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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. X, sentenza 12/02/2026, n. 900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 900 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 900/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 10, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
LORETO RITA, Presidente
ON LO, TO
GIORDANO ROSARIA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1558/2024 depositato il 27/03/2024
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Srl - 00758500581
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1151/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 9 e pubblicata il 25/01/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210086635334000 TARI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 676/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello ritualmente notificato il giorno 05 marzo 2024 al difensore della società Resistente_1 S.r.l. ed all'Agenzia delle Entrate Riscossione, il Comune di Roma impugna la sentenza n.1151/9/2024 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma in data 17 gennaio 2024 e depositata il 25 gennaio
2024.
Nel giudizio di prime cure la società Resistente_1 S.r.l. impugnava parzialmente la cartella di pagamento n. 097-2021-0086635334000 limitatamente alla TARI dell'anno d'imposta 2017 per complessivi €.72.604,00.
Eccepiva l'omessa notifica degli avvisi di accertamento sottostanti la cartella di pagamento.
Nel giudizio di prime cure si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva per tutti gli atti inerenti l'attività dell'Ente creditore mentre restava contumace il Comune di Roma.
Con la sentenza oggetto del presente gravame i primi Giudici accoglievano il ricorso condannando il comune di Roma e l'Agenzia delle Entrate Riscossione, in solido tra di loro, al pagamento delle spese di lite liquidate in €.250,00 per esborsi ed in €.2.500,00 per compensi oltre spese generali in misura pari al 15% ed accessori di legge.
I giudizi venivano riuniti e decisi con la sentenza oggetto del presente gravame.
In particolare i primi Giudici accoglievano i ricorsi riuniti compensando le spese di lite così motivando: “2. la ricorrente ha contestato l'omessa notificazione dell'atto di liquidazione dell'imposta. Nella contumacia di Roma Capitale, non v'è prova che l'amministrazione abbia effettivamente provveduto all'adempimento. In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario,
l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto conseguenziale notificato (Cass. n. 1144/2018). In difetto di prova della notificazione degli atti di liquidazione dell'imposta, il ricorso deve trovare accoglimento e l'atto impugnato deve essere annullato, limitatamente alle somme pretese a titolo di Tari.”. Il Comune di Roma impugna la sentenza di prime cure eccependone l'erroneità sostenendo la regolare notifica degli atti presupposti allegando gli inviti di pagamento con relative notifiche.
Conclude con la richiesta di accoglimento dell'appello con compensazione delle spese di lite.
L'appello viene iscritto a ruolo il 27 marzo 2024.
In data 19 gennaio 2026 si costituisce in giudizio la società Resistente_1 S.r.l. eccependo in via preliminare l'inammissibilità della produzione in appello degli atti inerenti la notifica degli avvisi sottostanti la cartella di pagamento.
Eccepisce inoltre l'inconferenza di alcuni documenti depositati dall'appellante e la difformità degli importi indicati nei documenti n.111701285725 e n.111701287924.
Conclude con la richiesta di rigetto dell'appello con vittoria di spese ed onorari di lite con attribuzione al difensore avvocato Difensore_2 dichiaratosi antitatario.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione non risulta costituita in giudizio.
La causa viene trattata il giorno 09 febbraio 2026 in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte esamina l'eccezione sollevata dalla società Resistente_1 S.r.l. inerente l'inammissibilità della produzione di documenti nel presente grado di giudizio.
Sul punto osserva la Corte che in base al combinato disposto degli artt. 58 (vigente ratione temporis) e 61 del D. Lgs. 546/1992 è ammissibile la produzione di nuovi documenti in appello fino a venti giorni liberi prima dell'udienza, anche se non sussiste l'impossibilità per le parti di produrli in primo grado. Tale principio è costante nella giurisprudenza di legittimità (da ultimo, Cass. n.8089 del 21/03/2023) in base all'interpretazione del combinato disposto degli artt. 58 e 61 del D. Lgs.546/1992, i quali “allargano” i limiti previsti dall'art. 345
c.p.c.. Difatti nel codice del processo tributario, la norma di riferimento è il comma 2 dell'art. 58 del D.lgs.
546/92 il quale prevede espressamente che in sede di a di appello “è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti” mentre l'art. 61 del citato D.lgs. 546/92 dispone che “Nel procedimento d'appello si osservano in quanto applicabili le norme dettate per il procedimento di primo grado, se non sono incompatibili con le disposizioni della presente sezione”. Pertanto, la produzione di nuovi documenti in appello è preclusa laddove la stessa sia effettuata oltre il termine previsto dall'art. 32, comma 1, dello stesso decreto, ossia fino a venti giorni liberi prima dell'udienza, con l'osservanza delle formalità di cui all'art. 24, comma 1.
Nel caso di specie la produzione dei documenti è stata effettuata unitamente alla costituzione in giudizio dell'appellante e pertanto la documentazione depositata dal Comune di Roma non può che ritenersi tempestiva.
Ancora in via preliminare, nonostante la modifica introdotta all'art.58 dal D.Lgs. n.220/2023, la Corte ritiene che la produzione nel giudizio di appello di nuovi documenti sia ammissibile. Sul punto difatti si è recentemente espressa la Corte Costituzionale con sentenza n.36/2025 depositata il 26 marzo 2025 statuendo l'incostituzionalità sul divieto di produzione di nuovi documenti in appello ai giudizi instaurati in secondo grado dal giorno successivo alla entrata in vigore (4 gennaio 2024) delle modifiche all'art.58 introdotte dal
D.Lgs n.220/2023 anziché ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato dopo tale data.
Essendo stato il giudizio di primo grado pacificamente instaurato prima del 05 gennaio 2024 (n.RGR n.
7468/2023 del 09/06/2022) sono senz'altro ammissibili i nuovi documenti depositati dall'appellante. Nel caso di specie è quindi ammissibile la produzione in giudizio degli inviti di pagamento con le relative notifiche.
L'ammissibilità della produzione documentale determina l'accoglimento dell'appello proposto dal Comune di Roma.
Difatti, l'appellante, assente nel giudizio di prime cure, ha documentato la regolare notifica degli avvisi di pagamento sottostanti la cartella di pagamento n. 097-2021-0086635334000. Ne consegue la cristallizzazione della pretesa. Pertanto ogni eccezione inerente l'entità del tributo non può trovare albergo nel presente giudizio in quanto doveva essere sollevata impugnando gli atti prodromici.
L'appello è quindi accolto.
In ordine alle spese di lite osserva la Corte che l'appellante ha espressamente chiesto la compensazione delle spese di lite che pertanto possono essere interamente compensate tra le parti anche in considerazione del fatto che la documentazione inerente la notifica degli avvisi sottostanti la cartella di pagamento è stata effettuata solo nel presente grado di giudizio. Sussistono quindi gravi ed eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese di lite sia del primo che del secondo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e compensa le spese.
Così deciso in Roma il giorno 9 febbraio 2026
Il TO Il Presidente
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 10, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
LORETO RITA, Presidente
ON LO, TO
GIORDANO ROSARIA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1558/2024 depositato il 27/03/2024
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Srl - 00758500581
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1151/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 9 e pubblicata il 25/01/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210086635334000 TARI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 676/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello ritualmente notificato il giorno 05 marzo 2024 al difensore della società Resistente_1 S.r.l. ed all'Agenzia delle Entrate Riscossione, il Comune di Roma impugna la sentenza n.1151/9/2024 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma in data 17 gennaio 2024 e depositata il 25 gennaio
2024.
Nel giudizio di prime cure la società Resistente_1 S.r.l. impugnava parzialmente la cartella di pagamento n. 097-2021-0086635334000 limitatamente alla TARI dell'anno d'imposta 2017 per complessivi €.72.604,00.
Eccepiva l'omessa notifica degli avvisi di accertamento sottostanti la cartella di pagamento.
Nel giudizio di prime cure si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva per tutti gli atti inerenti l'attività dell'Ente creditore mentre restava contumace il Comune di Roma.
Con la sentenza oggetto del presente gravame i primi Giudici accoglievano il ricorso condannando il comune di Roma e l'Agenzia delle Entrate Riscossione, in solido tra di loro, al pagamento delle spese di lite liquidate in €.250,00 per esborsi ed in €.2.500,00 per compensi oltre spese generali in misura pari al 15% ed accessori di legge.
I giudizi venivano riuniti e decisi con la sentenza oggetto del presente gravame.
In particolare i primi Giudici accoglievano i ricorsi riuniti compensando le spese di lite così motivando: “2. la ricorrente ha contestato l'omessa notificazione dell'atto di liquidazione dell'imposta. Nella contumacia di Roma Capitale, non v'è prova che l'amministrazione abbia effettivamente provveduto all'adempimento. In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario,
l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto conseguenziale notificato (Cass. n. 1144/2018). In difetto di prova della notificazione degli atti di liquidazione dell'imposta, il ricorso deve trovare accoglimento e l'atto impugnato deve essere annullato, limitatamente alle somme pretese a titolo di Tari.”. Il Comune di Roma impugna la sentenza di prime cure eccependone l'erroneità sostenendo la regolare notifica degli atti presupposti allegando gli inviti di pagamento con relative notifiche.
Conclude con la richiesta di accoglimento dell'appello con compensazione delle spese di lite.
L'appello viene iscritto a ruolo il 27 marzo 2024.
In data 19 gennaio 2026 si costituisce in giudizio la società Resistente_1 S.r.l. eccependo in via preliminare l'inammissibilità della produzione in appello degli atti inerenti la notifica degli avvisi sottostanti la cartella di pagamento.
Eccepisce inoltre l'inconferenza di alcuni documenti depositati dall'appellante e la difformità degli importi indicati nei documenti n.111701285725 e n.111701287924.
Conclude con la richiesta di rigetto dell'appello con vittoria di spese ed onorari di lite con attribuzione al difensore avvocato Difensore_2 dichiaratosi antitatario.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione non risulta costituita in giudizio.
La causa viene trattata il giorno 09 febbraio 2026 in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte esamina l'eccezione sollevata dalla società Resistente_1 S.r.l. inerente l'inammissibilità della produzione di documenti nel presente grado di giudizio.
Sul punto osserva la Corte che in base al combinato disposto degli artt. 58 (vigente ratione temporis) e 61 del D. Lgs. 546/1992 è ammissibile la produzione di nuovi documenti in appello fino a venti giorni liberi prima dell'udienza, anche se non sussiste l'impossibilità per le parti di produrli in primo grado. Tale principio è costante nella giurisprudenza di legittimità (da ultimo, Cass. n.8089 del 21/03/2023) in base all'interpretazione del combinato disposto degli artt. 58 e 61 del D. Lgs.546/1992, i quali “allargano” i limiti previsti dall'art. 345
c.p.c.. Difatti nel codice del processo tributario, la norma di riferimento è il comma 2 dell'art. 58 del D.lgs.
546/92 il quale prevede espressamente che in sede di a di appello “è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti” mentre l'art. 61 del citato D.lgs. 546/92 dispone che “Nel procedimento d'appello si osservano in quanto applicabili le norme dettate per il procedimento di primo grado, se non sono incompatibili con le disposizioni della presente sezione”. Pertanto, la produzione di nuovi documenti in appello è preclusa laddove la stessa sia effettuata oltre il termine previsto dall'art. 32, comma 1, dello stesso decreto, ossia fino a venti giorni liberi prima dell'udienza, con l'osservanza delle formalità di cui all'art. 24, comma 1.
Nel caso di specie la produzione dei documenti è stata effettuata unitamente alla costituzione in giudizio dell'appellante e pertanto la documentazione depositata dal Comune di Roma non può che ritenersi tempestiva.
Ancora in via preliminare, nonostante la modifica introdotta all'art.58 dal D.Lgs. n.220/2023, la Corte ritiene che la produzione nel giudizio di appello di nuovi documenti sia ammissibile. Sul punto difatti si è recentemente espressa la Corte Costituzionale con sentenza n.36/2025 depositata il 26 marzo 2025 statuendo l'incostituzionalità sul divieto di produzione di nuovi documenti in appello ai giudizi instaurati in secondo grado dal giorno successivo alla entrata in vigore (4 gennaio 2024) delle modifiche all'art.58 introdotte dal
D.Lgs n.220/2023 anziché ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato dopo tale data.
Essendo stato il giudizio di primo grado pacificamente instaurato prima del 05 gennaio 2024 (n.RGR n.
7468/2023 del 09/06/2022) sono senz'altro ammissibili i nuovi documenti depositati dall'appellante. Nel caso di specie è quindi ammissibile la produzione in giudizio degli inviti di pagamento con le relative notifiche.
L'ammissibilità della produzione documentale determina l'accoglimento dell'appello proposto dal Comune di Roma.
Difatti, l'appellante, assente nel giudizio di prime cure, ha documentato la regolare notifica degli avvisi di pagamento sottostanti la cartella di pagamento n. 097-2021-0086635334000. Ne consegue la cristallizzazione della pretesa. Pertanto ogni eccezione inerente l'entità del tributo non può trovare albergo nel presente giudizio in quanto doveva essere sollevata impugnando gli atti prodromici.
L'appello è quindi accolto.
In ordine alle spese di lite osserva la Corte che l'appellante ha espressamente chiesto la compensazione delle spese di lite che pertanto possono essere interamente compensate tra le parti anche in considerazione del fatto che la documentazione inerente la notifica degli avvisi sottostanti la cartella di pagamento è stata effettuata solo nel presente grado di giudizio. Sussistono quindi gravi ed eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese di lite sia del primo che del secondo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e compensa le spese.
Così deciso in Roma il giorno 9 febbraio 2026
Il TO Il Presidente