Rigetto
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 846 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00846/2026REG.PROV.COLL.
N. 01051/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1051 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Di Fruscio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Caserta, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quinta) n. 03828/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2026 il Cons. NZ IN, nessuno presente per le parti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’odierno appellante ha impugnato in primo grado il divieto di detenzione di armi emanato, nei suoi confronti, dalla Prefettura di Caserta, motivato in ragione della ritenuta sua inaffidabilità desunta dalla querela presentata dal fratello in data 3 ottobre 2019, che denunciava un episodio di minaccia di morte, alla presenza di testimoni.
2. Il Tar ha rigettato il gravame, ritenendo che:
“ la prognosi inferenziale compiuta dall’Amministrazione sia del tutto adeguata sotto il profilo istruttorio motivazionale e rispettosa dei canoni di ragionevolezza e proporzionalità dell’azione amministrativa.
3.1. Come già esposto nella narrazione in fatto, il ricorrente è stato destinatario di una querela, sporta dal di lui fratello in data 3 ottobre 2019, relativa a un episodio di minaccia di morte, occorso in presenza di testimoni.
Già nel 2016 era stato destinatario di altra querela, sempre da parte del fratello, per minacce.
Tanto è sicuramente riconducibile ad un quadro di non sopita e persistente conflittualità familiare, ragionevolmente incompatibile con il possesso di armi da parte degli attori della stessa.
Il provvedimento della Prefettura è dunque conforme al modello normativo disegnato dalle disposizioni sopra indicate e adeguatamente motivato.
Del resto il ricorrente non ha potuto negare l’esistenza della richiamata conflittualità, limitandosi ad evidenziare che, per il periodo pregresso, la consentita detenzione non ha determinato alcun problema.
Per contro, va ribadita la natura essenzialmente cautelare del provvedimento di divieto, fondata su una prognosi rivolta al futuro e fondata su indici, evidentemente presuntivi, quali la conflittualità familiare, ma non affatto irrilevanti rispetto all’esigenza di prevenire il rischio di eventi infausti ”.
3. Con l’atto di appello il ricorrente formula i seguenti motivi di doglianza:
- errore in procedendo e in iudicando – contraddittorietà della decisione - violazione e falsa applicazione di legge – deficit di motivazione – errore di diritto e travisamento dei fatti - indebita valorizzazione della esposizione di parte privata in querela – mancata valutazione della ragionevole prognosi di pericolo di abuso di armi: ritenendo viziato il giudizio del Tar “ per non avere rilevato che la determinazione Prefettizia non era stata fondata su una valutazione complessiva della personalità dell’appellante e su una prognosi effettiva di rischio che, per quanto doveva essere rivolta al futuro avrebbe dovuto tenere in debita considerazione le vicende pregresse, le quali, pur avendo mostrato l’esistenza di un quadro di conflittualità familiare risalente nel tempo non consentiva di aggiungere ad esso elementi di una reale controindicazione alla detenzione delle armi.
Dunque difetta il vaglio effettivo e ragionevole su indici, che per quanto presuntivi, dovevano raggiungere una soglia di rilevanza tale da potere inferire una situazione di oggettivo rischio ”;
- errore in procedendo e in iudicando – mancata valutazione della buona condotta dell’appellante - violazione e falsa applicazione del TULPS - vizio di carenza ed erroneità della motivazione – errore di diritto – assenza di accertamento giurisdizionale e amministrativo sui fatti esposti in querela mancata valutazione della ragionevole prognosi di pericolo di abuso di armi: in quanto “ la mancanza di una prognosi di pericolo doveva anche rilevarsi dal fatto che nessuna degenerazione era intervenuta anche dopo la prima segnalazione del 2016, allorquando lo stesso appellante era nel possesso delle armi.
Non ricorrevano pertanto gli elementi da potersi dedurre, con ragionevolezza, la compromissione della fiducia dell’appellante circa il loro corretto uso ”;
- errore di giudizio – sulla conservazione del requisito di affidabilità – assenza dell’accertamento del giudice – irrilevanza della querela non seguita da ulteriore accertamento - errore di valutazione da parte del Tribunale – travisamento delle circostanze di fatto: valutando che la “ reale consistenza dei fatti è confinata a dei battibecchi tra fratelli e niente altro: non era consentito al Prefetto di esprimere una valutazione circa un preteso pericolo di abuso di armi.
Perdendo oggettiva consistenza il fatto denunciato, così come era stato esposto nella immediatezza, non poteva il TAR laconicamente considerare come avvenuta, ovvero accertata, la condotta di minacce, vagliando, sia pure incidentalmente, la sua intrinseca verità sulla scorta di una sorta di implicita ammissione dei fatti che in realtà non si riscontra affatto.
Anzi, in rapporto ad una identica denuncia, risalente al lontano 2016, la stessa pretesa vittima aveva, peraltro, come meglio infra, proceduto a ritirare la querela senza che fossero allegate, neppure in seguito, ovvero alla presentazione della querela del 2019, condotte di violenza o altre azioni controindicate nel corso del tempo collegate all’abuso di armi.
Non risulta pertanto leso, e neppure messo in pericolo, in alcun modo, l'incolumità della persona sicché, contrariamente a quanto ha affermato il Primo Giudice, non poteva la semplice esposizione del fatto da parte di un familiare in situazione di conflitto indurre un ragionevole giudizio prognostico di “mettere in pericolo l'ordine pubblico e la tranquilla convivenza della collettività” ”;
- erroneità della sentenza per manifesta contraddizione in ordine alla finalizzazione del potere esercitato dal Prefetto, relativamente alla natura cautelare del provvedimento e alla mancata valutazione della violazione del fattore tempo: su cui evidenzia che “ Inibire la detenzione di armi come ha fatto la Prefettura di Caserta a seguito della querela sporta nel 2019 avrebbe imposto anzitutto una istruttoria, magari ascoltando le persone coinvolte, e poi una ponderata valutazione anche in rapporto a quel precedente risalente al 2016 anche esso non seguito da condanna o da concrete materializzazioni di azioni illecite.
Come dedotto in primo grado, nella specie, il provvedimento è carente del presupposto ed è frutto di una istruttoria lacunosa per una omessa valutazione sull’uso delle armi sicché la valutazione espletata dall’autorità amministrativa non poteva considerarsi, come erroneamente afferma il Tar, rispettosa del “modello legale”.
Se è vero che ai sensi dell’art. 39, R.D. 18 giugno 1931, n. 773, il prefetto può imporre il divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini del successivo art. 38, alle persone ritenute capaci di abusarne, doveva essere proprio la circostanza che nel 2016 il fratello avesse denunciato identici fatti, senza che nel fosse scaturita una sentenza di condanna, e senza che fossero poste in essere delle azioni violente, a far dubitare della loro verità e della sussistenza di una capacità da parte dell’appellante di abusare di armi ”;
- travisamento dei fatti e difetto di motivazione - motivazione apparente arbitrarietà del dispositivo - errore – violazione e falsa applicazione TULPS 773/1931 art 11 e 43 difetto/carenza assoluta di presupposti, violazione e falsa applicazione dall' art. 3 l. 7 agosto 1990 n. 241, contraddittorietà sotto diverso profilo, difetto assoluto di accertamento sul fatto – mancanza di fatti controindicati conservazione del requisito di affidabilità difetto ed erroneità di motivazione della sentenza appellata errore di valutazione da parte del tribunale – travisamento delle circostanze di fatto: in quanto il vizio della sentenza, per il ricorrente, risiede “ nell’avere qualificato la determinazione del Prefetto “di natura essenzialmente cautelare” quando in realtà esso svela la sua natura di sanzione extra legale.
Dunque, ancorché non fossero ancora sopiti i conflitti familiari non poteva disporsi il divieto nell’atto 2020 perché avrebbe dovuto facilmente dedursi, proprio per il decorso del tempo dalla prima segnalazione, la piena affidabilità dell’appellante.
Tenendo in debita considerazione l’intervenuta riappacificazione dovevano essere poste nel giusto peso le seguenti circostanze: a) il giorno dopo il litigio scaturiva la querela da parte del sig. -OMISSIS- contro l’appellante; b) il medesimo querelante rimetteva la querela nei confronti del fratello; c) la vicenda riportata nella querela del 2019 era esattamente sovrapponibile ad altra querela del 2016 anche questa ritirata; d) il fatto era in realtà riconducibile ad un semplice litigio tra stretti congiunti, quale normale accadimento nella vita familiare, ed impropriamente portato all’attenzione delle autorità a causa della concitazione emotiva del fratello ”.
4. Le Amministrazioni intimate si sono costituite, limitandosi a depositare gli atti del primo grado.
5. All’udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Le doglianze possono essere scrutinate unitariamente per l’omogeneità contenutistica che accomuna i vizi dedotti.
Il ricorso è infondato.
2. Preliminarmente va sottolineato che l’art. 39 del R.D. 773/1931 stabilisce che “ il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell’articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne ”.
Il Legislatore ha, quindi, rimesso all’Autorità di pubblica sicurezza l’esercizio di un potere valutativo di natura eminentemente prognostica, volto ad apprezzare il rischio di un possibile abuso delle armi, alla luce della condotta complessiva e del grado di affidabilità che il richiedente è in grado di offrire.
2.1. Ciò posto, in materia di armi è costante l’orientamento giurisprudenziale della Sezione di ritenere giustificato il ritiro della licenza o il divieto di detenzione allorquando l’Amministrazione abbia discrezionalmente, ma non irragionevolmente, valutato la concretezza e l’attualità del pericolo che il titolare della licenza potesse verosimilmente utilizzare in modo improprio le armi di cui era in possesso.
Tale valutazione si connota in modo peculiare rispetto al giudizio che tradizionalmente l’Amministrazione compie nell’adottare provvedimenti permissivi di tipo diverso.
La peculiarità deriva dal fatto che, stante l’assenza di un diritto assoluto al porto d’armi, nella comparazione degli interessi coinvolti assume carattere prevalente, nella scelta selettiva dell’Amministrazione, quello di rilievo pubblico, inerente alla sicurezza e all’incolumità delle persone, rispetto a quello del privato (Cons. Stato, III Sez. n. 840/2023).
3. Nel caso in esame, è indubbio che l’amministrazione, emettendo il provvedimento gravato in primo grado nei confronti dell’interessato, oggettivamente coinvolto in contrasti con un familiare, abbia inteso evitare che una situazione obiettivamente rischiosa, per l’incolumità dei terzi e dello stesso appellante, potesse effettivamente degenerare, circostanza del tutto idonea a incidere negativamente sull’affidabilità nella detenzione e nel porto di un’arma e, pertanto, in grado di legittimare la decisione amministrativa - altamente discrezionale - di vietare la detenzione di armi e munizioni (Cons. Stato, III Sez. n. 625/2025).
In materia, occorre inoltre richiamare la sentenza n. 10592/2023, sempre di questa Sezione, che, in un caso in parte analogo, ha affermato che:
“ A maggior ragione, una forma penetrante di sindacato si impone a fronte di un’attività amministrativa che vede una scelta di opportunità afferente alla valutazione dei requisiti di legge.
Anche qui la tutela giurisdizionale piena ed effettiva richiede un sindacato del giudice amministrativo pieno e particolarmente penetrante, che può estendersi sino al controllo dell’analisi dei fatti posti a fondamento del provvedimento, al fine di verificare se il potere attribuito all’Autorità amministrativa sia stato correttamente esercitato o presenti elementi di irragionevolezza o di erronea assunzione dei fatti.
Nel caso di specie, il giudice amministrativo è chiamato a valutare la consistenza dei fatti posti a fondamento della determinazione dell’Autorità prefettizia in ordine all’esistenza dei requisiti di legge e al pericolo di abuso delle armi, di modo che il suo sindacato sull’esercizio della funzione amministrativa consenta non solo di vagliare l’esistenza o meno di questi fatti ma di apprezzare la ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi inferenziale che l’autorità amministrativa trae da essi secondo un criterio che, necessariamente, è probabilistico per la natura preventiva – e non sanzionatoria – della misura in esame…
In linea generale, giova, innanzitutto, premettere che accesi contrasti e dissidi tra familiari costituiscono motivo idoneo e sufficiente per vietare la detenzione delle armi, potendo evidentemente determinare un concreto pericolo di abuso delle stesse e, dunque, incidere sull’affidabilità del titolare della licenza implicato nelle liti.
Nella fattispecie, alla luce degli atti del presente giudizio, era indubbia, al momento dell’adozione dei provvedimenti impugnati, l’esistenza di una situazione di elevata conflittualità endofamiliare…
È sulla base di tale quadro fattuale che l’amministrazione ha, del tutto ragionevolmente, formulato un giudizio di pericolo di abuso delle armi che, come poc’anzi ampiamente evidenziato, si fonda su ragionamento induttivo, di tipo probabilistico ”.
3.1. Non assume rilevanza la sopravvenuta remissione di querela giacché la presentazione della stessa costituisce circostanza di per sé munita di sufficiente rilievo prognostico, sussistendo il ragionevole sospetto di un uso improprio dell’arma, atteso che la rimessione sancisce l’estinzione del reato, non anche l’assenza di elementi suscettibili di sfiducia nei confronti di chi assume comportamenti da cui originano sospetti di illecito.
3.2. In sintesi, seguendo i principi giurisprudenziali vigenti in materia, la sentenza appellata risulta immune dai vizi denunciati e analoghe valutazioni possono esperirsi per il provvedimento impugnato, perché l’Amministrazione ha svolto un’attenta e scrupolosa istruttoria, di cui ha dato conto in modo esaustivo e sufficientemente supportato in ordine all’ iter logico-giuridico seguito per la sua adozione.
3.3. In conclusione, alla luce di pregnanti esigenze di tutela, le valutazioni dell’amministrazione risultano ragionevoli, proporzionate, non manifestamente incongrue o illogiche, ben motivate e sono, come tali, insindacabili nella sede della giurisdizione di legittimità.
4. Per quanto detto, l’appello va respinto, con conferma della sentenza di primo grado qui gravata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante alla rifusione in favore del Ministero appellato delle spese di lite, che si liquidano nell’importo di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità dell’appellante e delle altre persone fisiche menzionate nella presente sentenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO De CT, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
NZ IN, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NZ IN | RO De CT |
IL SEGRETARIO