Art. 5.
Il contributo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato nelle spese per il funzionamento dell'Ufficio speciale di riscontro della Corte dei conti presso le ferrovie dello Stato, stabilito nella misura di lire 6.000.000 dall' art. 6 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 186 , e' elevato a lire 7.000.000.
Il contributo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato nelle spese per il funzionamento dell'Ufficio speciale di riscontro della Corte dei conti presso le ferrovie dello Stato, stabilito nella misura di lire 6.000.000 dall' art. 6 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 186 , e' elevato a lire 7.000.000.