Articolo 77 della Legge 23 dicembre 1976, n. 874
Articolo 76Articolo 78
Versione
15 gennaio 1977
Art. 77.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per gli affari esteri, le variazioni compensative che si rendessero necessarie tra i capitoli 1503 e 2503 concernenti, rispettivamente, l'indennita' al personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria e gli assegni di sede al personale in servizio nelle istituzioni culturali e scolastiche all'estero.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1977