CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 359/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VIRZI' SALVATORE, Presidente
TREBASTONI DAUNO FABIO GLAUCO, Relatore
PU RI, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 800/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29880202500003078000 BOLLO 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato il preavviso di fermo n. 29880202500003078, notificato il 04.04.2025, con cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione - AdER ha chiesto il pagamento di € 7.798,96, dopo le seguenti 11 cartelle di pagamento:
1) n. 29820160025278438, notificata il 06.09.2017 per tassa auto 2012;
2) n. 29820170007845769, notificata l'11.12.2017 per tassa auto 2013;
3) n. 29820180004361787, notificata l'01.06.2018 per tassa auto 2014;
4) n. 29820200006223369, notificata il 05.07.2022 per tassa auto 2017;
5) n. 29820210008827453, notificata il 03.03.2023 per tassa auto 2015;
6) n. 29820210027098115, notificata il 29.02.2024 per tassa auto 2016;
7) n. 29820210035572132, notificata il 29.02.2024 per tassa auto 2018;
8) n. 29820220011208842, notificata il 29.02.2024 per tassa auto 2019;
9) n. 29820230006263043, notificata il 23.05.2023 per tassa auto 2020;
10) n. 29820230009890851, notificata il 29.02.2024 per IRPEF 2017;
11) n. 29820240022304617, notificata il 22.08.2024 per tassa auto 2021.
Si sono costituite sia l'AdER che l'Agenzia delle Entrate - AdE.
All'udienza del 16.02.2026 il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato, e va pertanto rigettato, perché, nel costituirsi, l'AdER ha provato la notifica non solo delle cartelle, ma anche, il 26.01.2024, dell'intimazione n. 29820239010004566; il che rende insussistenti sia la prescrizione che il difetto di motivazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Siracusa - Sezione I rigetta il ricorso in epigrafe.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 1.191,20, oltre accessori, in favore dell'AdE, ed € 1.489,00, oltre accessori, in favore dell'AdER.
Così deciso a Siracusa, il 16.02.2026.
Il Relatore Il Presidente
Dr. Dauno Trebastoni dr. AL ZÌ
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VIRZI' SALVATORE, Presidente
TREBASTONI DAUNO FABIO GLAUCO, Relatore
PU RI, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 800/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29880202500003078000 BOLLO 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato il preavviso di fermo n. 29880202500003078, notificato il 04.04.2025, con cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione - AdER ha chiesto il pagamento di € 7.798,96, dopo le seguenti 11 cartelle di pagamento:
1) n. 29820160025278438, notificata il 06.09.2017 per tassa auto 2012;
2) n. 29820170007845769, notificata l'11.12.2017 per tassa auto 2013;
3) n. 29820180004361787, notificata l'01.06.2018 per tassa auto 2014;
4) n. 29820200006223369, notificata il 05.07.2022 per tassa auto 2017;
5) n. 29820210008827453, notificata il 03.03.2023 per tassa auto 2015;
6) n. 29820210027098115, notificata il 29.02.2024 per tassa auto 2016;
7) n. 29820210035572132, notificata il 29.02.2024 per tassa auto 2018;
8) n. 29820220011208842, notificata il 29.02.2024 per tassa auto 2019;
9) n. 29820230006263043, notificata il 23.05.2023 per tassa auto 2020;
10) n. 29820230009890851, notificata il 29.02.2024 per IRPEF 2017;
11) n. 29820240022304617, notificata il 22.08.2024 per tassa auto 2021.
Si sono costituite sia l'AdER che l'Agenzia delle Entrate - AdE.
All'udienza del 16.02.2026 il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato, e va pertanto rigettato, perché, nel costituirsi, l'AdER ha provato la notifica non solo delle cartelle, ma anche, il 26.01.2024, dell'intimazione n. 29820239010004566; il che rende insussistenti sia la prescrizione che il difetto di motivazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Siracusa - Sezione I rigetta il ricorso in epigrafe.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 1.191,20, oltre accessori, in favore dell'AdE, ed € 1.489,00, oltre accessori, in favore dell'AdER.
Così deciso a Siracusa, il 16.02.2026.
Il Relatore Il Presidente
Dr. Dauno Trebastoni dr. AL ZÌ