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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 18/11/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 440/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA sezione CIVILE
Oggi 18 novembre 2025, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma Microsoft Teams;
il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato DANIELA VITALE in sostituzione
[...]
, la quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche CP_1
istruttorie) in essi formulate;
Per la parte resistente compare l'avvocato BARACCA GIOVANNI, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
è presente la parte personalmente;
Per la parte compare l'avvocato LUPOLI, la quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte CP_2 le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
danno altresì il consenso alla trattazione da remoto anche della prossima udienza.
I difensori concludono come da rispettivi atti introduttivi, rinunciando alla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice pagina 1 di 6 si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).
Il Giudice
dott. DARIO BERNARDI
pagina 2 di 6 N. R.G. 440/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 440/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 Controparte_1
RICORRENTE contro rappresentato e difeso dall'avv. BARACCA GIOVANNI Controparte_3
RESISTENTE con la chiamata di
rappresentato e difeso dall'avv. MARIA LUPOLI CP_2
LITISCONSORTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 3 di 6 Con ricorso domandava: Parte_1
“A. dichiarare inefficace ogni documento liberatorio sottoscritto dall'istante, che si impugna ex art. 2113 c.c. e comunque per vizio del consenso ed illiceità della causa;
B. accertare e dichiarare la sussistenza, inter partes, del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in regime di tempo parziale, dal 08.01.2007 al 18.12.2022; C. accertare e dichiarare che la ricorrente, sig.ra , ha svolto dal 08.01.2007 al Parte_1
18.12.2022, in modo continuativo ed ininterrotto, attività lavorativa subordinata alle dipendenze della sig.ra svolgendo le mansioni meglio specificate Controparte_3
in premessa riferibili al livello B del CCNL Lavoro Domestico e, conseguentemente, il trattamento economico e normativo;
D. accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro si è svolto secondo le modalità descritte in premessa e che, per la quantità e la qualità del lavoro prestato, la lavoratrice ha diritto alle differenze retributive maturate per complessivi € 17.478,00, oltre ad interessi, maturati e maturandi e rivalutazione monetaria ed alla regolarizzazione della propria posizione previdenziale ed assistenziale;
E. accertare e dichiarare che la ricorrente non ha ricevuto una retribuzione equa per l'opera prestata ed il suo diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva per ferie non godute, dell'indennità per festività non godute, al riconoscimento della 13ma mensilità e del T.F.R; F. conseguenzialmente condannare la sig.ra residente in [...] – Controparte_3
48022, al pagamento in favore della sig.ra della complessiva somma di € Parte_1
17.478,00, di cui € 6.084,00 a titolo di TFR oltre rivalutazione ed interessi, o di quella maggiore o minore somma che l'Ill.mo Giudice adito riterrà proporzionata, liquidando altresì il maggior danno subito dalla ricorrente per la diminuzione del valore dei suoi crediti con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli importi, oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate;
G. condannare la resistente
a pagare all' le contribuzioni omesse al fine di regolarizzare la posizione CP_2
contributiva della ricorrente;
H. in via meramente subordinata, in caso di contestazione
e accertamento di una diversa fonte contrattuale e livello di inquadramento applicabile
pagina 4 di 6 al rapporto de quo, condannare comunque a sig.ra residente in [...]
Lugo (RA), alla Via IV Novembre, n. 37 – 48022, al pagamento in favore dell'istante di quanto dovuto in virtù dell'art. 36 della Costituzione per tutte le causali indicate nel presente atto”. esisteva al ricorso. Controparte_3
Il contraddittorio veniva integrato nei confronti di (attesa l'esistenza di domanda CP_2
relativa ai contributi asseritamente omessi).
La causa era istruita con prove orali e quindi posta in decisione.
Il ricorso è infondato.
Innanzi tutto, parte resistente eccepisce la prescrizione di ogni pretesa, decorrente a ritroso dalla notifica del ricorso (11.6.2024), posto che la messa in mora stragiudiziale dell'anno precedente non risulta – come lamentato dalla difesa convenuta – corredata dalla cartolina di ricevimento (e sul punto, se tale cartolina è prevista dalla legge, la stessa sarà evidentemente necessaria, come peraltro risulta palese da tutta la giurisprudenza in materia di notifiche a mezzo posta o ex art. 140 c.p.c.).
Orbene, parte ricorrente (che sostiene di avere “svolto attività lavorativa subordinata, alle dipendenze della sig.ra presso l'abitazione sita in Lugo (RA), Controparte_3
alla Via IV Novembre, n. 37, dall'08.01.2007 al 18.12.2022, svolgendo mansioni di collaboratrice domestica”) non ha dimostrato l'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro che sia durato almeno sino al 10.6.2019.
L'unica prova sul punto pervenuta è rappresentata dalla testimonianza di tal , Tes_1
testimonianza che non è tuttavia arrivata sino a tale soglia temporale.
Infatti, la (sulla cui testimonianza appaiono presenti numerose criticità ed Tes_1
incongruenze: v. nota difensiva della resistente del 4.7.2025 e documentazione alla stessa allegata alla quale si rinvia in toto e che rendono inverosimili le circostanze che avrebbero condotto la teste a conoscere dei fatti di causa) ha collocato il rapporto, per quanto da lei riferito come oggetto di sua conoscenza “diretta” (si tratta essenzialmente della tipologia di teste che accompagna il lavoratore presso il luogo di lavoro, del quale pagina 5 di 6 null'altro conosce eccettuate le confidenze di quest'ultimo), nel periodo “dal 2015 … al
2017/2018… io c'ero quasi sempre fino al 2019” (sul punto conforme la testimonianza di “La Sig.ra io non l'ho più vista sicuramente dalla morte di mio Tes_2 Pt_1
marito avvenuta nel novembre 2019”, ciò che non esclude che il rapporto sia cessato precedentemente).
Ma se il rapporto (ammessa e non concessane la sua esistenza, contestata dalla resistente che ha parlato di un rapporto di amicizia) è cessato nel 2018 come riferito dalla
(o a tutto voler concedere anche nella prima parte del 2019), perché di una Tes_1
sua prosecuzione successiva non c'è alcuna prova, ogni pretesa economica riguardo allo stesso va ritenuta prescritta, con il conseguente assorbimento di ogni ulteriore questione.
Va infatti evidenziato come l'onere della prova dell'esistenza del rapporto di lavoro e anche del suo protrarsi nel tempo (al fine di ottenere la condanna del corrispettivo economico) gravi in capo al lavoratore.
E che, alla luce del materiale probatorio in atti, non vi prova preponderante che lo stesso sia arrivato sino al giugno del 2019.
In conclusione, il ricorso va respinto.
Le spese di lite possono compensarsi attesi i rapporti tra le parti e la particolarità della vicenda del caso di specie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) respinge il ricorso;
2) compensa le spese di lite tra le parti.
Ravenna, 18 novembre 2025
Il Giudice
dott. Dario Bernardi
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA sezione CIVILE
Oggi 18 novembre 2025, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma Microsoft Teams;
il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato DANIELA VITALE in sostituzione
[...]
, la quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche CP_1
istruttorie) in essi formulate;
Per la parte resistente compare l'avvocato BARACCA GIOVANNI, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
è presente la parte personalmente;
Per la parte compare l'avvocato LUPOLI, la quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte CP_2 le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
danno altresì il consenso alla trattazione da remoto anche della prossima udienza.
I difensori concludono come da rispettivi atti introduttivi, rinunciando alla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice pagina 1 di 6 si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).
Il Giudice
dott. DARIO BERNARDI
pagina 2 di 6 N. R.G. 440/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 440/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 Controparte_1
RICORRENTE contro rappresentato e difeso dall'avv. BARACCA GIOVANNI Controparte_3
RESISTENTE con la chiamata di
rappresentato e difeso dall'avv. MARIA LUPOLI CP_2
LITISCONSORTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 3 di 6 Con ricorso domandava: Parte_1
“A. dichiarare inefficace ogni documento liberatorio sottoscritto dall'istante, che si impugna ex art. 2113 c.c. e comunque per vizio del consenso ed illiceità della causa;
B. accertare e dichiarare la sussistenza, inter partes, del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in regime di tempo parziale, dal 08.01.2007 al 18.12.2022; C. accertare e dichiarare che la ricorrente, sig.ra , ha svolto dal 08.01.2007 al Parte_1
18.12.2022, in modo continuativo ed ininterrotto, attività lavorativa subordinata alle dipendenze della sig.ra svolgendo le mansioni meglio specificate Controparte_3
in premessa riferibili al livello B del CCNL Lavoro Domestico e, conseguentemente, il trattamento economico e normativo;
D. accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro si è svolto secondo le modalità descritte in premessa e che, per la quantità e la qualità del lavoro prestato, la lavoratrice ha diritto alle differenze retributive maturate per complessivi € 17.478,00, oltre ad interessi, maturati e maturandi e rivalutazione monetaria ed alla regolarizzazione della propria posizione previdenziale ed assistenziale;
E. accertare e dichiarare che la ricorrente non ha ricevuto una retribuzione equa per l'opera prestata ed il suo diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva per ferie non godute, dell'indennità per festività non godute, al riconoscimento della 13ma mensilità e del T.F.R; F. conseguenzialmente condannare la sig.ra residente in [...] – Controparte_3
48022, al pagamento in favore della sig.ra della complessiva somma di € Parte_1
17.478,00, di cui € 6.084,00 a titolo di TFR oltre rivalutazione ed interessi, o di quella maggiore o minore somma che l'Ill.mo Giudice adito riterrà proporzionata, liquidando altresì il maggior danno subito dalla ricorrente per la diminuzione del valore dei suoi crediti con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli importi, oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate;
G. condannare la resistente
a pagare all' le contribuzioni omesse al fine di regolarizzare la posizione CP_2
contributiva della ricorrente;
H. in via meramente subordinata, in caso di contestazione
e accertamento di una diversa fonte contrattuale e livello di inquadramento applicabile
pagina 4 di 6 al rapporto de quo, condannare comunque a sig.ra residente in [...]
Lugo (RA), alla Via IV Novembre, n. 37 – 48022, al pagamento in favore dell'istante di quanto dovuto in virtù dell'art. 36 della Costituzione per tutte le causali indicate nel presente atto”. esisteva al ricorso. Controparte_3
Il contraddittorio veniva integrato nei confronti di (attesa l'esistenza di domanda CP_2
relativa ai contributi asseritamente omessi).
La causa era istruita con prove orali e quindi posta in decisione.
Il ricorso è infondato.
Innanzi tutto, parte resistente eccepisce la prescrizione di ogni pretesa, decorrente a ritroso dalla notifica del ricorso (11.6.2024), posto che la messa in mora stragiudiziale dell'anno precedente non risulta – come lamentato dalla difesa convenuta – corredata dalla cartolina di ricevimento (e sul punto, se tale cartolina è prevista dalla legge, la stessa sarà evidentemente necessaria, come peraltro risulta palese da tutta la giurisprudenza in materia di notifiche a mezzo posta o ex art. 140 c.p.c.).
Orbene, parte ricorrente (che sostiene di avere “svolto attività lavorativa subordinata, alle dipendenze della sig.ra presso l'abitazione sita in Lugo (RA), Controparte_3
alla Via IV Novembre, n. 37, dall'08.01.2007 al 18.12.2022, svolgendo mansioni di collaboratrice domestica”) non ha dimostrato l'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro che sia durato almeno sino al 10.6.2019.
L'unica prova sul punto pervenuta è rappresentata dalla testimonianza di tal , Tes_1
testimonianza che non è tuttavia arrivata sino a tale soglia temporale.
Infatti, la (sulla cui testimonianza appaiono presenti numerose criticità ed Tes_1
incongruenze: v. nota difensiva della resistente del 4.7.2025 e documentazione alla stessa allegata alla quale si rinvia in toto e che rendono inverosimili le circostanze che avrebbero condotto la teste a conoscere dei fatti di causa) ha collocato il rapporto, per quanto da lei riferito come oggetto di sua conoscenza “diretta” (si tratta essenzialmente della tipologia di teste che accompagna il lavoratore presso il luogo di lavoro, del quale pagina 5 di 6 null'altro conosce eccettuate le confidenze di quest'ultimo), nel periodo “dal 2015 … al
2017/2018… io c'ero quasi sempre fino al 2019” (sul punto conforme la testimonianza di “La Sig.ra io non l'ho più vista sicuramente dalla morte di mio Tes_2 Pt_1
marito avvenuta nel novembre 2019”, ciò che non esclude che il rapporto sia cessato precedentemente).
Ma se il rapporto (ammessa e non concessane la sua esistenza, contestata dalla resistente che ha parlato di un rapporto di amicizia) è cessato nel 2018 come riferito dalla
(o a tutto voler concedere anche nella prima parte del 2019), perché di una Tes_1
sua prosecuzione successiva non c'è alcuna prova, ogni pretesa economica riguardo allo stesso va ritenuta prescritta, con il conseguente assorbimento di ogni ulteriore questione.
Va infatti evidenziato come l'onere della prova dell'esistenza del rapporto di lavoro e anche del suo protrarsi nel tempo (al fine di ottenere la condanna del corrispettivo economico) gravi in capo al lavoratore.
E che, alla luce del materiale probatorio in atti, non vi prova preponderante che lo stesso sia arrivato sino al giugno del 2019.
In conclusione, il ricorso va respinto.
Le spese di lite possono compensarsi attesi i rapporti tra le parti e la particolarità della vicenda del caso di specie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) respinge il ricorso;
2) compensa le spese di lite tra le parti.
Ravenna, 18 novembre 2025
Il Giudice
dott. Dario Bernardi
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