina 9 di 11 cui infondatezza è stata ribadita dalla Corte d'Appello di Firenze, nonché, dall'altro lato, la soccombenza EI convenuti sulla domanda di accertamento della simulazione assoluta dell'atto di cessione delle quote di rigettata da questo Tribunale e, invece, CP_4 accolta in sede di gravame, e tenuto altresì conto dell'ipotesi divisionale adottata dal
Tribunale, che ha recepito il progetto di divisione sposato in tesi da parte attrice, riconoscendo, tuttavia, la debenza da parte di quest'ultima, per la quota di spettanza, del rimborso delle somme spese dai convenuti per il pagamento degli oneri fiscali e delle spese di gestione in riferimento agli immobili e ai posti barca, nonché ai frutti civili, sussistono i presupposti per dichiarare la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali EI due gradi di giudizio.
Per le stesse ragioni, le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa, sono poste a definitivo carico solidale EI condividenti, con ripartizione interna secondo le quote di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Assegna in piena proprietà a parte attrice l'ufficio sito a Lucca in Viale Giusti n. 403
(censito al Catasto Fabbricati al Foglio 164, Particella 244, Sub. 7), gli appartamenti siti a Lucca in Via Iacopo della Quercia n. 286 (censiti al Catasto Fabbricati un appartamento al Foglio 105, Particella 766, Sub 20, con posto auto alla Particella 766,
Sub. 6, e l'altro, al Foglio 105, Particella 766, Sub 19, con posto auto alla Particella
766, Sub. 7), l'ufficio sito a Lucca in Via Campioni n. 115 (censito al Catasto
Fabbricati al Foglio 132, Particella 717, Sub 13), con conguaglio a suo carico in favore EI convenuti, secondo le quote di legge, di € 9.521,19;
2. Condanna i convenuti, secondo le quote di legge, al pagamento in favore di parte attrice di € 95.639,15, a titolo di rimborsi EI frutti civili maturati e non percepiti in relazione agli immobili e ai posti barca;
3. Condanna parte attrice al rimborso in favore EI convenuti, secondo le quote di legge, delle seguenti somme: € 9.365,70 quale quota parte delle somme versate da questi ultimi a titolo di IMU e di ICI in relazione agli immobili oggetto di divisione tra il luglio 2006 e il 31.12.2023, oltre interessi sino al saldo;
€ 3.634,28 quale quota parte pagina 10 di 11 delle somme versate dai convenuti a titolo di IRPEF in relazione ai frutti civili degli immobili e EI posti barca oggetto di divisione tra il luglio 2006 e il 31.12.2023, oltre interessi sino al saldo;
€ 14.557,17 quale quota parte delle spese sostenute dai convenuti per la gestione degli immobili e EI posti barca tra il luglio 2006 e il
31.12.2023, oltre interessi sino al saldo;
€ 40.348,27 quale quota spettante ai convenuti a titolo di frutti civili relativi all'immobile di cui alla lett. B) della relazione del CTU Geom. del 13.5.2016, occupato in via esclusiva da Per_2 Persona_1
e dalla sua famiglia sino al gennaio 2011, oltre interessi al tasso legale sino al saldo;
4. Compensati gli importi di cui ai capi 2. e 3., condanna parte attrice al pagamento in favore EI convenuti, secondo le quote di legge, dell'importo di € 27.733,73, oltre interessi al tasso legale sino al saldo;
5. Ordina la trascrizione della presente sentenza da parte dell'ufficio di conservatoria presso la competente Agenzia del Territorio;
6. Compensa le spese processuali del presente giudizio e del giudizio di appello;
7. Pone le spese di c.t.u. a definitivo carico solidale EI condividenti, con ripartizione interna secondo le quote di legge.
Lucca, 04/11/2025
Il Giudice Dott.ssa Alice Croci
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