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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 28/11/2025, n. 3302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3302 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2126/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
La Corte D'Appello di Venezia, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati: dott.RI PA Presidente dott.Martina Gasparini Consigliere dott.RI NI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
AN IO appellante e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
GI RI appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 1788/2023 pubblicata il 3 ottobre 2023.
CONCLUSIONI: per parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis reiectis:
▪ in via principale e nel merito, riformare integralmente la sentenza n. 1788/2023 emessa dal Tribunale di Vicenza, nell'ambito del giudizio N.R.G. 3099/2023, depositata in cancelleria in data 03.10.2023, notificata il 23.10.2023, e rigettare la domanda formulata dal sig. Controparte_1 ▪ Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA
e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
▪ In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado. per parte appellata:
In via preliminare
Per le ragioni esposte, accertato ed acclarato il totale difetto di fumus boni juris e periculum in mora in relazione alla richiesta sospensiva dell'appellante, e comunque rilevatane l'infondatezza, rigettare l'istanza di inibitoria ex art. 283 e 351 c.p.c. formulata dall'appellante, sig. per l'effetto confermando l'efficacia esecutiva Parte_1 dell'impugnata sentenza;
Nel merito
• In principalità, per tutte le esposte ragioni, rilevato il difetto dei requisiti posti dall'art. 342, ovvero 348-bis c.p.c., dichiarare inammissibile e/o irricevibile, e/o comunque manifestamente infondato l'appello promosso ex adverso;
• In ogni caso, accertata ed acclarata, per i motivi tutti esposti, la totale infondatezza, in fatto ed in diritto, del gravame avversario, disporne l'integrale rigetto, confermando la sentenza n. 1788/2023 del Tribunale di Vicenza, n. 3099/2021 R.G., qui impugnata, e/o comunque accogliendo in toto le domande tutte in via istruttoria e nel merito poste in primo grado da parte dell'odierno appellato, che qui si ritrascrivono:
« Nel merito per le ragioni di cui in narrativa ed in forza della scrittura sottoscritta dalle parti del presente giudizio in data 22.04.2002, accertato e dichiarato l'obbligo del convenuto di rifondere all'attore, previa decurtazione della quota di spettanza del medesimo e dai fratelli, quanto dallo stesso corrisposto in ragione dei danni determinatisi a fronte della lavorazione eseguita dalla alla sentenza di condanna definitiva riportata dalla Parte_2 per la morte del Sig. ed infine per quanto corrisposto dalla Parte_2 Controparte_2 agli eredi del medesimo Parte_2
- condannare il sig. a corrispondere all'attore, nell'emarginata veste, Parte_1
l'importo di € 150.000,00, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo ed alle ulteriori
pag. 2/26 spese, o la diversa maggiore o minore somma che emergerà in corso di causa, ovvero sarà ritenuta di giustizia;
Con espressa riserva di integrare e/o modificare l'importo detto.
- Spese ed onorari del presente procedimento interamente rifusi.
In via istruttoria
- Ammettersi prova per interpello e testi sulle circostanze di seguito capitolate:
1. Vero che nel gennaio 2002 i sig.ri , , e Parte_1 CP_1 Per_1
rappresentavano al teste di avere intenzione di dividere il loro patrimonio CP_3 familiare;
2. Vero che il patrimonio familiare dei sig.ri , , e Parte_1 CP_1 Per_1
, al gennaio 2002, era composto dalle società nonché dagli immobili indicati alle CP_3 premesse di pagina 1 del documento 5 attoreo che si rammostra al teste;
3. Vero che al fine di operare la divisione patrimoniale di cui al precedente capitolo
1, i sig.ri , , e conferivano incarico Parte_1 CP_1 Per_1 CP_3 professionale ai dott.ri commercialisti e;
Parte_3 Controparte_4
1. Vero che nei mesi di febbraio e marzo 2002 i dott.ri commercialisti Parte_3
e redigevano il contratto che si rammostra (doc. 5 attoreo)
[...] Controparte_4 nell'interesse dei sig.ri , , e;
Parte_1 CP_1 Per_1 CP_3
2. Vero che in data 22.04.2002, in Rosà (VI), i sig.ri , , Parte_1 CP_1
e sottoscrivevano il contratto che si rammostra (doc. 5 attoreo); Per_1 CP_3
3. Vero che con atto di citazione del 22.04.1992, che si rammostra al teste (doc. 4 attoreo), gli eredi convenivano la avanti il Tribunale di Brescia;
CP_2 Parte_2
4. Vero che la causa introdotta dagli eredi contro la di cui al CP_2 Parte_2 precedente capitolo 6 aveva quale oggetto il risarcimento dei danni derivante dalla lavorazione operata dalla sul furgone ad uso negozio di proprietà del sig. Parte_2
Controparte_2
5. Vero che nella causa introdotta dagli eredi contro la di cui CP_2 Parte_2 al precedente capitolo 6, gli eredi contestavano la lavorazione operata dalla CP_2 sul furgone del sig. Parte_2 Controparte_2
pag. 3/26 6. Vero che in sede dell'incontro di data 22.04.2002, di cui al precedente capitolo 5, il sig. informava i fratelli , e in merito alla Controparte_1 Pt_1 CP_3 Per_1 causa instaurata dagli eredi nei confronti di CP_2 Parte_2
7. Vero che dal maggio 2002 all'aprile del 2004, i dott.ri e Parte_3
prestavano assistenza ai sig.ri , , e Controparte_4 Parte_1 CP_1 Per_1
al fine di dare esecuzione al contratto di cui ai precedenti capitoli 4 e 5, e che si CP_3 rammostra (doc. 5 attoreo);
8. Vero che nell'aprile del 2004 i dott.ri e Parte_3 Controparte_4 informavano i sig.ri , , e che questi Parte_1 CP_1 Per_1 CP_3 dovessero attendere l'esito della causa tra la e le Parte_2 Controparte_5
9. Vero che nell'aprile del 2004 i dott.ri e Parte_3 Controparte_4 informavano i sig.ri , , e che, all'esito della Parte_1 CP_1 Per_1 CP_3 causa tra la e le i fratelli dovessero dividere gli esborsi ed i Parte_2 Controparte_5 risarcimenti derivanti dalla causa detta;
10. Vero che in data 22.04.2004, i dott.ri e Parte_3 Controparte_4 inviavano ai sig.ri , , e la raccomandata Parte_1 CP_1 Per_1 CP_3 che si rammostra (doc. 11 attoreo);
Si indicano quali testimoni sui capitoli che precedono da 1) a 13) i seguenti:
• Dott. , presso Cassola (VI), via Ferrarini 49; Parte_3
• Dott. , presso Bassano del Grappa (VI), viale Asiago 113; Controparte_4
- Ordinarsi, per quanto argomentato, ai sensi dell'art. 210 c.p.c. al Dott. , Persona_2
Notaio in Bassano del Grappa (VI), ivi con studio in via G. B. Verci n. 21, l'esibizione e la produzione in giudizio dei contratti stipulati in data 16-23.11.2017 tra la e le Parte_2 sig.re e nonché coevo atto di Controparte_6 Controparte_7 CP_8 mutuo fondiario tra la e Parte_2 Controparte_9
In ogni caso
- Rigettare ogni avversa istanza, eccezione e deduzione, nel merito ed istruttoria;
- Vittoria di spese, diritti ed onorari di lite;
Con ogni più ampia riserva in istruttoria e nel merito»;
• Per effetto dell'auspicata soccombenza avversaria, condannarsi il Sig. Parte_1
ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni patiti da parte dell'odierno
[...]
pag. 4/26 esponente, nella emarginata veste, da quantificarsi prudenzialmente nella somma di euro
15.000,00, ovvero nella maggiore o minore somma che emergerà in corso di causa o sarà ritenuta di Giustizia, con eventuale liquidazione in via equitativa.
In ogni caso
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.
In via istruttoria
- Accogliersi le istanze istruttorie tutte formulate nel primo grado di giudizio;
- Richiamando la totalità delle produzioni documentali, di entrambi i gradi di giudizio;
Con ogni più ampia riserva istruttoria e nel merito.
Ragioni della Decisione
§ 1.
Con atto di citazione notificato in data 12.05.2021, , in proprio e nella Controparte_1 qualità di legale rappresentante pro tempore della società conveniva in Parte_2 giudizio innanzi al Tribunale di Vicenza il fratello , chiedendone la Parte_1 condanna al pagamento, in via di regresso pro quota, della somma di €150.000,00, oltre interessi e spese. Titolo a fondamento di tale richiesta era la scrittura privata sottoscritta in data 22 aprile 2002 dai quattro fratelli , , Controparte_1 Parte_1 [...]
e (doc. 5 attoreo). Pt_4 Parte_5
L'attore esponeva che con tale scrittura i quattro firmatari, tutti soci e amministratori di società facenti capo al gruppo familiare, avevano deciso di procedere alla divisione del patrimonio comune, comprendente partecipazioni alle diverse società del gruppo familiare e plurimi cespiti immobiliari.
Con la scrittura del 22 aprile 2002, denominata “lettera di intenti”, i condividenti oltre a disciplinare le operazioni di trasferimento delle società e degli immobili, avevano regolato i criteri di riparto delle passività pregresse e delle eventuali sopravvenienze passive. In particolare, la clausola n. 17 della predetta scrittura prevedeva che i soci, in quanto amministratori delle società oggetto di suddivisione, rimanessero responsabili per fatti e comportamenti colposi o dolosi verificatisi durante la gestione, potendo essere chiamati a rispondere di danni arrecati agli altri soci e/o a terzi. La clausola pag. 5/26 stabiliva altresì una responsabilità solidale di tutti i soci per le contestazioni dei clienti su prodotti e lavorazioni eseguite sino al 31.10.2001, con riparto interno in misura paritetica fra loro.
La posizione aperta di maggior rilievo economico consisteva nella responsabilità della società società del gruppo, conseguente all'infortunio occorso in data Parte_2
22.11.1990, nel quale il sig. era deceduto a seguito delle lesioni riportate a CP_2 causa del malfunzionamento di un meccanismo di chiusura montato su un veicolo destinato a commercio ambulante, allestito da All'epoca della sottoscrizione Parte_2 della scrittura del 22 aprile 2002 pendeva già da dieci anni una causa, promossa dagli eredi del sig. contro e contro la società venditrice del CP_2 Parte_2 macchinario, ai fini di ottenere il risarcimento del danno.
Tale giudizio risarcitorio (di seguito, causa ) si concludeva nel 2014, con CP_2 sentenza di condanna passata in giudicato all'esito di un articolato iter giudiziario articolatosi in più gradi.
sottoscriveva, in data 26.06.2017, un accordo transattivo con gli eredi Parte_2
impegnandosi al pagamento della somma complessiva di €600.000,00, che si CP_2 sommava alla cifra di €300.000,00 già corrisposta in precedenza.
Parte attrice instaurava il presente giudizio nei confronti di , allegando Parte_1 di avere saldato la posizione con il versamento della somma di €600.000,00 e chiedendo, in forza della clausola 17 della scrittura del 22.04.2002, la condanna del convenuto a rimborsare a la somma di €150.000,00 - pari alla propria quota Parte_2 di ¼ di €600.000 -, oltre a interessi decorrenti dalla data dell'atto di messa in mora (10 ottobre 2019 come da documentazione prodotta dall'attore, doc.9).
Affermava infatti l'attore che tutti i fratelli firmatari dell'accordo del 22 aprile 2002 fossero tenuti a sopportare pro quota in misura paritetica l'onere economico degli esborsi conseguenti alla causa . CP_2
, costituitosi in giudizio, contestava integralmente la domanda Parte_1 deducendo, in sintesi, che la scrittura del 22.04.2002 doveva essere qualificata come pag. 6/26 mera “lettera di intenti” ovvero, al più, come accordo preliminare privo di autonoma vincolatività, destinato ad essere superato dai successivi atti definitivi di cessione delle partecipazioni sociali;
che, comunque, la clausola 17 non avrebbe potuto spiegare effetti in difetto di riproduzione nei rogiti notarili di cessione delle quote;
che la vicenda non rientrava nell'ambito di applicazione della clausola 17, riguardando un CP_2 danno alla persona di un terzo estraneo e non una “contestazione di cliente” su prodotti o lavorazioni;
che non vi sarebbe stato titolo perché la società potesse agire in regresso nei confronti dei soci sulla base della scrittura del 2002; che il preteso diritto di credito era comunque prescritto, dovendosi far decorrere il termine, (individuato alternativamente nel quinquennio ex art. 2949 c.c. ovvero nel decennio ex art. 2946
c.c.), dalle prime pronunce rese nel giudizio o, al più tardi, dalle iscrizioni CP_2 ipotecarie sui beni sociali;
che la domanda sarebbe stata infine viziata da indeterminatezza quanto ai soggetti legittimati attivi (socio e/o società) ed al titolo specifico fatto valere.
§ 2.
Con sentenza n. 1788/2023 il Tribunale di Vicenza ha deciso la controversia accogliendo la domanda attorea.
Il primo giudice ha qualificato la scrittura del 22 aprile 2002 come negozio oggettivamente complesso o contratto normativo, comprendente sia pattuizioni destinate a trovare attuazione a seguito della formalizzazione con successive rogiti (quali le programmate cessioni di quote societarie) sia altre disposizioni immediatamente precettive, quali appunto l'accollo di responsabilità solidale di cui all'art.17 che ha ripartito le passività pregresse.
Il Tribunale ha ritenuto che la responsabilità risarcitoria relativa alla causa CP_2 rientrasse nell'ambito di applicazione della clausola 17, trattandosi di responsabilità derivante da lavorazioni effettuate da società del gruppo su un veicolo destinato alla clientela, con danno a terzi riconducibile alla gestione precedente alla divisione.
Nell'interpretare il contratto ha valorizzato la documentazione prodotta, ed in particolare la corrispondenza dei consulenti contabili e dei professionisti, nella quale la pag. 7/26 causa veniva espressamente indicata tra le questioni pendenti da regolare CP_2 tra i fratelli ai sensi della scrittura del 2002. Ha sottolineato, inoltre, che la pendenza della causa non potesse sorprendere la buona fede e l'incolpevole CP_2 affidamento di , in quanto questi era presidente del Consiglio di Parte_1 amministrazione e legale rappresentante di sia all'epoca dell'infortunio Parte_2 mortale (22.11.1990) sia al momento dell'instaurazione della causa di risarcimento del danno (29.4.1992).
Il giudice di primo grado ha ritenuto provato che avesse effettivamente Parte_2 sostenuto l'esborso complessivo di €600.000,00 in adempimento della transazione conclusa con gli eredi nel 2017 - sia per la dichiarazione del legale di fiducia CP_2 delle eredi (doc.16) sia per l'intervenuta cancellazione delle iscrizioni pregiudizievoli .
Ha accertato la sussistenza del diritto di rivalsa nei confronti del convenuto per la quota di ¼ di €600.000,00 in base alla clausola n.17 della lettera di intenti.
Il Tribunale ha rigettato l'eccezione di prescrizione ravvisando nella scrittura del 2002 la fonte contrattuale dell'obbligazione e individuando il dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale decennale nell'intervenuto pagamento del risarcimento agli eredi
CP_2
In ordine all'eccezione di indeterminatezza della domanda, il Tribunale ha ritenuto che l'indicazione di “in proprio e nella qualità di legale rappresentante di Controparte_1
fosse, letta nel complesso dell'atto introduttivo e della ricostruzione Parte_2 fattuale, sufficiente a individuare il rapporto sostanziale dedotto in giudizio, e che il convenuto avesse comunque compreso la portata della pretesa, come attestato dalle difese svolte nel merito.
Per l'effetto, il Tribunale ha dichiarato l'obbligo di di rifondere Parte_1 all'attore, in proprio e quale legale rappresentante di la sua quota di Parte_2 competenza degli esborsi relativi alla vicenda e lo ha condannato a pagare a CP_2
, in proprio e nella predetta qualità, la somma di €150.000,00, oltre Controparte_1 interessi legali decorrenti dal 09.10.2019 al saldo, nonché le spese di lite.
pag. 8/26 § 3.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza, affidato a cinque motivi di impugnazione.
Con il primo motivo, si censura l'interpretazione della scrittura del 22.04.2002 come contratto misto contenente clausole immediatamente vincolanti e non come mera
“lettera di intenti”, ovvero, al più, come accordo preliminare privo di autonoma vincolatività, destinato a essere integralmente superato dai successivi atti definitivi di cessione delle partecipazioni sociali.
Con il secondo motivo, si afferma che il Tribunale non avrebbe adeguatamente considerato il collegamento negoziale tra la scrittura del 2002 e i successivi atti notarili di cessione delle partecipazioni societarie, che costituirebbero la regolamentazione definitiva ed esaustiva dei rapporti tra le parti e sostituirebbero la volontà espressa nella lettera di intenti.
Con il terzo motivo, si contesta che il Tribunale avrebbe errato nell'interpretare la clausola 17 della “lettera di intenti”, come riferibile anche alla vicenda . CP_2
Con il quarto motivo, si censura la sentenza impugnata per avere rigettato l'eccezione di prescrizione.
Con il quinto motivo, si denuncia la nullità della sentenza di primo grado, assumendo che la domanda sarebbe viziata da indeterminatezza quanto alla titolarità del credito azionato.
Si è costituito in giudizio l'appellato , in proprio e nella qualità di Controparte_1 legale rappresentante di chiedendo il rigetto del gravame siccome Parte_2 inammissibile o infondato, l'integrale conferma della sentenza appellata e la condanna di parte appellante al risarcimento dei danni ex art.96 c.p.c. , eventualmente liquidati in via equitativa.
pag. 9/26 §4.
4.1. Con il primo motivo, l'appellante censura la qualificazione, operata dal Tribunale, della scrittura del 22 aprile 2002 come negozio oggettivamente complesso (negozio quadro, normativo o cornice) contenente sia pattuizioni immediatamente cogenti sia pattuizioni destinate a trovare applicazione in un momento successivo con formali rogiti. L'appellante deduce la violazione delle norme in tema di interpretazione dei contratti e vizi di motivazione.
Secondo , il documento in questione dovrebbe essere inteso come mera Parte_1
“lettera di intenti” ovvero, al più, come accordo preliminare privo di autonoma vincolatività, destinato a essere integralmente superato dai successivi atti definitivi di cessione delle partecipazioni sociali. L'appellante richiama, a tal fine, la intitolazione del documento, in cui le parti hanno fatto uso dell'espressione “lettera di intenti”.
Deduce inoltre che, anche volendo riconoscere alla scrittura natura di preliminare, le clausole in essa contenute, fra cui la n. 17, non avrebbero potuto produrre effetti se non nella misura in cui fossero state riprodotte nei contratti definitivi.
Il motivo è infondato.
Il “nomen iuris” dato dalle parti non è determinante dovendosi interpretare il contratto tenendo in considerazione tutti gli elementi, testuali ed extratestuali.
La Corte di Legittimità nella Sentenza n. 2720 del 04/02/2009 ha avuto occasione di pronunciarsi in un caso analogo al presente ed ha confermato la sentenza impugnata che, nonostante l'apposizione all'atto del titolo "lettera d'intenti", aveva reputato concluso un contratto definitivo, alla luce dell'assetto di interessi complessivo emergente dal tenore della scrittura, del comportamento successivo e dell'assenza di una clausola che escludesse espressamente il carattere vincolante della scrittura.
In tema di minuta o di puntuazione del contratto, qualora l'intesa raggiunta dalle parti abbia ad oggetto un vero e proprio regolamento definitivo del rapporto - l'accertamento del quale è riservato all'apprezzamento del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, se non per vizio di motivazione - non è configurabile un impegno con
pag. 10/26 funzione meramente preparatoria di un futuro negozio, dovendo ritenersi formata la volontà attuale di un accordo contrattuale;
per tale valutazione, ben può il giudice far ricorso ai criteri interpretativi dettati dagli artt. 1362 e segg. cod. civ., i quali mirano a consentire la ricostruzione della volontà delle parti, operazione che non assume carattere diverso quando sia questione, invece che di stabilirne il contenuto, di verificare anzitutto se le parti abbiano inteso esprimere un assetto d'interessi giuridicamente vincolante, dovendo il giudice accertare, al di là del "nomen iuris" e della lettera dell'atto, la volontà negoziale con riferimento sia al comportamento, anche successivo, comune delle parti, sia alla disciplina complessiva dettata dalle stesse, interpretando le clausole le une per mezzo delle altre.
Nel caso qui in esame il Collegio ritiene di confermare la valutazione del primo giudice, secondo il quale la clausola n.17 ha valore immediatamente vincolante fra le parti.
La clausola è del seguente tenore: “si ricorda che tutti i soci in quanto amministratori delle società suindicate rimangono responsabili per fatti e comportamenti colposi e/o dolosi occorsi durante la gestione delle società oggetto di suddivisione e potranno essere chiamati a rispondere in sede civile e/o penale di danni provocati agli altri soci
e/o a terzi. Viene stabilita inoltre una solidale responsabilità di tutti i soci per eventuali contestazioni di clienti su prodotti e lavorazioni eseguite fino al 31.10.2001.
Tutti i soci saranno inoltre tenuti in pari misura a sopportare le conseguenze economiche e patrimoniali di eventuali accertamenti fiscali e/o previdenziali relativi ai periodi di gestione comune delle aziende suindicate”.
Deve quindi ritenersi che ciascun socio rimanga solidalmente responsabile, ciascuno nella misura di ¼, per i debiti maturati fino al 31 ottobre 2001.
Dall'esegesi delle singole clausole e del complesso del contratto del 22 aprile 2002 emerge l'intenzione comune di effettuare una divisione equa in quattro parti del patrimonio familiare stabilendo un riferimento temporale (situazione economica esistente al 1 novembre 2001) con riferimento al quale sono valutati sia i valori delle società sia quelli degli immobili di proprietà individuale. L'attribuzione di valore alle pag. 11/26 quote societarie non viene effettuata quantificando il rischio delle poste di incerta quantificazione bensì mantenendole “aperte” e stabilendo di continuare, anche per il futuro, a ripartirsi la responsabilità in parti eguali.
Nell'indagare, ai sensi dell'art. 1362 c.c., quale sia stata la comune intenzione delle parti, senza limitarsi al senso letterale delle parole, è opportuno innanzitutto considerare quale sia il contesto nel quale il contratto più volte citato del 22 aprile 2002 si è formato.
Non si tratta di una divisione fra estranei, fatta a seguito di “due diligence” e valutazione tecnica dei rischi. Si tratta bensì di una scelta familiare, fra fratelli che per anni hanno condiviso la gestione delle società del gruppo familiare, hanno vissuto nelle vicinanze della sede delle attività produttive e hanno beneficiato del reddito delle società di famiglia. I condividenti erano infatti, oltre che fratelli, tutti soci e amministratori delle varie società del gruppo familiare nonché comproprietari di fabbricati situati nei medesimi comuni ove avevano sede le società.
La divisione non è stata pensata secondo “stretto diritto” ma in una logica di parità ed equità fra fratelli, tant'è vero che rientrano nel computo dei valori dei beni da dividere, oltre alle società ed ai fabbricati formalmente di proprietà comune, anche i quattro fabbricati di titolarità esclusiva di ciascuno dei condividenti, costituiti quattro case nelle quali ciascuno aveva posto la propria residenza. Evidentemente con tale previsione i fratelli si sono dati atto che le loro case di abitazione erano state acquistate con i soldi
“di famiglia” e intendevano, nel formare i lotti e definire i relativi conguagli, tenere conto anche delle leggere discrepanze nel valore dei quattro immobili di proprietà individuale.
Il patrimonio comune in totale, per le tre società, era stimato in €6.727.927,26 e per gli immobili personali dei soci era stimato in €1.503.956,06, per una quota patrimoniale individuale complessiva per ciascun condividente pari a circa due milioni di Euro.
L'accordo del 22 aprile 2002 interviene una decina di anni dopo l'instaurazione, nei confronti della società di causa per risarcimento dei danni conseguenti a Parte_2
pag. 12/26 sinistro mortale, occorso in data 22.11.1990, nel quale il sig. ha perso la vita CP_2 per schiacciamento, dovuto al malfunzionamento di un meccanismo di chiusura montato su un veicolo destinato a commercio ambulante, allestito dalla società . Parte_2
La causa, instaurata dagli eredi di all'epoca della divisione non era ancora CP_2 conclusa ed il suo esito era incerto, essendo convenuta quale corresponsabile anche altra società (successivamente fallita). Era, sin da allora, evidente che i suoi esiti fossero potenzialmente idonei ad incidere in modo significativo sul patrimonio comune.
Tale intento si desume anche da altre clausole: è previsto che i risultati economici delle singole aziende e/o rami di azienda, oggetto di suddivisione tra i soci, maturati dalla data del 1 novembre 2001 “devono essere attribuiti ai singoli soci assegnatari delle rispettive aziende” (punto 6). Da tale disposizione, a contrariis, si desume che i risultati economici della gestione precedente devono rimanere condivisi.
La scrittura contiene una espressa pattuizione (punto 20.) riferita a questione che, come la causa , presentava delle incognite: il valore della società Corona s.r.l., CP_2 attribuita nella divisione a , al momento della divisione non era noto in Parte_1 quanto dipendeva in parte dalla circostanza, incerta, della attribuzione alla stessa di uno P
o più immobili della partecipata “Corona d'Italia s.r.l.” liquidazione. La modalità di risoluzione di questo situazione di obiettiva incertezza è indicativa della volontà comune dei quattro fratelli in merito alla complessa operazione divisionale: le parti infatti non hanno quantificato il valore della società valutando il “rischio” della mancata attribuzione di uno o più immobili, come avrebbe potuto fare un estraneo a seguito di
“due diligence”. I condividenti si sono bensì accordati nel senso che, nel caso in cui il valore della società Corona s.r.l. fosse diminuito per effetto della mancata attribuzione degli immobili, conseguentemente dovrà essere ripartita tra tutti i soci in pari misura la diminuzione patrimoniale del socio assegnatario sig. , in modo che i Parte_1 patrimoni finali assegnati a tutti i soci abbiano lo stesso valore.
Questa espressione, che tra l'altro è l'ultima frase della scrittura del 22 aprile 2002, è significativa dell'intenzione dei contraenti di assicurare a tutti e quattro i condividenti, alla fine dei conti, un pari valore e di ripartire in pari misura fra tutti i rischi ancora pag. 13/26 “aperti” della passata gestione comune. Senza – a differenza degli accordi che potrebbero venire assunti in una transazione economica fra estranei – voler stabilire un prezzo di cessione quantificando il rischio connesso a ciascuna posizione ancora aperta.
Il tenore di quest'ultima clausola viene qui evidenziato in quanto indicativo della volontà comune dei quattro fratelli in merito alla complessa operazione divisionale, di avere “alla fine dei conti” tutti quote di pari valore e di sostenere in egual misura la responsabilità per le passività generate ante 31 ottobre 2001.
Il credito dei soci per finanziamenti effettuati in eccesso rispetto agli altri è quantificato e preso in considerazione nel determinare il valore delle aziende, “in modo da pareggiare l'importo dei finanziamenti di tutti i soci” (punto 4.).
Fra le posizioni aperte vengono in considerazione, oltre alle responsabilità verso la famiglia anche altre posizioni giuridiche, quali ad esempio (clausola 15) le CP_2 eventuali imposte e tasse scaturenti da accertamenti fiscali che potranno essere eseguiti negli anni futuri e che dovessero essere strettamente connessi alle operazioni poste in essere per la predetta ripartizione del patrimonio comune (che potrebbero secondo stretto diritto gravare in misura diversa su ciascuna società).
L'interpretazione data dal giudice di prime cure alla clausola n.17 è pertanto suffragata dal contesto delle altre clausole del documento.
Conferma ulteriore della correttezza dell'interpretazione data alla clausola n.17 viene anche dal comportamento delle parti successivo alla conclusione del contratto.
Le parti si sono affidate a determinati professionisti, i quali si sono attenuti ai criteri sopra descritti nel ripartire le spese sostenute nei due anni successivi all'accordo divisionale, provvedendovi direttamente tramite il conto corrente di gestione che era rimasto in comune, come risulta dalla lettera inviata dai professionisti ai fratelli il 22 aprile 2004 prodotta (doc.8) . Ad esempio, i professionisti hanno ripartito equamente fra i quattro fratelli le spese legali sostenute da per la causa ” Parte_2 Persona_3
(punto 7), delle spese sostenute per rendere autonoma la proprietà di uno dei fratelli rispetto all'immobile sede societaria (punto 4 e 9), alcune spese relative al passaggio di pag. 14/26 proprietà di veicoli (punti 13 e 14) e il costo dell'atto notarile di vendita di un terreno
(punto 15). I pagamenti sono stati effettuati direttamente tramite conto corrente di gestione comune, che con tali uscite si è esaurito.
Nella lettera del 22 aprile 2004 i professionisti, in chiusura, hanno ricordato ai fratelli che, ormai chiuso il conto corrente di gestione e distribuito il poco residuo, “per le questioni ancora aperte (causa causa , richiesta di pagamento da CP_2 Per_4 parte di completamento lavori presso abitazione di Parte_7 [...]
, spese straordinarie Corona d'Italia s.r.l., onorari di Avvocati per cause Pt_1 pregresse, ecc.) ciascuna parte dovrà attivarsi nei confronti dei fratelli per ottenere il pagamento delle quote di competenza. Ricordiamo che l'eventuale inadempimento darà titolo oltre che al recupero degli interessi legali anche all'addebito della penale pattuita nel punto 18 della lettera di intenti del 22/4/2002.
Qui occorre precisare che in primo grado ha affermato di non ricordare Parte_1 di avere ricevuto la citata missiva dei professionisti del 22 aprile 2004. In atti vi è prova della sua spedizione, mediante raccomandata, a e presso Parte_1 Per_1 all'indirizzo della sede sociale. Non è invece prodotta la ricevuta di Parte_2 consegna. La prova dell'effettiva ricezione si presume, in mancanza di elementi contrari. La produzione in giudizio di un telegramma, o di una lettera raccomandata, anche in mancanza dell'avviso di ricevimento, costituisce prova certa della spedizione, attestata dall'ufficio postale attraverso la relativa ricevuta, dalla quale consegue la presunzione dell'arrivo dell'atto al destinatario e della sua conoscenza ai sensi dell'art.
1335 c.c., fondata sulle univoche e concludenti circostanze della suddetta spedizione e sull'ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico (Cassazione n. 511 del
11/01/2019, conf. n. 24015 del 12/10/2017).
La circostanza della intervenuta ricezione non è comunque determinante in quanto rileva, ai fini di fornire elementi circa la interpretazione del contratto del 22 aprile 2002, la circostanza che non abbia mai contestato né il contenuto del Parte_1 documento né la sua avvenuta redazione ad opera dei professionisti e che tali circostanze si possano quindi ritenere provate in quanto non contestate, ex art.115 c.p.c.
pag. 15/26 Risultano pertanto provato che siano state divise in parti eguali fra i quattro fratelli le spese elencate nella lettera 22 aprile 2004, che hanno attuato il principio, espresso nella scrittura del 22 aprile 2002, di dividere in misura eguale fra i fratelli le passività verificatesi successivamente alla divisione, attinenti a questioni ancora aperte al
31.10.2001. Tale comportamento di acquiescenza delle parti, successivo alla conclusione del contratto (che risulta provato indipendentemente dalla ricezione o meno della missiva) è utilizzabile quale criterio ermeneutico, a conferma dell'interpretazione sopra data del contenuto della clausola n.17, come stabilito all'art.1362 secondo comma, c.c.
Giova anche, in applicazione del criterio di cui all'art.1363 c.c. secondo cui Le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto notare che la clausola n.17, è immediatamente seguita dalla clausola n.18 che recita:
"con la firma della presente lettera di intenti in Signori , Controparte_1 [...]
, e stabiliscono che il mancato rispetto delle Pt_5 Parte_1 Parte_4 pattuizioni convenute comporta l'addebito al soggetto inadempiente di una somma a titolo di penale a favore degli altri soci pari a €100.000,00, che andrà corrisposta entro
15 giorni dalla richiesta fatta da uno qualsiasi degli altri soci con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno".
Dalla clausola 18 si desume che alcune delle pattuizioni fossero ritenute dai quattro fratelli come immediatamente vincolanti e già compiutamente definite, tanto da poter dare diritto, in capo agli altri, al pagamento di una sostanziosa penale su semplice richiesta. Tale considerazione esclude che il contratto possa qualificarsi come mera puntuazione priva di efficacia obbligatoria vincolante.
In conclusione, la sentenza di primo grado deve venire confermata per la parte in cui interpreta la scrittura privata del 22 aprile 2002 come negozio oggettivamente complesso (negozio quadro, normativo o cornice) contenente sia pattuizioni immediatamente cogenti sia pattuizioni destinate a trovare applicazione in un momento successivo con formali rogiti ed in particolare nella parte in cui attribuisce valore pag. 16/26 cogente all'assunzione di responsabilità personale da parte dei quattro condividenti per i debiti societari.
4.2. Con il secondo motivo, l'appellante ha lamentato che il Tribunale non avrebbe adeguatamente considerato il collegamento negoziale tra la scrittura del 2002 e i successivi atti notarili di cessione delle partecipazioni.
sostiene che gli atti di cessione, stipulati in data successiva alla scrittura Parte_1 del 22 aprile 2002, costituirebbero la regolamentazione definitiva ed esaustiva dei rapporti tra le parti in ordine al trasferimento delle quote e alle relative garanzie;
che la scrittura del 2002 avrebbe svolto un ruolo meramente preparatorio, fissando linee guida poi tradotte nei contratti definitivi;
e che la mancata riproduzione nei rogiti della clausola 17 costituirebbe espressione della volontà delle parti di non trasfondere tale clausola negli accordi definitivi, con conseguente venir meno degli effetti della stessa.
Secondo la prospettazione di parte appellante, l'accollo solidale in parti eguali dei debiti societari non costituirebbe un impegno vincolante ma un preliminare. La sua mancata trasfusione nell'atto definitivo comporterebbe il venir meno di qualunque suo effetto vincolante in quanto il definitivo costituisce l'unica fonte di diritti e delle obbligazioni inerenti al negozio voluto. L'unico atto vincolante sarebbe pertanto, secondo tale prospettazione, l'atto di cessione quote del 27.9.2002 a rogito del notaio Persona_2
(rep.116.773) (doc.1) con il quale e cedevano le Parte_1 Parte_4 proprie quote della società ai fratelli e . Parte_2 CP_1 Per_1
Sottolinea l'appellante che nell'atto di cessione delle quote non c'è alcun richiamo alla
“lettera di intenti” né alcuna regolamentazione di “sopravvenienze passive” o sopravvenienze specifiche in ordine alla causa ' e conseguenti 'garanzie' del CP_2 sig. ed anzi , si prevedeva che “per effetto di tali cessioni i cessionari Parte_1 rimangono investiti di ogni diritto e ragione ai cedenti spettante nei confronti della società e così in tutte le posizioni attive e passive relative (punto 4 )”.
L'appellato replica evidenziando che la scrittura del 2002 è stipulata tra le persone fisiche dei fratelli, mentre i rogiti di cessione sono conclusi tra le società del gruppo,
pag. 17/26 sicché i due insiemi di atti coinvolgono soggetti diversi;
che la funzione della scrittura è quella di regolare i rapporti interni tra i fratelli, comprensivi del riparto delle passività pregresse, mentre i rogiti hanno ad oggetto l'attuazione dei trasferimenti societari;
che nei rogiti non risulta inserita alcuna clausola di espressa novazione o di revoca della scrittura del 2002; e che la prassi successiva mostra come la scrittura sia rimasta il parametro di riferimento per la gestione interna delle passività, tra cui la vicenda
CP_2
Il motivo è infondato.
Come motivato al punto precedente, le parti nell'accordo , hanno inteso Pt_8 accollarsi una responsabilità solidale in pari quota per le passività inerenti alla gestione pregressa ed escludere l'assunzione del rischio, da parte dell'acquirente di quote societarie, di ricevere “alla fine” una quota decurtata da passività inerenti a situazioni non ancora “chiuse” all'epoca della divisione.
Trattandosi di gli stessi hanno ritenuto più equo suddividere tutte le passività CP_10 non ancora definite nel loro ammontare (fra cui quella senza dubbio più rilevante era quella relativa alla causa ) in pari misura fra loro. CP_2
Del resto, avrebbe potuto provare in questo giudizio, disponendo di Parte_1 tutta la necessaria documentazione, che, contrariamente a quanto pattuito nella scrittura
22 aprile 2002 e diversamente da quanto risulta effettuato per altre transazioni, nel determinare il valore di cessione delle quote della società si fosse già tenuto Parte_2 conto del rischio costituito dalla causa pendente instaurata dagli eredi La CP_2 liberazione dei cedenti da ogni responsabilità assunta con la clausola 17. dell'accordo del 22 aprile 2002 avrebbe dovuto venire espressamente prevista nella cessione delle quote, occorsa pochi mesi dopo l'accordo (27.9.2002), dovendosi altrimenti ritenere confermata, potendo i fratelli acquirenti ( e ) fare legittimo CP_1 Per_1 affidamento sulla continuata validità dell'impegno assunto.
Inoltre, come sottolineato dall'appellato, il venditore della quota societaria (quindi lo stesso ), dichiarare nell'atto il rischio di sopravvenienze note. Parte_1
pag. 18/26 4.3. Con il terzo motivo, l'appellante contesta che la clausola 17 costituisca titolo, in capo a per agire in regresso nei confronti dei soci per responsabilità Parte_2 conseguenti alla causa CP_2
Secondo , la vicenda originata dall'infortunio mortale del Parte_1 CP_2
1990 e dall'azione risarcitoria instaurata dagli eredi nei confronti delle società del gruppo, integrerebbe una fattispecie di responsabilità extracontrattuale verso terzi estranei e non rientrerebbe nella nozione di “contestazioni di clienti su prodotti e lavorazioni” alla quale la clausola fa riferimento;
la disposizione andrebbe letta come riferita a contestazioni di natura contrattuale da parte della clientela, mentre i danni alla persona di terzi non sarebbero stati oggetto di espressa pattuizione. L'appellante nega inoltre che la scrittura del 2002 attribuisca a un vero e proprio diritto di Parte_2 regresso nei confronti dei soci.
L'appellato, nelle proprie difese, richiama il tenore della clausola 17, che, oltre alle
“contestazioni dei clienti su prodotti e lavorazioni”, fa riferimento ai danni a terzi e ai fatti di gestione colposi o dolosi degli amministratori, ritenendo che la vicenda rientri in tale ambito. Sottolinea il nesso tra il danno lamentato dagli eredi CP_2
e l'allestimento del veicolo oggetto di lavorazione da parte delle società del CP_2 gruppo e richiama la corrispondenza dei consulenti e le comunicazioni tra i fratelli, in cui la causa viene espressamente indicata tra le passività da regolare ai sensi CP_2 della scrittura del 2002.
Il primo giudice ha ricondotto la vicenda all'area dei rischi della gestione CP_2 antecedente al 31.10.2001, poiché l'infortunio era stato causato da un difettoso sollevamento del container e quindi da vizi di un veicolo del cui allestimento era responsabile la ed ha ritenuto sussistere la solidale responsabilità di tutti i Parte_2 soci per eventuali contestazioni di clienti e quindi la responsabilità del convenuto , che trova la fonte nella pattuizione contrattuale.
Il Collegio ritiene condivisibile l'interpretazione svolta dal giudice di primo grado.
Il Contratto è scritto in un linguaggio non strettamente tecnico – come espressamente chiarito nella scrittura del 22 aprile 2002 in ordine alle modalità di divisione “tutti i pag. 19/26 termini che di seguito faranno riferimento ad acquisizioni assegnazioni, compravendite, cessioni di quote o atti similari, dovranno essere intesi in senso atecnico ed avranno quindi la sola valenza esplicativa della volontà dei sottoscritti”. Intenzione che, in quanto alle poste ancora “aperte”, si desume chiaramente dal complesso dell'atto, come sopra motivato e si può riassumere con il principio espresso nell'ultima frase della scrittura : “in modo che i patrimoni finali assegnati a tutti i soci abbiano lo stesso valore”.
Il criterio ermeneutico costituito dalla necessità di interpretare gli accordi secondo buona fede (art.1366 c.c.), indagando quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole acquista pertanto in questo caso un valore determinante.
Inoltre, non vi è alcun dubbio sul fatto che la pendenza della causa fosse CP_2 nota a tutti i condividenti e che fosse altresì nota la potenziale entità dell'esposizione, trattandosi di sinistro mortale per il quale già da dieci anni era in corso una causa civile instaurata dagli eredi. Nella scrittura privata del 22 aprile 2002 i condividenti hanno fornito ai professionisti incaricati tutti gli elementi necessari ai fini di attuare la loro volontà di predisporre la “veste giuridica” di una divisione che si provasse equa anche nel tempo. Sotto questo profilo, l'interpretazione fornita dal giudice di prime cure della clausola n.17 è conforme alle regole ermeneutiche ed in particolare:
- consente di attribuire a detta clausola un senso conforme alla volontà delle parti come “risulta dal complesso dell'atto” (art. 1363 c.c.) come sopra delineata;
- consente di intenderla “nel senso più conveniente alla natura e all'oggetto del contratto” (art.1369 c.c.), nel quale le stesse parti avevano esplicitato di non utilizzare termini strettamente tecnici;
- salvaguarda una interpretazione di buona fede (art.1366 c.c.). Sempre secondo una interpretazione di buona fede, se nel vendere le proprie quote della Parte_1 avesse inteso svincolarsi dalla responsabilità già assunta, avrebbe dovuto Parte_2 esplicitarlo nell'atto di vendita, sapendo che l'acquirente aveva un legittimo pag. 20/26 affidamento sull'efficacia della clausola n.17 della scrittura privata. Avrebbe anche dovuto quantificare il “rischio causa” nella determinazione del valore delle proprie quote;
- consente di riconoscere alla clausola un qualche effetto, anziché, come conseguirebbe all'interpretazione offerta dall'appellante, attribuirle un senso secondo cui non ne avrebbe alcuno (art.1367 c.c.).
Il motivo viene pertanto rigettato, ritenuto che , come anche i suoi Parte_1 fratelli, con la pattuizione di cui alla clausola n.17 abbia assunto, con efficacia immediatamente vincolante, una responsabilità solidale e che tale assunzione di responsabilità, in assenza di espressa deroga, non sia stata revocata nei successivi atti, ed in particolare nell'atto di cessione di quote della società Parte_9 [...]
a . Pt_1 Controparte_1
4.4. Con il quarto motivo, l'appellante deduce la violazione degli artt. 2935, 2945, 2946
e 2949 c.c., nonché vizi di motivazione, in relazione alla prescrizione del diritto azionato.
sostiene che il rapporto in esame sarebbe riconducibile ai rapporti Parte_1 sociali e, come tale, soggetto al termine quinquennale di cui all'art. 2949 c.c.; che, anche a voler ritenere applicabile il termine decennale di cui all'art. 2946 c.c., il dies a quo andrebbe individuato in momento anteriore alla transazione del 2017; che il dies a quo per la decorrenza dei termini di prescrizione dovrebbe individuarsi nella data di pubblicazione delle prime sentenze di merito rese nel giudizio ovvero nella CP_2 data delle prime iscrizioni ipotecarie a carico dei beni sociali. L'appellante pone inoltre in dubbio che le comunicazioni e le lettere richiamate dall'attore possano qualificarsi come atti interruttivi della prescrizione.
L'appellato in replica sottolinea come la fonte del diritto azionato è la scrittura contrattuale del 22.04.2002, che disciplina il regresso interno tra fratelli per passività pregresse, con conseguente applicazione del termine decennale di cui all'art. 2946 c.c.; che il diritto di regresso interno presuppone che l'obbligato che agisce abbia pag. 21/26 effettivamente pagato il debito verso i terzi, di talché il momento di insorgenza piena del diritto coinciderebbe con il pagamento effettuato da in esecuzione della Parte_2 transazione del 2017; che le diffide, le convocazioni e le altre comunicazioni indirizzate ai fratelli sarebbero idonee, per contenuto e destinatari, a costituire in mora e a interrompere la prescrizione.
Il Tribunale, nella decisione di primo grado, ha ricondotto la fattispecie all'ambito delle obbligazioni di natura contrattuale, ha escluso l'operatività dell'art. 2949 c.c. e ha individuato il dies a quo della prescrizione nel momento in cui il debito verso gli eredi
è divenuto definitivo e quindi adempiuto dalla società in forza della CP_2 transazione del 2017, richiamando, altresì, le iniziative interruttive successivamente poste in essere dall'attore.
Il motivo è infondato e va confermata la sentenza di primo grado, nel rigetto della eccezione di prescrizione.
Infatti, secondo i principi generali la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (art.2935 c.c.)
Nel caso di obbligazione solidale al risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 2055 cod. civ., la prescrizione dell'azione di regresso di uno dei coobbligati decorre dall'avvenuto pagamento e non già dal giorno dell'evento dannoso, poiché, ai sensi dell'art. 2935 cod. civ., il diritto al regresso non può esser fatto valere prima dell'evento estintivo dell'obbligazione (Cassazione n. 21056 del 03/11/2004, conf. n. 25698 del 11/10/2019,
n. 9100 del 29/08/1995).
4.5. Con il quinto motivo, l'appellante denuncia la nullità della sentenza di primo grado per violazione degli artt. 99, 100, 112 e 132 c.p.c., nonché dell'art. 118 disp. att. c.p.c., assumendo che la domanda sarebbe viziata da indeterminatezza quanto alla titolarità del credito azionato.
evidenzia che, nell'atto di citazione, è indicato “in Parte_1 Controparte_1 proprio e nella qualità di legale rappresentante di , formula che, ad avviso Parte_2 dell'appellante, non consentirebbe di stabilire se il credito sia fatto valere dal socio,
pag. 22/26 dalla società o da entrambi. Lamenta inoltre che il dispositivo della sentenza di primo grado avrebbe recepito tale impostazione, condannando a pagare la Parte_1 somma di €150.000,00 “in favore dell'attore, in proprio e nella predetta qualità”, con conseguente incertezza circa il soggetto effettivamente legittimato a ricevere il pagamento.
L'appellato, nelle proprie difese, richiama il contenuto complessivo dell'atto introduttivo e della ricostruzione fattuale ivi contenuta, nella quale si afferma in modo costante che il pagamento agli eredi è stato eseguito da sottolinea CP_2 Parte_2 la natura della scrittura del 2002 quale regolamento dei rapporti interni tra fratelli-soci per il riparto di passività gravanti sulle società del gruppo;
evidenzia che l'azione è stata esercitata da principalmente nella veste di legale rappresentante della Controparte_1 società, per ottenere il rimborso pro quota degli esborsi sostenuti dalla medesima. Il
Tribunale ha valorizzato la lettura complessiva dell'atto di citazione e delle conclusioni, ritenendo che il credito oggetto di causa si riferisse alla quota di competenza di
[...]
rispetto agli esborsi effettuati da Pt_1 Parte_2
Il motivo deve essere rigettato, con i chiarimenti che seguono.
Risulta in modo chiaro dagli atti che creditore è la sola società l'unica Parte_2 debitrice nei confronti degli eredi e la sola legittimata ad agire in regresso, CP_2 per avere provveduto al saldo del risarcimento dovuto agli eredi CP_2 Parte_2
(e non il suo amministratore personalmente) era stata convenuta dagli eredi del
Inoltre, è sugli immobili societari, e non su quelli personali, che gli eredi CP_2 avevano iscritto ipoteca giudiziaria ed è sempre sugli immobili societari che CP_2 ha iscritto ipoteca volontaria a fronte della concessione, in proprio favore, di Parte_2 un mutuo fondiario per €600.000 il 14.12.2017 ai fini di provvedere al saldo di quanto dovuto agli eredi a seguito dell'accordo stragiudiziale – cui era addivenuta CP_2 sempre la società, sia pure in persona del suo amministratore - per il pagamento di somma minore rispetto a quella liquidata a suo carico nella sentenza definitiva.
si è costituito in proprio unicamente nella veste di firmatario Controparte_1 dell'accordo o “stipulante”, con interesse a far valer la scrittura privata da lui sottoscritta pag. 23/26 quale persona fisica insieme ai fratelli, ma non ha vantato alcun diritto di regresso, non avendo mai affermato di avere provveduto al pagamento del debito con CP_2 fondi propri.
Va pertanto chiarito che il convenuto , in forza dell'accordo raggiunto Parte_1 fra i fratelli, deve intendersi essere stato condannato al pagamento della sua quota a favore della società rappresentata da . Parte_2 Controparte_1
§5.
Nella comparsa di risposta in appello, l'appellato ha sollevato eccezione di nullità o inammissibilità dell'appello per asserito difetto dei requisiti di specificità di cui all'art. 342 c.p.c., deducendo che l'atto di gravame si risolverebbe, per larga parte, in una mera riproposizione delle difese di primo grado, con limitata individuazione dei capi di sentenza concretamente contestati.
L'appellato ha, altresì, formulato domanda di condanna dell'appellante per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., assumendo che l'appello, avuto riguardo alla motivazione della sentenza di primo grado e alle questioni già affrontate, sarebbe caratterizzato da intento dilatorio.
L'appellante ha chiesto di rigettare l'eccezione di inammissibilità dell'appello ed ha sostenuto che le questioni prospettate attengono a profili interpretativi suscettibili di valutazione in sede di gravame, escludendo, a suo avviso, la sussistenza dei presupposti soggettivi per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c.
Entrambe le questioni sono infondate.
L'appello è ammissibile in quanto risultano in modo sufficientemente chiaro e specifico i motivi di censura rivolti alla sentenza di primo grado, come del resto risulta evidente dalle difese di parte appellata che ha dimostrato di ben comprendere i motivi di doglianza.
pag. 24/26 In quanto alla richiesta di condanna per lite temeraria, la stessa non può venire accolta, in assenza di prova dei suoi presupposti soggettivi, considerata l'insufficienza del criterio letterale nell'interpretazione del negozio de quo.
§6.
Secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, “il rigetto, in sede di gravame, della domanda, meramente accessoria, ex art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte (…) non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c.”(Cassazione n.
18036 del 06 giugno 2022, n.11792 del 15 maggio 2018, Cass n.9532 del 12 aprile 2017, contra , Cassazione n. 20838 del 14 ottobre 2016,).
Infatti, la domanda proposta ex art.96 c.p.c. ha natura accessoria rispetto all'effettivo tema di lite, cui va rapportata la verifica della soccombenza.
Nel caso in esame, pertanto, il rigetto della domanda di merito avanzata da parte appellante ed il rigetto della domanda ex art. 96 c.c. proposta da parte appellata non dà luogo ad un'ipotesi di pluralità di domande effettivamente contrapposte idonee a giustificare la soccombenza reciproca, e, dunque, la compensazione delle spese di lite di primo grado ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, applicando lo scaglione di valore corrispondente alla domanda (da €52.001 a €260.000) applicando i valori medi in ragione delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva, decisionale).
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
con atto di citazione notificato il 23 ottobre 2023 nei confronti di
[...] CP_1
avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 1788/2023 del 3 ottobre 2023
[...] così provvede:
pag. 25/26 I. Rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata con il chiarimento di cui al punto 4.5 della motivazione;
II. Condanna la al pagamento, in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese del presente grado del giudizio, che liquida, per compensi, in €9.991,00, oltre
15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
III. Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia) per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Così deciso nella camera di consiglio della Seconda Sezione, in data 28 ottobre 2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
RI NI dott.RI PA
pag. 26/26
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
La Corte D'Appello di Venezia, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati: dott.RI PA Presidente dott.Martina Gasparini Consigliere dott.RI NI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
AN IO appellante e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
GI RI appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 1788/2023 pubblicata il 3 ottobre 2023.
CONCLUSIONI: per parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis reiectis:
▪ in via principale e nel merito, riformare integralmente la sentenza n. 1788/2023 emessa dal Tribunale di Vicenza, nell'ambito del giudizio N.R.G. 3099/2023, depositata in cancelleria in data 03.10.2023, notificata il 23.10.2023, e rigettare la domanda formulata dal sig. Controparte_1 ▪ Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA
e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
▪ In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado. per parte appellata:
In via preliminare
Per le ragioni esposte, accertato ed acclarato il totale difetto di fumus boni juris e periculum in mora in relazione alla richiesta sospensiva dell'appellante, e comunque rilevatane l'infondatezza, rigettare l'istanza di inibitoria ex art. 283 e 351 c.p.c. formulata dall'appellante, sig. per l'effetto confermando l'efficacia esecutiva Parte_1 dell'impugnata sentenza;
Nel merito
• In principalità, per tutte le esposte ragioni, rilevato il difetto dei requisiti posti dall'art. 342, ovvero 348-bis c.p.c., dichiarare inammissibile e/o irricevibile, e/o comunque manifestamente infondato l'appello promosso ex adverso;
• In ogni caso, accertata ed acclarata, per i motivi tutti esposti, la totale infondatezza, in fatto ed in diritto, del gravame avversario, disporne l'integrale rigetto, confermando la sentenza n. 1788/2023 del Tribunale di Vicenza, n. 3099/2021 R.G., qui impugnata, e/o comunque accogliendo in toto le domande tutte in via istruttoria e nel merito poste in primo grado da parte dell'odierno appellato, che qui si ritrascrivono:
« Nel merito per le ragioni di cui in narrativa ed in forza della scrittura sottoscritta dalle parti del presente giudizio in data 22.04.2002, accertato e dichiarato l'obbligo del convenuto di rifondere all'attore, previa decurtazione della quota di spettanza del medesimo e dai fratelli, quanto dallo stesso corrisposto in ragione dei danni determinatisi a fronte della lavorazione eseguita dalla alla sentenza di condanna definitiva riportata dalla Parte_2 per la morte del Sig. ed infine per quanto corrisposto dalla Parte_2 Controparte_2 agli eredi del medesimo Parte_2
- condannare il sig. a corrispondere all'attore, nell'emarginata veste, Parte_1
l'importo di € 150.000,00, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo ed alle ulteriori
pag. 2/26 spese, o la diversa maggiore o minore somma che emergerà in corso di causa, ovvero sarà ritenuta di giustizia;
Con espressa riserva di integrare e/o modificare l'importo detto.
- Spese ed onorari del presente procedimento interamente rifusi.
In via istruttoria
- Ammettersi prova per interpello e testi sulle circostanze di seguito capitolate:
1. Vero che nel gennaio 2002 i sig.ri , , e Parte_1 CP_1 Per_1
rappresentavano al teste di avere intenzione di dividere il loro patrimonio CP_3 familiare;
2. Vero che il patrimonio familiare dei sig.ri , , e Parte_1 CP_1 Per_1
, al gennaio 2002, era composto dalle società nonché dagli immobili indicati alle CP_3 premesse di pagina 1 del documento 5 attoreo che si rammostra al teste;
3. Vero che al fine di operare la divisione patrimoniale di cui al precedente capitolo
1, i sig.ri , , e conferivano incarico Parte_1 CP_1 Per_1 CP_3 professionale ai dott.ri commercialisti e;
Parte_3 Controparte_4
1. Vero che nei mesi di febbraio e marzo 2002 i dott.ri commercialisti Parte_3
e redigevano il contratto che si rammostra (doc. 5 attoreo)
[...] Controparte_4 nell'interesse dei sig.ri , , e;
Parte_1 CP_1 Per_1 CP_3
2. Vero che in data 22.04.2002, in Rosà (VI), i sig.ri , , Parte_1 CP_1
e sottoscrivevano il contratto che si rammostra (doc. 5 attoreo); Per_1 CP_3
3. Vero che con atto di citazione del 22.04.1992, che si rammostra al teste (doc. 4 attoreo), gli eredi convenivano la avanti il Tribunale di Brescia;
CP_2 Parte_2
4. Vero che la causa introdotta dagli eredi contro la di cui al CP_2 Parte_2 precedente capitolo 6 aveva quale oggetto il risarcimento dei danni derivante dalla lavorazione operata dalla sul furgone ad uso negozio di proprietà del sig. Parte_2
Controparte_2
5. Vero che nella causa introdotta dagli eredi contro la di cui CP_2 Parte_2 al precedente capitolo 6, gli eredi contestavano la lavorazione operata dalla CP_2 sul furgone del sig. Parte_2 Controparte_2
pag. 3/26 6. Vero che in sede dell'incontro di data 22.04.2002, di cui al precedente capitolo 5, il sig. informava i fratelli , e in merito alla Controparte_1 Pt_1 CP_3 Per_1 causa instaurata dagli eredi nei confronti di CP_2 Parte_2
7. Vero che dal maggio 2002 all'aprile del 2004, i dott.ri e Parte_3
prestavano assistenza ai sig.ri , , e Controparte_4 Parte_1 CP_1 Per_1
al fine di dare esecuzione al contratto di cui ai precedenti capitoli 4 e 5, e che si CP_3 rammostra (doc. 5 attoreo);
8. Vero che nell'aprile del 2004 i dott.ri e Parte_3 Controparte_4 informavano i sig.ri , , e che questi Parte_1 CP_1 Per_1 CP_3 dovessero attendere l'esito della causa tra la e le Parte_2 Controparte_5
9. Vero che nell'aprile del 2004 i dott.ri e Parte_3 Controparte_4 informavano i sig.ri , , e che, all'esito della Parte_1 CP_1 Per_1 CP_3 causa tra la e le i fratelli dovessero dividere gli esborsi ed i Parte_2 Controparte_5 risarcimenti derivanti dalla causa detta;
10. Vero che in data 22.04.2004, i dott.ri e Parte_3 Controparte_4 inviavano ai sig.ri , , e la raccomandata Parte_1 CP_1 Per_1 CP_3 che si rammostra (doc. 11 attoreo);
Si indicano quali testimoni sui capitoli che precedono da 1) a 13) i seguenti:
• Dott. , presso Cassola (VI), via Ferrarini 49; Parte_3
• Dott. , presso Bassano del Grappa (VI), viale Asiago 113; Controparte_4
- Ordinarsi, per quanto argomentato, ai sensi dell'art. 210 c.p.c. al Dott. , Persona_2
Notaio in Bassano del Grappa (VI), ivi con studio in via G. B. Verci n. 21, l'esibizione e la produzione in giudizio dei contratti stipulati in data 16-23.11.2017 tra la e le Parte_2 sig.re e nonché coevo atto di Controparte_6 Controparte_7 CP_8 mutuo fondiario tra la e Parte_2 Controparte_9
In ogni caso
- Rigettare ogni avversa istanza, eccezione e deduzione, nel merito ed istruttoria;
- Vittoria di spese, diritti ed onorari di lite;
Con ogni più ampia riserva in istruttoria e nel merito»;
• Per effetto dell'auspicata soccombenza avversaria, condannarsi il Sig. Parte_1
ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni patiti da parte dell'odierno
[...]
pag. 4/26 esponente, nella emarginata veste, da quantificarsi prudenzialmente nella somma di euro
15.000,00, ovvero nella maggiore o minore somma che emergerà in corso di causa o sarà ritenuta di Giustizia, con eventuale liquidazione in via equitativa.
In ogni caso
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.
In via istruttoria
- Accogliersi le istanze istruttorie tutte formulate nel primo grado di giudizio;
- Richiamando la totalità delle produzioni documentali, di entrambi i gradi di giudizio;
Con ogni più ampia riserva istruttoria e nel merito.
Ragioni della Decisione
§ 1.
Con atto di citazione notificato in data 12.05.2021, , in proprio e nella Controparte_1 qualità di legale rappresentante pro tempore della società conveniva in Parte_2 giudizio innanzi al Tribunale di Vicenza il fratello , chiedendone la Parte_1 condanna al pagamento, in via di regresso pro quota, della somma di €150.000,00, oltre interessi e spese. Titolo a fondamento di tale richiesta era la scrittura privata sottoscritta in data 22 aprile 2002 dai quattro fratelli , , Controparte_1 Parte_1 [...]
e (doc. 5 attoreo). Pt_4 Parte_5
L'attore esponeva che con tale scrittura i quattro firmatari, tutti soci e amministratori di società facenti capo al gruppo familiare, avevano deciso di procedere alla divisione del patrimonio comune, comprendente partecipazioni alle diverse società del gruppo familiare e plurimi cespiti immobiliari.
Con la scrittura del 22 aprile 2002, denominata “lettera di intenti”, i condividenti oltre a disciplinare le operazioni di trasferimento delle società e degli immobili, avevano regolato i criteri di riparto delle passività pregresse e delle eventuali sopravvenienze passive. In particolare, la clausola n. 17 della predetta scrittura prevedeva che i soci, in quanto amministratori delle società oggetto di suddivisione, rimanessero responsabili per fatti e comportamenti colposi o dolosi verificatisi durante la gestione, potendo essere chiamati a rispondere di danni arrecati agli altri soci e/o a terzi. La clausola pag. 5/26 stabiliva altresì una responsabilità solidale di tutti i soci per le contestazioni dei clienti su prodotti e lavorazioni eseguite sino al 31.10.2001, con riparto interno in misura paritetica fra loro.
La posizione aperta di maggior rilievo economico consisteva nella responsabilità della società società del gruppo, conseguente all'infortunio occorso in data Parte_2
22.11.1990, nel quale il sig. era deceduto a seguito delle lesioni riportate a CP_2 causa del malfunzionamento di un meccanismo di chiusura montato su un veicolo destinato a commercio ambulante, allestito da All'epoca della sottoscrizione Parte_2 della scrittura del 22 aprile 2002 pendeva già da dieci anni una causa, promossa dagli eredi del sig. contro e contro la società venditrice del CP_2 Parte_2 macchinario, ai fini di ottenere il risarcimento del danno.
Tale giudizio risarcitorio (di seguito, causa ) si concludeva nel 2014, con CP_2 sentenza di condanna passata in giudicato all'esito di un articolato iter giudiziario articolatosi in più gradi.
sottoscriveva, in data 26.06.2017, un accordo transattivo con gli eredi Parte_2
impegnandosi al pagamento della somma complessiva di €600.000,00, che si CP_2 sommava alla cifra di €300.000,00 già corrisposta in precedenza.
Parte attrice instaurava il presente giudizio nei confronti di , allegando Parte_1 di avere saldato la posizione con il versamento della somma di €600.000,00 e chiedendo, in forza della clausola 17 della scrittura del 22.04.2002, la condanna del convenuto a rimborsare a la somma di €150.000,00 - pari alla propria quota Parte_2 di ¼ di €600.000 -, oltre a interessi decorrenti dalla data dell'atto di messa in mora (10 ottobre 2019 come da documentazione prodotta dall'attore, doc.9).
Affermava infatti l'attore che tutti i fratelli firmatari dell'accordo del 22 aprile 2002 fossero tenuti a sopportare pro quota in misura paritetica l'onere economico degli esborsi conseguenti alla causa . CP_2
, costituitosi in giudizio, contestava integralmente la domanda Parte_1 deducendo, in sintesi, che la scrittura del 22.04.2002 doveva essere qualificata come pag. 6/26 mera “lettera di intenti” ovvero, al più, come accordo preliminare privo di autonoma vincolatività, destinato ad essere superato dai successivi atti definitivi di cessione delle partecipazioni sociali;
che, comunque, la clausola 17 non avrebbe potuto spiegare effetti in difetto di riproduzione nei rogiti notarili di cessione delle quote;
che la vicenda non rientrava nell'ambito di applicazione della clausola 17, riguardando un CP_2 danno alla persona di un terzo estraneo e non una “contestazione di cliente” su prodotti o lavorazioni;
che non vi sarebbe stato titolo perché la società potesse agire in regresso nei confronti dei soci sulla base della scrittura del 2002; che il preteso diritto di credito era comunque prescritto, dovendosi far decorrere il termine, (individuato alternativamente nel quinquennio ex art. 2949 c.c. ovvero nel decennio ex art. 2946
c.c.), dalle prime pronunce rese nel giudizio o, al più tardi, dalle iscrizioni CP_2 ipotecarie sui beni sociali;
che la domanda sarebbe stata infine viziata da indeterminatezza quanto ai soggetti legittimati attivi (socio e/o società) ed al titolo specifico fatto valere.
§ 2.
Con sentenza n. 1788/2023 il Tribunale di Vicenza ha deciso la controversia accogliendo la domanda attorea.
Il primo giudice ha qualificato la scrittura del 22 aprile 2002 come negozio oggettivamente complesso o contratto normativo, comprendente sia pattuizioni destinate a trovare attuazione a seguito della formalizzazione con successive rogiti (quali le programmate cessioni di quote societarie) sia altre disposizioni immediatamente precettive, quali appunto l'accollo di responsabilità solidale di cui all'art.17 che ha ripartito le passività pregresse.
Il Tribunale ha ritenuto che la responsabilità risarcitoria relativa alla causa CP_2 rientrasse nell'ambito di applicazione della clausola 17, trattandosi di responsabilità derivante da lavorazioni effettuate da società del gruppo su un veicolo destinato alla clientela, con danno a terzi riconducibile alla gestione precedente alla divisione.
Nell'interpretare il contratto ha valorizzato la documentazione prodotta, ed in particolare la corrispondenza dei consulenti contabili e dei professionisti, nella quale la pag. 7/26 causa veniva espressamente indicata tra le questioni pendenti da regolare CP_2 tra i fratelli ai sensi della scrittura del 2002. Ha sottolineato, inoltre, che la pendenza della causa non potesse sorprendere la buona fede e l'incolpevole CP_2 affidamento di , in quanto questi era presidente del Consiglio di Parte_1 amministrazione e legale rappresentante di sia all'epoca dell'infortunio Parte_2 mortale (22.11.1990) sia al momento dell'instaurazione della causa di risarcimento del danno (29.4.1992).
Il giudice di primo grado ha ritenuto provato che avesse effettivamente Parte_2 sostenuto l'esborso complessivo di €600.000,00 in adempimento della transazione conclusa con gli eredi nel 2017 - sia per la dichiarazione del legale di fiducia CP_2 delle eredi (doc.16) sia per l'intervenuta cancellazione delle iscrizioni pregiudizievoli .
Ha accertato la sussistenza del diritto di rivalsa nei confronti del convenuto per la quota di ¼ di €600.000,00 in base alla clausola n.17 della lettera di intenti.
Il Tribunale ha rigettato l'eccezione di prescrizione ravvisando nella scrittura del 2002 la fonte contrattuale dell'obbligazione e individuando il dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale decennale nell'intervenuto pagamento del risarcimento agli eredi
CP_2
In ordine all'eccezione di indeterminatezza della domanda, il Tribunale ha ritenuto che l'indicazione di “in proprio e nella qualità di legale rappresentante di Controparte_1
fosse, letta nel complesso dell'atto introduttivo e della ricostruzione Parte_2 fattuale, sufficiente a individuare il rapporto sostanziale dedotto in giudizio, e che il convenuto avesse comunque compreso la portata della pretesa, come attestato dalle difese svolte nel merito.
Per l'effetto, il Tribunale ha dichiarato l'obbligo di di rifondere Parte_1 all'attore, in proprio e quale legale rappresentante di la sua quota di Parte_2 competenza degli esborsi relativi alla vicenda e lo ha condannato a pagare a CP_2
, in proprio e nella predetta qualità, la somma di €150.000,00, oltre Controparte_1 interessi legali decorrenti dal 09.10.2019 al saldo, nonché le spese di lite.
pag. 8/26 § 3.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza, affidato a cinque motivi di impugnazione.
Con il primo motivo, si censura l'interpretazione della scrittura del 22.04.2002 come contratto misto contenente clausole immediatamente vincolanti e non come mera
“lettera di intenti”, ovvero, al più, come accordo preliminare privo di autonoma vincolatività, destinato a essere integralmente superato dai successivi atti definitivi di cessione delle partecipazioni sociali.
Con il secondo motivo, si afferma che il Tribunale non avrebbe adeguatamente considerato il collegamento negoziale tra la scrittura del 2002 e i successivi atti notarili di cessione delle partecipazioni societarie, che costituirebbero la regolamentazione definitiva ed esaustiva dei rapporti tra le parti e sostituirebbero la volontà espressa nella lettera di intenti.
Con il terzo motivo, si contesta che il Tribunale avrebbe errato nell'interpretare la clausola 17 della “lettera di intenti”, come riferibile anche alla vicenda . CP_2
Con il quarto motivo, si censura la sentenza impugnata per avere rigettato l'eccezione di prescrizione.
Con il quinto motivo, si denuncia la nullità della sentenza di primo grado, assumendo che la domanda sarebbe viziata da indeterminatezza quanto alla titolarità del credito azionato.
Si è costituito in giudizio l'appellato , in proprio e nella qualità di Controparte_1 legale rappresentante di chiedendo il rigetto del gravame siccome Parte_2 inammissibile o infondato, l'integrale conferma della sentenza appellata e la condanna di parte appellante al risarcimento dei danni ex art.96 c.p.c. , eventualmente liquidati in via equitativa.
pag. 9/26 §4.
4.1. Con il primo motivo, l'appellante censura la qualificazione, operata dal Tribunale, della scrittura del 22 aprile 2002 come negozio oggettivamente complesso (negozio quadro, normativo o cornice) contenente sia pattuizioni immediatamente cogenti sia pattuizioni destinate a trovare applicazione in un momento successivo con formali rogiti. L'appellante deduce la violazione delle norme in tema di interpretazione dei contratti e vizi di motivazione.
Secondo , il documento in questione dovrebbe essere inteso come mera Parte_1
“lettera di intenti” ovvero, al più, come accordo preliminare privo di autonoma vincolatività, destinato a essere integralmente superato dai successivi atti definitivi di cessione delle partecipazioni sociali. L'appellante richiama, a tal fine, la intitolazione del documento, in cui le parti hanno fatto uso dell'espressione “lettera di intenti”.
Deduce inoltre che, anche volendo riconoscere alla scrittura natura di preliminare, le clausole in essa contenute, fra cui la n. 17, non avrebbero potuto produrre effetti se non nella misura in cui fossero state riprodotte nei contratti definitivi.
Il motivo è infondato.
Il “nomen iuris” dato dalle parti non è determinante dovendosi interpretare il contratto tenendo in considerazione tutti gli elementi, testuali ed extratestuali.
La Corte di Legittimità nella Sentenza n. 2720 del 04/02/2009 ha avuto occasione di pronunciarsi in un caso analogo al presente ed ha confermato la sentenza impugnata che, nonostante l'apposizione all'atto del titolo "lettera d'intenti", aveva reputato concluso un contratto definitivo, alla luce dell'assetto di interessi complessivo emergente dal tenore della scrittura, del comportamento successivo e dell'assenza di una clausola che escludesse espressamente il carattere vincolante della scrittura.
In tema di minuta o di puntuazione del contratto, qualora l'intesa raggiunta dalle parti abbia ad oggetto un vero e proprio regolamento definitivo del rapporto - l'accertamento del quale è riservato all'apprezzamento del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, se non per vizio di motivazione - non è configurabile un impegno con
pag. 10/26 funzione meramente preparatoria di un futuro negozio, dovendo ritenersi formata la volontà attuale di un accordo contrattuale;
per tale valutazione, ben può il giudice far ricorso ai criteri interpretativi dettati dagli artt. 1362 e segg. cod. civ., i quali mirano a consentire la ricostruzione della volontà delle parti, operazione che non assume carattere diverso quando sia questione, invece che di stabilirne il contenuto, di verificare anzitutto se le parti abbiano inteso esprimere un assetto d'interessi giuridicamente vincolante, dovendo il giudice accertare, al di là del "nomen iuris" e della lettera dell'atto, la volontà negoziale con riferimento sia al comportamento, anche successivo, comune delle parti, sia alla disciplina complessiva dettata dalle stesse, interpretando le clausole le une per mezzo delle altre.
Nel caso qui in esame il Collegio ritiene di confermare la valutazione del primo giudice, secondo il quale la clausola n.17 ha valore immediatamente vincolante fra le parti.
La clausola è del seguente tenore: “si ricorda che tutti i soci in quanto amministratori delle società suindicate rimangono responsabili per fatti e comportamenti colposi e/o dolosi occorsi durante la gestione delle società oggetto di suddivisione e potranno essere chiamati a rispondere in sede civile e/o penale di danni provocati agli altri soci
e/o a terzi. Viene stabilita inoltre una solidale responsabilità di tutti i soci per eventuali contestazioni di clienti su prodotti e lavorazioni eseguite fino al 31.10.2001.
Tutti i soci saranno inoltre tenuti in pari misura a sopportare le conseguenze economiche e patrimoniali di eventuali accertamenti fiscali e/o previdenziali relativi ai periodi di gestione comune delle aziende suindicate”.
Deve quindi ritenersi che ciascun socio rimanga solidalmente responsabile, ciascuno nella misura di ¼, per i debiti maturati fino al 31 ottobre 2001.
Dall'esegesi delle singole clausole e del complesso del contratto del 22 aprile 2002 emerge l'intenzione comune di effettuare una divisione equa in quattro parti del patrimonio familiare stabilendo un riferimento temporale (situazione economica esistente al 1 novembre 2001) con riferimento al quale sono valutati sia i valori delle società sia quelli degli immobili di proprietà individuale. L'attribuzione di valore alle pag. 11/26 quote societarie non viene effettuata quantificando il rischio delle poste di incerta quantificazione bensì mantenendole “aperte” e stabilendo di continuare, anche per il futuro, a ripartirsi la responsabilità in parti eguali.
Nell'indagare, ai sensi dell'art. 1362 c.c., quale sia stata la comune intenzione delle parti, senza limitarsi al senso letterale delle parole, è opportuno innanzitutto considerare quale sia il contesto nel quale il contratto più volte citato del 22 aprile 2002 si è formato.
Non si tratta di una divisione fra estranei, fatta a seguito di “due diligence” e valutazione tecnica dei rischi. Si tratta bensì di una scelta familiare, fra fratelli che per anni hanno condiviso la gestione delle società del gruppo familiare, hanno vissuto nelle vicinanze della sede delle attività produttive e hanno beneficiato del reddito delle società di famiglia. I condividenti erano infatti, oltre che fratelli, tutti soci e amministratori delle varie società del gruppo familiare nonché comproprietari di fabbricati situati nei medesimi comuni ove avevano sede le società.
La divisione non è stata pensata secondo “stretto diritto” ma in una logica di parità ed equità fra fratelli, tant'è vero che rientrano nel computo dei valori dei beni da dividere, oltre alle società ed ai fabbricati formalmente di proprietà comune, anche i quattro fabbricati di titolarità esclusiva di ciascuno dei condividenti, costituiti quattro case nelle quali ciascuno aveva posto la propria residenza. Evidentemente con tale previsione i fratelli si sono dati atto che le loro case di abitazione erano state acquistate con i soldi
“di famiglia” e intendevano, nel formare i lotti e definire i relativi conguagli, tenere conto anche delle leggere discrepanze nel valore dei quattro immobili di proprietà individuale.
Il patrimonio comune in totale, per le tre società, era stimato in €6.727.927,26 e per gli immobili personali dei soci era stimato in €1.503.956,06, per una quota patrimoniale individuale complessiva per ciascun condividente pari a circa due milioni di Euro.
L'accordo del 22 aprile 2002 interviene una decina di anni dopo l'instaurazione, nei confronti della società di causa per risarcimento dei danni conseguenti a Parte_2
pag. 12/26 sinistro mortale, occorso in data 22.11.1990, nel quale il sig. ha perso la vita CP_2 per schiacciamento, dovuto al malfunzionamento di un meccanismo di chiusura montato su un veicolo destinato a commercio ambulante, allestito dalla società . Parte_2
La causa, instaurata dagli eredi di all'epoca della divisione non era ancora CP_2 conclusa ed il suo esito era incerto, essendo convenuta quale corresponsabile anche altra società (successivamente fallita). Era, sin da allora, evidente che i suoi esiti fossero potenzialmente idonei ad incidere in modo significativo sul patrimonio comune.
Tale intento si desume anche da altre clausole: è previsto che i risultati economici delle singole aziende e/o rami di azienda, oggetto di suddivisione tra i soci, maturati dalla data del 1 novembre 2001 “devono essere attribuiti ai singoli soci assegnatari delle rispettive aziende” (punto 6). Da tale disposizione, a contrariis, si desume che i risultati economici della gestione precedente devono rimanere condivisi.
La scrittura contiene una espressa pattuizione (punto 20.) riferita a questione che, come la causa , presentava delle incognite: il valore della società Corona s.r.l., CP_2 attribuita nella divisione a , al momento della divisione non era noto in Parte_1 quanto dipendeva in parte dalla circostanza, incerta, della attribuzione alla stessa di uno P
o più immobili della partecipata “Corona d'Italia s.r.l.” liquidazione. La modalità di risoluzione di questo situazione di obiettiva incertezza è indicativa della volontà comune dei quattro fratelli in merito alla complessa operazione divisionale: le parti infatti non hanno quantificato il valore della società valutando il “rischio” della mancata attribuzione di uno o più immobili, come avrebbe potuto fare un estraneo a seguito di
“due diligence”. I condividenti si sono bensì accordati nel senso che, nel caso in cui il valore della società Corona s.r.l. fosse diminuito per effetto della mancata attribuzione degli immobili, conseguentemente dovrà essere ripartita tra tutti i soci in pari misura la diminuzione patrimoniale del socio assegnatario sig. , in modo che i Parte_1 patrimoni finali assegnati a tutti i soci abbiano lo stesso valore.
Questa espressione, che tra l'altro è l'ultima frase della scrittura del 22 aprile 2002, è significativa dell'intenzione dei contraenti di assicurare a tutti e quattro i condividenti, alla fine dei conti, un pari valore e di ripartire in pari misura fra tutti i rischi ancora pag. 13/26 “aperti” della passata gestione comune. Senza – a differenza degli accordi che potrebbero venire assunti in una transazione economica fra estranei – voler stabilire un prezzo di cessione quantificando il rischio connesso a ciascuna posizione ancora aperta.
Il tenore di quest'ultima clausola viene qui evidenziato in quanto indicativo della volontà comune dei quattro fratelli in merito alla complessa operazione divisionale, di avere “alla fine dei conti” tutti quote di pari valore e di sostenere in egual misura la responsabilità per le passività generate ante 31 ottobre 2001.
Il credito dei soci per finanziamenti effettuati in eccesso rispetto agli altri è quantificato e preso in considerazione nel determinare il valore delle aziende, “in modo da pareggiare l'importo dei finanziamenti di tutti i soci” (punto 4.).
Fra le posizioni aperte vengono in considerazione, oltre alle responsabilità verso la famiglia anche altre posizioni giuridiche, quali ad esempio (clausola 15) le CP_2 eventuali imposte e tasse scaturenti da accertamenti fiscali che potranno essere eseguiti negli anni futuri e che dovessero essere strettamente connessi alle operazioni poste in essere per la predetta ripartizione del patrimonio comune (che potrebbero secondo stretto diritto gravare in misura diversa su ciascuna società).
L'interpretazione data dal giudice di prime cure alla clausola n.17 è pertanto suffragata dal contesto delle altre clausole del documento.
Conferma ulteriore della correttezza dell'interpretazione data alla clausola n.17 viene anche dal comportamento delle parti successivo alla conclusione del contratto.
Le parti si sono affidate a determinati professionisti, i quali si sono attenuti ai criteri sopra descritti nel ripartire le spese sostenute nei due anni successivi all'accordo divisionale, provvedendovi direttamente tramite il conto corrente di gestione che era rimasto in comune, come risulta dalla lettera inviata dai professionisti ai fratelli il 22 aprile 2004 prodotta (doc.8) . Ad esempio, i professionisti hanno ripartito equamente fra i quattro fratelli le spese legali sostenute da per la causa ” Parte_2 Persona_3
(punto 7), delle spese sostenute per rendere autonoma la proprietà di uno dei fratelli rispetto all'immobile sede societaria (punto 4 e 9), alcune spese relative al passaggio di pag. 14/26 proprietà di veicoli (punti 13 e 14) e il costo dell'atto notarile di vendita di un terreno
(punto 15). I pagamenti sono stati effettuati direttamente tramite conto corrente di gestione comune, che con tali uscite si è esaurito.
Nella lettera del 22 aprile 2004 i professionisti, in chiusura, hanno ricordato ai fratelli che, ormai chiuso il conto corrente di gestione e distribuito il poco residuo, “per le questioni ancora aperte (causa causa , richiesta di pagamento da CP_2 Per_4 parte di completamento lavori presso abitazione di Parte_7 [...]
, spese straordinarie Corona d'Italia s.r.l., onorari di Avvocati per cause Pt_1 pregresse, ecc.) ciascuna parte dovrà attivarsi nei confronti dei fratelli per ottenere il pagamento delle quote di competenza. Ricordiamo che l'eventuale inadempimento darà titolo oltre che al recupero degli interessi legali anche all'addebito della penale pattuita nel punto 18 della lettera di intenti del 22/4/2002.
Qui occorre precisare che in primo grado ha affermato di non ricordare Parte_1 di avere ricevuto la citata missiva dei professionisti del 22 aprile 2004. In atti vi è prova della sua spedizione, mediante raccomandata, a e presso Parte_1 Per_1 all'indirizzo della sede sociale. Non è invece prodotta la ricevuta di Parte_2 consegna. La prova dell'effettiva ricezione si presume, in mancanza di elementi contrari. La produzione in giudizio di un telegramma, o di una lettera raccomandata, anche in mancanza dell'avviso di ricevimento, costituisce prova certa della spedizione, attestata dall'ufficio postale attraverso la relativa ricevuta, dalla quale consegue la presunzione dell'arrivo dell'atto al destinatario e della sua conoscenza ai sensi dell'art.
1335 c.c., fondata sulle univoche e concludenti circostanze della suddetta spedizione e sull'ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico (Cassazione n. 511 del
11/01/2019, conf. n. 24015 del 12/10/2017).
La circostanza della intervenuta ricezione non è comunque determinante in quanto rileva, ai fini di fornire elementi circa la interpretazione del contratto del 22 aprile 2002, la circostanza che non abbia mai contestato né il contenuto del Parte_1 documento né la sua avvenuta redazione ad opera dei professionisti e che tali circostanze si possano quindi ritenere provate in quanto non contestate, ex art.115 c.p.c.
pag. 15/26 Risultano pertanto provato che siano state divise in parti eguali fra i quattro fratelli le spese elencate nella lettera 22 aprile 2004, che hanno attuato il principio, espresso nella scrittura del 22 aprile 2002, di dividere in misura eguale fra i fratelli le passività verificatesi successivamente alla divisione, attinenti a questioni ancora aperte al
31.10.2001. Tale comportamento di acquiescenza delle parti, successivo alla conclusione del contratto (che risulta provato indipendentemente dalla ricezione o meno della missiva) è utilizzabile quale criterio ermeneutico, a conferma dell'interpretazione sopra data del contenuto della clausola n.17, come stabilito all'art.1362 secondo comma, c.c.
Giova anche, in applicazione del criterio di cui all'art.1363 c.c. secondo cui Le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto notare che la clausola n.17, è immediatamente seguita dalla clausola n.18 che recita:
"con la firma della presente lettera di intenti in Signori , Controparte_1 [...]
, e stabiliscono che il mancato rispetto delle Pt_5 Parte_1 Parte_4 pattuizioni convenute comporta l'addebito al soggetto inadempiente di una somma a titolo di penale a favore degli altri soci pari a €100.000,00, che andrà corrisposta entro
15 giorni dalla richiesta fatta da uno qualsiasi degli altri soci con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno".
Dalla clausola 18 si desume che alcune delle pattuizioni fossero ritenute dai quattro fratelli come immediatamente vincolanti e già compiutamente definite, tanto da poter dare diritto, in capo agli altri, al pagamento di una sostanziosa penale su semplice richiesta. Tale considerazione esclude che il contratto possa qualificarsi come mera puntuazione priva di efficacia obbligatoria vincolante.
In conclusione, la sentenza di primo grado deve venire confermata per la parte in cui interpreta la scrittura privata del 22 aprile 2002 come negozio oggettivamente complesso (negozio quadro, normativo o cornice) contenente sia pattuizioni immediatamente cogenti sia pattuizioni destinate a trovare applicazione in un momento successivo con formali rogiti ed in particolare nella parte in cui attribuisce valore pag. 16/26 cogente all'assunzione di responsabilità personale da parte dei quattro condividenti per i debiti societari.
4.2. Con il secondo motivo, l'appellante ha lamentato che il Tribunale non avrebbe adeguatamente considerato il collegamento negoziale tra la scrittura del 2002 e i successivi atti notarili di cessione delle partecipazioni.
sostiene che gli atti di cessione, stipulati in data successiva alla scrittura Parte_1 del 22 aprile 2002, costituirebbero la regolamentazione definitiva ed esaustiva dei rapporti tra le parti in ordine al trasferimento delle quote e alle relative garanzie;
che la scrittura del 2002 avrebbe svolto un ruolo meramente preparatorio, fissando linee guida poi tradotte nei contratti definitivi;
e che la mancata riproduzione nei rogiti della clausola 17 costituirebbe espressione della volontà delle parti di non trasfondere tale clausola negli accordi definitivi, con conseguente venir meno degli effetti della stessa.
Secondo la prospettazione di parte appellante, l'accollo solidale in parti eguali dei debiti societari non costituirebbe un impegno vincolante ma un preliminare. La sua mancata trasfusione nell'atto definitivo comporterebbe il venir meno di qualunque suo effetto vincolante in quanto il definitivo costituisce l'unica fonte di diritti e delle obbligazioni inerenti al negozio voluto. L'unico atto vincolante sarebbe pertanto, secondo tale prospettazione, l'atto di cessione quote del 27.9.2002 a rogito del notaio Persona_2
(rep.116.773) (doc.1) con il quale e cedevano le Parte_1 Parte_4 proprie quote della società ai fratelli e . Parte_2 CP_1 Per_1
Sottolinea l'appellante che nell'atto di cessione delle quote non c'è alcun richiamo alla
“lettera di intenti” né alcuna regolamentazione di “sopravvenienze passive” o sopravvenienze specifiche in ordine alla causa ' e conseguenti 'garanzie' del CP_2 sig. ed anzi , si prevedeva che “per effetto di tali cessioni i cessionari Parte_1 rimangono investiti di ogni diritto e ragione ai cedenti spettante nei confronti della società e così in tutte le posizioni attive e passive relative (punto 4 )”.
L'appellato replica evidenziando che la scrittura del 2002 è stipulata tra le persone fisiche dei fratelli, mentre i rogiti di cessione sono conclusi tra le società del gruppo,
pag. 17/26 sicché i due insiemi di atti coinvolgono soggetti diversi;
che la funzione della scrittura è quella di regolare i rapporti interni tra i fratelli, comprensivi del riparto delle passività pregresse, mentre i rogiti hanno ad oggetto l'attuazione dei trasferimenti societari;
che nei rogiti non risulta inserita alcuna clausola di espressa novazione o di revoca della scrittura del 2002; e che la prassi successiva mostra come la scrittura sia rimasta il parametro di riferimento per la gestione interna delle passività, tra cui la vicenda
CP_2
Il motivo è infondato.
Come motivato al punto precedente, le parti nell'accordo , hanno inteso Pt_8 accollarsi una responsabilità solidale in pari quota per le passività inerenti alla gestione pregressa ed escludere l'assunzione del rischio, da parte dell'acquirente di quote societarie, di ricevere “alla fine” una quota decurtata da passività inerenti a situazioni non ancora “chiuse” all'epoca della divisione.
Trattandosi di gli stessi hanno ritenuto più equo suddividere tutte le passività CP_10 non ancora definite nel loro ammontare (fra cui quella senza dubbio più rilevante era quella relativa alla causa ) in pari misura fra loro. CP_2
Del resto, avrebbe potuto provare in questo giudizio, disponendo di Parte_1 tutta la necessaria documentazione, che, contrariamente a quanto pattuito nella scrittura
22 aprile 2002 e diversamente da quanto risulta effettuato per altre transazioni, nel determinare il valore di cessione delle quote della società si fosse già tenuto Parte_2 conto del rischio costituito dalla causa pendente instaurata dagli eredi La CP_2 liberazione dei cedenti da ogni responsabilità assunta con la clausola 17. dell'accordo del 22 aprile 2002 avrebbe dovuto venire espressamente prevista nella cessione delle quote, occorsa pochi mesi dopo l'accordo (27.9.2002), dovendosi altrimenti ritenere confermata, potendo i fratelli acquirenti ( e ) fare legittimo CP_1 Per_1 affidamento sulla continuata validità dell'impegno assunto.
Inoltre, come sottolineato dall'appellato, il venditore della quota societaria (quindi lo stesso ), dichiarare nell'atto il rischio di sopravvenienze note. Parte_1
pag. 18/26 4.3. Con il terzo motivo, l'appellante contesta che la clausola 17 costituisca titolo, in capo a per agire in regresso nei confronti dei soci per responsabilità Parte_2 conseguenti alla causa CP_2
Secondo , la vicenda originata dall'infortunio mortale del Parte_1 CP_2
1990 e dall'azione risarcitoria instaurata dagli eredi nei confronti delle società del gruppo, integrerebbe una fattispecie di responsabilità extracontrattuale verso terzi estranei e non rientrerebbe nella nozione di “contestazioni di clienti su prodotti e lavorazioni” alla quale la clausola fa riferimento;
la disposizione andrebbe letta come riferita a contestazioni di natura contrattuale da parte della clientela, mentre i danni alla persona di terzi non sarebbero stati oggetto di espressa pattuizione. L'appellante nega inoltre che la scrittura del 2002 attribuisca a un vero e proprio diritto di Parte_2 regresso nei confronti dei soci.
L'appellato, nelle proprie difese, richiama il tenore della clausola 17, che, oltre alle
“contestazioni dei clienti su prodotti e lavorazioni”, fa riferimento ai danni a terzi e ai fatti di gestione colposi o dolosi degli amministratori, ritenendo che la vicenda rientri in tale ambito. Sottolinea il nesso tra il danno lamentato dagli eredi CP_2
e l'allestimento del veicolo oggetto di lavorazione da parte delle società del CP_2 gruppo e richiama la corrispondenza dei consulenti e le comunicazioni tra i fratelli, in cui la causa viene espressamente indicata tra le passività da regolare ai sensi CP_2 della scrittura del 2002.
Il primo giudice ha ricondotto la vicenda all'area dei rischi della gestione CP_2 antecedente al 31.10.2001, poiché l'infortunio era stato causato da un difettoso sollevamento del container e quindi da vizi di un veicolo del cui allestimento era responsabile la ed ha ritenuto sussistere la solidale responsabilità di tutti i Parte_2 soci per eventuali contestazioni di clienti e quindi la responsabilità del convenuto , che trova la fonte nella pattuizione contrattuale.
Il Collegio ritiene condivisibile l'interpretazione svolta dal giudice di primo grado.
Il Contratto è scritto in un linguaggio non strettamente tecnico – come espressamente chiarito nella scrittura del 22 aprile 2002 in ordine alle modalità di divisione “tutti i pag. 19/26 termini che di seguito faranno riferimento ad acquisizioni assegnazioni, compravendite, cessioni di quote o atti similari, dovranno essere intesi in senso atecnico ed avranno quindi la sola valenza esplicativa della volontà dei sottoscritti”. Intenzione che, in quanto alle poste ancora “aperte”, si desume chiaramente dal complesso dell'atto, come sopra motivato e si può riassumere con il principio espresso nell'ultima frase della scrittura : “in modo che i patrimoni finali assegnati a tutti i soci abbiano lo stesso valore”.
Il criterio ermeneutico costituito dalla necessità di interpretare gli accordi secondo buona fede (art.1366 c.c.), indagando quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole acquista pertanto in questo caso un valore determinante.
Inoltre, non vi è alcun dubbio sul fatto che la pendenza della causa fosse CP_2 nota a tutti i condividenti e che fosse altresì nota la potenziale entità dell'esposizione, trattandosi di sinistro mortale per il quale già da dieci anni era in corso una causa civile instaurata dagli eredi. Nella scrittura privata del 22 aprile 2002 i condividenti hanno fornito ai professionisti incaricati tutti gli elementi necessari ai fini di attuare la loro volontà di predisporre la “veste giuridica” di una divisione che si provasse equa anche nel tempo. Sotto questo profilo, l'interpretazione fornita dal giudice di prime cure della clausola n.17 è conforme alle regole ermeneutiche ed in particolare:
- consente di attribuire a detta clausola un senso conforme alla volontà delle parti come “risulta dal complesso dell'atto” (art. 1363 c.c.) come sopra delineata;
- consente di intenderla “nel senso più conveniente alla natura e all'oggetto del contratto” (art.1369 c.c.), nel quale le stesse parti avevano esplicitato di non utilizzare termini strettamente tecnici;
- salvaguarda una interpretazione di buona fede (art.1366 c.c.). Sempre secondo una interpretazione di buona fede, se nel vendere le proprie quote della Parte_1 avesse inteso svincolarsi dalla responsabilità già assunta, avrebbe dovuto Parte_2 esplicitarlo nell'atto di vendita, sapendo che l'acquirente aveva un legittimo pag. 20/26 affidamento sull'efficacia della clausola n.17 della scrittura privata. Avrebbe anche dovuto quantificare il “rischio causa” nella determinazione del valore delle proprie quote;
- consente di riconoscere alla clausola un qualche effetto, anziché, come conseguirebbe all'interpretazione offerta dall'appellante, attribuirle un senso secondo cui non ne avrebbe alcuno (art.1367 c.c.).
Il motivo viene pertanto rigettato, ritenuto che , come anche i suoi Parte_1 fratelli, con la pattuizione di cui alla clausola n.17 abbia assunto, con efficacia immediatamente vincolante, una responsabilità solidale e che tale assunzione di responsabilità, in assenza di espressa deroga, non sia stata revocata nei successivi atti, ed in particolare nell'atto di cessione di quote della società Parte_9 [...]
a . Pt_1 Controparte_1
4.4. Con il quarto motivo, l'appellante deduce la violazione degli artt. 2935, 2945, 2946
e 2949 c.c., nonché vizi di motivazione, in relazione alla prescrizione del diritto azionato.
sostiene che il rapporto in esame sarebbe riconducibile ai rapporti Parte_1 sociali e, come tale, soggetto al termine quinquennale di cui all'art. 2949 c.c.; che, anche a voler ritenere applicabile il termine decennale di cui all'art. 2946 c.c., il dies a quo andrebbe individuato in momento anteriore alla transazione del 2017; che il dies a quo per la decorrenza dei termini di prescrizione dovrebbe individuarsi nella data di pubblicazione delle prime sentenze di merito rese nel giudizio ovvero nella CP_2 data delle prime iscrizioni ipotecarie a carico dei beni sociali. L'appellante pone inoltre in dubbio che le comunicazioni e le lettere richiamate dall'attore possano qualificarsi come atti interruttivi della prescrizione.
L'appellato in replica sottolinea come la fonte del diritto azionato è la scrittura contrattuale del 22.04.2002, che disciplina il regresso interno tra fratelli per passività pregresse, con conseguente applicazione del termine decennale di cui all'art. 2946 c.c.; che il diritto di regresso interno presuppone che l'obbligato che agisce abbia pag. 21/26 effettivamente pagato il debito verso i terzi, di talché il momento di insorgenza piena del diritto coinciderebbe con il pagamento effettuato da in esecuzione della Parte_2 transazione del 2017; che le diffide, le convocazioni e le altre comunicazioni indirizzate ai fratelli sarebbero idonee, per contenuto e destinatari, a costituire in mora e a interrompere la prescrizione.
Il Tribunale, nella decisione di primo grado, ha ricondotto la fattispecie all'ambito delle obbligazioni di natura contrattuale, ha escluso l'operatività dell'art. 2949 c.c. e ha individuato il dies a quo della prescrizione nel momento in cui il debito verso gli eredi
è divenuto definitivo e quindi adempiuto dalla società in forza della CP_2 transazione del 2017, richiamando, altresì, le iniziative interruttive successivamente poste in essere dall'attore.
Il motivo è infondato e va confermata la sentenza di primo grado, nel rigetto della eccezione di prescrizione.
Infatti, secondo i principi generali la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (art.2935 c.c.)
Nel caso di obbligazione solidale al risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 2055 cod. civ., la prescrizione dell'azione di regresso di uno dei coobbligati decorre dall'avvenuto pagamento e non già dal giorno dell'evento dannoso, poiché, ai sensi dell'art. 2935 cod. civ., il diritto al regresso non può esser fatto valere prima dell'evento estintivo dell'obbligazione (Cassazione n. 21056 del 03/11/2004, conf. n. 25698 del 11/10/2019,
n. 9100 del 29/08/1995).
4.5. Con il quinto motivo, l'appellante denuncia la nullità della sentenza di primo grado per violazione degli artt. 99, 100, 112 e 132 c.p.c., nonché dell'art. 118 disp. att. c.p.c., assumendo che la domanda sarebbe viziata da indeterminatezza quanto alla titolarità del credito azionato.
evidenzia che, nell'atto di citazione, è indicato “in Parte_1 Controparte_1 proprio e nella qualità di legale rappresentante di , formula che, ad avviso Parte_2 dell'appellante, non consentirebbe di stabilire se il credito sia fatto valere dal socio,
pag. 22/26 dalla società o da entrambi. Lamenta inoltre che il dispositivo della sentenza di primo grado avrebbe recepito tale impostazione, condannando a pagare la Parte_1 somma di €150.000,00 “in favore dell'attore, in proprio e nella predetta qualità”, con conseguente incertezza circa il soggetto effettivamente legittimato a ricevere il pagamento.
L'appellato, nelle proprie difese, richiama il contenuto complessivo dell'atto introduttivo e della ricostruzione fattuale ivi contenuta, nella quale si afferma in modo costante che il pagamento agli eredi è stato eseguito da sottolinea CP_2 Parte_2 la natura della scrittura del 2002 quale regolamento dei rapporti interni tra fratelli-soci per il riparto di passività gravanti sulle società del gruppo;
evidenzia che l'azione è stata esercitata da principalmente nella veste di legale rappresentante della Controparte_1 società, per ottenere il rimborso pro quota degli esborsi sostenuti dalla medesima. Il
Tribunale ha valorizzato la lettura complessiva dell'atto di citazione e delle conclusioni, ritenendo che il credito oggetto di causa si riferisse alla quota di competenza di
[...]
rispetto agli esborsi effettuati da Pt_1 Parte_2
Il motivo deve essere rigettato, con i chiarimenti che seguono.
Risulta in modo chiaro dagli atti che creditore è la sola società l'unica Parte_2 debitrice nei confronti degli eredi e la sola legittimata ad agire in regresso, CP_2 per avere provveduto al saldo del risarcimento dovuto agli eredi CP_2 Parte_2
(e non il suo amministratore personalmente) era stata convenuta dagli eredi del
Inoltre, è sugli immobili societari, e non su quelli personali, che gli eredi CP_2 avevano iscritto ipoteca giudiziaria ed è sempre sugli immobili societari che CP_2 ha iscritto ipoteca volontaria a fronte della concessione, in proprio favore, di Parte_2 un mutuo fondiario per €600.000 il 14.12.2017 ai fini di provvedere al saldo di quanto dovuto agli eredi a seguito dell'accordo stragiudiziale – cui era addivenuta CP_2 sempre la società, sia pure in persona del suo amministratore - per il pagamento di somma minore rispetto a quella liquidata a suo carico nella sentenza definitiva.
si è costituito in proprio unicamente nella veste di firmatario Controparte_1 dell'accordo o “stipulante”, con interesse a far valer la scrittura privata da lui sottoscritta pag. 23/26 quale persona fisica insieme ai fratelli, ma non ha vantato alcun diritto di regresso, non avendo mai affermato di avere provveduto al pagamento del debito con CP_2 fondi propri.
Va pertanto chiarito che il convenuto , in forza dell'accordo raggiunto Parte_1 fra i fratelli, deve intendersi essere stato condannato al pagamento della sua quota a favore della società rappresentata da . Parte_2 Controparte_1
§5.
Nella comparsa di risposta in appello, l'appellato ha sollevato eccezione di nullità o inammissibilità dell'appello per asserito difetto dei requisiti di specificità di cui all'art. 342 c.p.c., deducendo che l'atto di gravame si risolverebbe, per larga parte, in una mera riproposizione delle difese di primo grado, con limitata individuazione dei capi di sentenza concretamente contestati.
L'appellato ha, altresì, formulato domanda di condanna dell'appellante per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., assumendo che l'appello, avuto riguardo alla motivazione della sentenza di primo grado e alle questioni già affrontate, sarebbe caratterizzato da intento dilatorio.
L'appellante ha chiesto di rigettare l'eccezione di inammissibilità dell'appello ed ha sostenuto che le questioni prospettate attengono a profili interpretativi suscettibili di valutazione in sede di gravame, escludendo, a suo avviso, la sussistenza dei presupposti soggettivi per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c.
Entrambe le questioni sono infondate.
L'appello è ammissibile in quanto risultano in modo sufficientemente chiaro e specifico i motivi di censura rivolti alla sentenza di primo grado, come del resto risulta evidente dalle difese di parte appellata che ha dimostrato di ben comprendere i motivi di doglianza.
pag. 24/26 In quanto alla richiesta di condanna per lite temeraria, la stessa non può venire accolta, in assenza di prova dei suoi presupposti soggettivi, considerata l'insufficienza del criterio letterale nell'interpretazione del negozio de quo.
§6.
Secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, “il rigetto, in sede di gravame, della domanda, meramente accessoria, ex art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte (…) non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c.”(Cassazione n.
18036 del 06 giugno 2022, n.11792 del 15 maggio 2018, Cass n.9532 del 12 aprile 2017, contra , Cassazione n. 20838 del 14 ottobre 2016,).
Infatti, la domanda proposta ex art.96 c.p.c. ha natura accessoria rispetto all'effettivo tema di lite, cui va rapportata la verifica della soccombenza.
Nel caso in esame, pertanto, il rigetto della domanda di merito avanzata da parte appellante ed il rigetto della domanda ex art. 96 c.c. proposta da parte appellata non dà luogo ad un'ipotesi di pluralità di domande effettivamente contrapposte idonee a giustificare la soccombenza reciproca, e, dunque, la compensazione delle spese di lite di primo grado ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, applicando lo scaglione di valore corrispondente alla domanda (da €52.001 a €260.000) applicando i valori medi in ragione delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva, decisionale).
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
con atto di citazione notificato il 23 ottobre 2023 nei confronti di
[...] CP_1
avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 1788/2023 del 3 ottobre 2023
[...] così provvede:
pag. 25/26 I. Rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata con il chiarimento di cui al punto 4.5 della motivazione;
II. Condanna la al pagamento, in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese del presente grado del giudizio, che liquida, per compensi, in €9.991,00, oltre
15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
III. Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia) per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Così deciso nella camera di consiglio della Seconda Sezione, in data 28 ottobre 2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
RI NI dott.RI PA
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