Articolo 72 delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
Articolo 68Articolo 64
Versione
24 ottobre 1989
Art. 72
(Reclamo avverso le decisioni del comitato)
1. Entro quindici giorni dalla notificazione, contro le decisioni del comitato puo' essere proposto reclamo sul quale decide una commissione composta dal presidente della corte di appello nel cui distretto ha sede il comitato, dal procuratore generale della Repubblica presso la corte medesima, dal presidente del consiglio dell'ordine forense, dal presidente dell'ordine o del collegio professionale cui l'interessato appartiene ovvero da loro delegati.
2. Della commissione non possono far parte persone che abbiano partecipato alla decisione oggetto del reclamo.
3. La commissione decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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