Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Basilicata, sentenza 09/12/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Basilicata |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sent. n.68/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA BASILICATA
composta dai seguenti Magistrati:
dr. IG IR Presidente dr.ssa Maria Luisa ROMANO Consigliere dr. RO TO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di conto iscritto al n. 9085 del Registro di Segreteria, promosso nei confronti dell’economo del Comune di Maschito, Sig. De CA NI, per il conto giudiziale 20584 relativo all’esercizio finanziario 2018.
Viste le relazioni unificate n. 267/2024 e n. 267/2024/Bis, depositate in data 19/09/2024 e 15/10/2025, dal Magistrato istruttore designato per l’esame dei conti giudiziali;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
udito, nella pubblica udienza del 18 novembre 2025, con l’assistenza del Segretario del Collegio dott.ssa Angela Micele, il Pubblico Ministero nella persona del dott. Andrea Luberti;
premesso in
FATTO
Con relazione n. 267, depositata in data 19/09/2024, il Magistrato istruttore, nel riferire sul conto in epigrafe, reso a seguito di decreto per resa di conto e depositato presso la segreteria della Sezione giurisdizionale in data 8/10/2021, constatato preliminarmente che l’agente contabile, Sig. De CA NI, risultava, come da documentazione agli atti, deceduto il 23/4/2024, e quindi in data successiva al deposito del conto, evidenziava, tra l’altro, che:
- come è emerso dal decreto n. 8 del 10/07/2018 di nomina, nonché dalla determina n. 21 del 04/06/2018 di rimborso delle spese economali, per i primi due trimestri dell’anno 2018 la funzione di economo è stata svolta dal sig. D’AN LD e, ciononostante, il conto giudiziale è stato presentato per l’intera annualità 2018 dal solo sig. De CA, che ha provveduto alla relativa sottoscrizione (pur essendo l’inizio della sua gestione formalizzata nel decreto di nomina dal giorno 1° luglio 2018);
- il predetto conto, relativo alle diverse gestioni di due economi, ma recante la sottoscrizione di uno solo di essi, non poteva ritenersi idoneo a rappresentare in modo chiaro e comprensibile la gestione di competenza di ciascun agente.
Il Magistrato istruttore, pertanto, chiedeva, previa fissazione dell’udienza di discussione del giudizio, che il Collegio volesse dichiarare l’improcedibilità del predetto conto giudiziale, con ogni successivo adempimento di legge ai sensi dell’art. 147 c.g.c.
Con memoria depositata il 20/11/2024 la Procura concludeva chiedendo che fosse dichiarata l’improcedibilità dei conti giudiziali in esame.
Con ordinanza inserita nel processo verbale dell’udienza del 3/12/2024, constatata la tardiva notificazione da parte del comune di Maschito del decreto di fissazione udienza (e la mancanza, nelle relazioni di notificazione, dell’espressa menzione dell’avvenuta consegna di copia della relazione del giudice designato), il Collegio fissava nuovo termine per la necessaria rinnovazione.
Con ordinanza n. 5/2025 adottata nella camera di consiglio del 25/3/2025 il Collegio, rilevato che, dalla documentazione restituita dall’amministrazione comunale, risultava che le suindicate notificazioni erano state regolarmente effettuate a mezzo pec al solo erede EP De CA, che non si era costituito né era comparso, dichiarava la contumacia di quest’ultimo e disponeva che la Procura procedesse a notificare agli altri eredi dell’agente contabile risultanti dal certificato di stato di famiglia, ovvero a LE RI e a De CA AN, la relazione del giudice designato, il decreto di fissazione di udienza, il verbale del 3/12/2024 e la stessa ordinanza entro il termine di 30 giorni, autorizzando la richiesta notifica a mezzo delle forze di polizia ai sensi dell’art. 42 c.g.c.
Con sentenza/ordinanza n. 40/2025, il Collegio – rilevata, per i motivi ivi esposti, l’infondatezza della questione pregiudiziale di improcedibilità del conto sollevata dal Magistrato istruttore – rimetteva a quest’ultimo gli atti al fine del completamento dell’istruttoria.
Conseguentemente, in data 15/10/2025 veniva depositata Relazione Unificata n. 267/2024/Bis del Magistrato istruttore, dalla quale si evince, tra l’altro, che, dalla documentazione depositata in data 23/09/2025 dalla Guardia di Finanza, (delegata con provvedimento n. prot.n. SG_BAS-0001147 del 04/09/2025), era emerso, oltre ad un rilievo formale concernente la diversa numerazione degli ordinativi di pagamento rispetto ai buoni indicati nel conto giudiziale, che:
- «Gli ordinativi di pagamento, sebbene talvolta non firmati o firmati solo dall’economo o dal soggetto che prendeva in carico l’ordinativo, sono tutti accompagnati dallo scontrino fiscale, dalla ricevuta e/o dalla fattura, quale documentazione giustificativa che consente il puntale riscontro della gestione economale ad eccezione dei seguenti per i quali manca agli atti il corrispondente scontrino o questo ultimo è di importo inferiore alla spesa effettuata:
i) ordinativo n. 68/2018, corrispondente al buono n. 94 del 20/09/2018 sul rendiconto, avente ad oggetto la spesa ACQUISTO FIORI PER CENTENARIO dell’importo di € 30,00;
ii) ordinativo n. 93/2018, corrispondente al buono n. 115 del 15/11/2018 sul rendiconto, avente ad oggetto la spesa dell’importo di € 226,80 per MANIFESTI E STAMPATI, è allegata la ricevuta fiscale per l'importo solo di euro 200»;
- che «Con riferimento all’ordinativo n. 68, come si evince dal verbale delle operazioni della Guardia di finanza, non è possibile risalire alle scritture contenute, poiché trattandosi di carta termica, il documento è allo stato illeggibile. Per quanto riguarda i buoni citati nel verbale della Guardia di Finanza e che, per come ivi riportato, risulterebbero assenti (ordinativi nn.1, 13, 14, 61, 73, 80, 83, 87, 88), dall’esame di tutta la documentazione e dal riscontro effettuato tra ordinativi trasmessi e quelli indicati nel conto, si evince comunque che nessun documento giustificativo è assente, ma si è trattato di probabili errori materiali nella rendicontazione, “con salto” di alcuni numeri».
Tanto premesso – ritenendo, in adesione a pregressa giurisprudenza della Sezione, che la disposizione di cui all’art. 1, comma 1, L. 20/1994 si applichi anche alla successione degli eredi negli obblighi dell’agente contabile – con la predetta relazione:
- si evidenziava che «…l’indimostrata sussistenza del necessario requisito dell’arricchimento degli eredi (atteso anche l’importo minimo del presunto ammanco), non consente di affermare una loro successione nell’obbligazione dell’agente contabile…»;
- «… stante la carenza di legittimazione passiva degli eredi, non potendosi procedere alla pronunzia in merito alla regolarità della gestione ed all’eventuale addebito…» si chiedeva che fosse dichiarata l’improcedibilità del conto n. 20584 all’esame.
All'odierna pubblica udienza, data per letta la relazione previa acquisizione del consenso del P.M., quest’ultimo concordava con le richieste del Magistrato Relatore esplicitate in relazione. Quindi il giudizio passava in decisione.
DIRITTO
Il Collegio condivide la prospettata carenza di legittimazione passiva degli eredi derivante dall’indimostrato illecito arricchimento del dante causa e del conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi.
Con l’approfondimento istruttorio eseguito per il tramite della Guardia di finanza, infatti, sono stati acquisiti, relativamente al conto in esame, tutti gli ordinativi di pagamento verificandosi che – in disparte alcuni rilievi formali non inficianti la regolarità della gestione dell’economo, relativi alle problematiche evidenziate in fatto, concernenti la sottoscrizione e alla diversa numerazione rispetto ai buoni indicati nel conto – tali ordinativi riportano stesso importo e medesima causale dei buoni e, soprattutto, sono per la massima parte accompagnati da scontrino fiscale, ricevuta e/o fattura comprovanti la spesa, ad eccezione del complessivo importo di € 56,80, rimasto ingiustificato. Anche per gli ordinativi nn.1, 13, 14, 61, 73, 80, 83, 87, 88, nella relazione del Magistrato istruttore si è evidenziato che, dal riscontro effettuato, nessun documento giustificativo è risultato assente, essendosi trattato di probabili errori materiali nella rendicontazione. Nella predetta relazione, in definitiva, si è pervenuti alla condivisibile conclusione «… che la irregolarità manifestata dall’assenza in tutto o in parte degli scontrini e/o fatture attiene ad un importo minimo di circa euro 50 e che potrebbe trattarsi di uno scusabile errore nella rendicontazione dell’attività svolta».
Tanto premesso, in adesione a pregressa giurisprudenza (cfr., in particolare, le sentenze di questa Sezione n. 46/2020 e n. 112/2024), ribadisce il Collegio che – pur nella specialità della disciplina sostanziale e processuale dell’obbligazione di conto rispetto all’obbligazione da responsabilità amministrativa in senso stretto – la sopra citata generale disposizione di cui all’art. 1, comma 1, L. 20/1994, debba trovare applicazione anche con riferimento alla successione degli eredi negli obblighi dell’agente contabile, per identità di ratio.
Di conseguenza, possono configurarsi i presupposti per la trasmissione del debito solo qualora vi sia stato illecito arricchimento del dante causa e conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi.
Orbene, nella fattispecie sono stati convenuti in giudizio gli eredi, ma l’indimostrata sussistenza del necessario requisito del loro arricchimento (non presumibile, atteso l’importo minimo dell’ammanco), non consente al Collegio di affermare una loro successione nell’obbligazione dell’agente contabile: di conseguenza, venendo a mancare la legittimazione passiva degli eredi convenuti, il presente giudizio va dichiarato improcedibile (cfr. C.d.c., Sez. Giur. Lazio, sent. n. 540/2022, e C.d.c., Sez. Giur. Toscana, sent. n. 272/2017).
Resta fermo, peraltro, che - essendo sopravvenuta la morte dell’agente contabile a conto già presentato ed esaminato dal magistrato e non potendo il giudizio proseguire nei confronti degli eredi - il giudizio sul conto debba comunque trovare compimento, ai fini della regolarità delle scritture dell’Ente.
La mancanza della documentazione comprovante la spesa, per il complessivo importo di € 56,80, rimasto ingiustificato, comporta, quindi, una declaratoria di irregolarità senza addebito agli eredi e la necessità che l’amministrazione provveda alle necessarie conseguenti rettifiche delle scritture contabili.
L’esito del giudizio e la mancata costituzione degli eredi non consentono la pronunzia sulle spese.
P.Q.M.
La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata, definitivamente pronunciando:
· dichiara improcedibile il giudizio di conto iscritto al n. 9085 del registro di segreteria nei confronti degli eredi;
· dichiara irregolare il conto e manda all’amministrazione per le rettifiche del caso, nei sensi di cui in premessa;
· nulla per le spese.
Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del 18 novembre - 4 dicembre 2025.
L’estensore Il Presidente f.to digitalmente f.to digitalmente
(RO TO) (IG IR)
Depositata in Segreteria il 9 dicembre 2025 Il Segretario del Collegio f.to digitalmente dott.ssa Angela MICELE