TAR Catania, sez. III, sentenza 17/03/2026, n. 840
TAR
Sentenza 17 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell’art. 10-bis della L. 241/1990 per omessa comunicazione dei motivi ostativi

    Il Collegio ritiene che l’omessa comunicazione dei motivi ostativi non infici la legittimità dell’atto di archiviazione, poiché le ragioni alla base di tale provvedimento sono di carattere vincolato e non discrezionale. In particolare, la sopravvenienza normativa è considerata una ragione prevalente e autonoma che giustifica l’archiviazione, rendendo irrilevante l’apporto partecipativo del privato.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per elusione del giudicato della sentenza n. 2466/2019

    Il Collegio afferma che, in applicazione del principio tempus regit actum, l’Amministrazione è tenuta a considerare le modifiche normative intervenute durante il procedimento, anche se concluso in ritardo. La sopravvenienza normativa non può essere ostacolata dal giudicato se questo impone solo l’obbligo di provvedere senza esaurire la discrezionalità dell’ente. Il ricorrente disponeva di strumenti processuali (nomina di un commissario ad acta) per tutelarsi da sopravvenienze normative sfavorevoli.

  • Inammissibile
    Contraddittorietà tra atti e difetto di istruttoria

    Il Collegio dichiara inammissibile questo motivo per difetto di interesse, in quanto l’atto impugnato è plurimotivato. Poiché la motivazione basata sulla sopravvenienza normativa è immune da censure e sufficiente a sorreggere il dispositivo, l’esame delle altre motivazioni, compresa quella relativa al parere del Comune, risulta ininfluente ai fini della caducazione dell’atto.

  • Inammissibile
    Eccesso di potere, violazione dell’art. 4 D.A. 34/GAB/2025 e inapplicabilità della normativa sopravvenuta L. 28/2024

    Il Collegio dichiara inammissibile questo motivo per difetto di interesse, analogamente al motivo precedente. La legittimità della motivazione relativa alla necessità di gara pubblica e all’applicazione della normativa sopravvenuta è assorbita dalla fondatezza della motivazione principale basata sulla sopravvenienza normativa, rendendo ininfluente l’esame di queste doglianze ai fini dell’annullamento dell’atto.

  • Rigettato
    Danno da inerzia dell’Amministrazione e lesione dell’iniziativa economica

    Il Collegio rigetta la domanda risarcitoria poiché il tempo, di per sé, non è oggetto di autonomo risarcimento. È necessario dimostrare la “spettanza del bene della vita”, ovvero che l’Amministrazione avrebbe dovuto accogliere l’istanza. Il ricorrente non ha fornito prova rigorosa degli elementi costitutivi dell’illecito (art. 2043 c.c.), limitandosi a dedurre la contrarietà al diritto della condotta amministrativa senza provare la fondatezza della pretesa originaria.

  • Inammissibile
    Domanda proposta in via subordinata con memoria difensiva

    Il Collegio dichiara inammissibile questa domanda poiché proposta in via subordinata solo con una memoria difensiva successiva al ricorso originario, senza notifica a tutte le parti intimate. Le memorie difensive non possono essere utilizzate per ampliare il thema decidendum o introdurre nuove questioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. III, sentenza 17/03/2026, n. 840
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 840
    Data del deposito : 17 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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