CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 08/01/2026, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 127/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il 21/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BARBARO CARMELO, Presidente CISTERNA ALBERTO MICHELE, Relatore BUCARELLI ENZO, Giudice
in data 21/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 392/2025 depositato il 17/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3 Camera Di Commercio Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag. entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202400001022000 IVA-ALTRO 2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202400001022000 BOLLO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249012721786000 BOLLO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249012721786000 BOLLO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0942024901822522000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0942024901822522000 IVA-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6212/2025 depositato il 27/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con ricorso, notificato in data 10.01.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, nei confronti di Agenzia delle Entrate - Riscossione, Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Reggio Calabria, Regione Calabria - U.O. Tasse Automobilistiche e Camera di Commercio I.A.A. di Reggio Calabria;
la ricorrente impugnava i seguenti atti (indicati nel ricorso come notificati in data 16.12.2024):
• intimazione di pagamento n. 09420249012721786000;
• intimazione di pagamento n. 0942024901822522000;
• comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476202400001022000;
per la complessiva somma intimata pari a € 118.952,60 derivante dai seguenti titoli:
1. cartella di pagamento n. 094 2006 0002070087 000 - Ente impositore INPS sede di Reggio Calabria
- omesso versamento contributi I.V.S. anno 1998 - € 10.087,56; 2. cartella di pagamento n. 094 2006 0022032238 000 - Ente impositore INPS sede di Reggio Calabria
- omesso versamento contributi I.V.S. anni 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 - € 24.352,76;
3. cartella di pagamento n. 094 2011 0028838331 000 - Ente impositore Regione Calabria - omesso versamento tassa automobilistica art. 17 legge 449/97 anni 2005, 2006 - € 499,84;
4. cartella di pagamento n. 094 2011 0031663208 000 - Ente impositore INAIL sede di Reggio Calabria - sanzioni "premio evaso per tardiva denuncia" anni 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 - € 4.334,60;
5. cartella di pagamento n. 094 2012 0006086466 000 - Ente impositore Comune di Reggio Calabria - Contrav. Cod. Indirizzo_1 anno 2009 - € 179,16;
6. cartella di pagamento n. 094 2013 0021577017 000 - Ente impositore Regione Calabria - tassa automobilistica art. 17 legge 449/97 anno 2007 - € 246,35;
7. cartella di pagamento n. 094 2013 0028090855 000 - Ente impositore Comune di Reggio Calabria - Contrav. Cod. Indirizzo_1 anno 2011 - € 170,00;
8. cartella di pagamento n. 094 2014 0013622462 000 - Ente impositore Regione Calabria - tassa automobilistica art. 17 legge 449/97 anno 2008 - € 643,80;
9. cartella di pagamento n. 094 2014 0025112919 000 - Ente impositore Regione Calabria - tassa automobilistica art. 17 legge 449/97 anni 2009, 2010 - € 1.846,46;
10. cartella di pagamento n. 094 2016 0002044736 000 - Ente impositore Amministrazione Finanziaria - Dir. Prov.le di Reggio Calabria - IRPEF anno 2012 - € 1.490,65;
11. cartella di pagamento n. 094 2016 0018499668 000 - Ente impositore Regione Calabria - tassa automobilistica art. 17 legge 449/97 anni 2011, 2012 - € 2.704,24;
12. cartella di pagamento n. 094 2017 0010175430 000 - Ente impositore INAIL sede di Reggio Calabria - rate premio anni 2016, 2017 - € 461,48;
13. cartella di pagamento n. 094 2017 0017842381 000 - Ente impositore INAIL sede di Reggio Calabria - rate premio anno 2017 - € 449,35;
14. cartella di pagamento n. 094 2018 0010158948 000 - Ente impositore Regione Calabria - tassa automobilistica art. 17 legge 449/97 anni 2013, 2014 - € 2.537,37;
15. cartella di pagamento n. 094 2019 001697547 000 - Ente impositore INAIL sede di Reggio Calabria - rate premio anno 2018 - € 444,62;
16. cartella di pagamento n. 094 2019 0017407277 000 - Ente impositore Prefettura di Reggio Calabria - Contrav. Cod. Indirizzo_1 anno 2018 - € 4.032,09;
17. cartella di pagamento n. 094 2018 0023912318 000 - Ente impositore Comune di Santo Stefano d'Aspromonte - Tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale anni 2011, 2012 - € 1.200,44;
18. cartella di pagamento n. 094 2019 0026653992 001 - Ente impositore Amministrazione Finanziaria - Dir. Prov.le di Reggio Calabria - Imposta di registro locazione fabbricati anno 2018 - € 248,64; 19. cartella di pagamento n. 094 2020 00068108113 000 - Ente impositore Prefettura di Reggio Calabria - contrav. cod. Indirizzo_1 anno 2018 - € 2.960,09;
20. cartella di pagamento n. 094 2020 0011369732 000 - Ente impositore Regione Calabria - tassa automobilistica art. 17 legge 449/97 anno 2015 - € 1.236,45;
21. cartella di pagamento n. 094 2020 0018334118 000 - Ente impositore INAIL sede di Reggio Calabria - regolazioni premio / sanz. civili regolazioni premio / rate premio anni 2018, 2019, 2020 - € 558,90;
22. cartella di pagamento n. 094 2021 0017281881 000 (multi-ruolo).
23. cartella di pagamento n. 094 2021 0027956463 000 - Ente impositore INAIL sede di Reggio Calabria - rate premio / sanz. civili regolazioni premio anni 2020, 2021 - € 504,70;
24. cartella di pagamento n. 094 2022 0017643251 000 - Ente impositore Camera di Commercio di Reggio Calabria - Diritto annuale Camera di Commercio anno 2017 - € 81,41;
25. cartella di pagamento n. 094 2022 0022800913 000 - Ente impositore INAIL sede di Reggio Calabria - rate premio / sanz. civili regolazioni premio anni 2021, 2022 - € 469,96;
26. cartella di pagamento n. 094 2022 0028471279 000 - Ente impositore Amministrazione Finanziaria - Dir. Prov.le di Reggio Calabria - IVA anno 2017 - € 2.133,32;
27. cartella di pagamento n. 094 2022 0036325234 000 (multi-ruolo e multi-ente).
28. cartella di pagamento n. 094 2023 0011391917 000 - Ente impositore Prefettura di Reggio Calabria - Contrav. Codice Indirizzo_1 anno 2018 - € 2.139,85;
29. cartella di pagamento n. 094 2023 0016402084 000 - Ente impositore Amministrazione Finanziaria - Dir. Prov.le di Reggio Calabria - Imposta sostitutiva su regime forfettario - € 1.621,63;
30. avviso di addebito n. 39420120002277000000 - INPS sede di Reggio Calabria - Contributi I.V.S. anni 2010, 2011, 2012 - € 10.182,51;
31. avviso di addebito n. 39420120003381975000 - INPS sede di Reggio Calabria - Contributi I.V.S. anno 2012 - € 2.760,23;
32. avviso di addebito n. 39420130000289005000 - INPS sede di Reggio Calabria - Contributi I.V.S. anni 2011, 2012, 2013 - € 5.230,84;
33. avviso di addebito n. 39420130003715445000 - INPS sede di Reggio Calabria - Contributi I.V.S. anni 2012, 2014 - € 5.432,88;
34. avviso di addebito n. 394201400012733568000 - INPS sede di Reggio Calabria - Contributi I.V.S. anni 2013, 2014 - € 5.650,15;
35. avviso di addebito n. 39420140002777845000 - INPS sede di Reggio Calabria - Contributi I.V.S. anni 2013, 2014 - € 5.530,10;
36. avviso di addebito n. 39420150001845000000 - INPS sede di Reggio Calabria - Contributi I.V.S. anni 2014, 2015 - € 5.681,90;
37. avviso di addebito n. 394201500029066114000 - INPS sede di Reggio Calabria - Comm. accertamento unificato contributo IVS anno 2010 - € 8.586,96; 38. avviso di addebito n. 39420160001372089000 - INPS sede di Reggio Calabria - Contributi I.V.S. anno 2015 - € 5.650,81;
39. avviso di addebito n. 394201600003807881000 - INPS sede di Reggio Calabria - Contributi I.V.S. anno 2015 - € 5.514,83;
40. avviso di addebito n. 39420170002335030000 - INPS sede di Reggio Calabria - Contributi I.V.S. anno 2016 - € 11.102,48;
41. avviso di addebito n. 39420170002976629000 - INPS sede di Reggio Calabria - Contributi I.V.S. anno 2012 - € 2.835,10;
42. avviso di addebito n. 39420180000865209000 - INPS sede di Reggio Calabria - Contributi I.V.S. anno 2017 - € 4.182,05;
43. avviso di addebito n. 39420180005255112000 - INPS sede di Reggio Calabria - Contributi I.V.S. anni 2017, 2018 - € 2.799,10;
44. avviso di addebito n. 39420190002296778000 - INPS sede di Reggio Calabria - Contributi I.V.S. anno 2018 - € 2.799,69;
45. avviso di addebito n. 39420190004817381000 - INPS sede di Reggio Calabria - Contributi I.V.S. anni 2018, 2019 - € 2.729,82;
46. avviso di addebito n. 39420220000673530000 - INPS sede di Reggio Calabria - Contributi I.V.S. anno 2019 - € 1.970,90; con le seguenti cartelle multi-ruolo (come da controdeduzioni AdER): cartella n. 094 2021 0017281881 000: ruolo 2021/2856 (Regione Calabria) e ruolo 2021/2597 (Regione Calabria); cartella n. 094 2022 0036325234 000: ruolo 2022/203 (INAIL) e ruolo 2022/4236 (Camera di Commercio);
quindi, la ricorrente articolava i seguenti motivi di ricorso:
1. illegittimità dell'iscrizione ipotecaria e delle intimazioni di pagamento per intervenuta prescrizione del credito, deducendo che i crediti sottesi sarebbero prescritti e che gli atti impugnati si fonderebbero anche su cartelle di pagamento non portate a conoscenza della contribuente o notificate oltre i termini di legge;
2. nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e delle intimazioni di pagamento per mancata notifica delle cartelle esattoriali/atti presupposti, deducendo che non sarebbe stata provata la notifica delle cartelle e degli eventuali avvisi di accertamento richiamati, né prodotti gli atti presupposti e le relative relate;
3. nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per mancanza di intimazione di pagamento ai sensi dell'art. 50, comma 2, D.P.R. 602/1973, deducendo che, essendo trascorso oltre un anno dalla notifica delle cartelle di pagamento, l'iscrizione ipotecaria avrebbe dovuto essere preceduta da intimazione ad adempiere;
4. nullità per vizio di motivazione, richiamando l'art. 7, comma 1, L. 212/2000 e l'art. 3, L. 241/1990, deducendo carenza di motivazione e mancata allegazione degli atti richiamati a fondamento della pretesa;
5. errato ed illegittimo calcolo di sanzioni/interessi, deducendo difetto di motivazione per mancata indicazione del dettaglio del calcolo degli interessi e delle modalità di determinazione degli importi.
Si costituiva Agenzia delle Entrate - Riscossione, la quale in via pregiudiziale e/o preliminare articolava le seguenti deduzioni: parziale difetto di giurisdizione del giudice tributario, deducendo che i crediti previdenziali rientrerebbero nella giurisdizione del giudice del lavoro e le sanzioni amministrative (es. Codice della strada) nella giurisdizione del giudice ordinario;
carenza di legittimazione a contraddire dell'Agente della riscossione rispetto a censure attinenti ai titoli/atti presupposti formati dagli enti impositori;
regolarità del procedimento notificatorio degli atti della riscossione, con deduzioni sulla ritualità delle notifiche e sulla mancanza di specifici pregiudizi difensivi prospettati dalla ricorrente;
inammissibilità e/o infondatezza dell'eccezione di prescrizione attesa l'esistenza di atti efficacia interruttiva;
legittimità dell'intimazione di pagamento impugnata quanto alla motivazione;
mancata violazione dell'art. 50 d.P.R. 602/1973 per mancato preavviso/intimazione, con richiamo alla disciplina degli atti della riscossione e alle condizioni di applicabilità;
si costituiva altresì Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Reggio Calabria, con controdeduzioni riferite all'intimazione di pagamento n. 09420249012721786000, deducendo che le censure riguardavano esclusivamente profili di notifica/atti prodromici e sostenendo l'inammissibilità di doglianze attinenti ad atti divenuti definitivi;
si costituiva Regione Calabria - U.O. Tasse Automobilistiche, chiedendo la declaratoria di inammissibilità e/o il rigetto del ricorso e formulando, in sintesi, le seguenti eccezioni/deduzioni: eccezione preliminare sulla procura alle liti, deducendo la necessità dell'attestazione di conformità e sostenendo che, in difetto, la procura sarebbe priva di efficacia e il ricorso inammissibile;
eccezione preliminare di tardività, deducendo che gli atti impugnati risultavano datati 15.03.2024, 06.08.2024 e 30.08.2024 e che la parte ricorrente non avrebbe prodotto prova della notifica/ricezione, impedendo la verifica della tempestività; eccezione preliminare di genericità, deducendo la mancata indicazione delle cartelle sottese, dei tributi e delle date di notifica, con conseguente indeterminatezza dei termini invocati a fondamento della prescrizione;
deducendo la regolare notifica degli atti presupposti e sulla prescrizione/decadenza in materia di tassa automobilistica;
si costituiva Camera di Commercio I.A.A. di Reggio Calabria, chiedendo il rigetto del ricorso e deducendo, in sintesi: la natura tributaria del diritto annuale camerale e conseguente giurisdizione tributaria, con richiamo a giurisprudenza di legittimità; la legittimità dell'iscrizione a ruolo del diritto annuale, delle sanzioni e degli interessi, anche con richiamo alla disciplina dell'iscrizione diretta a ruolo ex art. 17, comma 3, D.Lgs. 472/1997 e alla normativa regolamentare;
all'odierna udienza la controversia era trattenuta in decisione;
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte adita in relazione alle seguenti cartelle di pagamento la cui cognizione compete al giudice del lavoro ovvero al giudice ordinario, con contestuale assegnazione alla ricorrente del termine di giorni 90 per la riassunzione dei giudizi innanzi all'Autorità giurisdizionale competente ratione materiae:
1. cartella di pagamento n. 094 2006 0002070087 000 - Ente impositore INPS sede di Reggio Calabria
- omesso versamento contributi I.V.S. anno 1998 - € 10.087,56; 2. cartella di pagamento n. 094 2006 0022032238 000 - Ente impositore INPS sede di Reggio Calabria
- omesso versamento contributi I.V.S. anni 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 - € 24.352,76; 4. cartella di pagamento n. 094 2011 0031663208 000 - Ente impositore INAIL sede di Reggio Calabria - sanzioni "premio evaso per tardiva denuncia" anni 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 - € 4.334,60; 5. cartella di pagamento n. 094 2012 0006086466 000 - Ente impositore Comune di Reggio Calabria - contrav. Cod. Indirizzo_1 anno 2009 - € 179,16; 7. cartella di pagamento n. 094 2013 0028090855 000 - Ente impositore Comune di Reggio Calabria - contrav. Cod. Indirizzo_1 anno 2011 - € 170,00;
12. cartella di pagamento n. 094 2017 0010175430 000 - Ente impositore INAIL sede di Reggio Calabria - rate premio anni 2016, 2017 - € 461,48;
13. cartella di pagamento n. 094 2017 0017842381 000 - Ente impositore INAIL sede di Reggio Calabria - rate premio anno 2017 - € 449,35;
15. cartella di pagamento n. 094 2019 001697547 000 - Ente impositore INAIL sede di Reggio Calabria - rate premio anno 2018 - € 444,62;
16. cartella di pagamento n. 094 2019 0017407277 000 - Ente impositore Prefettura di Reggio
Calabria - contrav. Cod. Indirizzo_1 anno 2018 - € 4.032,09; 19. cartella di pagamento n. 094 2020 00068108113 000 - Ente impositore Prefettura di Reggio
Calabria - contrav. Cod. Indirizzo_1 anno 2018 - € 2.960,09; 21. cartella di pagamento n. 094 2020 0018334118 000 - Ente impositore INAIL sede di Reggio
Calabria - regolazioni premio / sanz. civili regolazioni premio / rate premio anni 2018, 2019, 2020 - € 558,90; 23. cartella di pagamento n. 094 2021 0027956463 000 - Ente impositore INAIL sede di Reggio
Calabria - rate premio / sanz. civili regolazioni premio anni 2020, 2021 - € 504,70; 25. cartella di pagamento n. 094 2022 0022800913 000 - Ente impositore INAIL sede di Reggio Calabria - rate premio / sanz. civili regolazioni premio anni 2021, 2022 - € 469,96;
27. cartella di pagamento n. 094 2022 0036325234 000 (multi-ruolo e multi-ente, limitatamente al ruolo 2022/203 (INAIL);
28. cartella di pagamento n. 094 2023 0011391917 000 - Ente impositore Prefettura di Reggio Calabria - contrav. Codice Indirizzo_1 anno 2018 - € 2.139,85;
30. avviso di addebito n. 39420120002277000000 - INPS sede di Reggio Calabria - Contributi I.V.S. anni 2010, 2011, 2012 - € 10.182,51;
31. avviso di addebito n. 39420120003381975000 - INPS sede di Reggio Calabria - Contributi I.V.S. anno 2012 - € 2.760,23;
32. avviso di addebito n. 39420130000289005000 - INPS sede di Reggio Calabria - Contributi I.V.S. anni 2011, 2012, 2013 - € 5.230,84;
33. avviso di addebito n. 39420130003715445000 - INPS sede di Reggio Calabria - Contributi I.V.S. anni 2012, 2014 - € 5.432,88;
34. avviso di addebito n. 394201400012733568000 - INPS sede di Reggio Calabria - Contributi I.V.S. anni 2013, 2014 - € 5.650,15;
35. avviso di addebito n. 39420140002777845000 - INPS sede di Reggio Calabria - Contributi I.V.S. anni 2013, 2014 - € 5.530,10;
36. avviso di addebito n. 39420150001845000000 - INPS sede di Reggio Calabria - Contributi I.V.S. anni 2014, 2015 - € 5.681,90;
37. avviso di addebito n. 394201500029066114000 - INPS sede di Reggio Calabria - Comm. accertamento unificato contributo IVS anno 2010 - € 8.586,96;
38. avviso di addebito n. 39420160001372089000 - INPS sede di Reggio Calabria - Contributi I.V.S. anno 2015 - € 5.650,81;
39. avviso di addebito n. 394201600003807881000 - INPS sede di Reggio Calabria - Contributi I.V.S. anno 2015 - € 5.514,83;
40. avviso di addebito n. 39420170002335030000 - INPS sede di Reggio Calabria - Contributi I.V.S. anno 2016 - € 11.102,48;
41. avviso di addebito n. 39420170002976629000 - INPS sede di Reggio Calabria - Contributi I.V.S. anno 2012 - € 2.835,10;
42. avviso di addebito n. 39420180000865209000 - INPS sede di Reggio Calabria - Contributi I.V.S. anno 2017 - € 4.182,05;
43. avviso di addebito n. 39420180005255112000 - INPS sede di Reggio Calabria - Contributi I.V.S. anni 2017, 2018 - € 2.799,10;
44. avviso di addebito n. 39420190002296778000 - INPS sede di Reggio Calabria - Contributi I.V.S. anno 2018 - € 2.799,69;
45. avviso di addebito n. 39420190004817381000 - INPS sede di Reggio Calabria - Contributi I.V.S. anni 2018, 2019 - € 2.729,82; 46. avviso di addebito n. 39420220000673530000 - INPS sede di Reggio Calabria - Contributi I.V.S. anno 2019 - € 1.970,90;
quanto alle restanti cartelle di pagamento, il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato;
a prescindere, infatti, dalla compiuta allegazione di parte di AdER della prova dell'avvenuta notifica di tutte le cartelle di pagamento residue, risulta – altresì – prodotta copia della seguente documentazione attestante la notifica di distinti (e prodromici rispetto a quelli oggi impugnati) atti di interruzione della prescrizione che, in quanto non tempestivamente impugnati dalla ricorrente, rendono inammissibili i motivi di gravame concernenti la pretesa omessa notifica delle stesse cartelle di pagamento e infondati i motivi concernenti la pretesa decadenza o prescrizione delle pretese impositive;
e, più precisamente, l'AdER ha prodotto copia della notifica dei seguenti atti ulteriori: a) la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.09476201500001861000 è stata notificata in data 28.05.2015 mediante consegna dell'atto a soggetto qualificatosi “persona di famiglia” (marito) che ha apposto la sua firma nello spazio riservato;
b) l'intimazione di pagamento n.09420159019466374000 è stata notificata in data 19.11.2015 mediante consegna dell'atto a soggetto qualificatosi “delegato al ritiro” che ha apposto la sua firma nello spazio riservato ed invio della seconda raccomandata informativa (can); c) la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.09476201600004083000 è stata notificata in data 05.12.2016 mediante deposito telematico presso infocamere s.c.p.a. ai sensi dell'art.26, comma 2, dpr n.602/1973 con successivo invio della raccomandata informativa;
d) l'intimazione di pagamento n.09420189001739513000 è stata notificata in data 26.01.2018 a mezzo pec con inoltro dell'atto all'indirizzo di posta elettronica del contribuente: Email_6; l'intimazione di pagamento n.09420189007247840000 è stata notificata in data 26.09.2018 a mezzo pec con inoltro dell'atto all'indirizzo di posta elettronica del contribuente: Email_6; e) l'intimazione di pagamento n.09420199003904267000 è stata notificata 12.03.2019 a mezzo pec con inoltro dell'atto all'indirizzo di posta elettronica del contribuente: Email_6; f) l' intimazione di pagamento n.09420209004328919000 è stata notificata in data 29.02.2020 mediante deposito telematico presso il infocamere s.c.p.a. ai sensi e per gli effetti di cui all'art.26, comma 2, dpr n.602/1973 con successivo invio della raccomandata informativa;
g) l'intimazione di pagamento n.09420229005746222000 è stata notificata in data 18.11.2022 mediante con “consegna da sportello” a soggetto qualificatosi “delegato al ritiro" che ha apposto la sua firma nello spazio riservato;
h) l'intimazione di pagamento n.09420239008767283000 è stata notificata in data 14.12.2023 mediante consegna dell'atto a soggetto qualificatosi “persona di famiglia” che ha apposto la sua firma nello spazio riservato;
i) l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n.094842024000041777001 è stato notificato in data 20.09.2024 mediante consegna dell'atto a soggetto qualificatosi “persona di famiglia” che ha apposto la sua firma nello spazio riservato;
j) l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n.09484202400004178001 è stato notificato in data 20.09.2024 mediante consegna dell'atto a soggetto qualificatosi “persona di famiglia” che ha apposto la sua firma nello spazio riservato;
in assenza di qualsivoglia contestazione da parte della ricorrente, la regolare notifica di tali atti preclude – come detto – l'accoglimento dell'eccezione di decadenza e/o prescrizione sia in ordine al credito principale che agli accessori (sanzioni e interessi);
parimenti infondato è il motivo concernente l'omessa e/o insufficiente motivazione degli atti opposti, tenuto conto che le predette, pregresse notifiche consentivano agevolmente alla ricorrente di prendere cognizione del fondamento delle singole pretese tributarie;
inoltre l'atto impugnato risulta predisposto secondo il prescritto modello ministeriale e reca in modo evidente ed appropriato (anche alle luce della notifica degli atti prodromici sopra menzionati) l'indicazione delle ragioni impositive dell'Agente per la riscossione, tutte riferentisi a cartelle delle quali sono analiticamente indicati gli estremi e le ragioni della debenza.
anche infondato è il motivo relativo alla pretesa violazione dell'art. 50 citato, posto che, invero, è pacifico che non si possa fare applicazione, nel caso di specie, del disposto dell'art.50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 in quanto la comunicazione preventiva, al pari della vera e propria iscrizione, «non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, secondo comma, del d.P.R. n. 602 citato, la quale è prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento» (v. da ultimo Cassazione civile, sez. trib., 22/02/2017, n. 4587);
infine, nessun fondamento hanno le doglianze concernenti la mancata indicazione delle modalità di calcolo dell'aggio e degli interessi, valga il rilievo che si è in presenza – quanto al primo profilo – di una somma avente natura retributiva per l'agente incaricato (Cassazione civile, sez. trib., 14/02/2018, n. 3524) e determinata sulla scorta di parametri dipendenti dal solo ammontare del credito azionato e – quanto al secondo profilo – deve prendersi atto che l'atto impugnato contiene l'analitica indicazione dell'ammontare degli interessi e (alla nota 2) spiega compiutamente quali siano le componenti di tale voce accessoria di debito per la NE (Indirizzo_2 civile, sez. VI, 22/06/2017, n. 15554 ); deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva dei restanti resistenti, considerato che il ricorso aveva in effetti a oggetto la sola attività dell'Agente per la riscossione e non gli originari atti impositivi;
le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate tenendo conto dei criteri di cui all'art. 4 del D.M. n. 55/2014, avuto riguardo alla natura della controversia, al valore della stessa, alla complessità delle questioni trattate e all'attività difensiva espletata, e sono pertanto liquidate come da dispositivo, previa revoca dell'avvenuta ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato stante la palese infondatezza e, in parte, inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio (v. Cass. sez. 2 n. 26060 del 17/10/2018);
P.Q.M.
la Corte dichiara il parziale difetto di giurisdizione nei termini indicati in parte motiva;
rigetta il ricorso nel resto e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 1.000,00 (mille) in favore di ciascun resistente. (firmato digitalmente)
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il 21/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BARBARO CARMELO, Presidente CISTERNA ALBERTO MICHELE, Relatore BUCARELLI ENZO, Giudice
in data 21/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 392/2025 depositato il 17/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3 Camera Di Commercio Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag. entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202400001022000 IVA-ALTRO 2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202400001022000 BOLLO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249012721786000 BOLLO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249012721786000 BOLLO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0942024901822522000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0942024901822522000 IVA-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6212/2025 depositato il 27/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con ricorso, notificato in data 10.01.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, nei confronti di Agenzia delle Entrate - Riscossione, Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Reggio Calabria, Regione Calabria - U.O. Tasse Automobilistiche e Camera di Commercio I.A.A. di Reggio Calabria;
la ricorrente impugnava i seguenti atti (indicati nel ricorso come notificati in data 16.12.2024):
• intimazione di pagamento n. 09420249012721786000;
• intimazione di pagamento n. 0942024901822522000;
• comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476202400001022000;
per la complessiva somma intimata pari a € 118.952,60 derivante dai seguenti titoli:
1. cartella di pagamento n. 094 2006 0002070087 000 - Ente impositore INPS sede di Reggio Calabria
- omesso versamento contributi I.V.S. anno 1998 - € 10.087,56; 2. cartella di pagamento n. 094 2006 0022032238 000 - Ente impositore INPS sede di Reggio Calabria
- omesso versamento contributi I.V.S. anni 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 - € 24.352,76;
3. cartella di pagamento n. 094 2011 0028838331 000 - Ente impositore Regione Calabria - omesso versamento tassa automobilistica art. 17 legge 449/97 anni 2005, 2006 - € 499,84;
4. cartella di pagamento n. 094 2011 0031663208 000 - Ente impositore INAIL sede di Reggio Calabria - sanzioni "premio evaso per tardiva denuncia" anni 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 - € 4.334,60;
5. cartella di pagamento n. 094 2012 0006086466 000 - Ente impositore Comune di Reggio Calabria - Contrav. Cod. Indirizzo_1 anno 2009 - € 179,16;
6. cartella di pagamento n. 094 2013 0021577017 000 - Ente impositore Regione Calabria - tassa automobilistica art. 17 legge 449/97 anno 2007 - € 246,35;
7. cartella di pagamento n. 094 2013 0028090855 000 - Ente impositore Comune di Reggio Calabria - Contrav. Cod. Indirizzo_1 anno 2011 - € 170,00;
8. cartella di pagamento n. 094 2014 0013622462 000 - Ente impositore Regione Calabria - tassa automobilistica art. 17 legge 449/97 anno 2008 - € 643,80;
9. cartella di pagamento n. 094 2014 0025112919 000 - Ente impositore Regione Calabria - tassa automobilistica art. 17 legge 449/97 anni 2009, 2010 - € 1.846,46;
10. cartella di pagamento n. 094 2016 0002044736 000 - Ente impositore Amministrazione Finanziaria - Dir. Prov.le di Reggio Calabria - IRPEF anno 2012 - € 1.490,65;
11. cartella di pagamento n. 094 2016 0018499668 000 - Ente impositore Regione Calabria - tassa automobilistica art. 17 legge 449/97 anni 2011, 2012 - € 2.704,24;
12. cartella di pagamento n. 094 2017 0010175430 000 - Ente impositore INAIL sede di Reggio Calabria - rate premio anni 2016, 2017 - € 461,48;
13. cartella di pagamento n. 094 2017 0017842381 000 - Ente impositore INAIL sede di Reggio Calabria - rate premio anno 2017 - € 449,35;
14. cartella di pagamento n. 094 2018 0010158948 000 - Ente impositore Regione Calabria - tassa automobilistica art. 17 legge 449/97 anni 2013, 2014 - € 2.537,37;
15. cartella di pagamento n. 094 2019 001697547 000 - Ente impositore INAIL sede di Reggio Calabria - rate premio anno 2018 - € 444,62;
16. cartella di pagamento n. 094 2019 0017407277 000 - Ente impositore Prefettura di Reggio Calabria - Contrav. Cod. Indirizzo_1 anno 2018 - € 4.032,09;
17. cartella di pagamento n. 094 2018 0023912318 000 - Ente impositore Comune di Santo Stefano d'Aspromonte - Tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale anni 2011, 2012 - € 1.200,44;
18. cartella di pagamento n. 094 2019 0026653992 001 - Ente impositore Amministrazione Finanziaria - Dir. Prov.le di Reggio Calabria - Imposta di registro locazione fabbricati anno 2018 - € 248,64; 19. cartella di pagamento n. 094 2020 00068108113 000 - Ente impositore Prefettura di Reggio Calabria - contrav. cod. Indirizzo_1 anno 2018 - € 2.960,09;
20. cartella di pagamento n. 094 2020 0011369732 000 - Ente impositore Regione Calabria - tassa automobilistica art. 17 legge 449/97 anno 2015 - € 1.236,45;
21. cartella di pagamento n. 094 2020 0018334118 000 - Ente impositore INAIL sede di Reggio Calabria - regolazioni premio / sanz. civili regolazioni premio / rate premio anni 2018, 2019, 2020 - € 558,90;
22. cartella di pagamento n. 094 2021 0017281881 000 (multi-ruolo).
23. cartella di pagamento n. 094 2021 0027956463 000 - Ente impositore INAIL sede di Reggio Calabria - rate premio / sanz. civili regolazioni premio anni 2020, 2021 - € 504,70;
24. cartella di pagamento n. 094 2022 0017643251 000 - Ente impositore Camera di Commercio di Reggio Calabria - Diritto annuale Camera di Commercio anno 2017 - € 81,41;
25. cartella di pagamento n. 094 2022 0022800913 000 - Ente impositore INAIL sede di Reggio Calabria - rate premio / sanz. civili regolazioni premio anni 2021, 2022 - € 469,96;
26. cartella di pagamento n. 094 2022 0028471279 000 - Ente impositore Amministrazione Finanziaria - Dir. Prov.le di Reggio Calabria - IVA anno 2017 - € 2.133,32;
27. cartella di pagamento n. 094 2022 0036325234 000 (multi-ruolo e multi-ente).
28. cartella di pagamento n. 094 2023 0011391917 000 - Ente impositore Prefettura di Reggio Calabria - Contrav. Codice Indirizzo_1 anno 2018 - € 2.139,85;
29. cartella di pagamento n. 094 2023 0016402084 000 - Ente impositore Amministrazione Finanziaria - Dir. Prov.le di Reggio Calabria - Imposta sostitutiva su regime forfettario - € 1.621,63;
30. avviso di addebito n. 39420120002277000000 - INPS sede di Reggio Calabria - Contributi I.V.S. anni 2010, 2011, 2012 - € 10.182,51;
31. avviso di addebito n. 39420120003381975000 - INPS sede di Reggio Calabria - Contributi I.V.S. anno 2012 - € 2.760,23;
32. avviso di addebito n. 39420130000289005000 - INPS sede di Reggio Calabria - Contributi I.V.S. anni 2011, 2012, 2013 - € 5.230,84;
33. avviso di addebito n. 39420130003715445000 - INPS sede di Reggio Calabria - Contributi I.V.S. anni 2012, 2014 - € 5.432,88;
34. avviso di addebito n. 394201400012733568000 - INPS sede di Reggio Calabria - Contributi I.V.S. anni 2013, 2014 - € 5.650,15;
35. avviso di addebito n. 39420140002777845000 - INPS sede di Reggio Calabria - Contributi I.V.S. anni 2013, 2014 - € 5.530,10;
36. avviso di addebito n. 39420150001845000000 - INPS sede di Reggio Calabria - Contributi I.V.S. anni 2014, 2015 - € 5.681,90;
37. avviso di addebito n. 394201500029066114000 - INPS sede di Reggio Calabria - Comm. accertamento unificato contributo IVS anno 2010 - € 8.586,96; 38. avviso di addebito n. 39420160001372089000 - INPS sede di Reggio Calabria - Contributi I.V.S. anno 2015 - € 5.650,81;
39. avviso di addebito n. 394201600003807881000 - INPS sede di Reggio Calabria - Contributi I.V.S. anno 2015 - € 5.514,83;
40. avviso di addebito n. 39420170002335030000 - INPS sede di Reggio Calabria - Contributi I.V.S. anno 2016 - € 11.102,48;
41. avviso di addebito n. 39420170002976629000 - INPS sede di Reggio Calabria - Contributi I.V.S. anno 2012 - € 2.835,10;
42. avviso di addebito n. 39420180000865209000 - INPS sede di Reggio Calabria - Contributi I.V.S. anno 2017 - € 4.182,05;
43. avviso di addebito n. 39420180005255112000 - INPS sede di Reggio Calabria - Contributi I.V.S. anni 2017, 2018 - € 2.799,10;
44. avviso di addebito n. 39420190002296778000 - INPS sede di Reggio Calabria - Contributi I.V.S. anno 2018 - € 2.799,69;
45. avviso di addebito n. 39420190004817381000 - INPS sede di Reggio Calabria - Contributi I.V.S. anni 2018, 2019 - € 2.729,82;
46. avviso di addebito n. 39420220000673530000 - INPS sede di Reggio Calabria - Contributi I.V.S. anno 2019 - € 1.970,90; con le seguenti cartelle multi-ruolo (come da controdeduzioni AdER): cartella n. 094 2021 0017281881 000: ruolo 2021/2856 (Regione Calabria) e ruolo 2021/2597 (Regione Calabria); cartella n. 094 2022 0036325234 000: ruolo 2022/203 (INAIL) e ruolo 2022/4236 (Camera di Commercio);
quindi, la ricorrente articolava i seguenti motivi di ricorso:
1. illegittimità dell'iscrizione ipotecaria e delle intimazioni di pagamento per intervenuta prescrizione del credito, deducendo che i crediti sottesi sarebbero prescritti e che gli atti impugnati si fonderebbero anche su cartelle di pagamento non portate a conoscenza della contribuente o notificate oltre i termini di legge;
2. nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e delle intimazioni di pagamento per mancata notifica delle cartelle esattoriali/atti presupposti, deducendo che non sarebbe stata provata la notifica delle cartelle e degli eventuali avvisi di accertamento richiamati, né prodotti gli atti presupposti e le relative relate;
3. nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per mancanza di intimazione di pagamento ai sensi dell'art. 50, comma 2, D.P.R. 602/1973, deducendo che, essendo trascorso oltre un anno dalla notifica delle cartelle di pagamento, l'iscrizione ipotecaria avrebbe dovuto essere preceduta da intimazione ad adempiere;
4. nullità per vizio di motivazione, richiamando l'art. 7, comma 1, L. 212/2000 e l'art. 3, L. 241/1990, deducendo carenza di motivazione e mancata allegazione degli atti richiamati a fondamento della pretesa;
5. errato ed illegittimo calcolo di sanzioni/interessi, deducendo difetto di motivazione per mancata indicazione del dettaglio del calcolo degli interessi e delle modalità di determinazione degli importi.
Si costituiva Agenzia delle Entrate - Riscossione, la quale in via pregiudiziale e/o preliminare articolava le seguenti deduzioni: parziale difetto di giurisdizione del giudice tributario, deducendo che i crediti previdenziali rientrerebbero nella giurisdizione del giudice del lavoro e le sanzioni amministrative (es. Codice della strada) nella giurisdizione del giudice ordinario;
carenza di legittimazione a contraddire dell'Agente della riscossione rispetto a censure attinenti ai titoli/atti presupposti formati dagli enti impositori;
regolarità del procedimento notificatorio degli atti della riscossione, con deduzioni sulla ritualità delle notifiche e sulla mancanza di specifici pregiudizi difensivi prospettati dalla ricorrente;
inammissibilità e/o infondatezza dell'eccezione di prescrizione attesa l'esistenza di atti efficacia interruttiva;
legittimità dell'intimazione di pagamento impugnata quanto alla motivazione;
mancata violazione dell'art. 50 d.P.R. 602/1973 per mancato preavviso/intimazione, con richiamo alla disciplina degli atti della riscossione e alle condizioni di applicabilità;
si costituiva altresì Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Reggio Calabria, con controdeduzioni riferite all'intimazione di pagamento n. 09420249012721786000, deducendo che le censure riguardavano esclusivamente profili di notifica/atti prodromici e sostenendo l'inammissibilità di doglianze attinenti ad atti divenuti definitivi;
si costituiva Regione Calabria - U.O. Tasse Automobilistiche, chiedendo la declaratoria di inammissibilità e/o il rigetto del ricorso e formulando, in sintesi, le seguenti eccezioni/deduzioni: eccezione preliminare sulla procura alle liti, deducendo la necessità dell'attestazione di conformità e sostenendo che, in difetto, la procura sarebbe priva di efficacia e il ricorso inammissibile;
eccezione preliminare di tardività, deducendo che gli atti impugnati risultavano datati 15.03.2024, 06.08.2024 e 30.08.2024 e che la parte ricorrente non avrebbe prodotto prova della notifica/ricezione, impedendo la verifica della tempestività; eccezione preliminare di genericità, deducendo la mancata indicazione delle cartelle sottese, dei tributi e delle date di notifica, con conseguente indeterminatezza dei termini invocati a fondamento della prescrizione;
deducendo la regolare notifica degli atti presupposti e sulla prescrizione/decadenza in materia di tassa automobilistica;
si costituiva Camera di Commercio I.A.A. di Reggio Calabria, chiedendo il rigetto del ricorso e deducendo, in sintesi: la natura tributaria del diritto annuale camerale e conseguente giurisdizione tributaria, con richiamo a giurisprudenza di legittimità; la legittimità dell'iscrizione a ruolo del diritto annuale, delle sanzioni e degli interessi, anche con richiamo alla disciplina dell'iscrizione diretta a ruolo ex art. 17, comma 3, D.Lgs. 472/1997 e alla normativa regolamentare;
all'odierna udienza la controversia era trattenuta in decisione;
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte adita in relazione alle seguenti cartelle di pagamento la cui cognizione compete al giudice del lavoro ovvero al giudice ordinario, con contestuale assegnazione alla ricorrente del termine di giorni 90 per la riassunzione dei giudizi innanzi all'Autorità giurisdizionale competente ratione materiae:
1. cartella di pagamento n. 094 2006 0002070087 000 - Ente impositore INPS sede di Reggio Calabria
- omesso versamento contributi I.V.S. anno 1998 - € 10.087,56; 2. cartella di pagamento n. 094 2006 0022032238 000 - Ente impositore INPS sede di Reggio Calabria
- omesso versamento contributi I.V.S. anni 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 - € 24.352,76; 4. cartella di pagamento n. 094 2011 0031663208 000 - Ente impositore INAIL sede di Reggio Calabria - sanzioni "premio evaso per tardiva denuncia" anni 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 - € 4.334,60; 5. cartella di pagamento n. 094 2012 0006086466 000 - Ente impositore Comune di Reggio Calabria - contrav. Cod. Indirizzo_1 anno 2009 - € 179,16; 7. cartella di pagamento n. 094 2013 0028090855 000 - Ente impositore Comune di Reggio Calabria - contrav. Cod. Indirizzo_1 anno 2011 - € 170,00;
12. cartella di pagamento n. 094 2017 0010175430 000 - Ente impositore INAIL sede di Reggio Calabria - rate premio anni 2016, 2017 - € 461,48;
13. cartella di pagamento n. 094 2017 0017842381 000 - Ente impositore INAIL sede di Reggio Calabria - rate premio anno 2017 - € 449,35;
15. cartella di pagamento n. 094 2019 001697547 000 - Ente impositore INAIL sede di Reggio Calabria - rate premio anno 2018 - € 444,62;
16. cartella di pagamento n. 094 2019 0017407277 000 - Ente impositore Prefettura di Reggio
Calabria - contrav. Cod. Indirizzo_1 anno 2018 - € 4.032,09; 19. cartella di pagamento n. 094 2020 00068108113 000 - Ente impositore Prefettura di Reggio
Calabria - contrav. Cod. Indirizzo_1 anno 2018 - € 2.960,09; 21. cartella di pagamento n. 094 2020 0018334118 000 - Ente impositore INAIL sede di Reggio
Calabria - regolazioni premio / sanz. civili regolazioni premio / rate premio anni 2018, 2019, 2020 - € 558,90; 23. cartella di pagamento n. 094 2021 0027956463 000 - Ente impositore INAIL sede di Reggio
Calabria - rate premio / sanz. civili regolazioni premio anni 2020, 2021 - € 504,70; 25. cartella di pagamento n. 094 2022 0022800913 000 - Ente impositore INAIL sede di Reggio Calabria - rate premio / sanz. civili regolazioni premio anni 2021, 2022 - € 469,96;
27. cartella di pagamento n. 094 2022 0036325234 000 (multi-ruolo e multi-ente, limitatamente al ruolo 2022/203 (INAIL);
28. cartella di pagamento n. 094 2023 0011391917 000 - Ente impositore Prefettura di Reggio Calabria - contrav. Codice Indirizzo_1 anno 2018 - € 2.139,85;
30. avviso di addebito n. 39420120002277000000 - INPS sede di Reggio Calabria - Contributi I.V.S. anni 2010, 2011, 2012 - € 10.182,51;
31. avviso di addebito n. 39420120003381975000 - INPS sede di Reggio Calabria - Contributi I.V.S. anno 2012 - € 2.760,23;
32. avviso di addebito n. 39420130000289005000 - INPS sede di Reggio Calabria - Contributi I.V.S. anni 2011, 2012, 2013 - € 5.230,84;
33. avviso di addebito n. 39420130003715445000 - INPS sede di Reggio Calabria - Contributi I.V.S. anni 2012, 2014 - € 5.432,88;
34. avviso di addebito n. 394201400012733568000 - INPS sede di Reggio Calabria - Contributi I.V.S. anni 2013, 2014 - € 5.650,15;
35. avviso di addebito n. 39420140002777845000 - INPS sede di Reggio Calabria - Contributi I.V.S. anni 2013, 2014 - € 5.530,10;
36. avviso di addebito n. 39420150001845000000 - INPS sede di Reggio Calabria - Contributi I.V.S. anni 2014, 2015 - € 5.681,90;
37. avviso di addebito n. 394201500029066114000 - INPS sede di Reggio Calabria - Comm. accertamento unificato contributo IVS anno 2010 - € 8.586,96;
38. avviso di addebito n. 39420160001372089000 - INPS sede di Reggio Calabria - Contributi I.V.S. anno 2015 - € 5.650,81;
39. avviso di addebito n. 394201600003807881000 - INPS sede di Reggio Calabria - Contributi I.V.S. anno 2015 - € 5.514,83;
40. avviso di addebito n. 39420170002335030000 - INPS sede di Reggio Calabria - Contributi I.V.S. anno 2016 - € 11.102,48;
41. avviso di addebito n. 39420170002976629000 - INPS sede di Reggio Calabria - Contributi I.V.S. anno 2012 - € 2.835,10;
42. avviso di addebito n. 39420180000865209000 - INPS sede di Reggio Calabria - Contributi I.V.S. anno 2017 - € 4.182,05;
43. avviso di addebito n. 39420180005255112000 - INPS sede di Reggio Calabria - Contributi I.V.S. anni 2017, 2018 - € 2.799,10;
44. avviso di addebito n. 39420190002296778000 - INPS sede di Reggio Calabria - Contributi I.V.S. anno 2018 - € 2.799,69;
45. avviso di addebito n. 39420190004817381000 - INPS sede di Reggio Calabria - Contributi I.V.S. anni 2018, 2019 - € 2.729,82; 46. avviso di addebito n. 39420220000673530000 - INPS sede di Reggio Calabria - Contributi I.V.S. anno 2019 - € 1.970,90;
quanto alle restanti cartelle di pagamento, il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato;
a prescindere, infatti, dalla compiuta allegazione di parte di AdER della prova dell'avvenuta notifica di tutte le cartelle di pagamento residue, risulta – altresì – prodotta copia della seguente documentazione attestante la notifica di distinti (e prodromici rispetto a quelli oggi impugnati) atti di interruzione della prescrizione che, in quanto non tempestivamente impugnati dalla ricorrente, rendono inammissibili i motivi di gravame concernenti la pretesa omessa notifica delle stesse cartelle di pagamento e infondati i motivi concernenti la pretesa decadenza o prescrizione delle pretese impositive;
e, più precisamente, l'AdER ha prodotto copia della notifica dei seguenti atti ulteriori: a) la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.09476201500001861000 è stata notificata in data 28.05.2015 mediante consegna dell'atto a soggetto qualificatosi “persona di famiglia” (marito) che ha apposto la sua firma nello spazio riservato;
b) l'intimazione di pagamento n.09420159019466374000 è stata notificata in data 19.11.2015 mediante consegna dell'atto a soggetto qualificatosi “delegato al ritiro” che ha apposto la sua firma nello spazio riservato ed invio della seconda raccomandata informativa (can); c) la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.09476201600004083000 è stata notificata in data 05.12.2016 mediante deposito telematico presso infocamere s.c.p.a. ai sensi dell'art.26, comma 2, dpr n.602/1973 con successivo invio della raccomandata informativa;
d) l'intimazione di pagamento n.09420189001739513000 è stata notificata in data 26.01.2018 a mezzo pec con inoltro dell'atto all'indirizzo di posta elettronica del contribuente: Email_6; l'intimazione di pagamento n.09420189007247840000 è stata notificata in data 26.09.2018 a mezzo pec con inoltro dell'atto all'indirizzo di posta elettronica del contribuente: Email_6; e) l'intimazione di pagamento n.09420199003904267000 è stata notificata 12.03.2019 a mezzo pec con inoltro dell'atto all'indirizzo di posta elettronica del contribuente: Email_6; f) l' intimazione di pagamento n.09420209004328919000 è stata notificata in data 29.02.2020 mediante deposito telematico presso il infocamere s.c.p.a. ai sensi e per gli effetti di cui all'art.26, comma 2, dpr n.602/1973 con successivo invio della raccomandata informativa;
g) l'intimazione di pagamento n.09420229005746222000 è stata notificata in data 18.11.2022 mediante con “consegna da sportello” a soggetto qualificatosi “delegato al ritiro" che ha apposto la sua firma nello spazio riservato;
h) l'intimazione di pagamento n.09420239008767283000 è stata notificata in data 14.12.2023 mediante consegna dell'atto a soggetto qualificatosi “persona di famiglia” che ha apposto la sua firma nello spazio riservato;
i) l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n.094842024000041777001 è stato notificato in data 20.09.2024 mediante consegna dell'atto a soggetto qualificatosi “persona di famiglia” che ha apposto la sua firma nello spazio riservato;
j) l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n.09484202400004178001 è stato notificato in data 20.09.2024 mediante consegna dell'atto a soggetto qualificatosi “persona di famiglia” che ha apposto la sua firma nello spazio riservato;
in assenza di qualsivoglia contestazione da parte della ricorrente, la regolare notifica di tali atti preclude – come detto – l'accoglimento dell'eccezione di decadenza e/o prescrizione sia in ordine al credito principale che agli accessori (sanzioni e interessi);
parimenti infondato è il motivo concernente l'omessa e/o insufficiente motivazione degli atti opposti, tenuto conto che le predette, pregresse notifiche consentivano agevolmente alla ricorrente di prendere cognizione del fondamento delle singole pretese tributarie;
inoltre l'atto impugnato risulta predisposto secondo il prescritto modello ministeriale e reca in modo evidente ed appropriato (anche alle luce della notifica degli atti prodromici sopra menzionati) l'indicazione delle ragioni impositive dell'Agente per la riscossione, tutte riferentisi a cartelle delle quali sono analiticamente indicati gli estremi e le ragioni della debenza.
anche infondato è il motivo relativo alla pretesa violazione dell'art. 50 citato, posto che, invero, è pacifico che non si possa fare applicazione, nel caso di specie, del disposto dell'art.50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 in quanto la comunicazione preventiva, al pari della vera e propria iscrizione, «non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, secondo comma, del d.P.R. n. 602 citato, la quale è prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento» (v. da ultimo Cassazione civile, sez. trib., 22/02/2017, n. 4587);
infine, nessun fondamento hanno le doglianze concernenti la mancata indicazione delle modalità di calcolo dell'aggio e degli interessi, valga il rilievo che si è in presenza – quanto al primo profilo – di una somma avente natura retributiva per l'agente incaricato (Cassazione civile, sez. trib., 14/02/2018, n. 3524) e determinata sulla scorta di parametri dipendenti dal solo ammontare del credito azionato e – quanto al secondo profilo – deve prendersi atto che l'atto impugnato contiene l'analitica indicazione dell'ammontare degli interessi e (alla nota 2) spiega compiutamente quali siano le componenti di tale voce accessoria di debito per la NE (Indirizzo_2 civile, sez. VI, 22/06/2017, n. 15554 ); deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva dei restanti resistenti, considerato che il ricorso aveva in effetti a oggetto la sola attività dell'Agente per la riscossione e non gli originari atti impositivi;
le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate tenendo conto dei criteri di cui all'art. 4 del D.M. n. 55/2014, avuto riguardo alla natura della controversia, al valore della stessa, alla complessità delle questioni trattate e all'attività difensiva espletata, e sono pertanto liquidate come da dispositivo, previa revoca dell'avvenuta ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato stante la palese infondatezza e, in parte, inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio (v. Cass. sez. 2 n. 26060 del 17/10/2018);
P.Q.M.
la Corte dichiara il parziale difetto di giurisdizione nei termini indicati in parte motiva;
rigetta il ricorso nel resto e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 1.000,00 (mille) in favore di ciascun resistente. (firmato digitalmente)