CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 11/02/2026, n. 841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 841 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 841/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LENTO MASSIMO, Presidente
CC GI ANNA, RE
FERRENTINO SILVANA DOMENICA, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2250/2024 depositato il 04/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_01 - CF_Difensore_1
Difensore_02 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza - Via Xxiv Maggio , Palazzo K2000 87100 Cosenza CS
Difeso da
Difensore_03 - CF_Difensore_3
Difensore_04 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239007585018000 VARIE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180013874947000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420190005627951000 REC.CRED.AZ.OSP 2012
- AVV. ADDEBITO n. 33420180001585853000 INPS 2017
- AVV.ADDEBITO n. 33420180005470162000 INPS
- AVV. ADDEBITO n. 33420190002266400000 INPS 2018 - AVV. ADDEBITO n. 33420190005041032000 INPS
- AVV. ADDEBITO n. 33420210001244368000 INPS
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti depositati.
Resistente/Appellato: non comparso in udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso/reclamo telematico notificato in data 4 novembre 2023 all'Agenzia Entrate Riscossione di
Cosenza, depositato presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza in data 4 marzo 2024 (n. 2250/2024 R.G.R.), Ricorrente_1, rappresentata e difesa dagli avv.ti Difensori_01_02
, presentava ricorso avverso l'avviso d'intimazione n. 03420239007585018000, notificato in data 5 settembre 2023, importo € 11.026,42, allegava l'atto impugnato.
L'AVI indicava come atti presupposto n. 2 cartelle di pagamento e n. 5 avvisi di addebito e precisamente:
1) cartella di pagamento n. 03420180013874947000, notificata il 19.06.2018, tassa auto, € 183,28;
2) cartella di pagamento n. 03420190005627951000, notificata il 13.03.2019 recupero spese sanitarie,
€ 45,90;
3) avviso addebito n. 3340180001858530000;
4) avviso addebito n. 33420180005470162000;
5) avviso di addebito n. 33420190002266400000;
6) avviso di addebito n. 33420190005041032000;
7) avviso di addebito n. 33420210001244368000;
tutti notificati all'INPS tra il 2018 e il 2022 e riguardanti contributi previdenziali.
Il ricorrente eccepiva:
a) Nullità della notifica dell'atto impugnato in quanto eseguita per posta invece che in forma telematica all'indirizzo pec di Ricorrente_1, titolare di una ditta individuale;
b) Nullità per omessa notifica degli atti indicati come presupposto;
c) Prescrizione/decadenza delle pretese, dovendosi applicare i termini brevi, triennale e quinquennale, in assenza di notifica di atti interruttivi della prescrizione.
Sollecitava in via cautelare la sospensione dell'atto impugnato e nel merito l'annullamento, con vittoria di spese e trattazione in pubblica udienza.
In data 16 aprile 2024 si è costituita l'Agenzia Entrate Riscossione di Cosenza, depositando controdeduzioni telematiche con allegata documentazione. Eccepiva il difetto di giurisdizione per gli avvisi di addebito riguardanti pretese non di natura tributaria di competenza del Giudice Ordinario, Giudice del
Lavoro. Si respingevano le eccezioni formulate dal ricorrente, in quanto erano state notificate le cartelle di pagamento indicate come presupposto e atti interruttivi della prescrizione (in data 10.07.2019 si notificava il preavviso di fermo n. 03480201900009134000 a mezzo pec). Chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'udienza del 25 maggio 2024 veniva rigettata l'istanza di sospensiva.
In data 12 gennaio 2026 ER allegava attestazione di conformità agli originali della documentazione allegata alla costituzione in giudizio.
In data 26 gennaio 2026 il ricorrente depositava memoria illustrativa in cui sollevava eccezione di inammissibilità della costituzione in giudizio di ER in quanto tardiva e fatta con intervento di avvocato di libero Foro, senza allegazione di specifica delibera dell'ente per incarico e previo interpello all'Avvocatura di Stato;
contestava, inoltre, l'utilizzabilità della documentazione allegata senza contestuale attestazione di conformità agli originali (allegata solo in data 12 gennaio 2026, in ritardo per l'udienza di trattazione). Insisteva nei motivi di ricorso.
All'udienza del 5 febbraio 2026 parte ricorrente si riportava agli atti depositati e la Corte tratteneva in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Non è fondata l'eccezione di inammissibilità della costituzione in giudizio di ER, in quanto il termine di sessanta giorni per la costituzione della parte convenuta non è previsto a pena di inammissibilità e quindi può intervenire anche poco prima dell'udienza di trattazione, dovendosi in questo caso solo ritenere non utilizzabili eventuali documenti prodotti fuori termine (oltre venti giorni prima dell'udienza di trattazione).
Per quanto attiene alla documentazione allegata alle controdeduzioni, si tratta di copie di atti ampiamente utilizzabili.
Per giurisprudenza pacifica e ampiamente condivisibile “La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata -
a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale” (v. Cass. Civ..
Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 29993 del 13/12/2017).
Il ricorrente ha solo lamentato la mancanza in origine della attestazione di conformità delle copie agli originali, poi allegata da ER in data 12 gennaio 2026, senza precisare quale parte della copia dovrebbe ritenersi divergente dall'originale e lamentando una presunta tardività sebbene l'attestazione fosse stata allegata più di venti giorni prima dell'udienza di trattazione del 5 febbraio 2026.
Tale formalità è divenuta obbligatoria solo a seguito della novella dell'art. 25 bis co. 5 bis D.L.vo n.
546/1992 modificato dall'art. 16 del decreto legislativo n. 81 del 2025 in vigore dal giugno 2025. Si tratta quindi di un'incombenza che è stata correttamente integrata da ER, dovendosi così ritenere la documentazione allegata, ampiamente utilizzabile. Peraltro, tale attestazione non riguarda documenti analogici, scannerizzati e allegati al fascicolo telematico dal difensore, quanto, piuttosto, per lo più, documenti digitali riguardanti rapporti di consegna di notifiche via pec con copia dello stesso documento oggetto della notifica telematica. Sempre in via preliminarmente va dichiarato il difetto di giurisdizione della CGT di I grado di Cosenza in relazione agli atti presupposto indicati ai numeri 3, 4, 5, 6, 7 dell'elenco, che non riguardano tributi e quindi sono di competenza del Giudice Ordinario. Si tratta di crediti non aventi natura tributaria, e precisamente contributi previdenziali e assistenziali, sottratti alla giurisdizione delle Commissioni
Tributarie (ora Corti di Giustizia Tributaria) e di competenza del Giudice Ordinario.
Non è fondata l'eccezione di nullità/inesistenza della notifica dell'atto impugnato in quanto non eseguito tramite pec. Vi è in atti la cartolina della ricevuta della raccomandata con la quale l'atto impugnato è stato notificato alla Ricorrente_1, atto consegnato personalmente al destinatario. Non si profila, pertanto, alcuna nullità della notifica dell'AVI in quanto l'atto è stato portato a conoscenza del contribuente con consegna a mani del destinatario, essendo la notifica tramite pec certamente una opzione per l'Ufficio, il quale ben può accedere anche alla notifica per posta, purché avvenga secondo le regole. Peraltro, l'avvenuta tempestiva impugnazione dell'atto avrebbe determinato la sanatoria di irregolarità stante il raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c..
ER ha allegato alle controdeduzioni documentazione riguardante la notifica delle due cartelle indicate come presupposto, ritualmente notificate tramite pec e di un atto interruttivo della prescrizione, il preavviso di fermo n. 03480201900009134000 notificato a mezzo pec in data 10 luglio 2019.
In presenza di tali atti notificati, risulta destituita di fondamento l'eccezione di nullità dell'avviso d'intimazione per omessa notifica degli atti indicati come presupposto, di cui Parte Resistente ha fornito prova di regolare notifica, ampiamente utilizzabile.
Le pretese fatte valere con le predette cartelle di pagamento, ritualmente notificate alla contribuente e non impugnate, richiamate nel preavviso di fermo notificato in data 10 luglio 2019, non sono prescritte.
Come correttamente argomentato dall'Ufficio, il termine di prescrizione va calcolato a partire dall'ultimo atto interruttivo della prescrizione, notificato al contribuente e non impugnato, senza alcuna correlazione con il periodo di riferimento del tributo, 2013 per la tassa auto e 2012 per le spese sanitarie recuperate.
Dunque, tenuto conto della data di notifica dell'atto interruttivo e della normativa emergenziale che ha previsto una proroga dei termini di prescrizione, i termini pur brevi di prescrizione dei relativi tributi non sono decorsi.
In ragione della soccombenza parte ricorrente va condannata al pagamento delle spese del procedimento in favore di ER nella misura precisata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il difetto di giurisdizione, ai sensi degli artt. 2 e 3 D. L.Vo n. 546/1992, in relazione alle cartelle di pagamento indicate ai numeri 3, 4, 5, 6, 7, dell'elenco, indica il termine di tre mesi dalla notifica della presente decisione per la riassunzione del procedimento avanti al Giudice Ordinario competente,
Giudice del Lavoro.
Rigetta nel resto il ricorso e conferma l'atto impugnato.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'Agenzia Entrate
Riscossione di Cosenza, spese che liquida in € 1.489,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Cosenza, 5 febbraio 2026
Il Giudice est. Il Presidente Dott.ssa Giuseppa A. Ferrucci Dott. Massimo Lento
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LENTO MASSIMO, Presidente
CC GI ANNA, RE
FERRENTINO SILVANA DOMENICA, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2250/2024 depositato il 04/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_01 - CF_Difensore_1
Difensore_02 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza - Via Xxiv Maggio , Palazzo K2000 87100 Cosenza CS
Difeso da
Difensore_03 - CF_Difensore_3
Difensore_04 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239007585018000 VARIE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180013874947000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420190005627951000 REC.CRED.AZ.OSP 2012
- AVV. ADDEBITO n. 33420180001585853000 INPS 2017
- AVV.ADDEBITO n. 33420180005470162000 INPS
- AVV. ADDEBITO n. 33420190002266400000 INPS 2018 - AVV. ADDEBITO n. 33420190005041032000 INPS
- AVV. ADDEBITO n. 33420210001244368000 INPS
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti depositati.
Resistente/Appellato: non comparso in udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso/reclamo telematico notificato in data 4 novembre 2023 all'Agenzia Entrate Riscossione di
Cosenza, depositato presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza in data 4 marzo 2024 (n. 2250/2024 R.G.R.), Ricorrente_1, rappresentata e difesa dagli avv.ti Difensori_01_02
, presentava ricorso avverso l'avviso d'intimazione n. 03420239007585018000, notificato in data 5 settembre 2023, importo € 11.026,42, allegava l'atto impugnato.
L'AVI indicava come atti presupposto n. 2 cartelle di pagamento e n. 5 avvisi di addebito e precisamente:
1) cartella di pagamento n. 03420180013874947000, notificata il 19.06.2018, tassa auto, € 183,28;
2) cartella di pagamento n. 03420190005627951000, notificata il 13.03.2019 recupero spese sanitarie,
€ 45,90;
3) avviso addebito n. 3340180001858530000;
4) avviso addebito n. 33420180005470162000;
5) avviso di addebito n. 33420190002266400000;
6) avviso di addebito n. 33420190005041032000;
7) avviso di addebito n. 33420210001244368000;
tutti notificati all'INPS tra il 2018 e il 2022 e riguardanti contributi previdenziali.
Il ricorrente eccepiva:
a) Nullità della notifica dell'atto impugnato in quanto eseguita per posta invece che in forma telematica all'indirizzo pec di Ricorrente_1, titolare di una ditta individuale;
b) Nullità per omessa notifica degli atti indicati come presupposto;
c) Prescrizione/decadenza delle pretese, dovendosi applicare i termini brevi, triennale e quinquennale, in assenza di notifica di atti interruttivi della prescrizione.
Sollecitava in via cautelare la sospensione dell'atto impugnato e nel merito l'annullamento, con vittoria di spese e trattazione in pubblica udienza.
In data 16 aprile 2024 si è costituita l'Agenzia Entrate Riscossione di Cosenza, depositando controdeduzioni telematiche con allegata documentazione. Eccepiva il difetto di giurisdizione per gli avvisi di addebito riguardanti pretese non di natura tributaria di competenza del Giudice Ordinario, Giudice del
Lavoro. Si respingevano le eccezioni formulate dal ricorrente, in quanto erano state notificate le cartelle di pagamento indicate come presupposto e atti interruttivi della prescrizione (in data 10.07.2019 si notificava il preavviso di fermo n. 03480201900009134000 a mezzo pec). Chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'udienza del 25 maggio 2024 veniva rigettata l'istanza di sospensiva.
In data 12 gennaio 2026 ER allegava attestazione di conformità agli originali della documentazione allegata alla costituzione in giudizio.
In data 26 gennaio 2026 il ricorrente depositava memoria illustrativa in cui sollevava eccezione di inammissibilità della costituzione in giudizio di ER in quanto tardiva e fatta con intervento di avvocato di libero Foro, senza allegazione di specifica delibera dell'ente per incarico e previo interpello all'Avvocatura di Stato;
contestava, inoltre, l'utilizzabilità della documentazione allegata senza contestuale attestazione di conformità agli originali (allegata solo in data 12 gennaio 2026, in ritardo per l'udienza di trattazione). Insisteva nei motivi di ricorso.
All'udienza del 5 febbraio 2026 parte ricorrente si riportava agli atti depositati e la Corte tratteneva in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Non è fondata l'eccezione di inammissibilità della costituzione in giudizio di ER, in quanto il termine di sessanta giorni per la costituzione della parte convenuta non è previsto a pena di inammissibilità e quindi può intervenire anche poco prima dell'udienza di trattazione, dovendosi in questo caso solo ritenere non utilizzabili eventuali documenti prodotti fuori termine (oltre venti giorni prima dell'udienza di trattazione).
Per quanto attiene alla documentazione allegata alle controdeduzioni, si tratta di copie di atti ampiamente utilizzabili.
Per giurisprudenza pacifica e ampiamente condivisibile “La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata -
a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale” (v. Cass. Civ..
Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 29993 del 13/12/2017).
Il ricorrente ha solo lamentato la mancanza in origine della attestazione di conformità delle copie agli originali, poi allegata da ER in data 12 gennaio 2026, senza precisare quale parte della copia dovrebbe ritenersi divergente dall'originale e lamentando una presunta tardività sebbene l'attestazione fosse stata allegata più di venti giorni prima dell'udienza di trattazione del 5 febbraio 2026.
Tale formalità è divenuta obbligatoria solo a seguito della novella dell'art. 25 bis co. 5 bis D.L.vo n.
546/1992 modificato dall'art. 16 del decreto legislativo n. 81 del 2025 in vigore dal giugno 2025. Si tratta quindi di un'incombenza che è stata correttamente integrata da ER, dovendosi così ritenere la documentazione allegata, ampiamente utilizzabile. Peraltro, tale attestazione non riguarda documenti analogici, scannerizzati e allegati al fascicolo telematico dal difensore, quanto, piuttosto, per lo più, documenti digitali riguardanti rapporti di consegna di notifiche via pec con copia dello stesso documento oggetto della notifica telematica. Sempre in via preliminarmente va dichiarato il difetto di giurisdizione della CGT di I grado di Cosenza in relazione agli atti presupposto indicati ai numeri 3, 4, 5, 6, 7 dell'elenco, che non riguardano tributi e quindi sono di competenza del Giudice Ordinario. Si tratta di crediti non aventi natura tributaria, e precisamente contributi previdenziali e assistenziali, sottratti alla giurisdizione delle Commissioni
Tributarie (ora Corti di Giustizia Tributaria) e di competenza del Giudice Ordinario.
Non è fondata l'eccezione di nullità/inesistenza della notifica dell'atto impugnato in quanto non eseguito tramite pec. Vi è in atti la cartolina della ricevuta della raccomandata con la quale l'atto impugnato è stato notificato alla Ricorrente_1, atto consegnato personalmente al destinatario. Non si profila, pertanto, alcuna nullità della notifica dell'AVI in quanto l'atto è stato portato a conoscenza del contribuente con consegna a mani del destinatario, essendo la notifica tramite pec certamente una opzione per l'Ufficio, il quale ben può accedere anche alla notifica per posta, purché avvenga secondo le regole. Peraltro, l'avvenuta tempestiva impugnazione dell'atto avrebbe determinato la sanatoria di irregolarità stante il raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c..
ER ha allegato alle controdeduzioni documentazione riguardante la notifica delle due cartelle indicate come presupposto, ritualmente notificate tramite pec e di un atto interruttivo della prescrizione, il preavviso di fermo n. 03480201900009134000 notificato a mezzo pec in data 10 luglio 2019.
In presenza di tali atti notificati, risulta destituita di fondamento l'eccezione di nullità dell'avviso d'intimazione per omessa notifica degli atti indicati come presupposto, di cui Parte Resistente ha fornito prova di regolare notifica, ampiamente utilizzabile.
Le pretese fatte valere con le predette cartelle di pagamento, ritualmente notificate alla contribuente e non impugnate, richiamate nel preavviso di fermo notificato in data 10 luglio 2019, non sono prescritte.
Come correttamente argomentato dall'Ufficio, il termine di prescrizione va calcolato a partire dall'ultimo atto interruttivo della prescrizione, notificato al contribuente e non impugnato, senza alcuna correlazione con il periodo di riferimento del tributo, 2013 per la tassa auto e 2012 per le spese sanitarie recuperate.
Dunque, tenuto conto della data di notifica dell'atto interruttivo e della normativa emergenziale che ha previsto una proroga dei termini di prescrizione, i termini pur brevi di prescrizione dei relativi tributi non sono decorsi.
In ragione della soccombenza parte ricorrente va condannata al pagamento delle spese del procedimento in favore di ER nella misura precisata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il difetto di giurisdizione, ai sensi degli artt. 2 e 3 D. L.Vo n. 546/1992, in relazione alle cartelle di pagamento indicate ai numeri 3, 4, 5, 6, 7, dell'elenco, indica il termine di tre mesi dalla notifica della presente decisione per la riassunzione del procedimento avanti al Giudice Ordinario competente,
Giudice del Lavoro.
Rigetta nel resto il ricorso e conferma l'atto impugnato.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'Agenzia Entrate
Riscossione di Cosenza, spese che liquida in € 1.489,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Cosenza, 5 febbraio 2026
Il Giudice est. Il Presidente Dott.ssa Giuseppa A. Ferrucci Dott. Massimo Lento