Art. 7. (Il Consiglio di amministrazione -
Nomina e convocazione)
Il Consiglio di amministrazione e' composto di undici membri eletti a scrutinio segreto dal Comitato dei delegati tra gli iscritti alla Cassa.
Si considerano eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti; in caso di parita' di voti e' eletto il candidato con maggiore anzianita' di iscrizione all'Albo professionale e, fra coloro che abbiano pari anzianita' di iscrizione all'Albo, il piu' anziano di eta'.
Il Consiglio di amministrazione deve essere convocato almeno ogni tre mesi dal presidente, nella sede della Cassa, con le modalita' stabilite nel secondo comma del precedente articolo 6 salvo riduzione del preavviso ad almeno sette giorni.
Il presidente convoca, altresi', il Consiglio di amministrazione ove ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti in carica o dal Collegio dei sindaci.
Per la validita' delle sedute del Consiglio di amministrazione e' necessaria la presenza di almeno sei componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parita' prevale il voto di chi presiede la seduta.
I componenti il Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.
Il componente del Consiglio di amministrazione assente ingiustificato per tre sedute consecutive decade automaticamente dalla carica.
I componenti il Consiglio di amministrazione decaduti, dimissionari o deceduti sono sostituiti, mediante elezione, dal Comitato dei delegati, nella sua prima seduta successiva alla vacanza.
In caso di dimissioni contemporanee di almeno sei membri, si procede entro trenta giorni a nuova elezione del Consiglio di amministrazione.
Nomina e convocazione)
Il Consiglio di amministrazione e' composto di undici membri eletti a scrutinio segreto dal Comitato dei delegati tra gli iscritti alla Cassa.
Si considerano eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti; in caso di parita' di voti e' eletto il candidato con maggiore anzianita' di iscrizione all'Albo professionale e, fra coloro che abbiano pari anzianita' di iscrizione all'Albo, il piu' anziano di eta'.
Il Consiglio di amministrazione deve essere convocato almeno ogni tre mesi dal presidente, nella sede della Cassa, con le modalita' stabilite nel secondo comma del precedente articolo 6 salvo riduzione del preavviso ad almeno sette giorni.
Il presidente convoca, altresi', il Consiglio di amministrazione ove ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti in carica o dal Collegio dei sindaci.
Per la validita' delle sedute del Consiglio di amministrazione e' necessaria la presenza di almeno sei componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parita' prevale il voto di chi presiede la seduta.
I componenti il Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.
Il componente del Consiglio di amministrazione assente ingiustificato per tre sedute consecutive decade automaticamente dalla carica.
I componenti il Consiglio di amministrazione decaduti, dimissionari o deceduti sono sostituiti, mediante elezione, dal Comitato dei delegati, nella sua prima seduta successiva alla vacanza.
In caso di dimissioni contemporanee di almeno sei membri, si procede entro trenta giorni a nuova elezione del Consiglio di amministrazione.