Art. 92.
Per la validita' delle deliberazioni del Consiglio, e' necessario l'intervento della maggioranza dei suoi membri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. Nel caso di parita' di voti, quello del presidente da' la preponderanza.
I membri che non intervengono alle adunanze per tre volte consecutive, senza giustificare al Consiglio un legittimo impedimento, sono dichiarati dimissionari dal Consiglio; e nel caso che il Consiglio per mancanza di numero non possa validamente deliberare, la dichiarazione sara' fatta con decreto dal presidente del tribunale.
Per la validita' delle deliberazioni del Consiglio, e' necessario l'intervento della maggioranza dei suoi membri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. Nel caso di parita' di voti, quello del presidente da' la preponderanza.
I membri che non intervengono alle adunanze per tre volte consecutive, senza giustificare al Consiglio un legittimo impedimento, sono dichiarati dimissionari dal Consiglio; e nel caso che il Consiglio per mancanza di numero non possa validamente deliberare, la dichiarazione sara' fatta con decreto dal presidente del tribunale.