Decreto cautelare 21 ottobre 2022
Ordinanza cautelare 5 dicembre 2022
Sentenza 19 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 19/07/2023, n. 1915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1915 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/07/2023
N. 01915/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02856/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2856 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- in qualità di esercente la potestà sul minore -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Ida Mendicino, Walter Miceli, Maria Dolores Broccoli, Elena Boccanfuso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maria Dolores Broccoli in Cassino, via Cimarosa n. 13;
contro
Ministero dell'Istruzione, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Istituto -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del provvedimento, comunicato con nota Prot. n. -OMISSIS-, con cui l'Istituto -OMISSIS-, senza la previa redazione del Piano Educativo Individualizzato e senza la previa specifica richiesta all'Ufficio Scolastico di -OMISSIS-di un numero di ore di sostegno adeguato in base alla Diagnosi Funzionale dello studente, ha effettuato, per l'alunno -OMISSIS-, in relazione all'anno scolastico 2022/2023, “un'attribuzione cumulativa e non nominativa del personale di sostegno, che si basa sul rapporto 1:2” (all. 1).
E PER LA CONDANNA, ANCHE CON PROVVEDIMENTO CAUTELARE
dell'amministrazione scolastica convenuta alla corretta attribuzione delle ore di sostegno didattico per l'alunno -OMISSIS- in base al redigendo Piano Educativo Individualizzato.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 8/11/2022:
PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA
del Piano Educativo Individualizzato approvato dall'Istituto -OMISSIS- in data 28.10.2022,
- nella parte in cui il suddetto PEI non contiene alcuna motivata proposta del numero di ore di sostegno didattico ritenute necessarie per assicurare l'inclusione scolastica dell'alunno nel corrente anno scolastico;
- nella parte in cui, a pag. 10, nella sezione 9 del PEI, si dà atto che l'alunno, portatore di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L.5.2.1992, n. 104, per quest'anno scolastico è seguito da due insegnanti di sostegno per complessive 14 ore settimanali, senza alcuna valutazione e motivata proposta in merito al fabbisogno effettivo individuale di sostegno didattico ritenuto necessario per garantire l'inclusione scolastica dello studente.
- e nella parte in cui, a pag. 8, nella sezione 8.1 del PEI, si afferma che “l'intervento di sostegno si attua per complessiva trentaquattro ore settimanali”, in tal modo illegittimamente sovrapponendo e confondendo i ruoli e le funzioni delle due insegnanti specializzate per le attività didattiche di sostegno - che seguono l'alunno per 11 più 3 ore settimanali - con quelli del tutto diversi sia dell'assistente ad personam - che segue l'alunno per 15 ore settimanali - e dei due docenti di potenziamento – che seguono l'alunno per 1 ora e 30 minuti.
E PER LA CONDANNA, ANCHE CON PROVVEDIMENTO CAUTELARE
dell'amministrazione scolastica convenuta alla immediata redazione del PEI per l'anno scolastico in corso, con la motivata indicazione del numero di ore di sostegno didattico ritenute necessarie, e alla sua esecuzione in favore del minore -OMISSIS-, con conseguente attribuzione alla parte ricorrente di un insegnante specializzato per le attività didattiche di sostegno per il numero di ore settimanali ivi quantificate e ritenute necessarie.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 aprile 2023 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente è la madre del piccolo -OMISSIS-, alunno di -OMISSIS-, affetto da “Ritardo globale dello sviluppo (ICD 10 F88)”. Per tale patologia le Commissioni mediche competenti, con verbale di accertamento del 20.11.2020, l’hanno riconosciuto, “Portatore di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, L.5.2.1992, n. 104)”, anche ai fini della presa in carico per il sostegno scolastico.
Con ricorso depositato in data 19 ottobre 2022 (R.G. n. 2856/2022) i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento del provvedimento, comunicato con nota Prot. n. -OMISSIS-, con cui l'Istituto -OMISSIS- ha effettuato, per l'alunno interessato, in relazione all'anno
scolastico 2022/2023, “un'attribuzione cumulativa e non nominativa del personale di sostegno, che si basa sul rapporto 1:2” e chiedendo all'amministrazione scolastica convenuta la corretta attribuzione delle ore di sostegno didattico per l'alunno in base alla proposta formulata nel redigendo Piano Educativo Individualizzato.
Successivamente alla presentazione del ricorso, in data 28.10.2020 è stato elaborato un Piano Educativo Individualizzato per l’alunno -OMISSIS- per l’a.s. 2022/2023.
Il suddetto PEI è stato impugnato con ricorso per motivi aggiunti notificati in data 08.11.2022, nella parte in cui non contiene alcuna istruttoria e nessuna proposta del numero di ore di sostegno didattico necessarie ad assicurare l’inclusione scolastica dell’alunno per l’anno scolastico di riferimento.
Con ordinanza n. -OMISSIS- il Tribunale ha accolto la domanda cautelare, ordinando all’amministrazione convenuta di formare un nuovo PEI entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento.
In data 19.12.2022 l’Istituto scolastico convenuto ha elaborato ed approvato un nuovo PEI che dispone l’attribuzione di 22 ore settimanali di sostegno didattico, ossia il rapporto 1:1 (la totalità dell’orario scolastico settimanale).
Con memoria del 21 marzo 2023 parte ricorrente chiede, in considerazione dell’assegnazione delle 22 ore di sostegno scolastico al minore così come previsto dal nuovo PEI, che questo Tribunale dichiari la cessazione della materia del contendere, con regolamento delle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale.
Alla pubblica udienza del 20 aprile 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il Collegio dichiara cessata la materia del contendere tenuto conto della memoria di parte ricorrente.
Nel processo amministrativo presupposto per dichiarare la cessazione della materia del contendere è che parte ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo stante l'oggettivo venir meno della lite (cfr. ex multis, di recente, Cons. Stato, sez. III, 07/06/2021 n.4354). La cessata materia del contendere non esime il giudice procedente dal pronunciare sulle spese di lite, facendo applicazione dei principi in materia di soccombenza virtuale e che pertanto in ragione della vicenda contenziosa il Collegio ritiene di condannare l’amministrazione al pagamento delle spese di lite per come fissate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’amministrazione a pagare le spese di lite che liquida in euro 2.500,00, oltre accessori di legge se dovuti, da distrarre in favore dei costituiti procuratori, dichiaratisi anticipatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
Stefano Celeste Cozzi, Consigliere
Anna Corrado, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Corrado | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.