Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 846
CS
Rigetto
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Errore in procedendo e in iudicando – contraddittorietà della decisione - violazione e falsa applicazione di legge – deficit di motivazione – errore di diritto e travisamento dei fatti - indebita valorizzazione della esposizione di parte privata in querela – mancata valutazione della ragionevole prognosi di pericolo di abuso di armi

    Il Consiglio di Stato ritiene che l'amministrazione abbia agito in modo ragionevole, valutando il rischio di un possibile abuso delle armi alla luce della conflittualità familiare, prevalendo l'interesse pubblico alla sicurezza.

  • Rigettato
    Errore in procedendo e in iudicando – mancata valutazione della buona condotta dell’appellante - violazione e falsa applicazione del TULPS - vizio di carenza ed erroneità della motivazione – errore di diritto – assenza di accertamento giurisdizionale e amministrativo sui fatti esposti in querela mancata valutazione della ragionevole prognosi di pericolo di abuso di armi

    La presentazione di una querela è di per sé sufficiente a far sorgere un ragionevole sospetto di uso improprio dell'arma, anche se successivamente rimessa.

  • Rigettato
    Errore di giudizio – sulla conservazione del requisito di affidabilità – assenza dell’accertamento del giudice – irrilevanza della querela non seguita da ulteriore accertamento - errore di valutazione da parte del Tribunale – travisamento delle circostanze di fatto

    La conflittualità familiare è considerata un motivo idoneo a vietare la detenzione di armi, potendo determinare un concreto pericolo di abuso.

  • Rigettato
    Erroneità della sentenza per manifesta contraddizione in ordine alla finalizzazione del potere esercitato dal Prefetto, relativamente alla natura cautelare del provvedimento e alla mancata valutazione della violazione del fattore tempo

    La valutazione amministrativa, basata su indici presuntivi come la conflittualità familiare, è ritenuta legittima in quanto di natura cautelare e preventiva.

  • Rigettato
    Travisamento dei fatti e difetto di motivazione - motivazione apparente arbitrarietà del dispositivo - errore – violazione e falsa applicazione TULPS 773/1931 art 11 e 43 difetto/carenza assoluta di presupposti, violazione e falsa applicazione dall' art. 3 l. 7 agosto 1990 n. 241, contraddittorietà sotto diverso profilo, difetto assoluto di accertamento sul fatto – mancanza di fatti controindicati conservazione del requisito di affidabilità difetto ed erroneità di motivazione della sentenza appellata errore di valutazione da parte del tribunale – travisamento delle circostanze di fatto

    Il Consiglio di Stato conferma la natura cautelare del provvedimento e la sua legittimità basata sulla valutazione del rischio derivante dalla conflittualità familiare.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 846
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 846
    Data del deposito : 2 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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