Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/01/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4697/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Massimo Escher Presidente
Dott. Sonia Di Gesu Giudice est.
Dott. Ignazio Maria Ettore Cannata Baratta Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A avente ad oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4697/2024;
esaminato il ricorso con cui i coniugi:
( ), n. in CATANIA (CT) il Parte_1 C.F._1
17/03/1974, rappr. e dif. dall'avv. DE LUCA NICOLA, giusta procura in atti e
( ), n. in CATANIA (CT) il Parte_2 C.F._2
20/03/1975, rappr. e dif. dall'avv. CHIMENTO ANGELA, giusta procura in atti congiuntamente chiedevano che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Santa NA (CT) il 29/01/2005; esaminate le note in sostituzione dell'udienza del 08/01/2025 depositate tempestivamente nel quale è documentato il loro consenso;
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accertato che il consenso dei coniugi risulta formato in modo libero e regolare;
verificata la compatibilità delle singole pattuizioni con le norme inderogabili, regolatrici della famiglia;
Ritenuto che il P.M. non si è opposto alla domanda dei coniugi;
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato secondo il rito concordatario in Santa NA (CT) il 29/01/2005 tra:
Parte_1
e
Parte_2
alle seguenti condizioni:
“• disporre l'affido condiviso e congiunto della figlia minore con collocamento presso la madre nella di lei residenza coniugale sita in Santa NA (CT), Via
Leonardo Da Vinci n. 92. Il figlio maggiorenne, ferma la libertà di scelta del proprio collocamento, è attualmente collocato presso la madre nella di lei residenza coniugale e si chiede che tale sia il collocamento fino all'acquisizione della propria indipendenza economica.
• Porre a carico del sig. , in ragione delle modalità e dei tempi del Parte_2
diritto di visita, nonché della non autonomia reddituale del figlio maggiorenne, il versamento della somma mensile di € 500,00 a titolo di assegno di contributo mantenimento per i figli, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, nelle seguenti modalità: quanto ad € 400,00 saranno direttamente percepiti dalla madre
[...]
a mezzo riscossione del canone di locazione dell'immobile di proprietà Parte_1
del marito, sito in Santa NA (CT) via Leonardo da Vinci n. 92 (sovrastante l'appartamento coniugale), come già avviene attualmente per accordo tra i coniugi, e di cui la sig.ra rilascerà relativa ricevuta, quanto ad € 100,00 saranno direttamente versati pagina 2 di 4 dal con bonifico all'indirizzo Iban intestato alla sig.ra . In caso di Pt_2 Pt_1 cessazione della locazione dell'immobile il sig. verserà l'intera somma di euro Pt_2
500,00 alla sig.ra mediante bonifico. Pt_1
Le spese straordinarie saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, (secondo quanto previsto dal protocollo “linee guida sul mantenimento dei figli” sottoscritto in data 25/07/2018, dal Tribunale di Catania e dall'Ordine degli
Avvocati di Catania, cui i coniugi fanno espresso rimando);
• Disporre la percezione dell'assegno unico per i figli nella misura del 50% tra i genitori.
• Quanto alla regolamentazione del diritto di visita il sig. potrà Parte_2
vedere e tenere con sé i figli: nei weekend a fine settimana alternati, nel corso di ciascuna settimana potrà tenerli con sé un pomeriggio a settimana nella settimana che si conclude con il week end di sua pertinenza e per tre pomeriggi a settimana in quella che si conclude con il weekend di pertinenza della madre;
durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé i figli dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 al 6 gennaio ad anni alterni;
nelle vacanze pasquali i minori trascorreranno col padre tre giorni consecutivi comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua e il giorno di Lunedì dell'Angelo; nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. Fatta salva la volontà delle parti di accordarsi diversamente e liberamente nel rispetto delle esigenze dei figli e dell'altro genitore.
• l'autorizzazione per l'inserimento della figlia minore nel passaporto del genitore sarà, di volta in volta, prestata di comune accordo da entrambi i genitori;
• Quanto al rapporto tra genitori e con i figli lo stesso verrà disciplinato nel modo sopra indicato.
• Disporre che nessun contributo economico sarà versato dall'uno all'altro coniuge in quanto entrambi hanno piena capacità lavorativa e capaci, pertanto, di provvedere da sé alle loro necessità.
• I sigg. e dichiarano che con il presente accordo di cessazione del Pt_2 Pt_1
pagina 3 di 4 loro matrimonio hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro”.
O R D I N A all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune del luogo ove venne trascritto il matrimonio di procedere all'annotazione della presente sentenza (Comune di SANTA
VENERINA (CT), ATTO N. 2, PARTE 2, SERIE A, ANNO 2005).
Catania, 10/01/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Sonia Di Gesu dott. Massimo Escher
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