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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. II, sentenza 24/02/2026, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 501/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PELLITTERI MICHELE, Presidente SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Relatore RICCOBENE GIUSEPPE SALVATORE, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1511/2023 depositato il 13/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120200027144192000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017 MOTIVAZIONE
Il ricorrente ha proposto ricorso avverso cartella di pagamento per tassa sugli autoveicoli dell'anno 2017 nei confronti dell'agente della riscossione che si è costituito.
Il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce un vizio di notifica dell'atto impugnato, è privo di fondamento giuridico.
La notifica, infatti, non è elemento costitutivo dell'atto oggetto di notificazione incidente sulla sua validità, ma un atto successivo, funzionalmente, ontologicamente e (salvi i casi di notifica diretta) anche soggettivamente distinto, necessario ad assicurare la comunicazione nelle forme di legge di un atto recettizio (valido o invalido per altre ragioni) ed integrativo della sua efficacia;
la mancanza della notifica, la sua inesistenza o la sua invalidità non costituiscono, quindi, vizi propri dell'atto, deducibili in quanto tali ai fini della sua impugnazione e di ottenerne per l'annullamento, ma vizi del distinto atto di notifica deducibili per escludere l'avvenuto decorso dei termini d'impugnazione, in quanto la notificazione è una mera condizione di efficacia, non un elemento costitutivo dell'atto tributario, cosicché il vizio (ovvero l'inesistenza) di tale notificazione è irrilevante ove essa abbia raggiunto lo scopo per avere il destinatario impugnato l'atto (Cass. SS.UU. 2015, n. 19704). In ogni caso la notifica effettuata tramite PEC è valida a tutti gli effetti di legge essendo equiparata alla raccomandata con ricevuta di ritorno e consente di effettuare notifiche legali in modo elettronico ed ha lo stesso valore legale di una notifica tradizionale, come la raccomandata con avviso di ricevimento. La prova della notifica è stata dimostrata dalla ricevuta di accettazione e si è perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna rilevando che il destinatario ha effettivamente ricevuto il messaggio.
Parimenti infondato é il secondo motivo con il quale si oppone il difetto del potere di emetterla da parte un soggetto che non rivestiva la qualità di agente della riscossione. La cartella di pagamento impugnata, infatti, risulta emessa e notificata da un ufficio competente per la provincia di Agrigento, dell'agente della riscossione con competenza nazionale.
Con altro motivo si lamenta la nullità della cartella di pagamento impugnata per violazione dell'art. 36 c° 4-ter DL 248/2007, mancando l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della cartella esattoriale. Nella cartella di pagamento viene indicato il responsabile del procedimento nella persona di Nominativo_1 , assolvendo integralmente a quanto stabilisce il citato art. 36; si rileva, comunque, che il Concessionario della Riscossione ha il solo compito di indicare il nominativo responsabile del procedimento al solo scopo di consentire la trasparenza dell'attività amministrativa, la piena informazione del cittadino e la garanzia del diritto di difesa. Cosa che è stata adempiuta (Sentenza Corte Costituzionale n.377/07).
Il ricorrente lamenta ancora la nullità della Cartella di pagamento impugnata per violazione dell'art. 2 c° 2 DL 193/2016 convertito in Legge 225/2016, violazione dell'art. art. 21-septies Legge 241/1990, eccependo che ADER non abbia alcun valido titolo per procedere alla riscossione della Tassa automobilistica poiché non esiste l'apposita delibera di conferimento da parte della regione Sicilia. Il motivo è infondato. L'art. 3 comma 1 del D.L. 203/2005, ha stabilito che: "A decorrere dal 1° ottobre 2006, è soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e le funzioni relative alla riscossione nazionale sono attribuite all'Agenzia delle Entrate, che le esercita mediante la società di cui al comma 2 ", subentrando a tale attività quella che è stata esercitata, sino alla data del 1.7.2017, da Equitalia s.p.a. e dalle sue partecipate, ed è attualmente svolta, all'esito dell'introduzione delle disposizioni del D. Legge N. 193/2016, dal nuovo Ente Pubblico Economico "Agenzia Entrate Riscossione", unico soggetto deputato all'attività di esazione nazionale a seguito dello scioglimento automatico, senza liquidazione, delle suddette società del gruppo Equitalia. E' nella legge, quindi, che l'attività di esazione sia ormai unica ed abbia valenza nazionale, essendo stato superato, sin dal 2005, il precedente regime che vedeva la frastagliata competenza territoriale dei concessionari della riscossione.
Con altro motivo il ricorrente lamenta un vizio procedimentale per mancata notifica di atto presupposto, ma anche tale motivo è privo di fondamento, perché prima della notificazione della cartella non é necessaria la notificazione di alcun altro atto e non occorreva, in particolare, un avviso di accertamento dell'ente impositore. Nella Regione siciliana, infatti, la tassa sugli autoveicoli è un tributo interamente disciplinato dalla legge regionale sulla base delle speciali prerogative statutarie e della conseguente natura di tributo proprio e la legge regionale (art. 19, co. 1, l.r.s 2016, n. 24 con il quale è stato aggiunto il comma 2-bis all'art. 2 della l.r.s. 2015, n. 16) dispone che, a decorrere dall'anno 2017, per la riscossione di tale tributo si proceda alla diretta notifica della cartella senza preventiva notificazione di alcun avviso di accertamento (Corte cost. 2018, n. 152).
Le spese seguono la soccombenza che vengono liquidata come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in
€. 600,00, oltre spese generali in favore di Ader.
Agrigento 13.1.2026.
Il Giudice estensore Il Presidente
TO IN PO CH LI
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PELLITTERI MICHELE, Presidente SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Relatore RICCOBENE GIUSEPPE SALVATORE, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1511/2023 depositato il 13/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120200027144192000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017 MOTIVAZIONE
Il ricorrente ha proposto ricorso avverso cartella di pagamento per tassa sugli autoveicoli dell'anno 2017 nei confronti dell'agente della riscossione che si è costituito.
Il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce un vizio di notifica dell'atto impugnato, è privo di fondamento giuridico.
La notifica, infatti, non è elemento costitutivo dell'atto oggetto di notificazione incidente sulla sua validità, ma un atto successivo, funzionalmente, ontologicamente e (salvi i casi di notifica diretta) anche soggettivamente distinto, necessario ad assicurare la comunicazione nelle forme di legge di un atto recettizio (valido o invalido per altre ragioni) ed integrativo della sua efficacia;
la mancanza della notifica, la sua inesistenza o la sua invalidità non costituiscono, quindi, vizi propri dell'atto, deducibili in quanto tali ai fini della sua impugnazione e di ottenerne per l'annullamento, ma vizi del distinto atto di notifica deducibili per escludere l'avvenuto decorso dei termini d'impugnazione, in quanto la notificazione è una mera condizione di efficacia, non un elemento costitutivo dell'atto tributario, cosicché il vizio (ovvero l'inesistenza) di tale notificazione è irrilevante ove essa abbia raggiunto lo scopo per avere il destinatario impugnato l'atto (Cass. SS.UU. 2015, n. 19704). In ogni caso la notifica effettuata tramite PEC è valida a tutti gli effetti di legge essendo equiparata alla raccomandata con ricevuta di ritorno e consente di effettuare notifiche legali in modo elettronico ed ha lo stesso valore legale di una notifica tradizionale, come la raccomandata con avviso di ricevimento. La prova della notifica è stata dimostrata dalla ricevuta di accettazione e si è perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna rilevando che il destinatario ha effettivamente ricevuto il messaggio.
Parimenti infondato é il secondo motivo con il quale si oppone il difetto del potere di emetterla da parte un soggetto che non rivestiva la qualità di agente della riscossione. La cartella di pagamento impugnata, infatti, risulta emessa e notificata da un ufficio competente per la provincia di Agrigento, dell'agente della riscossione con competenza nazionale.
Con altro motivo si lamenta la nullità della cartella di pagamento impugnata per violazione dell'art. 36 c° 4-ter DL 248/2007, mancando l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della cartella esattoriale. Nella cartella di pagamento viene indicato il responsabile del procedimento nella persona di Nominativo_1 , assolvendo integralmente a quanto stabilisce il citato art. 36; si rileva, comunque, che il Concessionario della Riscossione ha il solo compito di indicare il nominativo responsabile del procedimento al solo scopo di consentire la trasparenza dell'attività amministrativa, la piena informazione del cittadino e la garanzia del diritto di difesa. Cosa che è stata adempiuta (Sentenza Corte Costituzionale n.377/07).
Il ricorrente lamenta ancora la nullità della Cartella di pagamento impugnata per violazione dell'art. 2 c° 2 DL 193/2016 convertito in Legge 225/2016, violazione dell'art. art. 21-septies Legge 241/1990, eccependo che ADER non abbia alcun valido titolo per procedere alla riscossione della Tassa automobilistica poiché non esiste l'apposita delibera di conferimento da parte della regione Sicilia. Il motivo è infondato. L'art. 3 comma 1 del D.L. 203/2005, ha stabilito che: "A decorrere dal 1° ottobre 2006, è soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e le funzioni relative alla riscossione nazionale sono attribuite all'Agenzia delle Entrate, che le esercita mediante la società di cui al comma 2 ", subentrando a tale attività quella che è stata esercitata, sino alla data del 1.7.2017, da Equitalia s.p.a. e dalle sue partecipate, ed è attualmente svolta, all'esito dell'introduzione delle disposizioni del D. Legge N. 193/2016, dal nuovo Ente Pubblico Economico "Agenzia Entrate Riscossione", unico soggetto deputato all'attività di esazione nazionale a seguito dello scioglimento automatico, senza liquidazione, delle suddette società del gruppo Equitalia. E' nella legge, quindi, che l'attività di esazione sia ormai unica ed abbia valenza nazionale, essendo stato superato, sin dal 2005, il precedente regime che vedeva la frastagliata competenza territoriale dei concessionari della riscossione.
Con altro motivo il ricorrente lamenta un vizio procedimentale per mancata notifica di atto presupposto, ma anche tale motivo è privo di fondamento, perché prima della notificazione della cartella non é necessaria la notificazione di alcun altro atto e non occorreva, in particolare, un avviso di accertamento dell'ente impositore. Nella Regione siciliana, infatti, la tassa sugli autoveicoli è un tributo interamente disciplinato dalla legge regionale sulla base delle speciali prerogative statutarie e della conseguente natura di tributo proprio e la legge regionale (art. 19, co. 1, l.r.s 2016, n. 24 con il quale è stato aggiunto il comma 2-bis all'art. 2 della l.r.s. 2015, n. 16) dispone che, a decorrere dall'anno 2017, per la riscossione di tale tributo si proceda alla diretta notifica della cartella senza preventiva notificazione di alcun avviso di accertamento (Corte cost. 2018, n. 152).
Le spese seguono la soccombenza che vengono liquidata come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in
€. 600,00, oltre spese generali in favore di Ader.
Agrigento 13.1.2026.
Il Giudice estensore Il Presidente
TO IN PO CH LI