CA
Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 28/11/2025, n. 2041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2041 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2077/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Bologna, Terza Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. ssa Silvia Romagnoli Consigliere dott. ssa Antonella Romano Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2077/2020 R.G.
PROMOSSA DA
), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
SIRACUSANO CARLA;
NEI CONFRONTI DI
( ); Controparte_1 C.F._1
); Controparte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. SILVESTRI SANDRO;
CP_3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1069/2019, pubblicata il 4.7.2919, il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo il procedimento iscritto al n. 1899/2016, condannava
[...] al pagamento, in favore di ed in favore di Parte_1 Controparte_2
, in quanto eredi del padre, della somma di € 54.811,64 quanto al Controparte_1 conto “Duetto Basic” n. 509 e di € 1.806, quanto al libretto di risparmio n. 0026565, ciascuno.
*
Con ordinanza del novembre 2020 veniva disposta la correzione della suindicata sentenza, modificando il dispositivo, estendendo la condanna in favore dei fratelli agli CP_1
, come già previsto nella parte motiva.
*
Avverso tale sentenza interponeva appello la soccombente società, formulando le seguenti conclusioni:
<accogliere tutte le censure di cui al presente atto alla sentenza come corretta in < i>
epigrafe e ai punti precedenti del presente atto e, in particolare, in ragione di quanto dedotto al sopra esteso motivo unico di appello per (evidente) nullità della sentenza come corretta;
per l'effetto, riformare la sentenza del Tribunale reggiano nel senso più favorevole a;
CP_4
- accertare e dichiarare che nulla è più dovuto dall'esponente alle Controparti, avendo già la adempiuto al dictum della sentenza prima della correzione;
CP_4
- dichiarare il respingimento di tutte le domande avverse che saranno eventualmente avanzate dagli Appellati, con ogni riserva dell'esponente rispetto a quanto eventualmente scriveranno in atti gli Appellati medesimi;
- in via meramente subordinata e se ciò sarà oggetto delle domande avverse e ritenuto dal Collegio, siano accertati con il dovuto rigore, se del caso tramite CTU contabile, eventuali (e qui non creduti sussistenti) interessi riguardo il c/c e il libretto a risparmio già intestati all'ereditando e di cui alla causa di I°. Controparte_5
- Con vittoria per compensi e spese del giudizio>.
*
Resistevano entrambi gli appellati, costituendosi con separati atti.
* Precisate le conclusioni, come in atti, in relazione all'udienza cartolare del 28.1.2025 la causa veniva posta in decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)Con il primo motivo lamenta l'inammissibilità dell'istanza di correzione, per CP_4 non essere stato dedotto alcun errore materiale.
2)Il motivo è palesemente infondato, atteso che il primo giudice, in parte motiva aveva riconosciuto la debenza degli interessi, senza considerarli poi nel dispositivo, per come correttamente posto in evidenza nella motivazione dell'ordinanza di correzione.
Correttamente, dunque, è stata disposta la correzione, venendo in rilievo una mera dimenticanza nella redazione del dispositivo.
Ed invero, per pacifica giurisprudenza, Il procedimento per la correzione degli errori materiali può essere utilizzato soltanto per rimediare a vizi meramente formali, tra i quali rientrano anche quelli derivanti da una palese divergenza fra l'intendimento del giudice e la sua esteriorizzazione, consistenti, ad esempio, nella mancata trasfusione nel dispositivo di una statuizione contenuta nella motivazione>. (cfr. Cass. n. 19040/2003).
3) Proseguendo col gravame, lamenta, ampiamente argomentando, CP_4
l'indeterminatezza della statuizione, oggetto dell'ordinanza di correzione.
4) La doglianza non va esaminata, proprio in quanto la statuizione contestata era già prevista nella parte motiva della sentenza, passata in giudicato il 4.2.2020.
5)Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
6) Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunziando nel procedimento n. 2077/2020 R.G., rigetta l'appello e condanna parte appellante alla refusione, in favore di parte appellata, delle spese del grado, liquidate in € 6.500, oltre rimborso spese generali, iva e cpa, disponendo la distrazione della loro metà in favore del procuratore, antistatario solo nei confronti di . Controparte_2
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte
d'appello in data 25.11.2025.
Il Consigliere estensore dott. ssa Antonella Romano
Il Presidente dott. Giovanni Salina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Bologna, Terza Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. ssa Silvia Romagnoli Consigliere dott. ssa Antonella Romano Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2077/2020 R.G.
PROMOSSA DA
), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
SIRACUSANO CARLA;
NEI CONFRONTI DI
( ); Controparte_1 C.F._1
); Controparte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. SILVESTRI SANDRO;
CP_3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1069/2019, pubblicata il 4.7.2919, il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo il procedimento iscritto al n. 1899/2016, condannava
[...] al pagamento, in favore di ed in favore di Parte_1 Controparte_2
, in quanto eredi del padre, della somma di € 54.811,64 quanto al Controparte_1 conto “Duetto Basic” n. 509 e di € 1.806, quanto al libretto di risparmio n. 0026565, ciascuno.
*
Con ordinanza del novembre 2020 veniva disposta la correzione della suindicata sentenza, modificando il dispositivo, estendendo la condanna in favore dei fratelli agli CP_1
*
Avverso tale sentenza interponeva appello la soccombente società, formulando le seguenti conclusioni:
<accogliere tutte le censure di cui al presente atto alla sentenza come corretta in < i>
epigrafe e ai punti precedenti del presente atto e, in particolare, in ragione di quanto dedotto al sopra esteso motivo unico di appello per (evidente) nullità della sentenza come corretta;
per l'effetto, riformare la sentenza del Tribunale reggiano nel senso più favorevole a;
CP_4
- accertare e dichiarare che nulla è più dovuto dall'esponente alle Controparti, avendo già la adempiuto al dictum della sentenza prima della correzione;
CP_4
- dichiarare il respingimento di tutte le domande avverse che saranno eventualmente avanzate dagli Appellati, con ogni riserva dell'esponente rispetto a quanto eventualmente scriveranno in atti gli Appellati medesimi;
- in via meramente subordinata e se ciò sarà oggetto delle domande avverse e ritenuto dal Collegio, siano accertati con il dovuto rigore, se del caso tramite CTU contabile, eventuali (e qui non creduti sussistenti) interessi riguardo il c/c e il libretto a risparmio già intestati all'ereditando e di cui alla causa di I°. Controparte_5
- Con vittoria per compensi e spese del giudizio>.
*
Resistevano entrambi gli appellati, costituendosi con separati atti.
* Precisate le conclusioni, come in atti, in relazione all'udienza cartolare del 28.1.2025 la causa veniva posta in decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)Con il primo motivo lamenta l'inammissibilità dell'istanza di correzione, per CP_4 non essere stato dedotto alcun errore materiale.
2)Il motivo è palesemente infondato, atteso che il primo giudice, in parte motiva aveva riconosciuto la debenza degli interessi, senza considerarli poi nel dispositivo, per come correttamente posto in evidenza nella motivazione dell'ordinanza di correzione.
Correttamente, dunque, è stata disposta la correzione, venendo in rilievo una mera dimenticanza nella redazione del dispositivo.
Ed invero, per pacifica giurisprudenza, Il procedimento per la correzione degli errori materiali può essere utilizzato soltanto per rimediare a vizi meramente formali, tra i quali rientrano anche quelli derivanti da una palese divergenza fra l'intendimento del giudice e la sua esteriorizzazione, consistenti, ad esempio, nella mancata trasfusione nel dispositivo di una statuizione contenuta nella motivazione>. (cfr. Cass. n. 19040/2003).
3) Proseguendo col gravame, lamenta, ampiamente argomentando, CP_4
l'indeterminatezza della statuizione, oggetto dell'ordinanza di correzione.
4) La doglianza non va esaminata, proprio in quanto la statuizione contestata era già prevista nella parte motiva della sentenza, passata in giudicato il 4.2.2020.
5)Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
6) Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunziando nel procedimento n. 2077/2020 R.G., rigetta l'appello e condanna parte appellante alla refusione, in favore di parte appellata, delle spese del grado, liquidate in € 6.500, oltre rimborso spese generali, iva e cpa, disponendo la distrazione della loro metà in favore del procuratore, antistatario solo nei confronti di . Controparte_2
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte
d'appello in data 25.11.2025.
Il Consigliere estensore dott. ssa Antonella Romano
Il Presidente dott. Giovanni Salina