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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 09/01/2026, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 343/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
BARBIERI LUIGI, Giudice monocratico in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11021/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Villaricca - Corso Vittorio Emanuele 60 80010 Villaricca NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7296 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19701/2025 depositato il
14/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti ed afferma che il comune di Villaricca con nota di protocollo
13191/2025 del 19/06/2025 ha notificato annullamento del provvedimento emesso a carico del ricorrente;
insiste per le spese.
Resistente/Appellato: come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n.7296 emesso dal Comune di Villaricca in data
3-03-2025, notificato in data 31-03-2025, per omesso versamento della TARI per l'annualità 2019.
La pretesa tributaria ammonta a €.625,00.
Il ricorrente censura l'atto impugnato, eccependo la prescrizione della pretesa tributaria.
Il Comune di Villaricca non risulta costituito in giudizio.
All'udienza di discussione il legale del ricorrente ha chiesto l'estinzione del giudizio, in quanto l'ente impositore ha provveduto allo sgravio del tributo. La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessata la materia del contendere, avendo l'ente impositore provveduto allo sgravio dell'imposizione tributaria. Il contribuente è stato reso edotto del provvedimento con nota n. 13191/25, comunicata in data 19/06/2025.
L'ente impositore deve essere condannato alle spese di lite, in quanto ha provveduto allo sgravio successivamente alla notifica del ricorso.
Per le ragioni che precedono la Corte dichiara l'estinzione del giudizio.
Le spese seguono la soccombenza virtuale e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere. Condanna il resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 150 ,00 a favore dell'avv. Difensore_1.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
BARBIERI LUIGI, Giudice monocratico in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11021/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Villaricca - Corso Vittorio Emanuele 60 80010 Villaricca NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7296 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19701/2025 depositato il
14/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti ed afferma che il comune di Villaricca con nota di protocollo
13191/2025 del 19/06/2025 ha notificato annullamento del provvedimento emesso a carico del ricorrente;
insiste per le spese.
Resistente/Appellato: come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n.7296 emesso dal Comune di Villaricca in data
3-03-2025, notificato in data 31-03-2025, per omesso versamento della TARI per l'annualità 2019.
La pretesa tributaria ammonta a €.625,00.
Il ricorrente censura l'atto impugnato, eccependo la prescrizione della pretesa tributaria.
Il Comune di Villaricca non risulta costituito in giudizio.
All'udienza di discussione il legale del ricorrente ha chiesto l'estinzione del giudizio, in quanto l'ente impositore ha provveduto allo sgravio del tributo. La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessata la materia del contendere, avendo l'ente impositore provveduto allo sgravio dell'imposizione tributaria. Il contribuente è stato reso edotto del provvedimento con nota n. 13191/25, comunicata in data 19/06/2025.
L'ente impositore deve essere condannato alle spese di lite, in quanto ha provveduto allo sgravio successivamente alla notifica del ricorso.
Per le ragioni che precedono la Corte dichiara l'estinzione del giudizio.
Le spese seguono la soccombenza virtuale e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere. Condanna il resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 150 ,00 a favore dell'avv. Difensore_1.