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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 22/09/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 2483/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Rossi Roberto del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
18/02/1972 e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Rossi Roberto del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 11/07/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in Villata (VC) il 29/06/2013, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 3, Parte I,
Anno 2013.
Dall'unione non sono nati figli.
pagina 1 di 3 I coniugi si sono per mutuo consenso separati con decreto di omologa del 15/03/2023 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
Lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile tra e Parte_1 Parte_2 in Villata (VC) il 29/06/2013, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune
[...] all'Atto n. 3, Parte I, Anno 2013 alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DÀ ATTO che il sig. si impegna a provvedere al saldo ad oggi ancora Parte_1 dovuto alla Sig.ra pari ad € 5.500 da corrispondersi con rate mensili pari Parte_2 ad € 500.00 ciascuna;
CP_ CP_
2. DÀ ATTO che i cani e rimarranno affidati al Sig. presso la sua abitazione Pt_1 in Villata (VC), via Garibaldi n. 17, e/o presso altro domicilio comunicato alla coniuge, con possibilità per la Sig.ra di fargli visita, a suo piacimento, previo Parte_2 avviso telefonico;
3. DÀ ATTO che la Sig.ra provvederà al rimborso, nella misura del 50%, delle spese Parte_2 di natura ordinaria e straordinaria che si renderanno necessarie per il mantenimento e la cura dei cani, previa consegna della relativa documentazione fiscale;
4. DÀ ATTO che ove la SI nel prossimo futuro, dovesse reperire casa con Parte_2 annesso giardino, i cani verranno affidati alla stessa, con possibilità per il sig. di Pt_1 fargli visita a suo piacimento, previo avviso telefonico;
5. DÀ ATTO che in tal caso, il Sig. provvederà al rimborso, nella misura del 50%, Pt_1 delle spese di natura ordinaria e straordinaria che si renderanno necessarie per il mantenimento e la cura dei cani, previa consegna della relativa documentazione fiscale;
pagina 2 di 3 6. DÀ ATTO che spese, onorari, competenze ed oneri come per Legge, relativi alla presente procedura, saranno suddivisi nella misura del 50% tra i coniugi stessi;
7. DÀ ATTO che i coniugi ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente per qualunque titolo o ragione.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 22/09/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 2483/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Rossi Roberto del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
18/02/1972 e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Rossi Roberto del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 11/07/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in Villata (VC) il 29/06/2013, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 3, Parte I,
Anno 2013.
Dall'unione non sono nati figli.
pagina 1 di 3 I coniugi si sono per mutuo consenso separati con decreto di omologa del 15/03/2023 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
Lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile tra e Parte_1 Parte_2 in Villata (VC) il 29/06/2013, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune
[...] all'Atto n. 3, Parte I, Anno 2013 alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DÀ ATTO che il sig. si impegna a provvedere al saldo ad oggi ancora Parte_1 dovuto alla Sig.ra pari ad € 5.500 da corrispondersi con rate mensili pari Parte_2 ad € 500.00 ciascuna;
CP_ CP_
2. DÀ ATTO che i cani e rimarranno affidati al Sig. presso la sua abitazione Pt_1 in Villata (VC), via Garibaldi n. 17, e/o presso altro domicilio comunicato alla coniuge, con possibilità per la Sig.ra di fargli visita, a suo piacimento, previo Parte_2 avviso telefonico;
3. DÀ ATTO che la Sig.ra provvederà al rimborso, nella misura del 50%, delle spese Parte_2 di natura ordinaria e straordinaria che si renderanno necessarie per il mantenimento e la cura dei cani, previa consegna della relativa documentazione fiscale;
4. DÀ ATTO che ove la SI nel prossimo futuro, dovesse reperire casa con Parte_2 annesso giardino, i cani verranno affidati alla stessa, con possibilità per il sig. di Pt_1 fargli visita a suo piacimento, previo avviso telefonico;
5. DÀ ATTO che in tal caso, il Sig. provvederà al rimborso, nella misura del 50%, Pt_1 delle spese di natura ordinaria e straordinaria che si renderanno necessarie per il mantenimento e la cura dei cani, previa consegna della relativa documentazione fiscale;
pagina 2 di 3 6. DÀ ATTO che spese, onorari, competenze ed oneri come per Legge, relativi alla presente procedura, saranno suddivisi nella misura del 50% tra i coniugi stessi;
7. DÀ ATTO che i coniugi ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente per qualunque titolo o ragione.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 22/09/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
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