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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caltanissetta, sez. II, sentenza 30/01/2026, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caltanissetta |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 45/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA Sezione 2, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CATALANO ANDREA SALVATORE, Presidente
PETIX EMANUELA MARIA, Relatore
RICCOBENE GIUSEPPE SALVATORE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 998/2024 depositato il 24/07/2024
proposto da
Nominativo_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - NI
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 292276202400000209000 ALTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220120011856966000 NP 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220210024892872000 IRAP 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220230001022869000 IRAP 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220230001644858000 C.O.S.A.P. 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29220230003514865000 IRAP 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220230003514966000 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220230010357039000 IRPEF-ALTRO 2019 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220230010357039000 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220230010357140000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 24/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Voglia Codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di NI, in accoglimento del presente ricorso:
I. in via preliminare, accogliere l'istanza ex art. 47 del d.lgs. 546/1992 sospendendo l'esecutività dell'atto impugnato;
II. accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare e/o dichiarare illegittima e/o inesistente la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 292276202400000209000 conosciuta in data
23.04.2024 a mezzo mail emessa dall'Agenzia delle Entrate CO, Agente della CO per la
Provincia di NI, e con essa tutti gli atti presupposto, connessi, collegati e/o consequenziali ivi comprese le sanzioni, gli interessi e le spese di notifica, per i motivi sopra esposti;
III. accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare e/o dichiarare illegittima e/o inesistente tutti gli atti presupposto, connessi, collegati e consequenziali ivi comprese le sanzioni, gli interessi e le spese di notifica;
IV. in ogni caso, condannare la resistente al pagamento degli onorari, spese e competenze di lite, oltre rimborso forfettario, IVA e C.P.A.
Resistente: Voglia l'Ill.ma Corte di Giustizia adita, contrariis reiectis,
- Dichiarare il difetto di giurisdizione della Corte di Giustizia adita in favore del Giudice Ordinario del Lavoro vertendo la cartella di pagamento n. 29220120011856966000 su crediti di natura previdenziale;
- Nel merito, rigettare le eccezioni in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutte le motivazioni esposte in narrativa e per l'effetto, condannare parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto dinanzi questa Corte di Giustizia Tributaria di I grado di NI il sig.
Nominativo_1, elettivamente domiciliato a Gela in Indirizzo_1 presso lo studio dell'avv. Difensore_2 che lo rappresenta e difende, ha impugnato la comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria n. 29276
2024 00000209000 notificata dall'ADER in data 23.04.2024.
La difesa con il ricorso, notificato in data 24.06.2024 all'Agenzia delle Entrate- CO, eccepiva la nullità della comunicazione preventiva d'ipoteca impugnata:
I. per inesistenza giuridica della notifica a mezzo PEC non suscettibile di sanatoria, perché effettuata utilizzando un indirizzo PEC del notificante non risultante d pubblici elenchi;
II. per inesistenza giuridica del documento notificato mezzo mail, in formato PDF senza firma digitale;
III per illegittimità della cartella per mancata compilazione della relata di notifica;
IV per violazione e falsa applicazione dell'art. 26 DPR 29.09.1973, n. 600 - Omessa prova della rituale notifica delle cartelle di pagamento oggetto di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
V. per violazione e falsa applicazione degli artt. 50 e 77 del d.p.r. 29.09.1973, n. 600 - iscrizione ipotecaria atto funzionale all'espropriazione forzata - necessità di preventiva notifica dell'avviso di intimazione;
VI. per violazione e falsa applicazione degli artt. 77, d.p.r. n. 25 602/1973, 7, co. 1 e 2, legge n.
27.07.2000, n. 212 - difetto di motivazione;
VII. in via subordinata, per violazione e falsa applicazione dell'art. 77 d.p.r. n. 602/73 - sproporzione rispetto al credito cui si procede - carenza di motivazione ed eccesso di potere;
VIII. ancora in via subordinata, per mancata indicazione del responsabile del procedimento;
IX. per violazione dell'art. 68 d.lgs. n° 546/1992;
X. per intervenuta estinzione del diritto – in ordine alla prescrizione e decadenza maturata;
XI. in via ulteriormente gradata e nel merito, per inesistenza della pretesa creditoria atteso il regolare pagamento del tributo, e comunque la prescrizione dell'atto;
XII. per Jus Superveniens.
Concludeva nei termini sopra riportati.
L'ADER con la costituzione in giudizio depositata in data 29.09.2024 confermava la legittimità della notificazione a mezzo PEC a tal fine richiamava la recente pronuncia della suprema Corte di Cassazione
( Sentenza n° 982 / 2023 del 16.01.2023).
Sulla presunta inesistenza delle notifiche delle cartelle di pagamento sottese alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, rilevava con documentazione:
1) il difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore del Giudice Ordinario del Lavoro per la cartella n.
29220120011856966000, notificata il 09/08/2012 personalmente al ricorrente, trattandosi di crediti previdenziali,
2) la ritualità della notificazione tramite PEC di tutte le altre cartelle opposte.
Osservava ancora l'insussistenza dell'asserita violazione e falsa applicazione degli artt. 50 e 77 del d.p.r.
29.09.1973, n. 600. Concludeva chiedendo di dichiarare il difetto di giurisdizione della Corte adita in favore del Giudice Ordinario del Lavoro in riferimento alla cartella n. 29220120011856966000; nel merito di rigettare il ricorso, con vittoria di spese e compensi.
All'odierna udienza il ricorso è posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare con riferimento alla sottesa cartella di pagamento n. 29220120011856966000, ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.Lgs n.546/92, questa Corte di Giustizia Tributaria rileva il proprio difetto di giurisdizione poiché atto presupposto riguardante il recupero di contributi previdenziali NP , crediti di natura non tributaria .
In ragione di quanto sopra argomentato, la Corte dichiara il proprio difetto di giurisdizione a favore del Giudice
Ordinario del Lavoro, competente per territorio, avanti al quale il giudizio dovrà essere riassunto entro il termine assegnato di mesi tre dalla data di passaggio in giudicato della presente sentenza, ai sensi dell'art.59 della Legge 18.6.2009, N°69.
2. Per il resto ricorso è infondato e viene rigettato
2.1 In diritto, la Corte respinge il primo motivo di impugnazione , intitolato “L'inesistenza giuridica della notifica non suscettibile di sanatoria” anche “ per mancata compilazione della relata di notifica”.
Ed invero, l'art.60 del DPR n.600/1973 , nell'ammettere che la notificazione di atti tributari sia effettuata con posta elettronica certificata , stabilisce che l'atto da notificare possa essere inviato “ a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata ( Ini-PEC)” ; diversamente nulla prescrive l'art.60 relativamente all'indirizzo PEC del mittente.
Così come ancora le disposizioni dell'art.26, secondo comma, del Dpr n. 602/1973 e dell'articolo 60 del Dpr
n. 600/1973 non prevedono la compilazione di una relata di notifica da parte dell'esecutore, proprio in ragione della specificità di questa modalità di notifica, che non richiede la presenza di un ufficiale notificatore.
Di conseguenza, sebbene nella fattispecie l'indirizzo PEC
“Email_3” utilizzato dall'ADER risulti inserito negli elenchi ufficiali IPA, la Corte osserva che, in ogni caso, “ la maggiore rigidità del sistema delle notifiche digitali, imponendo la notifica esattamente agli indirizzi oggetto di elencazione accessibile e registrata, realizza il principio di elettività della domiciliazione per chi ne sia destinatario, cioè soggetto passivo, associando tale esclusività ad ogni onere di tenuta diligente del proprio casellario, laddove nessuna incertezza si pone invece ove sia il mittente a promuovere la notifica da proprio valido indirizzo PEC”. ( cfr., Cass. 15979/2022).
Peraltro al messaggio di posta elettronica in questione era allegata, tant'è che è stata prodotta in questa sede, la comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria in esame, recante la chiara intestazione dell'ufficio emittente , sicché nessun dubbio si poteva nutrire circa la provenienza dell'atto e la sua riferibilità all'ufficio del potere di emanarlo (in senso conforme CTR Lazio 2803/11/2021e Trib. Forlì , Sez. Lavoro 302/2021).
E d'altronde opera anche nella fattispecie l'insegnamento, condiviso e consolidato nella giurisprudenza della
Suprema Corte (cfr. S.U. n.7665/2016), in conformità al quale "il principio, sancito in via generale dall'art. 156 c.p.c., secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, vale anche per le notificazioni, in relazione alle quali, pertanto la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario"
(Cass., sez. lav., n. 13857 del 2014; conf., sez. trib., n. 1184 del 2001 e n. 1548 del 2002).
Ancora in tal senso, si osserva che, secondo l'insegnamento della Corte Suprema, la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, sicché il rinvio operato dall'art. 26, 5° comma, DPR 602 del 1973 al citato art. 60, il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento dovuta alla avvenuta trasmissione di un file con estensione “pdf” anziché “p7m”, l'applicazione dell'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 Cpc (Cass.
6417/2019).
Ciò posto, si rileva che il ricorrente ha senz'altro ricevuto l'atto qui impugnato, avendo fatto ricorso a questa autorità giudiziaria. Di conseguenza, anche a volersi ipotizzare un difetto di forma e/o di sostanza del procedimento notificatorio, comunque lo stesso è stato sanato in conseguenza del raggiungimento dello scopo della notifica.
In ogni caso si osserva che la Comunicazione preventiva/cartella/intimazione in formato digitale non necessita di firma, sia pure digitale, così come non necessita di firma la comunicazione preventiva/cartella/ intimazione notificata in formato cartaceo e, per giurisprudenza consolidata , è valida anche se in formato PDF.
Né, ci si esime dall'evidenziare ulteriormente che il ricorrente si è limitato a dolersi genericamente del modus operandi dell'agente della riscossione, sicché è mancato quello «specifico oggetto delle contestazioni di difformità» (per usare le espressioni utilizzate dalla Cassazione nell'ordinanza 23902/2017) su cui potersi operare, da parte di questa Corte, un qualunque vaglio in ordine alla legittimità della notifica di un file con estensione “Pdf” anziché “P7m”.
2.2 Infondata ancora viene giudicata la contestazione relativa all' “omessa notifica degli atti presupposti e conseguente nullità e/o illegittimità della comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria”, atteso che l'ADER con la costituzione in giudizio ha documentato la regolarità della notifica delle cartelle oggetto d'intimazione, notifica effettuata per tutte le cartelle portanti crediti tributari tramite PEC al domicilio digitale del contribuente
“ Email_4 ” , come da ricevute di avvenute consegna allegate.
2.3 Conseguentemente destituiti di fondamento sono ancora i rilievi relativi alla “nullità/illegittimità dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 68 d.lgs. n° 546/1992" e all'asserita “intervenuta estinzione del credito – in ordine alla prescrizione maturata. “
Ed invero, con riguardo all'eccepita prescrizione, si osserva che per le pretese fiscali portate da tutte le cartelle ritualmente notificate nell'anno 2023 e - in assenza di elementi di prova in senso avverso - divenute atti definitivi per mancata impugnazione, alla data del 23.04.2024 di notifica della comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria, il termine di prescrizione, decorrente dalla data di notifica di ogni singola cartella, decennale per i tributi erariali e quinquennale per i tributi degli Enti locali, non risulta maturato.
Indi, nella fattispecie, alla data di notifica della comunicazione preventiva impugnata, i crediti vantati dalle
Amministrazioni Finanziarie non risultano ancora prescritti.
2.4 Si respingono altresì le contestazione di nullità della comunicazione preventiva per violazione e falsa applicazione degli artt. 50 e 77 del d.p.r. 29.09.1973, n. 600 - iscrizione ipotecaria atto funzionale all'espropriazione forzata - necessità di preventiva notifica dell'avviso di intimazione, ed ancora per violazione e falsa applicazione degli artt. 77, d.p.r. n. 25 602/1973, 7, co. 1 e 2, legge n. 27.07.2000, n. 212 - difetto di motivazione.
In primo luogo, l'art. 50 comma 2 del DPR 602/73 secondo cui “Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni”, come osservato dall'ADER, non è applicabile nel caso di specie, atteso che tra le notifiche delle cartelle di pagamento e la notifica della comunicazione preventiva dell'iscrizione ipotecaria non è decorso un anno, ragion per cui la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è legittima.
In secondo luogo, con riferimento alla motivazione, l'art. 77, ultimo comma, D.P.R. n. 602/1973, prevede che l'Agente della riscossione, prima di procedere all'iscrizione dell'ipoteca, debba inviare al debitore una comunicazione, avvisandolo che nel caso di mancato pagamento di quanto dovuto entro 30 giorni, provvederà all'iscrizione di un'ipoteca sui suoi beni immobili.
La Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 25456/2025, del 17 settembre 2025, partendo proprio dall'analisi ermeneutica del citato art. 77, D.P.R. n. 602/1973, ha chiarito che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non deve contenere l'indicazione del bene immobile su cui sarà iscritto il gravame, in quanto l'unico contenuto obbligatorio consta dell'avvertimento al debitore che nel caso di persistente morosità protratta per i successivi 30 giorni, sarà iscritta ipoteca.
L'interpretazione assunta dai giudici di legittimità pare in linea con i precedenti arresti interpretativi di legittimità che avevano escluso l'obbligo di indicazione nel preavviso di ipoteca della rendita catastale (ord. n.
24258/2014) e del valore degli immobili aggrediti (ord. n. 36000/2021).
Del resto, come osservato dal Collegio, dal momento che l'ipoteca sorge esclusivamente con l'iscrizione nei registri immobiliari – e non già con la notifica del semplice preavviso – è in quella fase che l'immobile deve essere necessariamente identificato e determinato ai fini della nascita del diritto reale di garanzia.
Sempre con l'anzidetta ordinanza, il Supremo Collegio, ha ricordato però che, ai fini della legittimità dell'iscrizione ipotecaria è necessaria l'indicazione del valore del credito per cui si procede, in quanto elemento indispensabile al contribuente-debitore per la valutazione della correttezza della garanzia iscritta, che non deve superare il doppio del credito azionato e, soprattutto, per consentire al medesimo di identificare l'entità del debito garantito da ipoteca onde valutare di estinguerlo, al fine di ottenere la liberazione dell'immobile dal gravame.
In conclusione la Corte di Cassazione ha consolidato l'interpretazione ermeneutica, adottando un principio di diritto volto a chiarire che nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, in quanto atto informativo- sollecitatorio, va indicato, oltre all'avviso che in caso di persistente morosità si procederà con l'iscrizione di ipoteca, solo il credito per cui si procede – con riferimento sia all'an, cioè al titolo, sia al quantum, cioè all'entità – ma non anche l'indicazione dell'immobile o degli immobili su cui sarà iscritta ipoteca, essendo necessaria l'individuazione soltanto in occasione della successiva costituzione del diritto reale di garanzia, con l'esecuzione della pubblicità immobiliare.
Pertanto, anche sotto questo profilo, nella fattispecie, correttamente motivata e legittima risulta la comunicazione impugnata che indica l'importo dovuto e non pagato, invita il contribuente ad effettuare il versamento entro 30 giorni dalla notifica della comunicazione preventiva, in mancanza del quale, ex art 77 comma 2 bis del DPR n.602/73, verrà iscritta ipoteca, specifica che in caso di effettiva iscrizione dell' ipoteca verrà notificato un apposito atto e indica ancora il dettaglio delle somme da pagare.
2.5 Pretestuosa risulta ancora l'eccezione subordinata di nullità della comunicazione preventiva di ipoteca emessa senza l'indicazione del responsabile del procedimento, atteso che dall'atto impugnato si evince facilmente a pag 1 che “ Il responsabile della procedura di iscrizione ipotecaria, per conto dello scrivente Agente della riscossione, sulla base delle risultanze dei carichi consegnati dagli enti creditori è Nominativo_3
”.
2.6 Per ultimo generiche e prive di ogni supporto probatorio risultano l'eccezione di infondatezza dell'intimazione, per il fatto che il tributo sia stato regolarmente pagato, e l'eccezione dello jus superveniens.
In ragione delle superiori argomentazioni , la Corte :
- con riferimento alla sottesa cartella di pagamento n. 29220120011856966000 dichiara il proprio difetto di giurisdizione a favore del Giudice Ordinario del Lavoro, competente per territorio, avanti al quale il giudizio dovrà essere riassunto entro il termine assegnato di mesi tre dalla data di passaggio in giudicato della presente sentenza, ai sensi dell'art.59 della Legge 18.6.2009, N°69;
- per il resto, rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giustizia in favore dell'ADER che liquida in complessivi
€ 5 800,00, oltre oneri accessori se dovuti.
P.Q.M.
La Corte:
- con riferimento alla sottesa cartella di pagamento n. 29220120011856966000 dichiara il proprio difetto di giurisdizione a favore del Giudice Ordinario del Lavoro, competente per territorio, avanti al quale il giudizio dovrà essere riassunto entro il termine assegnato di mesi tre dalla data di passaggio in giudicato della presente sentenza, ai sensi dell'art.59 della Legge 18.6.2009, N°69;
- per il resto, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giustizia in favore dell'ADER che liquida in complessivi € 5 800,00, oltre oneri accessori se dovuti. NI, 26.01.2026.
Il Relatore Emanuela Maria Petix Il Presidente Nominativo_4
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA Sezione 2, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CATALANO ANDREA SALVATORE, Presidente
PETIX EMANUELA MARIA, Relatore
RICCOBENE GIUSEPPE SALVATORE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 998/2024 depositato il 24/07/2024
proposto da
Nominativo_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - NI
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 292276202400000209000 ALTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220120011856966000 NP 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220210024892872000 IRAP 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220230001022869000 IRAP 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220230001644858000 C.O.S.A.P. 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29220230003514865000 IRAP 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220230003514966000 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220230010357039000 IRPEF-ALTRO 2019 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220230010357039000 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220230010357140000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 24/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Voglia Codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di NI, in accoglimento del presente ricorso:
I. in via preliminare, accogliere l'istanza ex art. 47 del d.lgs. 546/1992 sospendendo l'esecutività dell'atto impugnato;
II. accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare e/o dichiarare illegittima e/o inesistente la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 292276202400000209000 conosciuta in data
23.04.2024 a mezzo mail emessa dall'Agenzia delle Entrate CO, Agente della CO per la
Provincia di NI, e con essa tutti gli atti presupposto, connessi, collegati e/o consequenziali ivi comprese le sanzioni, gli interessi e le spese di notifica, per i motivi sopra esposti;
III. accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare e/o dichiarare illegittima e/o inesistente tutti gli atti presupposto, connessi, collegati e consequenziali ivi comprese le sanzioni, gli interessi e le spese di notifica;
IV. in ogni caso, condannare la resistente al pagamento degli onorari, spese e competenze di lite, oltre rimborso forfettario, IVA e C.P.A.
Resistente: Voglia l'Ill.ma Corte di Giustizia adita, contrariis reiectis,
- Dichiarare il difetto di giurisdizione della Corte di Giustizia adita in favore del Giudice Ordinario del Lavoro vertendo la cartella di pagamento n. 29220120011856966000 su crediti di natura previdenziale;
- Nel merito, rigettare le eccezioni in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutte le motivazioni esposte in narrativa e per l'effetto, condannare parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto dinanzi questa Corte di Giustizia Tributaria di I grado di NI il sig.
Nominativo_1, elettivamente domiciliato a Gela in Indirizzo_1 presso lo studio dell'avv. Difensore_2 che lo rappresenta e difende, ha impugnato la comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria n. 29276
2024 00000209000 notificata dall'ADER in data 23.04.2024.
La difesa con il ricorso, notificato in data 24.06.2024 all'Agenzia delle Entrate- CO, eccepiva la nullità della comunicazione preventiva d'ipoteca impugnata:
I. per inesistenza giuridica della notifica a mezzo PEC non suscettibile di sanatoria, perché effettuata utilizzando un indirizzo PEC del notificante non risultante d pubblici elenchi;
II. per inesistenza giuridica del documento notificato mezzo mail, in formato PDF senza firma digitale;
III per illegittimità della cartella per mancata compilazione della relata di notifica;
IV per violazione e falsa applicazione dell'art. 26 DPR 29.09.1973, n. 600 - Omessa prova della rituale notifica delle cartelle di pagamento oggetto di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
V. per violazione e falsa applicazione degli artt. 50 e 77 del d.p.r. 29.09.1973, n. 600 - iscrizione ipotecaria atto funzionale all'espropriazione forzata - necessità di preventiva notifica dell'avviso di intimazione;
VI. per violazione e falsa applicazione degli artt. 77, d.p.r. n. 25 602/1973, 7, co. 1 e 2, legge n.
27.07.2000, n. 212 - difetto di motivazione;
VII. in via subordinata, per violazione e falsa applicazione dell'art. 77 d.p.r. n. 602/73 - sproporzione rispetto al credito cui si procede - carenza di motivazione ed eccesso di potere;
VIII. ancora in via subordinata, per mancata indicazione del responsabile del procedimento;
IX. per violazione dell'art. 68 d.lgs. n° 546/1992;
X. per intervenuta estinzione del diritto – in ordine alla prescrizione e decadenza maturata;
XI. in via ulteriormente gradata e nel merito, per inesistenza della pretesa creditoria atteso il regolare pagamento del tributo, e comunque la prescrizione dell'atto;
XII. per Jus Superveniens.
Concludeva nei termini sopra riportati.
L'ADER con la costituzione in giudizio depositata in data 29.09.2024 confermava la legittimità della notificazione a mezzo PEC a tal fine richiamava la recente pronuncia della suprema Corte di Cassazione
( Sentenza n° 982 / 2023 del 16.01.2023).
Sulla presunta inesistenza delle notifiche delle cartelle di pagamento sottese alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, rilevava con documentazione:
1) il difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore del Giudice Ordinario del Lavoro per la cartella n.
29220120011856966000, notificata il 09/08/2012 personalmente al ricorrente, trattandosi di crediti previdenziali,
2) la ritualità della notificazione tramite PEC di tutte le altre cartelle opposte.
Osservava ancora l'insussistenza dell'asserita violazione e falsa applicazione degli artt. 50 e 77 del d.p.r.
29.09.1973, n. 600. Concludeva chiedendo di dichiarare il difetto di giurisdizione della Corte adita in favore del Giudice Ordinario del Lavoro in riferimento alla cartella n. 29220120011856966000; nel merito di rigettare il ricorso, con vittoria di spese e compensi.
All'odierna udienza il ricorso è posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare con riferimento alla sottesa cartella di pagamento n. 29220120011856966000, ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.Lgs n.546/92, questa Corte di Giustizia Tributaria rileva il proprio difetto di giurisdizione poiché atto presupposto riguardante il recupero di contributi previdenziali NP , crediti di natura non tributaria .
In ragione di quanto sopra argomentato, la Corte dichiara il proprio difetto di giurisdizione a favore del Giudice
Ordinario del Lavoro, competente per territorio, avanti al quale il giudizio dovrà essere riassunto entro il termine assegnato di mesi tre dalla data di passaggio in giudicato della presente sentenza, ai sensi dell'art.59 della Legge 18.6.2009, N°69.
2. Per il resto ricorso è infondato e viene rigettato
2.1 In diritto, la Corte respinge il primo motivo di impugnazione , intitolato “L'inesistenza giuridica della notifica non suscettibile di sanatoria” anche “ per mancata compilazione della relata di notifica”.
Ed invero, l'art.60 del DPR n.600/1973 , nell'ammettere che la notificazione di atti tributari sia effettuata con posta elettronica certificata , stabilisce che l'atto da notificare possa essere inviato “ a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata ( Ini-PEC)” ; diversamente nulla prescrive l'art.60 relativamente all'indirizzo PEC del mittente.
Così come ancora le disposizioni dell'art.26, secondo comma, del Dpr n. 602/1973 e dell'articolo 60 del Dpr
n. 600/1973 non prevedono la compilazione di una relata di notifica da parte dell'esecutore, proprio in ragione della specificità di questa modalità di notifica, che non richiede la presenza di un ufficiale notificatore.
Di conseguenza, sebbene nella fattispecie l'indirizzo PEC
“Email_3” utilizzato dall'ADER risulti inserito negli elenchi ufficiali IPA, la Corte osserva che, in ogni caso, “ la maggiore rigidità del sistema delle notifiche digitali, imponendo la notifica esattamente agli indirizzi oggetto di elencazione accessibile e registrata, realizza il principio di elettività della domiciliazione per chi ne sia destinatario, cioè soggetto passivo, associando tale esclusività ad ogni onere di tenuta diligente del proprio casellario, laddove nessuna incertezza si pone invece ove sia il mittente a promuovere la notifica da proprio valido indirizzo PEC”. ( cfr., Cass. 15979/2022).
Peraltro al messaggio di posta elettronica in questione era allegata, tant'è che è stata prodotta in questa sede, la comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria in esame, recante la chiara intestazione dell'ufficio emittente , sicché nessun dubbio si poteva nutrire circa la provenienza dell'atto e la sua riferibilità all'ufficio del potere di emanarlo (in senso conforme CTR Lazio 2803/11/2021e Trib. Forlì , Sez. Lavoro 302/2021).
E d'altronde opera anche nella fattispecie l'insegnamento, condiviso e consolidato nella giurisprudenza della
Suprema Corte (cfr. S.U. n.7665/2016), in conformità al quale "il principio, sancito in via generale dall'art. 156 c.p.c., secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, vale anche per le notificazioni, in relazione alle quali, pertanto la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario"
(Cass., sez. lav., n. 13857 del 2014; conf., sez. trib., n. 1184 del 2001 e n. 1548 del 2002).
Ancora in tal senso, si osserva che, secondo l'insegnamento della Corte Suprema, la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, sicché il rinvio operato dall'art. 26, 5° comma, DPR 602 del 1973 al citato art. 60, il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento dovuta alla avvenuta trasmissione di un file con estensione “pdf” anziché “p7m”, l'applicazione dell'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 Cpc (Cass.
6417/2019).
Ciò posto, si rileva che il ricorrente ha senz'altro ricevuto l'atto qui impugnato, avendo fatto ricorso a questa autorità giudiziaria. Di conseguenza, anche a volersi ipotizzare un difetto di forma e/o di sostanza del procedimento notificatorio, comunque lo stesso è stato sanato in conseguenza del raggiungimento dello scopo della notifica.
In ogni caso si osserva che la Comunicazione preventiva/cartella/intimazione in formato digitale non necessita di firma, sia pure digitale, così come non necessita di firma la comunicazione preventiva/cartella/ intimazione notificata in formato cartaceo e, per giurisprudenza consolidata , è valida anche se in formato PDF.
Né, ci si esime dall'evidenziare ulteriormente che il ricorrente si è limitato a dolersi genericamente del modus operandi dell'agente della riscossione, sicché è mancato quello «specifico oggetto delle contestazioni di difformità» (per usare le espressioni utilizzate dalla Cassazione nell'ordinanza 23902/2017) su cui potersi operare, da parte di questa Corte, un qualunque vaglio in ordine alla legittimità della notifica di un file con estensione “Pdf” anziché “P7m”.
2.2 Infondata ancora viene giudicata la contestazione relativa all' “omessa notifica degli atti presupposti e conseguente nullità e/o illegittimità della comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria”, atteso che l'ADER con la costituzione in giudizio ha documentato la regolarità della notifica delle cartelle oggetto d'intimazione, notifica effettuata per tutte le cartelle portanti crediti tributari tramite PEC al domicilio digitale del contribuente
“ Email_4 ” , come da ricevute di avvenute consegna allegate.
2.3 Conseguentemente destituiti di fondamento sono ancora i rilievi relativi alla “nullità/illegittimità dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 68 d.lgs. n° 546/1992" e all'asserita “intervenuta estinzione del credito – in ordine alla prescrizione maturata. “
Ed invero, con riguardo all'eccepita prescrizione, si osserva che per le pretese fiscali portate da tutte le cartelle ritualmente notificate nell'anno 2023 e - in assenza di elementi di prova in senso avverso - divenute atti definitivi per mancata impugnazione, alla data del 23.04.2024 di notifica della comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria, il termine di prescrizione, decorrente dalla data di notifica di ogni singola cartella, decennale per i tributi erariali e quinquennale per i tributi degli Enti locali, non risulta maturato.
Indi, nella fattispecie, alla data di notifica della comunicazione preventiva impugnata, i crediti vantati dalle
Amministrazioni Finanziarie non risultano ancora prescritti.
2.4 Si respingono altresì le contestazione di nullità della comunicazione preventiva per violazione e falsa applicazione degli artt. 50 e 77 del d.p.r. 29.09.1973, n. 600 - iscrizione ipotecaria atto funzionale all'espropriazione forzata - necessità di preventiva notifica dell'avviso di intimazione, ed ancora per violazione e falsa applicazione degli artt. 77, d.p.r. n. 25 602/1973, 7, co. 1 e 2, legge n. 27.07.2000, n. 212 - difetto di motivazione.
In primo luogo, l'art. 50 comma 2 del DPR 602/73 secondo cui “Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni”, come osservato dall'ADER, non è applicabile nel caso di specie, atteso che tra le notifiche delle cartelle di pagamento e la notifica della comunicazione preventiva dell'iscrizione ipotecaria non è decorso un anno, ragion per cui la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è legittima.
In secondo luogo, con riferimento alla motivazione, l'art. 77, ultimo comma, D.P.R. n. 602/1973, prevede che l'Agente della riscossione, prima di procedere all'iscrizione dell'ipoteca, debba inviare al debitore una comunicazione, avvisandolo che nel caso di mancato pagamento di quanto dovuto entro 30 giorni, provvederà all'iscrizione di un'ipoteca sui suoi beni immobili.
La Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 25456/2025, del 17 settembre 2025, partendo proprio dall'analisi ermeneutica del citato art. 77, D.P.R. n. 602/1973, ha chiarito che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non deve contenere l'indicazione del bene immobile su cui sarà iscritto il gravame, in quanto l'unico contenuto obbligatorio consta dell'avvertimento al debitore che nel caso di persistente morosità protratta per i successivi 30 giorni, sarà iscritta ipoteca.
L'interpretazione assunta dai giudici di legittimità pare in linea con i precedenti arresti interpretativi di legittimità che avevano escluso l'obbligo di indicazione nel preavviso di ipoteca della rendita catastale (ord. n.
24258/2014) e del valore degli immobili aggrediti (ord. n. 36000/2021).
Del resto, come osservato dal Collegio, dal momento che l'ipoteca sorge esclusivamente con l'iscrizione nei registri immobiliari – e non già con la notifica del semplice preavviso – è in quella fase che l'immobile deve essere necessariamente identificato e determinato ai fini della nascita del diritto reale di garanzia.
Sempre con l'anzidetta ordinanza, il Supremo Collegio, ha ricordato però che, ai fini della legittimità dell'iscrizione ipotecaria è necessaria l'indicazione del valore del credito per cui si procede, in quanto elemento indispensabile al contribuente-debitore per la valutazione della correttezza della garanzia iscritta, che non deve superare il doppio del credito azionato e, soprattutto, per consentire al medesimo di identificare l'entità del debito garantito da ipoteca onde valutare di estinguerlo, al fine di ottenere la liberazione dell'immobile dal gravame.
In conclusione la Corte di Cassazione ha consolidato l'interpretazione ermeneutica, adottando un principio di diritto volto a chiarire che nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, in quanto atto informativo- sollecitatorio, va indicato, oltre all'avviso che in caso di persistente morosità si procederà con l'iscrizione di ipoteca, solo il credito per cui si procede – con riferimento sia all'an, cioè al titolo, sia al quantum, cioè all'entità – ma non anche l'indicazione dell'immobile o degli immobili su cui sarà iscritta ipoteca, essendo necessaria l'individuazione soltanto in occasione della successiva costituzione del diritto reale di garanzia, con l'esecuzione della pubblicità immobiliare.
Pertanto, anche sotto questo profilo, nella fattispecie, correttamente motivata e legittima risulta la comunicazione impugnata che indica l'importo dovuto e non pagato, invita il contribuente ad effettuare il versamento entro 30 giorni dalla notifica della comunicazione preventiva, in mancanza del quale, ex art 77 comma 2 bis del DPR n.602/73, verrà iscritta ipoteca, specifica che in caso di effettiva iscrizione dell' ipoteca verrà notificato un apposito atto e indica ancora il dettaglio delle somme da pagare.
2.5 Pretestuosa risulta ancora l'eccezione subordinata di nullità della comunicazione preventiva di ipoteca emessa senza l'indicazione del responsabile del procedimento, atteso che dall'atto impugnato si evince facilmente a pag 1 che “ Il responsabile della procedura di iscrizione ipotecaria, per conto dello scrivente Agente della riscossione, sulla base delle risultanze dei carichi consegnati dagli enti creditori è Nominativo_3
”.
2.6 Per ultimo generiche e prive di ogni supporto probatorio risultano l'eccezione di infondatezza dell'intimazione, per il fatto che il tributo sia stato regolarmente pagato, e l'eccezione dello jus superveniens.
In ragione delle superiori argomentazioni , la Corte :
- con riferimento alla sottesa cartella di pagamento n. 29220120011856966000 dichiara il proprio difetto di giurisdizione a favore del Giudice Ordinario del Lavoro, competente per territorio, avanti al quale il giudizio dovrà essere riassunto entro il termine assegnato di mesi tre dalla data di passaggio in giudicato della presente sentenza, ai sensi dell'art.59 della Legge 18.6.2009, N°69;
- per il resto, rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giustizia in favore dell'ADER che liquida in complessivi
€ 5 800,00, oltre oneri accessori se dovuti.
P.Q.M.
La Corte:
- con riferimento alla sottesa cartella di pagamento n. 29220120011856966000 dichiara il proprio difetto di giurisdizione a favore del Giudice Ordinario del Lavoro, competente per territorio, avanti al quale il giudizio dovrà essere riassunto entro il termine assegnato di mesi tre dalla data di passaggio in giudicato della presente sentenza, ai sensi dell'art.59 della Legge 18.6.2009, N°69;
- per il resto, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giustizia in favore dell'ADER che liquida in complessivi € 5 800,00, oltre oneri accessori se dovuti. NI, 26.01.2026.
Il Relatore Emanuela Maria Petix Il Presidente Nominativo_4