Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 23/02/2026, n. 3336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3336 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03336/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14343/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14343 del 2025, proposto da
CI DI, rappresentata e difesa dall’avvocato Gaetano Costa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Palestrina, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 661/2025 del 4/06/2025 emesso dal Tribunale di Tivoli, non opposto e dichiarato esecutivo in data 21/07/2025 (come da esibito decreto di esecutorietà n. cronol. 9020/2022 del 21/07/2025 emesso dal predetto Tribunale), e in tale forma notificato presso la sede reale del Comune di Palestrina a mezzo p.e.c. del 22/07/2025, il quale ha ingiunto al medesimo Comune di pagare in favore della odierna ricorrente: la somma pari ad € 16.266,02, comprensivo di IVA - ovvero di € 13332,80, con l’applicazione del meccanismo del reverse charge -, oltre agli interessi nella misura prevista dal IV comma dell’art. 1284 del c.c. dalla domanda al saldo, e alle spese ed ai compensi del procedimento di ingiunzione liquidati in € 155,00 per esborsi, € 1.300,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimborso generale;
nonché per la nomina
di un Commissario ad acta che provveda in sostituzione dell’MM comunale intimata in caso di persistente inerzia di quest’ultima.
Visti il ricorso d’ottemperanza e i relativi allegati;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 10 febbraio 2026 la dott.ssa NZ LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La odierna ricorrente, che lamenta di avere diligentemente assolto l’incarico conferitole dal Comune intimato per il collaudo statico e amministrativo dei lavori di realizzazione del parcheggio urbano sito in Palestrina, ma di non aver mai percepito – nonostante i numerosi solleciti – la somma pattuita (pari a complessivi € 16266,02), e per questo motivo di essere stata costretta ad adire il competente G.O., con il ricorso all’esame, proposto ex art. 112 e ss. c.p.a., ha chiesto l’ottemperanza, anche attraverso la nomina di un Commissario ad acta , del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo riportato in epigrafe.
2. Il Comune di Palestrina, pure ritualmente intimato, non si è costituito nel presente giudizio di ottemperanza.
3. All’udienza in Camera di Consiglio del 10 febbraio 2026 la causa è stata introitata per la decisione.
4. Il Collegio osserva, in via preliminare, che la pretesa è stata azionata ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), c.p.a., statuente che il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice ordinario, tra cui rientra anche il decreto ingiuntivo n. 661/2025 emesso dal Tribunale di Tivoli, non opposto e, pertanto, dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c., come risulta dal decreto di esecutorietà n. cronol. 9020/2022 del 21/07/2025, esibito in giudizio in ossequio al disposto dell’art. 114, comma 2, c.p.a.
4.1 Va, infatti, osservato come, ai sensi della predetta disposizione, il giudizio di ottemperanza sia ammissibile anche per i decreti ingiuntivi se, come nella specie, non opposti entro il termine decadenziale di 40 giorni ex art. 641, comma 1, c.p.c., (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez V, 20 aprile 2012 n. 2334), posto che il decreto ingiuntivo non opposto, in quanto definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato, essendo impugnabile solo con la revocazione o con l’opposizione di terzo nei limitati casi di cui all’articolo 656 c.p.c., ha valore di cosa giudicata (cfr. Cons. Stato, sez. III, 9 giugno 2014 n. 2894; sez. V, 8 settembre 2011 n. 5045 e 19 marzo 2007 n. 1301; sez. IV, 10 dicembre 2007 n. 6318 e 31 maggio 2003 n. 7840; nonché Cass., sez. III, 13 febbraio 2002 n. 2083; sez. I, 13 giugno 2000 n. 8026), anche ai fini della proposizione del ricorso per l’ottemperanza. Condizione essenziale perché il ricorso possa essere proposto anche per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo non opposto, di cui agli articoli 633 e ss. c.p.c., è che quest’ultimo sia stato dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. (cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 marzo 2015 n. 1609 e sez. IV, 3 aprile 2006, n. 1713), con la puntualizzazione che, come statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 11549 del 17 novembre 1998, l’efficacia di giudicato del decreto ingiuntivo non opposto e munito di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. non viene meno di per sé a seguito dell’opposizione tardivamente proposta.
4.1 E, invero, nella specie il provvedimento monitorio azionato è stato notificato (insieme con il ricorso) all’MM comunale ingiunta a mezzo p.e.c. del 4/06/2025 e, rimanendo non opposto, è stato dichiarato definitivamente esecutivo, ai sensi dell’art. 647 c.p.c., con il predetto decreto di esecutorietà n. cronol. 9020/2022 del 21/07/2025 e, unitamente a quest’ultimo, è stato nuovamente notificato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, D. L. n. 669/1996, presso la sede reale del Comune intimato a mezzo p.e.c. del 22/07/2025.
5. Sempre preliminarmente, il Collegio rileva poi la regolarità in rito del ricorso di ottemperanza all’esame: debitamente notificato alla controparte il 21/11/2025 e depositato in giudizio in pari data, nell’osservanza del dimezzamento dei termini previsto per i giudizi di ottemperanza dall’art. 87, commi 2, lett. d), e 3, c.p.a.
6. Tutto ciò premesso, il ricorso di ottemperanza nel merito è fondato e, pertanto, va accolto, non risultando l’avvenuto adempimento del Comune intimato al giudicato di che trattasi, e sussistendo tutti i presupposti e le condizioni previste dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per l’emanazione di una pronuncia che ordini al medesimo Comune di provvedere all’esecuzione del titolo giudiziale rimasto inottemperato:
- in particolare, sussiste la prova dell’esecutività del decreto ingiuntivo n. 661/2025 del Tribunale di Tivoli, come da decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. emesso dal medesimo Giudice che aveva ingiunto il pagamento dei crediti vantati dalla ricorrente, nonché la prova dell’intervenuto adempimento degli obblighi imposti ai creditori delle PP. AA. dall’art. 14, primo comma, Decreto Legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con la Legge 28 febbraio 1997, n. 30 e ss.mm., secondo il quale l’azione esecutiva nei confronti della CA MM (debitrice di somme di denaro) non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla P.A. del titolo esecutivo.
7. Deve essere, conseguentemente, ordinato al Comune di Palestrina, in persona del Sindaco pro tempore , ove nelle more non abbia ancora provveduto, di dare esecuzione, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione o dalla sua notifica a cura di parte se anteriore, al decreto ingiuntivo n. 661/2025 del 4/06/2025 azionato, provvedendo al pagamento in favore della odierna ricorrente delle somme in esso liquidate, secondo quanto specificato in epigrafe.
8. Per il caso di mancata o inesatta esecuzione del giudicato, si nomina sin d’ora il Commissario ad acta nella persona del Capo pro tempore del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno, il quale provvederà personalmente o tramite un proprio funzionario, appositamente delegato con atto formale da assumersi entro dieci giorni dalla comunicazione della presente sentenza o sua notifica a cura di parte, che sia in possesso di idonea qualifica, competenza ed esperienza in materia.
8.1 Il Commissario ad acta si insedierà tempestivamente alla scadenza del primo termine a provvedere, laddove non pervenga presso il suo ufficio comunicazione di avvenuta completa esecuzione del giudicato, che pertanto dovrà essergli indirizzata a cura dell’Ente locale, e avrà termine per provvedere di giorni 60 (sessanta).
8.2 All’atto del suo insediamento, il Commissario terrà conto degli atti e delle attività eventualmente poste in essere dall’MM in esecuzione solo parziale del giudicato e ne farà salvi gli effetti, se utili ai fini della compiuta esecuzione del giudicato stesso.
8.3 È utile soggiungere che il Commissario ad acta dovrà procedere sia alla allocazione della somma in bilancio (ove manchi un apposito stanziamento), all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché al reperimento materiale della somma; con la precisazione che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
8.4 I compensi ed i rimborsi del Commissario ad acta , se dovuti per effetto del suo insediamento, sono sin d’ora posti a carico dell’Ente locale, nella misura che sarà liquidata a compimento dell’incarico, dietro presentazione di relazione e parcella, da redigersi ai sensi del d.P.R. n. 115/2002 e dell’art. 2 del D.M. 30/05/2002.
8.5 Si precisa, a quest’ultimo proposito, che costituisce danno erariale patrimoniale il compenso che la P.A. corrisponde al Commissario ad acta nominato dal Giudice amministrativo per effetto dell’inerzia dei soggetti preposti all’attuazione delle decisioni giudiziali (Corte dei Conti, Sez. I giurisd. centrale d’appello, 2 ottobre 2020, n. 255).
9. Le spese processuali del presente giudizio di ottemperanza, ex art. 26 c.p.a. e art. 91 c.p.c., seguendo la soccombenza, vanno poste a carico del Comune di Palestrina e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso di ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Comune di Palestrina, in persona del Sindaco pro tempore , di dare esecuzione al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 661/2025 del 4/06/2025 riportato in epigrafe, nel termine e con le modalità indicate in motivazione.
Nomina sin d’ora per il caso di ulteriore inottemperanza nel termine prescritto, il Commissario ad acta nella persona del Capo pro tempore del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno, con facoltà di delega, perché provveda in sostituzione dell’MM comunale intimata nelle forme e nei termini di cui in motivazione.
Condanna il Comune di Palestrina, in persona del Sindaco pro tempore , al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio di ottemperanza, liquidate in complessivi euro 750,00 (Settecentocinquanta/00), oltre agli accessori di legge, e alla restituzione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa e manda alla Segreteria giurisdizionale di comunicarne copia alle parti ed al Commissario ad acta designato presso la sua sede.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
LO NC, Presidente
Giuseppe Licheri, Primo Referendario
NZ LA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NZ LA | LO NC |
IL SEGRETARIO