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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/06/2025, n. 1247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1247 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'esito del deposito delle note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 6332/2020 TRA
, rappr. e dif. dall'Avv. T. Stocchetti, con cui elett. dom. in Piedimonte Parte_1
A.S. Coppola n. 25, giusta procura in atti RICORRENTE E
in persona del legale rappr. p.t., rappr. e dif., in virtù di procura generale alle liti in CP_1 gli Avv. M. Sferrazza ed E. Capasso, elett. dom. in Caserta, alla Via Arena, Loc. San Benedetto RESISTENTE
OGGETTO: indennità di disoccupazione NASPI CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 07/12/2020, l'istante ha convenuto dinanzi a questo giudice l' esponendo: CP_1
- di aver lavorato, in qualità di manovale edile in virtù di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, alle dipendenze della ditta D'Agostino Antonio, per il periodo compreso tra il 09/03/2018 ed il 30/07/2020, per poi recedere dal contratto per giusta causa stante la mancata corresponsione di importi mensili per le retribuzioni regolarmente maturate;
- di aver presentato, in data 31/07/2020, domanda di indennità di disoccupazione NASPI che veniva respinta attesa la “Non sussistenza della giusta causa e dichiarazione di immediata disponibilità in malattia”;
- di aver presentato ricorso amministrativo, rimasto inevaso. Dedotta la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della prestazione, concludeva chiedendo all'adito Tribunale di “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'indennità di disoccupazione NASpi presentata il 31.07.2020; b) accertato quanto sopra condannare l' al pagamento dell'indennità dovuta in favore del signor oltre interessi e rivalutazione dalla Parte_1 domanda”. Spese vinte, con attribuzione.
1 Costituitosi il contraddittorio, l'istituto convenuto si opponeva alla domanda, chiedendo dichiararsi l'improponibilità ed improcedibilità del ricorso, e nel merito il rigetto dello stesso, eccependo in particolare la mancata rituale presentazione della domanda amministrativa, nonché l'insussistenza dello stato di involontaria disoccupazione. Spese vinte. La causa, rinviata per discussione anche in ragione del carico del ruolo, giungeva all'udienza del 10/06/2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Lette le note scritte depositate, la causa veniva decisa mediante sentenza, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
************
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte. Appare opportuna una preliminare ricostruzione del quadro normativo. Ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. a), D. Lgs. n. 22/2015, “la NASPI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione”. Con riferimento al requisito della perdita involontaria del lavoro, l'art. 3 co. 2 precisa che la NASPI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012. Tanto premesso, si osserva quanto segue. Incontestata, oltre che documentalmente provata, è la sussistenza del requisito relativo alle 13 settimane di contribuzione nel quadriennio precedente e dei 30 giorni di lavoro effettivo nei dodici mesi antecedenti (cfr. estratto contributivo e buste paga in atti). Ciò posto, va preliminarmente osservato che, come si evince dall'art 21 d.lgs. n. 150/2015, la domanda di NASPI “resa dall'interessato all' equivale a dichiarazione di immediata CP_1 disponibilità”. Va pertanto disattesa l'eccezione formulata sul punto dall' CP_1
Quanto alla connotazione di “giusta causa” delle dimissioni rassegnate e ricorrente, ai sensi dell'art. 3 co. 2 d. lgs. n. 22/2015, si osserva quanto segue. Parte ricorrente ha dedotto il mancato pagamento delle retribuzioni per i mesi di giugno e luglio 2020, aggiungendo che, per le mensilità antecedenti, eccettuate quelle di maggio 2020, novembre 2019, giugno 2019, marzo 2019, novembre 2018 ed agosto 2018, aveva ricevuto il pagamento di soli acconti o alcun pagamento. Tali circostanze risultano corroborate dalla documentazione versata in atti (buste paga, estratto conto bancario, missiva di messa in mora, verbale di conciliazione), non contestata dall'istituto resistente.
2 Il reiterato mancato - o parziale – pagamento delle retribuzioni comporta la configurabilità della giusta causa delle dimissioni rassegnate, ovvero una “causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto”. Quanto allo stato di disoccupazione involontaria, si osserva che non appare condivisibile l'eccezione di improcedibilità/improponibilità formulata dall' per aver il ricorrente CP_1 proposto la domanda quando era ancora in malattia. Come si ricava dal messaggio n. 4211 del 18/11/2019 - volto a chiarire la diversa CP_1 questione relativa alla decorre termine di decadenza di 68 giorni per la proposizione della domanda di NASPI - lo stato di malattia determina la sospensione della decorrenza di tale termine, che comincia a decorrere, qualora la malattia sia insorta durante il rapporto di lavoro e termini dopo la cessazione, dalla fine dell'evento di malattia/infortunio. Nell'ipotesi in cui l'evento di malattia non sia indennizzato/indennizzabile, il termine di sessantotto giorni, previsto a pena di decadenza per la presentazione della domanda di indennità di disoccupazione, non è sospeso, ma decorre secondo le regole ordinarie. Pertanto, lo stato di malattia non è di per sé solo idoneo a sospendere il termine di decadenza per la proposizione della domanda di NASPI, tenuto conto che “la cessazione del rapporto di lavoro intanto rileva per la decorrenza del termine di decadenza in quanto comporta la cessazione dei mezzi di sussistenza del lavoratore;
laddove invece la copertura del bisogno derivi dal sistema previdenziale, il riconoscimento in capo al lavoratore disoccupato di altre prestazioni di natura previdenziale preclude la decorrenza del termine di decadenza stesso;
la Corte, inoltre, afferma che il termine di decadenza di sessanta giorni previsto dall'articolo 129, comma 5, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, per la presentazione della domanda di ammissione al pagamento dell'indennità di disoccupazione non decorre durante il periodo di malattia per il quale il disoccupato abbia titolo ad altre prestazioni economiche di natura previdenziale” (in tal senso, cfr. messaggio n. 4211 del 18/11/2019, CP_1 richiamando Cass. 27167/2009 e n. 17163/2011). Mutuando i principi esposti al caso in esame, deve ritenersi che, in presenza dei presupposti previsti dalla normativa, lo stato di malattia del ricorrente – laddove abbia dato luogo a prestazioni di natura economica in favore dell'istante – può solo incidere sulla decorrenza, e non sul riconoscimento della prestazione. Alla luce di tutto quanto esposto, il ricorso va accolto, con condanna di parte resistente alla corresponsione dell'indennità NASPI in favore di parte ricorrente, in conseguenza delle dimissioni presentate in data 30/07/2020, nella misura, con la decorrenza e per la durata di legge, oltre accessori come per legge. Le spese di lite si compensano integralmente in ragione della peculiarità delle questioni giuridiche trattate e della controvertibilità delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara il diritto di parte ricorrente alla prestazione di disoccupazione NASPI in conseguenza delle dimissioni presentate in data 30/07/2020 e per l'effetto
3 condanna l' a corrispondere la relativa indennità nella misura, con la CP_1 decorrenza e per la durata di legge, oltre accessori come per legge;
b) compensa integralmente le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 11/06/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'esito del deposito delle note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 6332/2020 TRA
, rappr. e dif. dall'Avv. T. Stocchetti, con cui elett. dom. in Piedimonte Parte_1
A.S. Coppola n. 25, giusta procura in atti RICORRENTE E
in persona del legale rappr. p.t., rappr. e dif., in virtù di procura generale alle liti in CP_1 gli Avv. M. Sferrazza ed E. Capasso, elett. dom. in Caserta, alla Via Arena, Loc. San Benedetto RESISTENTE
OGGETTO: indennità di disoccupazione NASPI CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 07/12/2020, l'istante ha convenuto dinanzi a questo giudice l' esponendo: CP_1
- di aver lavorato, in qualità di manovale edile in virtù di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, alle dipendenze della ditta D'Agostino Antonio, per il periodo compreso tra il 09/03/2018 ed il 30/07/2020, per poi recedere dal contratto per giusta causa stante la mancata corresponsione di importi mensili per le retribuzioni regolarmente maturate;
- di aver presentato, in data 31/07/2020, domanda di indennità di disoccupazione NASPI che veniva respinta attesa la “Non sussistenza della giusta causa e dichiarazione di immediata disponibilità in malattia”;
- di aver presentato ricorso amministrativo, rimasto inevaso. Dedotta la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della prestazione, concludeva chiedendo all'adito Tribunale di “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'indennità di disoccupazione NASpi presentata il 31.07.2020; b) accertato quanto sopra condannare l' al pagamento dell'indennità dovuta in favore del signor oltre interessi e rivalutazione dalla Parte_1 domanda”. Spese vinte, con attribuzione.
1 Costituitosi il contraddittorio, l'istituto convenuto si opponeva alla domanda, chiedendo dichiararsi l'improponibilità ed improcedibilità del ricorso, e nel merito il rigetto dello stesso, eccependo in particolare la mancata rituale presentazione della domanda amministrativa, nonché l'insussistenza dello stato di involontaria disoccupazione. Spese vinte. La causa, rinviata per discussione anche in ragione del carico del ruolo, giungeva all'udienza del 10/06/2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Lette le note scritte depositate, la causa veniva decisa mediante sentenza, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte. Appare opportuna una preliminare ricostruzione del quadro normativo. Ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. a), D. Lgs. n. 22/2015, “la NASPI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione”. Con riferimento al requisito della perdita involontaria del lavoro, l'art. 3 co. 2 precisa che la NASPI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012. Tanto premesso, si osserva quanto segue. Incontestata, oltre che documentalmente provata, è la sussistenza del requisito relativo alle 13 settimane di contribuzione nel quadriennio precedente e dei 30 giorni di lavoro effettivo nei dodici mesi antecedenti (cfr. estratto contributivo e buste paga in atti). Ciò posto, va preliminarmente osservato che, come si evince dall'art 21 d.lgs. n. 150/2015, la domanda di NASPI “resa dall'interessato all' equivale a dichiarazione di immediata CP_1 disponibilità”. Va pertanto disattesa l'eccezione formulata sul punto dall' CP_1
Quanto alla connotazione di “giusta causa” delle dimissioni rassegnate e ricorrente, ai sensi dell'art. 3 co. 2 d. lgs. n. 22/2015, si osserva quanto segue. Parte ricorrente ha dedotto il mancato pagamento delle retribuzioni per i mesi di giugno e luglio 2020, aggiungendo che, per le mensilità antecedenti, eccettuate quelle di maggio 2020, novembre 2019, giugno 2019, marzo 2019, novembre 2018 ed agosto 2018, aveva ricevuto il pagamento di soli acconti o alcun pagamento. Tali circostanze risultano corroborate dalla documentazione versata in atti (buste paga, estratto conto bancario, missiva di messa in mora, verbale di conciliazione), non contestata dall'istituto resistente.
2 Il reiterato mancato - o parziale – pagamento delle retribuzioni comporta la configurabilità della giusta causa delle dimissioni rassegnate, ovvero una “causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto”. Quanto allo stato di disoccupazione involontaria, si osserva che non appare condivisibile l'eccezione di improcedibilità/improponibilità formulata dall' per aver il ricorrente CP_1 proposto la domanda quando era ancora in malattia. Come si ricava dal messaggio n. 4211 del 18/11/2019 - volto a chiarire la diversa CP_1 questione relativa alla decorre termine di decadenza di 68 giorni per la proposizione della domanda di NASPI - lo stato di malattia determina la sospensione della decorrenza di tale termine, che comincia a decorrere, qualora la malattia sia insorta durante il rapporto di lavoro e termini dopo la cessazione, dalla fine dell'evento di malattia/infortunio. Nell'ipotesi in cui l'evento di malattia non sia indennizzato/indennizzabile, il termine di sessantotto giorni, previsto a pena di decadenza per la presentazione della domanda di indennità di disoccupazione, non è sospeso, ma decorre secondo le regole ordinarie. Pertanto, lo stato di malattia non è di per sé solo idoneo a sospendere il termine di decadenza per la proposizione della domanda di NASPI, tenuto conto che “la cessazione del rapporto di lavoro intanto rileva per la decorrenza del termine di decadenza in quanto comporta la cessazione dei mezzi di sussistenza del lavoratore;
laddove invece la copertura del bisogno derivi dal sistema previdenziale, il riconoscimento in capo al lavoratore disoccupato di altre prestazioni di natura previdenziale preclude la decorrenza del termine di decadenza stesso;
la Corte, inoltre, afferma che il termine di decadenza di sessanta giorni previsto dall'articolo 129, comma 5, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, per la presentazione della domanda di ammissione al pagamento dell'indennità di disoccupazione non decorre durante il periodo di malattia per il quale il disoccupato abbia titolo ad altre prestazioni economiche di natura previdenziale” (in tal senso, cfr. messaggio n. 4211 del 18/11/2019, CP_1 richiamando Cass. 27167/2009 e n. 17163/2011). Mutuando i principi esposti al caso in esame, deve ritenersi che, in presenza dei presupposti previsti dalla normativa, lo stato di malattia del ricorrente – laddove abbia dato luogo a prestazioni di natura economica in favore dell'istante – può solo incidere sulla decorrenza, e non sul riconoscimento della prestazione. Alla luce di tutto quanto esposto, il ricorso va accolto, con condanna di parte resistente alla corresponsione dell'indennità NASPI in favore di parte ricorrente, in conseguenza delle dimissioni presentate in data 30/07/2020, nella misura, con la decorrenza e per la durata di legge, oltre accessori come per legge. Le spese di lite si compensano integralmente in ragione della peculiarità delle questioni giuridiche trattate e della controvertibilità delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara il diritto di parte ricorrente alla prestazione di disoccupazione NASPI in conseguenza delle dimissioni presentate in data 30/07/2020 e per l'effetto
3 condanna l' a corrispondere la relativa indennità nella misura, con la CP_1 decorrenza e per la durata di legge, oltre accessori come per legge;
b) compensa integralmente le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 11/06/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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