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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 03/09/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Mariateresa Dieni Giudice
3) Dott. Consuelo Pasquali Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
S E N T E N Z A
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi:
, nata a [...] il [...] Persona_1
E
, nato a [...] [...] Parte_1
rappresentati e difesi dall'avv. Bolner Andrea e domiciliati presso il suo studio in Trento corso 3 novembre n.8, giusta delega in calce al ricorso per ottenere pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dagli stessi il 19.10.2013 in
Salorno
- preso atto che all'udienza del 16.06.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del loro matrimonio religioso;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ;
- ritenuto che con provvedimento di data 14.11.2024 questo Tribunale ebbe ad omologare la separazione consensuale dei coniugi;
- che è maturata la condizione di procedibilità di legge prevista per la domanda congiunta di separazione e divorzio nella specie proposta;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto da e Persona_1 Parte_1
trascritto al n. 3 Parte II Serie A del Registro degli atti di matrimonio del
Comune di Salorno per l'anno 2013 alle seguenti condizioni:
1) il minore verrà affidato Persona_2
congiuntamente ad entrambi i genitori e continuerà a convivere con la madre, presso l'abitazione di proprietà di quest'ultima sita in Riva del
Garda Viale Trento n. 65, già adibita ad abitazione coniugale.
2) il GN , compatibilmente con le proprie Parte_1
esigenze lavorative e quelle di studio, culturali e ricreative del figlio, lo terrà con sé una serata infrasettimanale con pernotto presso di sé ed obbligo di riaccompagnamento il dì successivo a scuola, previo accordo con la moglie sul giorno da scegliere e da comunicare con preavviso di almeno 48 ore, nonchè a fine settimana alterni dal venerdì al termine della scuola
(salvo esigenze lavorative diverse) al lunedì mattina con possibilità di pernotto del minore presso la sua abitazione ed obbligo di accompagnamento a scuola, a sua cura;
potrà altresì tenerlo con sé due serate infrasettimanali con pernottamento, nelle settimane il cui week-end il pag. 2 di 4 minore starà con la madre, anche in questo caso con le modalità di preavviso sopra indicate;
3) il padre potrà/dovrà tenere con sé il figlio durante le vacanze di Natale per almeno tre giorni consecutivi, quelle di Pasqua per almeno due giorni consecutivi e quelle estive per almeno sette giorni consecutivi oltre ad altri sette, anche non consecutivi;
il minore potrà trascorrere la Pasqua con uno dei genitori ed il Natale con l'altro alternando poi le Festività per l'anno successivo;
il compleanno presso l'uno o l'altro ad anni alternati;
il tutto salvo diversi accordi dei ricorrenti;
4) nel caso di assenza di uno dei due ricorrenti dovuto a ricoveri medici, o altri eventi tali da impedire straordinariamente l'espletamento degli impegni previsti ai punti precedenti, spetterà all'altro coniuge tenere con sé il figlio minore;
si concorda in ogni caso che nella ipotesi sopradescritta quest'ultimo potrà essere accudito eccezionalmente anche dai nonni e zii;
5) in considerazione del fatto che il minore Persona_2
trascorrerà simili unità di tempo presso entrambi i genitori, questi ultimi convengono che nulla sarà reciprocamente dovuto a titolo di concorso al mantenimento dello stesso.
6) il GN rimborserà alla moglie a fronte di Parte_1
presentazione di idonea documentazione il 50% delle spese straordinarie in relazione alle necessità del figlio qui di seguito indicate a mero titolo esemplificativo: spese mediche (non rimborsabili dall'ASL, dentistiche, odontotecniche, specialistiche, oculistiche, tickets sanitari), spese scolastiche (rette, materiale scolastico, scuolabus, gite scolastiche, corsi di studio all'estero, buoni mensa) extrascolastiche (corsi sportivi ed eventuali viaggi collegati e relativo abbigliamento tecnico). Altrettanto farà la pag. 3 di 4 GNa in favore del GN . In ogni caso tutte le Per_1 Parte_1
spese aventi carattere straordinario andranno previamente concordate tra i coniugi qualora siano superiori ad € 100. In caso di incertezza e/o di contestazione circa la natura straordinaria dei pagamenti, si farà riferimento Contro al protocollo approvato dal dd. 29 novembre 2017 o a quelli successivi eventualmente emanati dallo stesso.
7) dal punto di vista patrimoniale i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto di nulla avere reciprocamente a pretendere;
8) l'assegno unico, così come le altre erogazioni da parte dello Stato o di
Enti Territoriali verranno interamente percepiti dalla GNa Per_1
prestando il GN il proprio consenso;
Parte_1
9) le parti rilasciano sin d'ora autorizzazione al rilascio/rinnovo del passaporto o del documento di espatrio per il figlio minore . Per_2
11) spese di lite interamente a carico di ciascuna delle parti pro quota.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto nella camera di consiglio del 3.9.2025.
Il Presidente est.
Dott. Giulio Adilardi
pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Mariateresa Dieni Giudice
3) Dott. Consuelo Pasquali Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
S E N T E N Z A
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi:
, nata a [...] il [...] Persona_1
E
, nato a [...] [...] Parte_1
rappresentati e difesi dall'avv. Bolner Andrea e domiciliati presso il suo studio in Trento corso 3 novembre n.8, giusta delega in calce al ricorso per ottenere pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dagli stessi il 19.10.2013 in
Salorno
- preso atto che all'udienza del 16.06.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del loro matrimonio religioso;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ;
- ritenuto che con provvedimento di data 14.11.2024 questo Tribunale ebbe ad omologare la separazione consensuale dei coniugi;
- che è maturata la condizione di procedibilità di legge prevista per la domanda congiunta di separazione e divorzio nella specie proposta;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto da e Persona_1 Parte_1
trascritto al n. 3 Parte II Serie A del Registro degli atti di matrimonio del
Comune di Salorno per l'anno 2013 alle seguenti condizioni:
1) il minore verrà affidato Persona_2
congiuntamente ad entrambi i genitori e continuerà a convivere con la madre, presso l'abitazione di proprietà di quest'ultima sita in Riva del
Garda Viale Trento n. 65, già adibita ad abitazione coniugale.
2) il GN , compatibilmente con le proprie Parte_1
esigenze lavorative e quelle di studio, culturali e ricreative del figlio, lo terrà con sé una serata infrasettimanale con pernotto presso di sé ed obbligo di riaccompagnamento il dì successivo a scuola, previo accordo con la moglie sul giorno da scegliere e da comunicare con preavviso di almeno 48 ore, nonchè a fine settimana alterni dal venerdì al termine della scuola
(salvo esigenze lavorative diverse) al lunedì mattina con possibilità di pernotto del minore presso la sua abitazione ed obbligo di accompagnamento a scuola, a sua cura;
potrà altresì tenerlo con sé due serate infrasettimanali con pernottamento, nelle settimane il cui week-end il pag. 2 di 4 minore starà con la madre, anche in questo caso con le modalità di preavviso sopra indicate;
3) il padre potrà/dovrà tenere con sé il figlio durante le vacanze di Natale per almeno tre giorni consecutivi, quelle di Pasqua per almeno due giorni consecutivi e quelle estive per almeno sette giorni consecutivi oltre ad altri sette, anche non consecutivi;
il minore potrà trascorrere la Pasqua con uno dei genitori ed il Natale con l'altro alternando poi le Festività per l'anno successivo;
il compleanno presso l'uno o l'altro ad anni alternati;
il tutto salvo diversi accordi dei ricorrenti;
4) nel caso di assenza di uno dei due ricorrenti dovuto a ricoveri medici, o altri eventi tali da impedire straordinariamente l'espletamento degli impegni previsti ai punti precedenti, spetterà all'altro coniuge tenere con sé il figlio minore;
si concorda in ogni caso che nella ipotesi sopradescritta quest'ultimo potrà essere accudito eccezionalmente anche dai nonni e zii;
5) in considerazione del fatto che il minore Persona_2
trascorrerà simili unità di tempo presso entrambi i genitori, questi ultimi convengono che nulla sarà reciprocamente dovuto a titolo di concorso al mantenimento dello stesso.
6) il GN rimborserà alla moglie a fronte di Parte_1
presentazione di idonea documentazione il 50% delle spese straordinarie in relazione alle necessità del figlio qui di seguito indicate a mero titolo esemplificativo: spese mediche (non rimborsabili dall'ASL, dentistiche, odontotecniche, specialistiche, oculistiche, tickets sanitari), spese scolastiche (rette, materiale scolastico, scuolabus, gite scolastiche, corsi di studio all'estero, buoni mensa) extrascolastiche (corsi sportivi ed eventuali viaggi collegati e relativo abbigliamento tecnico). Altrettanto farà la pag. 3 di 4 GNa in favore del GN . In ogni caso tutte le Per_1 Parte_1
spese aventi carattere straordinario andranno previamente concordate tra i coniugi qualora siano superiori ad € 100. In caso di incertezza e/o di contestazione circa la natura straordinaria dei pagamenti, si farà riferimento Contro al protocollo approvato dal dd. 29 novembre 2017 o a quelli successivi eventualmente emanati dallo stesso.
7) dal punto di vista patrimoniale i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto di nulla avere reciprocamente a pretendere;
8) l'assegno unico, così come le altre erogazioni da parte dello Stato o di
Enti Territoriali verranno interamente percepiti dalla GNa Per_1
prestando il GN il proprio consenso;
Parte_1
9) le parti rilasciano sin d'ora autorizzazione al rilascio/rinnovo del passaporto o del documento di espatrio per il figlio minore . Per_2
11) spese di lite interamente a carico di ciascuna delle parti pro quota.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto nella camera di consiglio del 3.9.2025.
Il Presidente est.
Dott. Giulio Adilardi
pag. 4 di 4