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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 14/11/2025, n. 1754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1754 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2854/2025 R.G.
TRA
, con Avv. Carmela Perri Parte_1
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv. Gilda Avena CP_1 resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. del 4.7.2025 ritualmente notificato parte ricorrente, premesso di aver proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. inteso ad ottenere l'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dello status di persona con handicap in situazione di gravità, esponeva che, all'esito delle operazioni peritali, il CTU non aveva riconosciuto la sussistenza del requisito per l'indennità di accompagnamento ma solo quello per lo status di persona con handicap grave.
Dopo aver proposto atto di dissenso avverso le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, agiva in questa sede lamentando che l'ausiliare non aveva preso in considerazione le controdeduzioni alla bozza di relazione né valutato il certificato cardiologico del 2.12.2024 e comunque non aveva adeguatamente valutato il complessivo quadro patologico.
1 Concludeva chiedendo la declaratoria del diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla domanda amministrativa o dalla diversa data da accertarsi.
L' si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'opposizione e CP_1 chiedendone, nel merito, il rigetto per infondatezza.
Fissata l'udienza del 5.11.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – ed istruita documentalmente, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso deve essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Giova preliminarmente ricordare che l'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua.
Tanto precisato, contrariamente a quanto lamentato da parte ricorrente, il CTU nella fase ATP, in replica alle osservazioni presentate avverso la bozza dell'elaborato, si è espresso sulla visita cardiologica effettuata in data
2.12.2024 motivando esaurientemente come segue: “[..] A proposito della critica del punto III.3, L'aspetto disfunzionale dell'apparato cardiocircolatorio induce effetti e sintomi soggettivi e oggettivi, caratterizzati da precordialgie, vertigini, cardiopalmo. I dati estraibili dalla valutazione clinica indicano un aumento complessivo dell'aia cardiaca e un rinforzo del II tono sul focolaio aortico, non edemi periferici significativi. Il dato emerso coincide con quanto già valutato e può identificarsi con una flessione della performance quotidiana del soggetto e anche della capacità lavorativa, pur considerando ovviamente i limiti posti dall'età. La valutazione dei diversi referti specialistici esaminati ha permesso di evidenziare un impegno di carattere moderato nel tempo, infatti il paziente soffriva di un'ipertensione arteriosa, discontinuamente responsiva alla terapia farmacologica, tuttavia senza segni di danno d'organo. Peraltro la descritta coronaropatia, che aveva indotto una procedura di vascolarizzazione non ha successivamente concesso segni di sé e la performace cardiaca si è quindi attestata su un discreto reservoir funzionale, individuato dal valore della frazione di eiezione che non è mai scesa sotto il 55%, identificando quindi una
2 classe funzionale NYHA di II classe. L'esame obiettivo effettuato in corso di questa ATP, ha espresso una mimma riduzione funzionale complessiva e dunque, per maggior contezza e consapevolezza di equità valutativa il CTU ha ritenuto di estrarre gli elementi emergenti da un esame strumentale cardiologico, quale appunto l'ecocardiogramma, di cui lo stesso C.T.U. non dispone e pertanto è stata richiesta la visita specialistica cardiologica. Appunto effettuata in data 02.12.2024 presso l'U.O. di cardiologia dell'
[...]
. Il risultato dell'esame ecocardiografico corrisponde Controparte_2 esattamente a quanto di clinico il CTU abbia potuto evidenziare nell'esecuzione dell'esame obiettivo effettuati [..]”.
Il CTU ha inoltre specificato che “[..] Per quanto riguarda le AD (Instrumental
Activities of Daily Living), cioè le attività strumentali, più complesse della vita quotidiana, il soggetto si è dimostrato in grado di spostarsi con autonomia
(anche se con qualche difficoltà), riconosce il valore dei soldi, è in grado di effettuare piccoli acquisti, può lavare delle piccole cose, è in grado di assumere farmaci e terapie orali, è in grado di usare il telefono sia di rispondere che di effettuare chiamate su numeri noti. Le difficoltà considerate valide ai fini del punteggio sono state quelle emerse con un minimo di capacità nella pulizia della casa, nel preparare pasti complessi, nell'effettuare acquisti impegnativi
[..]” concludendo, pertanto, nel senso che non risultano integrati i presupposti necessari di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
La relazione del CTU (cfr. fasc. ATP) appare dunque corretta sotto il piano metodologico, esauriente e priva di vizi logici sicché non si ravvisano validi motivi per discostarsi dalle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico.
Deve quindi, in definitiva, dichiararsi che parte ricorrente è persona portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992 con decorrenza dalla domanda amministrativa (23.10.2023).
Le spese di lite devono essere compensate stante il riconoscimento del requisito sanitario per una delle prestazioni di riferimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e dichiara che parte ricorrente è persona portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992 con
3 decorrenza dalla domanda amministrativa (23.10.2023); compensa le spese di lite.
Così deciso in Cosenza, 14 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
4
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2854/2025 R.G.
TRA
, con Avv. Carmela Perri Parte_1
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv. Gilda Avena CP_1 resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. del 4.7.2025 ritualmente notificato parte ricorrente, premesso di aver proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. inteso ad ottenere l'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dello status di persona con handicap in situazione di gravità, esponeva che, all'esito delle operazioni peritali, il CTU non aveva riconosciuto la sussistenza del requisito per l'indennità di accompagnamento ma solo quello per lo status di persona con handicap grave.
Dopo aver proposto atto di dissenso avverso le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, agiva in questa sede lamentando che l'ausiliare non aveva preso in considerazione le controdeduzioni alla bozza di relazione né valutato il certificato cardiologico del 2.12.2024 e comunque non aveva adeguatamente valutato il complessivo quadro patologico.
1 Concludeva chiedendo la declaratoria del diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla domanda amministrativa o dalla diversa data da accertarsi.
L' si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'opposizione e CP_1 chiedendone, nel merito, il rigetto per infondatezza.
Fissata l'udienza del 5.11.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – ed istruita documentalmente, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso deve essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Giova preliminarmente ricordare che l'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua.
Tanto precisato, contrariamente a quanto lamentato da parte ricorrente, il CTU nella fase ATP, in replica alle osservazioni presentate avverso la bozza dell'elaborato, si è espresso sulla visita cardiologica effettuata in data
2.12.2024 motivando esaurientemente come segue: “[..] A proposito della critica del punto III.3, L'aspetto disfunzionale dell'apparato cardiocircolatorio induce effetti e sintomi soggettivi e oggettivi, caratterizzati da precordialgie, vertigini, cardiopalmo. I dati estraibili dalla valutazione clinica indicano un aumento complessivo dell'aia cardiaca e un rinforzo del II tono sul focolaio aortico, non edemi periferici significativi. Il dato emerso coincide con quanto già valutato e può identificarsi con una flessione della performance quotidiana del soggetto e anche della capacità lavorativa, pur considerando ovviamente i limiti posti dall'età. La valutazione dei diversi referti specialistici esaminati ha permesso di evidenziare un impegno di carattere moderato nel tempo, infatti il paziente soffriva di un'ipertensione arteriosa, discontinuamente responsiva alla terapia farmacologica, tuttavia senza segni di danno d'organo. Peraltro la descritta coronaropatia, che aveva indotto una procedura di vascolarizzazione non ha successivamente concesso segni di sé e la performace cardiaca si è quindi attestata su un discreto reservoir funzionale, individuato dal valore della frazione di eiezione che non è mai scesa sotto il 55%, identificando quindi una
2 classe funzionale NYHA di II classe. L'esame obiettivo effettuato in corso di questa ATP, ha espresso una mimma riduzione funzionale complessiva e dunque, per maggior contezza e consapevolezza di equità valutativa il CTU ha ritenuto di estrarre gli elementi emergenti da un esame strumentale cardiologico, quale appunto l'ecocardiogramma, di cui lo stesso C.T.U. non dispone e pertanto è stata richiesta la visita specialistica cardiologica. Appunto effettuata in data 02.12.2024 presso l'U.O. di cardiologia dell'
[...]
. Il risultato dell'esame ecocardiografico corrisponde Controparte_2 esattamente a quanto di clinico il CTU abbia potuto evidenziare nell'esecuzione dell'esame obiettivo effettuati [..]”.
Il CTU ha inoltre specificato che “[..] Per quanto riguarda le AD (Instrumental
Activities of Daily Living), cioè le attività strumentali, più complesse della vita quotidiana, il soggetto si è dimostrato in grado di spostarsi con autonomia
(anche se con qualche difficoltà), riconosce il valore dei soldi, è in grado di effettuare piccoli acquisti, può lavare delle piccole cose, è in grado di assumere farmaci e terapie orali, è in grado di usare il telefono sia di rispondere che di effettuare chiamate su numeri noti. Le difficoltà considerate valide ai fini del punteggio sono state quelle emerse con un minimo di capacità nella pulizia della casa, nel preparare pasti complessi, nell'effettuare acquisti impegnativi
[..]” concludendo, pertanto, nel senso che non risultano integrati i presupposti necessari di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
La relazione del CTU (cfr. fasc. ATP) appare dunque corretta sotto il piano metodologico, esauriente e priva di vizi logici sicché non si ravvisano validi motivi per discostarsi dalle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico.
Deve quindi, in definitiva, dichiararsi che parte ricorrente è persona portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992 con decorrenza dalla domanda amministrativa (23.10.2023).
Le spese di lite devono essere compensate stante il riconoscimento del requisito sanitario per una delle prestazioni di riferimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e dichiara che parte ricorrente è persona portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992 con
3 decorrenza dalla domanda amministrativa (23.10.2023); compensa le spese di lite.
Così deciso in Cosenza, 14 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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