Art. 2.
Sono istituite scuole elementari governative speciali per l'assolvimento dell'obbligo scolastico da parte dei fanciulli ciechi, presso gli Istituti di cui alla tabella annessa alla presente legge e presso quelli che, in seguito saranno riconosciuti ai fini dell'assolvimento dell'obbligo scolastico per i ciechi con decreto del Ministero della pubblica istruzione.
Sono istituite scuole elementari governative speciali per l'assolvimento dell'obbligo scolastico da parte dei fanciulli ciechi, presso gli Istituti di cui alla tabella annessa alla presente legge e presso quelli che, in seguito saranno riconosciuti ai fini dell'assolvimento dell'obbligo scolastico per i ciechi con decreto del Ministero della pubblica istruzione.