Articolo 1 della Legge 21 dicembre 1955, n. 1310
Articolo 2
Versione
15 gennaio 1956
Art. 1.
Il contributo previsto dall' art. 1 della legge 28 febbraio 1953, n. 103 , quale concorso dello Stato per gli oneri che il comune di Roma sostiene in relazione alle esigenze derivanti dall'essere la citta' di Roma sede della Capitale della Repubblica, e' concesso anche per l'anno 1955, nella misura di 4 miliardi.
La somma di cui al precedente comma sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1955-1956.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1956