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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/12/2025, n. 6531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6531 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Giuseppe De Tullio Presidente rel./est. dr. Massimo Sensale Consigliere dr. Rosanna De Rosa Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2891/2024 RG
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 4731/2024, pubblicata il
07/05/2024 (RG n. 5887/2020); responsabilità ex art. 2054 cod. civ. e art. 144 cod. assic. private.
TRA
già Controparte_1 Controparte_2
.) (C.F. ),
[...] P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore; difesa dall'avv. Lucia Piscitelli ( ) C.F._1 domicilio digitale: Email_1
APPELLANTE
E
1 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
(C.F. ), Parte_1 C.F._2 difesa dall'avv. Riccardo Ventrella (C.F. ), C.F._3 domicilio digitale: Email_2
APPELLATO
E
(C.F. ) Controparte_3 C.F._4
APPELLATA CONTUMACE
§ - LA VICENDA DI CAUSA.
La vicenda processuale è riportata nella sentenza di primo grado nei seguenti termini.
“ ha agito in giudizio chiedendo il risarcimento del danno subito in Parte_1 occasione del sinistro verificatosi in Napoli il 10/01/2019, alle ore 15.30 circa, mentre si trovava, quale trasportata, a bordo del motociclo Aprilia tg. CM34541, assicurato per la
R.C.A. con la ora Controparte_4 CP_5
condotto dalla stessa proprietaria .
[...] Controparte_3
L'attrice ha specificamente dedotto:
<< - che nelle dette circostanze di tempo e di luogo, il motoveicolo Aprilia tg. CM34541
in regolare percorrenza alla via Marina (con direzione di marcia San Giovanni), cadeva rovinosamente al suolo in quanto il suo conducente perdeva il controllo del veicolo in seguito all'investimento di un pedone in regolare attraversamento stradale;
- che a seguito del sinistro descritto, la sig.ra , rovinava al suolo e Parte_1 riportava lesioni tali da indurla al trasporto presso il P.S. dell'Ospedale Loreto Nuovo di
Napoli, come da referto n. 2019/1002 che si allega in atti, ove veniva diagnosticato
“trauma contusivo distorsivo gomito dx con vasto ematoma che comprime la regione del capitello radiale con forte parestesia arto superiore dx trauma contusivo distorsivo polso dx e trauma contusivo distorsivo ginocchio dx trauma contusivo spalla dx escoriazione”>>.
Si è costituita, quale compagnia assicuratrice, la (in luogo Controparte_1 della società convenuta, e all'udienza Controparte_4
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del 3 maggio 2024, le parti hanno concordemente dato atto che << i rapporti giuridici, economici e contrattuali già facenti capo alla società
[...]
, sono di esclusiva pertinenza Controparte_6 di la quale, pertanto, è da ritenersi il soggetto Controparte_1 passivamente legittimato a partecipare al processo>>. ha esercitato domanda di risarcimento ex artt. 144 C.d.A. e 2054 Parte_1
c.c., citando in giudizio la compagnia che assicurava il motociclo a bordo del quale ella viaggiava in qualità di trasportata e la proprietaria dello stesso (quest'ultima contumace)”.
Il Tribunale di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, così ha statuito:
“- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna e Controparte_1
, in solido tra loro, al pagamento, in favore di Controparte_3
della somma di € 44.851,93, oltre interessi ex art. 1284, comma 4, Parte_1
c.c. dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
- condanna i convenuti, in solido, al pagamento delle spese di lite che si liquidano complessivamente in euro 800,00 (ottocento/00) per esborsi ed euro 8.000,00
(ottomila/00) per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Riccardo
Ventrella;
- dispone che le spese inerenti all'espletata CTU, nella misura già determinata con provvedimento del 12/04/2024 in € 600,00, oltre accessori di legge, siano poste definitivamente a carico delle parti soccombenti, con conseguente diritto della parte vittoriosa di ripetere quanto eventualmente corrisposto in via provvisoria”.
Avverso questa pronuncia ha proposto appello Controparte_1
che ne ha argomentato i motivi a sostegno ed ha chiesto alla Corte di:
[...]
“- preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza de qua;
1) - Accogliere il presente gravame per le motivazioni tutte espresse in premessa e, in riforma della gravata sentenza, dichiarare la domanda promossa da Parte_1 infondata in fatto e diritto;
- condannare l'appellante al costo della CTU medica espletata nel corso del giudizio di primo grado;
- vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
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2) - In estremo subordine, accogliere il presente gravame per le motivazioni tutte espresse in premessa e, in ragione del rinnovo delle operazioni peritali (effettuazione esami strumentali di tipo RM), accogliere la domanda promossa da Parte_1 nei limiti del vero e giusto: per l'effetto, parametrare le spese legali di primo grado e il costo della CTU medico-legale effettuata in primo grado;
- condannare l'appellata al costo della CTU medica espletata nel corso del presente grado;
- vittoria di spese del presente grado di giudizio”. ha resistito all'impugnazione, concludendo come Parte_1 segue:
“Affinché l'adita Corte, voglia respingere il formulato atto di appello per le motivazioni sopra esposte e confermare i contenuti della sentenza di primo grado n. 4731/2024 resa dal Tribunale di Napoli, Giudice Dott. Salvatore di Lonardo, pubblicata in data
07/05/2024 all'esito del procedimento recante R.G. n. 5887/2020.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del secondo grado, con attribuzione allo scrivente procuratore”.
Con ordinanza in data 7.8.2024 – 9.8.2024, la Corte ha accolto l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, avanzata dalla società appellante.
Con ulteriore ordinanza in data 26.11.2024, la Corte ha dichiarato la contumacia di , regolarmente citata e non costituitasi. Controparte_3
Nel contrasto tra le parti, la causa è stata assegnata in decisione all'udienza del 02/12/2025, tenuta nella forma scritta/telematica prevista dall'art. 127 ter cod. proc. civ.
§ - LA PROVA DEL DANNO ALLA PERSONA
Con il primo motivo di gravame, ha criticato Controparte_1 la sentenza del Tribunale di Napoli e le conclusioni cui è pervenuto il CTU, dott. in quanto fondate sulla inattendibile documentazione Persona_1 medica allegata dalla danneggiata, nonostante i rilievi Parte_1 critici sollevati dal consulente di parte, dott. Persona_2
In particolare, secondo il parere medico-legale di parte, “il sinistro è sprovvisto dei minimi requisiti di fidefacienza necessari ad una serena trattazione e
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liquidazione”, in ragione dei seguenti rilievi critici: orari di accettazione ed accesso incompatibili con gli esami radiografici svolti;
referti privi del nominativo dello specialista in radiologia che li ha redatti;
inesistenza del centro Parte di ecografia Euromedic presso cui ha eseguito la firme Parte_1 illeggibili o mancanti in calce ai referti;
mancata allegazione della documentazione fiscale in uno ai certificati di visita ortopedica. Alla luce di tali rilievi, il Tribunale avrebbe dovuto richiedere nuovi accertamenti strumentali al fine di accertare l'effettiva sussistenza delle menomazioni.
Il motivo di appello deve essere rigettato.
Il CTU, dott. dall'esame obiettivo locale ha rilevato: Persona_1 ipotonomiotrofia della muscolatura del cingoloscapoloomerale;
movimenti della spalla globalmente limitati tra 1/4 ed 1/5 e riferiti esiti dolorosi ai gradi estremi;
articolarità del gomito limitata ai gradi estremi e riferita dolorosa;
forza prensile della mano sensibilmente ridotta con pinzettamento non valido al 3°, 4°
e 5° raggio;
flesso-estensione della gamba sulla coscia limitata di circa 10° e riferita dolorosa ai gradi estremi. Infine, ha concluso che, dalle modalità dichiarate dell'incidente e dalle lesioni riportate, risultano pienamente soddisfatti tutti i criteri della causazione medico-legale.
La consulenza tecnica d'ufficio, è evidente, è consistita in operazioni del tutto autonome rispetto alla documentazione sanitaria, valutando ex novo la situazione clinica della danneggiata, in perfetta coerenza, comunque, con la refertazione dalla stessa allegata. Dunque, ogni rilievo mosso alla certificazione medica, oltre a mostrarsi eccessivamente generico e non suffragato da elementi dimostrativi, risulta anche irrilevante in relazione agli accertamenti
“direttamente” effettuati dal CTU.
Per tali ragioni, va anche disattesa la richiesta di rinnovazione dell'indagine peritale, che, comunque, non potrebbe che svolgersi sulla stessa documentazione sanitaria già valutata dal primo perito.
Invero, il collegamento eziologico tra la condotta della conducente e i danni subiti dalla trasportata, oltre che l'entità di tali lesioni e postumi, sono stati esaustivamente affermati dal CTU, conclusione cui la Corte ritiene di dover aderire, in assenza della contraria prova, a carico della danneggiante, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
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§ - LA PREGIUDIZIALITA' DEL PROCEDIMENTO PENALE.
Con il secondo motivo di gravame, ha Controparte_1 impugnato la sentenza del Tribunale di Napoli, ritenuta erronea nella parte in cui ha negato qualsivoglia rilevanza alla querela dalla stessa sporta in data
29/10/2019, con la quale denunciava le molteplici anomalie e sospette fraudolenze in riferimento a una serie di sinistri stradali, tra i quali quello oggetto del presente giudizio. La vicenda esposta nell'atto di querela riguardava la posizione del dott. e del centro Euro Medic Persona_3 di Giugliano (NA).
L'appellante ha contestato che il Tribunale di Napoli non ha dato esito alla richiesta di sospensione del giudizio civile nelle more della definizione del procedimento penale, motivando in ragione del mancato riscontro, da parte degli organi inquirenti, alla querela sporta. La compagnia assicuratrice, così, ha criticato la pronuncia del giudice di prime cure, per averla onerata delle conseguenze pregiudizievoli delle lungaggini di un procedimento penale, evidentemente ancora in fase di indagini preliminari. Ha precisato che, al contrario, il Tribunale avrebbe dovuto sospendere il giudizio civile, vista la pregiudizialità-dipendenza rispetto al procedimento penale, consistente nel suo indispensabile antecedente logico-giuridico.
Anche questo motivo merita reiezione.
L'art. 295 cod. proc. civ. impone al giudice di sospendere il giudizio civile in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa. In particolare, in caso di pregiudizialità penale, per la sospensione del giudizio civile in rapporto di dipendenza logico-giuridica con un fatto costituente reato, condizione indispensabile è, per giurisprudenza costante, la contemporanea pendenza dei due processi, civile e penale e, quindi, l'avvenuto esercizio dell'azione penale da parte del P.M. Tale sospensione non può essere disposta sul presupposto della mera presentazione di una denuncia e della conseguente apertura di indagini preliminari (Cass. n. 21954/2021; Cass. n. 11688/ 2018; Cass.
n. 313/ 2015).
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Il Tribunale di Napoli bene ha fatto, dunque, a non dare seguito all'istanza di sospensione dell'odierna appellante che nulla ha provato, essendo essa stessa gravata dal relativo onere, in ordine agli esiti del procedimento penale in corso. Invero, su non vengono fatte gravare Controparte_1 genericamente le pregiudizievoli conseguenze di una lungaggine processuale ad essa non addebitabile. Sulla stessa, invece, si ripercuotono gli effetti della mancata prova delle determinazioni assunte dalla Procura della Repubblica competente in ordine all'esercizio dell'azione penale per i fatti denunciati.
Stante la mancata dimostrazione di un processo penale pendente, alcuna pregiudizialità/dipendenza può essere affermata rispetto all'odierno giudizio civile e, dunque, alcuna rilevanza assume la querela sporta. Conseguentemente, non può darsi accesso alla richiesta sospensione ex art. 295 cod. proc. civ.
§ - L'ATTENDIBILITA' DEL TESTE
Con l'ultimo motivo di appello, ha criticato la CP_1 Controparte_1 sentenza del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto di fondare la prova della dinamica dell'incidente sulle dichiarazioni inattendibili del teste Tes_1
, ascoltato all'udienza del 10/02/2023.
[...]
L'inaffidabilità della deposizione è da rinvenirsi, secondo la compagnia assicuratrice, nella mancata indicazione del colore del ciclomotore e della sua direzione di marcia, oltre che nella generica descrizione del preciso punto dell'incidente. L'appellante, ancora, ha affermato che la deposizione del teste non riveste alcun valore giuridico in quanto la sua presenza sui luoghi non risulta dal rapporto di incidente stradale redatto dalle autorità intervenute.
Infine, ha ribadito che il teste ha dichiarato in udienza di non aver mai testimoniato in altre cause, nonostante dalla Lista Bd Ivass risultasse una sua precedente deposizione per altro sinistro verificatosi in Giugliano, in data
09/02/2021.
Anche l'ultimo motivo di appello non merita accoglimento.
L'accusa di genericità della deposizione del teste non si ritiene condivisibile né trova riscontro. , infatti, ha confermato in Testimone_1 ogni suo aspetto la dinamica del fatto così come descritto sia nell'atto di
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IV sezione civile citazione, sia nel rapporto di incidente redatto dalla Polizia Municipale giunta sui luoghi dell'incidente.
L'assenza del teste al momento della redazione del rapporto di incidente stradale ad opera della Polizia Municipale di Napoli non è dirimente. È lo stesso a confermare di essere andato via dopo il trasporto in Testimone_1 ospedale del pedone e di , prima ancora dell'arrivo delle Parte_1 autorità e gli stessi Vigili Urbani riportano di essere intervenuti dopo il verificarsi del sinistro. Inoltre, gli agenti accertatori, dopo la redazione del rapporto alla presenza della sola conducente, hanno anche accertato, presso l'Ospedale Loreto Nuovo di Napoli, l'effettiva presenza sia del pedone investito, che della terza trasportata, a dimostrazione della veridicità del fatto storico.
Infine, deve ribadirsi la conclusione cui è pervenuto il Tribunale, in ordine alla neutralità dell'esito della ricerca nella Banca Dati Sinistri gestita dall' La presenza, in tale lista, del nominativo di , CP_7 Testimone_1 indicato come teste di un altro sinistro stradale, è una circostanza che non assume rilevanza se non suffragata dalla prova del giudizio in cui lo stesso ha reso testimonianza. Non può ricavarsi una conclusione di inattendibilità dal mero esito di tale banca dati, non avendo l'appellante indicato, finanche in appello, ed essendone gravato, il giudice dinanzi al quale il teste avrebbe reso la precedente deposizione. Inoltre, la circostanza che il teste abbia deposto in altro giudizio non è circostanza che può indurre, per ciò solo, un giudizio di inattendibilità o di falsità della deposizione, in mancanza di elementi idonei ad affermare la non-genuinità delle dichiarazioni rese, che sarebbero dovuti essere apportati dall'appellante.
Deve, inoltre, precisarsi che sulla veridicità del fatto storico è lo stesso appellante a non mostrare dubbi come espressamente affermato, da ultimo, anche nell'atto di appello (a fol.11), allorquando ha precisato che “... fermo restando la veridicità del fatto storico, ciò che si contesta da sempre è la quantificazione del risarcimento …”.
Allora, dunque, assumono rilevanza tutti gli elementi raccolti in giudizio che, letti unitamente alla deposizione del teste, al rapporto della Polizia
Municipale e alla CTU, provano la veridicità del fatto storico e il suo nesso
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IV sezione civile causale con i danni lamentati da ed autonomamente Parte_1 accertati in sede di consulenza tecnica.
§ - SPESE DEL GIUDIZIO
Le spese di questo giudizio di secondo grado si liquidano come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014 e successive modifiche (d.m. 147/2022), tenuto conto dei criteri di cui all'art. 4 comma 1, e vanno poste a carico di
[...]
per effetto della rinnovata soccombenza, con attribuzione Controparte_1 all'avv. Riccardo Ventrella, che ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93 cod. proc. civ. (v. comparsa di costituzione del 21/11/2024 per ). Parte_1
Ai fini della determinazione degli onorari di avvocato, il valore della causa va desunto dalla somma attribuita alla parte vincitrice (€ 44.851,93, a titolo di risarcimento del danno), a norma dell'art. 5 comma 1 d.cit., e, pertanto, deve trovare applicazione la tabella n. 12 – giudizi innanzi alla Corte di Appello – scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00.
A questa pronuncia di rigetto del gravame, consegue l'obbligo di
[...]
di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo Controparte_1 unificato, pari a quello dovuto per l'appello (art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002, introdotto con legge n. 228 del 24.12.2012).
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 4731/2024, pubblicata il
07/05/2024 (RG n. 5887/2020), ogni altra richiesta ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da Controparte_1
2) condanna nella persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, ed , in solido tra loro, Controparte_3 al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado che liquida in €
6.990,00 per onorario, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione all'avv. Riccardo Ventrella;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. I quater DPR
115/2002, a carico di per il versamento Controparte_1
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IV sezione civile dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma I bis d.p.r.
115/2002, nella misura dovuta per l'appello.
Così deciso in Napoli, in data 9 dicembre 2025.
IL PRESIDENTE EST.
(firma apposta in modalità digitale)
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